IX Commissione - Resoconto di mercoledì 18 aprile 2007


Pag. 96

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 aprile 2007. - Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.25.

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale.
C. 2272-bis Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emanuele FIANO (Ulivo), relatore, fa presente che il disegno di legge in titolo reca numerose disposizioni di interesse della Commissione trasporti. Di particolare rilievo sono le norme contenute al Titolo V, che introducono un nuovo regime giuridico di circolazione dei veicoli, disponendo, tra l'altro, la soppressione del Pubblico registro automobilistico. Altre norme in materia di trasporti sono invece recate da alcuni degli articoli contenuti nel Titolo I del disegno di legge. L'articolo 3 interviene sulle procedure necessarie per modificare le caratteristiche funzionali e costruttive dei veicoli, successivamente all'omologazione del primo equipaggiamento. La finalità dell'intervento norma- tivo è duplice: da un lato liberalizzare il mercato della componentistica di sistema, che in Italia è irrigidito da una regolamentazione obsoleta e onerosa, a vantaggio di un settore produttivo considerevole e in continua crescita sia in Europa che in Italia; dall'altro produrre una semplificazione amministrativa a favore di coloro che intendano apportare modifiche al proprio veicolo al fine di personalizzarlo.


Pag. 97

L'articolo 3 prevede quindi che le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore possano essere consentite senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza una visita e una prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, purché ciascun componente risulti certificato da una relazione tecnica di un ente abilitato che attesti, per singolo modello di veicolo, la possibilità di esecuzione della sostituzione. La certificazione deve essere redatta sulla base di collaudi e di prove effettuati in conformità alle disposizioni tecniche previste dai regolamenti internazionali ECE-ONU e dalle direttive comunitarie e deve certificare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo nel rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso. Viene conseguentemente abrogato l'articolo 78 del codice della strada, che reca la disciplina vigente in materia di modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli. L'articolo 5 è volto a promuovere l'effettiva liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti civili situati nel territorio nazionale. A tal fine la disposizione prevede che il Ministero dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, verifichi il grado di liberalizzazione di tali servizi e predisponga, nel caso di concorrenza insufficiente, misure e correttivi concreti che possano realizzare l'effettiva liberalizzazione nel settore. In particolare il Ministero adotta i provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato, eventualmente disponendo che gli enti gestori degli aeroporti indichino procedure di evidenza pubblica, liberino infrastrutture aeroportuali per metterle a disposizione degli operatori, provvedano a destinare una parte dei loro ricavi al finanziamento delle strutture di accesso all'aeroporto e delle infrastrutture di assistenza a terra (handling). L'articolo 6 prevede una serie di misure volte a favorire la prosecuzione del processo di apertura del mercato del trasporto ferroviario avviato in Italia in attuazione di quanto disposto in sede comunitaria. In particolare, il processo di liberalizzazione dovrà attenersi ad alcuni principi, specificamente indicati dall'articolo 6: separazione fra autorità regolatrice e gestore della rete; efficiente gestione della rete, anche attraverso l'allocazione non discriminatoria della capacità di rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri; professionalità e capacità organizzativa degli operatori privati che intendono prestare il servizio; destinazione di una quota parte dei proventi dei contratti di servizio relativi all'utilizzo della rete ferroviaria per la manutenzione del materiale rotabile. Il Ministero dei trasporti dovrà avviare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, concludendola nei successivi sei mesi, un'indagine conoscitiva volta da un lato ad individuare misure idonee a incentivare l'efficienza del gestore della rete ferroviaria e a garantire l'allocazione non discriminatoria della capacità della rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri, e, dall'altro, ad acquisire elementi sul mercato del materiale rotabile. La relazione illustrativa precisa che tale obbligo è affidato al Ministero dei trasporti in attesa della costituzione dell'Autorità per i servizi e le infrastrutture di trasporto, prevista dal disegno di legge AS 1366, in corso di esame al Senato. L'articolo 7 interviene sul trasporto pubblico locale, prevedendo forme alternative di trasporto pubblico innovativo e promuovendo lo sviluppo di nuovi servizi di trasporto pubblico individuale e collettivo. A tal fine, si prevede che il rilascio di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo - ossia di servizi quali uso multiplo, condivisione dei veicoli, trasporto ecologico e trasporto per categorie disagiate - non sia soggetto a limitazione numerica. L'articolo in esame prevede inoltre che i comuni favoriscano la diffusione del trasporto pubblico locale innovativo, mediante l'incentivazione dei servizi che lo definiscono. A tal fine, essi dovranno predisporre una carta concernente le prestazioni dei servizi innovativi. L'adozione di


