I Commissione - Mercoledì 2 maggio 2007


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ALLEGATO 1

DL 23/2007: Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario (C. 2534 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge del Governo C. 2534, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario;
considerato che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile in primo luogo all'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le materie concernenti il «sistema tributario e contabile dello Stato» e la «perequazione delle risorse finanziarie»; in secondo luogo all'ambito di cui alla lett. m) del comma citato, che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»; ed in terzo luogo all'ambito della «tutela della salute», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione elenca tra le materie di legislazione concorrente di Stato e regioni;
ricordato inoltre che la Corte costituzionale ha in più occasioni affrontato il tema del concorso statale alla riduzione del deficit dei servizi sanitari regionali ed in particolare, con la sentenza 7-21 marzo 2007 n. 98, ha sottolineato che «lo speciale contributo finanziario dello Stato (in deroga al precedente obbligo espressamente previsto dalla legislazione sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale che siano le Regioni a coprire gli eventuali deficit del servizio sanitario regionale) ben può essere subordinato a particolari condizioni finalizzate a conseguire un migliore o più efficiente funzionamento del complessivo servizio sanitario, tale da riservare in ogni caso alle Regioni un adeguato spazio di esercizio delle proprie competenze nella materia della tutela della salute»;
ricordato inoltre che il suddetto principio era stato affermato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 36 del 2005, che ha ritenuto costituzionalmente ammissibile che il legislatore statale subordini l'accesso delle regioni al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale all'osservanza di determinate condizioni;
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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di iscrizione all'albo degli avvocati (Nuovo testo C. 615 Mazzoni).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 615, recante «Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di iscrizione all'albo degli avvocati», quale risulta dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
considerato che, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è innanzitutto riconducibile alla materia «professioni», che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione è materia di legislazione concorrente;
rilevato peraltro che gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sono nel senso che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente «professioni» deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, residuando alla competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;
considerato inoltre che, intervenendo il provvedimento sul regime di incompatibilità della professione di avvocato con lo status di pubblico dipendente, rileva altresì - almeno con riguardo ai dipendenti delle amministrazioni statali - la potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) (»Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali») della Costituzione;
ritenuto che non sussistano aspetti critici per quanto attiene alla competenza della I Commissione,
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PARERE FAVOREVOLE