Pag. 98

tali misure costituisce per il comune titolo preferenziale ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 2007 per fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale. Il titolo V del disegno di legge, come ha accennato, ridefinisce il regime giuridico della circolazione dei veicoli, introducendo, all'articolo 35, il sistema della targa portabile (o personale), che realizza un collegamento diretto fra la targa stessa ed il titolare. La norma precisa che tale innovazione deve avvenire nel rispetto delle finalità di sicurezza, ordine pubblico e certezza delle situazioni giuridiche. Nel sistema vigente, la targa dei veicoli assolve a finalità di identificazione del veicolo ed è a questo strettamente collegata, seguendone le vicende sia in caso di alienazione, sia quando il veicolo stesso cessi, per qualsiasi ragione, di circolare. La disposizione di cui all'articolo 35 in esame apporta quindi una rilevante innovazione in tale materia, introducendo il principio della targa personale, che risulta collegata non più al veicolo ma alla persona. Ne consegue che, in occasione di modifiche nella titolarità del veicolo stesso (trasferimento di proprietà), o anche in caso di cessazione definitiva della circolazione, la targa non dovrà essere restituita - tramite il PRA - al Dipartimento dei trasporti terrestri, ma resterà attribuita al titolare, che potrà successivamente utilizzarla su altri veicoli. Con tale nuova disciplina, si deve ritenere conseguentemente modificata anche l'attuale connessione fra targa e dati di immatricolazione del veicolo, prevista dall'articolo 100 del codice della strada. Tali dati, insieme a tutte le altre informazioni concernenti il veicolo, saranno comunque riportati dalla carta di circolazione, che resta ovviamente, come già con l'attuale normativa, documento collegato esclusivamente al veicolo. L'articolo 36 reca modifiche alla normativa concernente gli autoveicoli e i motoveicoli, che sono attualmente assoggettati al regime dei beni mobili registrati, previsto dall'articolo 2683 del codice civile. Il comma 1 dell'articolo in esame dispone che tali veicoli siano sottratti al predetto regime e sottoposti alla disciplina dettata dall'articolo 812 del codice per i beni mobili, mentre il comma 3 dispone l'abolizione del Pubblico registro automobilistico (PRA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dall'articolo 39 del disegno di legge in esame. Ricorda che il pubblico registro automobilistico (PRA) è lo strumento tramite il quale si realizza l'applicazione agli autoveicoli del regime di pubblicità previsto per i beni mobili registrati. Il PRA - la cui introduzione risale al Regio Decreto 15 marzo 1927, n. 436 - è istituito presso le sedi provinciali dell'ACI, che provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei registri: uno riservato agli autoveicoli, autocarri e veicoli assimilabili, uno ai motocicli (con esclusione dei ciclomotori) e uno alle trattrici agricole. Nei registri sono iscritti i dati necessari all'identificazione dei veicoli ed alla proprietà; sono inoltre annotati i successivi trasferimenti della proprietà e iscritte le garanzie reali. I registri sono pubblici, con conseguente diritto di ciascun interessato di esaminarli e di ottenere copia di iscrizioni o annotazioni in essi contenute oppure una certificazione da cui risulti che non ve ne sia alcuna. La soppressione del PRA risponde ad esigenze di semplificazione complessiva del sistema di circolazione e alienazione dei veicoli. Va infatti considerato che i compiti attribuiti al PRA trovano la loro origine in un contesto economico e sociale profondamente diverso da quello attuale, in cui assumeva specifica rilevanza la funzione di garanzia del credito attribuita ai veicoli; funzione che appare oggi assolta da altri strumenti dell'ordinamento giuridico. Il superamento dell'attuale regime imperniato sul PRA risponde anche alla esigenza di agevolare e semplificare le procedure di compravendita delle auto, da un lato riducendone i tempi, e, dall'altro, limitandone i costi, in relazione alle tariffe amministrative gravanti sulle iscrizioni al PRA. La trascrizione degli atti di trasferimento di proprietà nel PRA viene peraltro sostituita, secondo l'articolo 36 in esame, con la registrazione dei dati nell'archivio nazionale


Pag. 99

dei veicoli (disciplinato dall'articolo 225 del codice della strada), cui si potrà quindi fare riferimento in ogni caso di incertezza o di contestazione circa la titolarità dei diritti costituiti sui veicoli. Ricordo che tale archivio - che opera presso il Dipartimento per i trasporti terrestri - risponde a finalità di sicurezza stradale, e rende possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato dei veicoli, degli utenti e dei relativi mutamenti. L'archivio è completamente informatizzato e contiene, per ogni veicolo, i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. L'archivio viene alimentato direttamente dagli organi pubblici competenti in materia di circolazione stradale. Per completezza, faccio breve riferimento all'articolo 37, che risulta di competenza della Commissione lavoro, e che prevede misure in favore del personale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), attualmente assegnato al funzionamento del pubblico registro automobilistico. A tale personale, che conserva il proprio rapporto di pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste per i lavoratori del settore pubblico in materia di eccedenze di personale, di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 39 prevede l'emanazione di una serie di regolamenti per l'attuazione della nuova disciplina, introdotta dall'articolo 36, in materia di immatricolazione, di annotazione degli atti, di cessazione della circolazione degli autoveicoli, nonché in materia di procedure concernenti i casi di smarrimento, distruzione, della carta di circolazione e per i cambi di residenza dell'intestatario della carta. Con tali provvedimenti dovranno inoltre essere adeguate alla nuova disciplina le norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, concernenti la semplificazione delle procedure per l'immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e saranno regolate le modalità di trasferimento dei dati e del personale dal PRA all'archivio nazionale dei veicoli. L'articolo 40 prevede le sanzioni applicabili per le violazioni delle norme concernenti gli adempimenti richiesti per la circolazione degli autoveicoli. Va soprattutto segnalata la previsione di cui al comma 5, che introduce una sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 3.300, per coloro che non provvedano all'annotazione e registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi all'acquisto delle posizioni giuridiche indicate dall'articolo 36, comma 2, del disegno di legge (diritto di proprietà, diritti reali e di garanzia, locazione con facoltà di acquisto, sequestro conservativo, pignoramento). La sanzione viene ridotta alla metà qualora si provveda al relativo adempimento entro trenta giorni dal termine che verrà stabilito con i regolamenti previsti dall'articolo 39. Questa sanzione equivale sostanzialmente a quella attualmente disposta dall'articolo 94, comma 3, del codice della strada, per coloro che non comunichino entro 60 giorni al PRA il trasferimento di proprietà, la costituzione di usufrutto o la stipula di locazione di un autoveicolo o, nello stesso termine, non informino il Dipartimento dei trasporti terrestri, ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione. L'articolo 41 reca infine alcune modifiche e abrogazioni alla normativa vigente in materia di circolazione degli autoveicoli, conseguenti all'introduzione del nuovo sistema, e stabilisce che le disposizioni di cui al Titolo V, nonché quelle che verranno emanate con i regolamenti di attuazione previsti dall'articolo 39, saranno applicate dalla data di entrata in vigore di tali regolamenti; in pari data avranno effetto le modifiche ed abrogazioni. Si riserva, infine, di ascoltare con attenzione le valutazioni che i componenti della Commissione vorranno esprimere sul disegno di legge in esame, anche al fine di eventuali osservazioni che potranno essere formulate nel parere da rendersi alla Commissione competente in sede referente.


Pag. 100

Antonio ATTILI (Ulivo) non può non rilevare che dall'ampia e circostanziata relazione del deputato Fiano si evince che il numero delle disposizioni recate dal provvedimento in materia di trasporti avrebbe dovuto probabilmente condurre ad una sua assegnazione in sede referente alla IX Commissione. In proposito, invita la presidenza a verificare se vi siano margini per un coinvolgimento più diretto della IX Commissione nell'iter di esame del disegno di legge. Intende poi, in termini più generali, manifestare il proprio disagio di fronte all'evidente disorganicità con la quale il Governo sta predisponendo i provvedimenti in materia di trasporti, atteso che, allo stato, sono all'esame del Senato sia la delega per la riforma del trasporto aereo, presso l'8a Commissione, e sia il provvedimento che prevede l'istituzione dell'Autorità dei trasporti, presso la 1a Commissione, mentre alla Camera, oltre al disegno di legge in titolo, attribuito alla competenza referente della X Commissione, è stato altresì presentato il provvedimento n. 2161, che è in corso di esame presso la I Commissione e che reca almeno tre rilevanti disposizioni riconducibili alla competenza della IX Commissione. Paventa pertanto il rischio che una tale disorganicità possa rendere di difficile compimento il percorso di riforma che la maggioranza intende avviare in materia di trasporti e, a tale proposito, si rammarica del fatto che nella seduta odierna non sia presente alcun rappresentante del Governo. Entrando poi nel merito del provvedimento in esame, invita il relatore, anche ai fini della predisposizione della proposta di parere, ad approfondire i contenuti dell'articolo 5 che, al comma 1, attribuisce al ministero dei trasporti, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di verificare il grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili. In proposito esprime forti perplessità circa le ambiguità insite nella formulazione del comma 2 del medesimo articolo 5, ai sensi del quale si dispone che il ministero dei trasporti può disporre che gli enti gestori degli aeroporti liberino infrastrutture aeroportuali per metterle a disposizione degli operatori, compatibilmente con le esigenze di sicurezza del trasporto aereo. Ritiene in particolare eccessivamente vaga la locuzione «compatibilmente con le esigenze di sicurezza del trasporto aereo». Fa presente poi, sempre con riferimento all'articolo 5, comma, 2, che la possibilità per il ministero dei trasporti di disporre che gli stessi enti gestori degli aeroporti destinino una parte dei loro ricavi al finanziamento delle strutture di accesso all'aeroporto e delle infrastrutture di assistenza a terra (handling), introduce ulteriori elementi di ambiguità, atteso che andrebbe meglio definita la locuzione «strutture di accesso all'aeroporto», che sembrerebbe persino riferibile a strade e ferrovie. Quanto all'articolo 36, che al comma 3 prevede l'abolizione del pubblico registro automobilistico, si limita a ricordare che nella scorsa legislatura fu presentata alla Camera una proposta di legge, la n. 5636, a prima firma del deputato Tremonti, volta al conseguimento del medesimo obiettivo. Diverso è invece il discorso circa l'articolo 37, che dispone in ordine all'applicazione al personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del PRA delle disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di mobilità. In proposito ritiene opportuno procedere ad una più approfondita riflessione, atteso che le citate disposizioni si applicano al personale in esubero delle pubbliche amministrazioni, laddove invece ai lavoratori addetti al pubblico registro automobilistico è stata sempre riconosciuta un'elevata professionalità, che ne rende opportuna una più meditata ricollocazione presso quelle strutture pubbliche territoriali che conservano talune competenze in materie affini.

Angelo Maria SANZA (FI) dalla relazione svolta dal deputato Fiano non può che giungersi alle medesime conclusioni del deputato Attili in ordine ai rilevanti profili di competenza della IX Commissione su numerose delle disposizioni recate dal provvedimento in titolo. Ritiene in proposito che sulla Commissione ricada


Pag. 101

anche la debolezza del dicastero di riferimento che, al momento dell'approvazione dei provvedimenti in Consiglio dei Ministri, si vede «scippata» delle competenze sue proprie. Ciò rende a suo avviso estremamente difficoltoso un esame del disegno di legge solo nell'ambito delle limitate possibilità connesse alla sede consultiva. Invita pertanto la presidenza a farsi carico della questione e, pertanto, a valutare se vi siano le condizioni per promuovere un conflitto di competenza che possa consentire alla Commissione di riprendere pienamente possesso delle attribuzioni che il regolamento della Camera le riconosce.

Silvano MOFFA (AN) condivide l'orientamento del deputato Sanza e si unisce all'invito alla presidenza a valutare se vi siano le condizioni per promuovere un conflitto di competenza per l'assegnazione in sede referente del disegno di legge 2272-bis. Aggiunge inoltre che la situazione che viene oggi denunciata con riferimento al provvedimento in titolo si è già più volte verificata nel corso della legislatura, mettendo complessivamente in dubbio la reale portata delle competenze attribuite alla IX Commissione. A Tutto ciò, peraltro, come riconosciuto dallo stesso deputato Attili, si aggiunge una sorta di «schizofrenia legislativa» che si traduce nella presentazione, anche contestuale di modifiche alla normativa del trasporto, nell'ambito di diversi disegni di legge.

Mario LOVELLI (Ulivo) ritiene opportuno che la Commissione possa esprimere il parere di sua competenza sul provvedimento in titolo, anche perché può fornire il suo contributo su talune importanti disposizioni in esso recate. Non gli sfugge, tuttavia, l'esigenza di svolgere un'adeguata riflessione su talune potenziali sovrapposizioni che paiono effettivamente esservi rispetto al contenuto dei diversi disegni di legge in materia di trasporto. Intende poi concentrare la sua attenzione sull'articolo 6, ai sensi del quale il ministero dei trasporti è chiamato ad avviare un'indagine conoscitiva per l'individuazione delle misure idonee a incentivare l'efficienza del gestore della rete ferroviaria e a garantire l'allocazione non discriminatoria della capacità della rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri, nonché sul mercato del materiale rotabile. A seguito di tale attività conoscitiva, lo stesso Ministero dei trasporti dovrà adottare i provvedimenti amministrativi necessari a garantire l'effettiva liberalizzazione del settore e ordinare al gestore della rete di porre in essere tutti gli atti organizzativi necessari a garantire l'accesso alla rete da parte di soggetti terzi aventi i requisiti imprenditoriali occorrenti e prefissati per lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto. Nel ritenere che tale disposizione si ponga quale naturale proseguimento di un chiaro percorso avviato già nel 1999, auspica comunque che l'intera operazione sopra descritta sia effettivamente portata a compimento entro i 7 mesi previsti dalla disposizione. Quanto al PRA, pur riconoscendone il valido contributo fornito anche ai dello sviluppo dello sportello telematico dell'automobilista, ritiene che la disposizione ad esso riferita sia ricompresa nel quadro del miglioramento dell'organizzazione dei settori della pubblica amministrazione ai quali sono affidati compiti connessi al regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, fermo restando che per i lavoratori che dovessero essere coinvolti nell'operazione di riordino andrebbero ricercate soluzioni di ricollocamento maggiormente incentrate sul rispetto delle professionalità e non limitate alla mera mobilità per esubero.

Mario BARBI (Ulivo) non può non convenire con quanti lo hanno preceduto in ordine alla circostanza che il mancato rispetto delle competenze della IX Commissione in presenza di disegni di legge a contenuto eterogeneo sia una questione che vada affrontata. In proposito, ritiene che dovrebbe essere meglio organizzato il lavoro preparatorio dei provvedimenti da parte del Governo, al fine di agevolarne l'assegnazione alle Commissioni che risultano effettivamente titolari delle relative competenze.


Pag. 102

Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 aprile 2007. - Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 16.10.

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale.
C. 2480 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 aprile 2007.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, avverte che sono stati trasmessi i pareri favorevole con osservazioni della VIII Commissione (Ambiente) e favorevole con condizioni della XII Commissione (Affari sociali). La V Commissione (Bilancio) ha invece espresso un parere favorevole con due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con riferimento alle quali comunica di avere presentato gli emendamenti 6.1 e 10.1 (vedi allegato). Fa presente inoltre che dovrebbe essere espresso a breve anche il parere da parte della I Commissione (Affari Costituzionali), mentre la II Commissione (Giustizia) non esprimerà il parere di sua competenza.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 6.1 e 10.1 del relatore.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, in attesa della trasmissione del parere da parte della I Commissione (Affari costituzionali), sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 16.15, è ripresa alle 16.25.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, avverte che è testé pervenuto il parere favorevole della I Commissione (Affari Costituzionali).

Marco BELTRANDI (RosanelPugno), dichiara la propria contrarietà al mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, in quanto, pur riconoscendo le meritorie finalità connesse alla celebrazione della «Settimana mondiale della sicurezza stradale», le disposizioni recate dal disegno di legge n. 2480 avrebbero meritato una più approfondita istruttoria da parte della Commissione.

Egidio Enrico PEDRINI (IdV) esprime anch'egli perplessità in ordine alla ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento in Commissione.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, intende fare presente al deputato Beltrandi, che non ha avuto modo di partecipare alla riunione dell'Ufficio di presidenza di ieri, martedì 17 aprile, che in quella sede, pur essendosi convenuto di agevolare il più possibile l'avvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea per il 23 aprile 2007, è stato altresì assunto l'impegno di sottoporre al Presidente della Camera, ai fini delle conseguenti decisioni in ordine alla programmazione dei lavori dell'Assemblea, l'esigenza che l'esame degli articoli del provvedimento non avesse luogo prima di un paio di settimane, così da consentire adeguati margini per l'approfondimento del disegno di legge e, soprattutto, per la predisposizione delle relative proposte emendative. Tiene peraltro a precisare che ove tale soluzione non si dovesse rivelare nel complesso soddisfacente ai fini di un reale approfondimento dei contenuti del provvedimento, nulla osterebbe ad


Pag. 103

un'eventuale decisione di rinviare il disegno di legge stesso in Commissione. Alla luce di tali considerazioni, invita il deputato Beltrandi a rivedere la sua dichiarazione di voto, in modo da poter continuare a mantenere, almeno in questa fase, un consenso unanime.

Marco BELTRANDI (RosanelPugno) prende atto dei chiarimenti forniti dalla presidenza e modifica la sua dichiarazione di voto in astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.30.

AUDIZIONI

Mercoledì 18 aprile 2007. - Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Marco BELTRANDI, indi del presidente Michele Pompeo META. - Interviene il Ministro delle comunicazioni, Paolo Gentiloni Silveri.

La seduta comincia alle 20.30.

Audizione del Ministro delle comunicazioni, Paolo Gentiloni Silveri, sulle prospettive relative agli assetti proprietari del Gruppo Telecom Italia.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Michele Pompeo META, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Paolo Gentiloni SILVERI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Marco BELTRANDI (RosanelPugno), Maurizio GASPARRI (AN), Antonello FALOMI (RC-SE), Angelo Maria SANZA (FI), Enzo CARRA (Ulivo), Ilario FLORESTA (FI) e Carlo CICCIOLI (AN).

Il Ministro Paolo Gentiloni SILVERI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, presidente, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI