XI Commissione - Resoconto di marted́ 8 maggio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 maggio 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di Governo. Delega al Governo per l'integrazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali. Principi in materia di conflitti di interessi dei Presidenti di regione e dei membri delle Giunte regionali.
Nuovo testo C. 1318 Franceschini.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Simone BALDELLI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime preliminarmente la propria contrarietà al fatto che sia stato inserito nell'ordine del giorno della seduta odierna l'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 1318, recante norme in materia dei conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo. Fa presente infatti che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione dello scorso 3 maggio si era deliberato che l'esame di tale provvedimento avrebbe avuto luogo soltanto a partire da mercoledì 9. Lamenta pertanto il fatto che in tale frangente i capigruppo di opposizione siano stati insufficientemente consultati prima di procedere alla variazione dell'ordine del giorno e che la convocazione sia stata diramata tardivamente rispetto alle 48 ore di anticipo prescritte dal regolamento.

Emilio DELBONO (Ulivo), nel precisare che le modalità con le quali è stato inserito nell'ordine del giorno della seduta odierna l'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 1318 corrispondono ad una prassi diffusa anche nella scorsa legislatura, si dichiara certo che le motivazioni per le quali il Presidente ha ritenuto di variare l'ordine del giorno siano da attribuire senz'altro all'intento - condivisibile


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- di concedere maggiore spazio al dibattito e opportunità di approfondimento anche per l'opposizione, nell'esame di un argomento di sensibile rilievo come i conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo.

Luigi FABBRI (FI) auspica che per il futuro, nel caso di un cambiamento dei punti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, i capigruppo della Commissione siano consultati con un maggiore anticipo.

Gianni PAGLIARINI, presidente, fa presente che il comma 2 dell'articolo 30 del regolamento precisa che le convocazioni «di norma» devono essere diramate almeno 48 ore prima, il che non esclude che possano essere diramate anche oltre tale termine. Puntualizza poi che l'unica motivazione che lo ha indotto ad anticipare l'inizio dell'esame del provvedimento è quella di garantire un numero di sedute congruo allo svolgimento di un dibattito tanto rilevante anche per l'opposizione, senza peraltro che ciò incidesse minimamente sui tempi che la Commissione riterrà più opportuni per la chiusura dell'esame e l'espressione del parere. Fa infine presente che nessuno dei capigruppo consultati ha manifestato contrarietà all'inserimento del nuovo testo della proposta di legge C. 1318 nella seduta odierna.
Propone quindi di consentire lo svolgimento della sola relazione nella seduta odierna e dare inizio al dibattito nella seduta di domani.

Simone BALDELLI (FI), nell'esprimere il proprio scetticismo sul fatto che le motivazioni del Presidente rispondano solo all'apprezzabile intento di tutelare le ragioni dell'opposizione, si dichiara comunque favorevole alla proposta del Presidente.

Gianni PAGLIARINI, presidente, esauriti gli interventi sull'ordine dei lavori, ritiene che si possa passare all'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 1318.

Carmen MOTTA (Ulivo), relatore, premette che la materia oggetto della proposta di legge in esame e relativa al conflitto di interessi dei titolari di cariche del Governo è da molto tempo al centro del dibattito parlamentare e dell'interesse dell'opinione pubblica, nonché degli organi di informazione e della comunità internazionale. La presentazione della proposta di legge C. 1318 trova giustificazione dal fatto che nella scorsa legislatura è stata approvata la legge n. 215 del 2004, sulla quale il giudizio della sua parte politica, allora all'opposizione, è sempre stato negativo, data l'inadeguatezza della legge relativamente alla soluzione dei conflitti che potrebbero sorgere per i titolari di cariche di governo.
Il provvedimento in esame intende dunque aprire un dibattito parlamentare che consenta di giungere all'approvazione di una normativa la più possibile equa ed efficace. Sostanzialmente non consentire che le decisioni di governo possano essere condizionate da interessi propri o privati, riferibili ai soggetti che le assumono, è condizione determinante per il corretto funzionamento di un sistema democratico maturo. Il provvedimento pertanto adegua l'ordinamento italiano a quello di altre grandi democrazie occidentali che da tempo si sono dotate di norme ed organismi in grado di intervenire e risolvere i casi di conflitti di interesse dei titolari di cariche pubbliche.
L'istituzione di una Autorità garante che svolgerà il proprio ruolo in assoluta indipendenza e con strumenti adeguati alle diverse situazioni è la garanzia che non si vuole colpire qualcuno in particolare. La proposta di legge in esame non è rivolta contro una persona, ma risponde all'interesse del paese e del suo equilibrato rapporto tra le diverse istituzioni e poteri.
Ribadisce infatti che non si tratta di un provvedimento fatto su misura, come si evince anche dal contenuto, ma che si è ispirato alle esigenze già maturate in altri paesi, in primo luogo negli Stati uniti d'America. Infine, ricorda che il centrosinistra si è presentato allo scorso appuntamento elettorale con un programma che


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conteneva l'impegno di approvare una legge in questa materia: crede perciò che sia atto di coerenza da parte dell'attuale maggioranza procedere all'approvazione del provvedimento in esame, ricercando al contempo un confronto di merito con l'opposizione per una condivisione più ampia possibile delle norme in oggetto.
Passando ad illustrare quindi il contenuto specifico del nuoto testo della proposta di legge C. 1318, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione, fa anzitutto presente che esso mira a sostituire integralmente la disciplina oggi recata dalla legge n. 20 luglio 2004, n. 215, volta a prevenire e regolare i conflitti di interessi che possono interessare titolari di incarichi pubblici i quali siano, al contempo, titolari di attività economiche di rilevante portata. Premette inoltre che nella propria relazione, naturalmente, darà preminente rilievo alle disposizioni che possono presentare profili di connessione con le competenze della XI Commissione.
Specifica che i soggetti che possono presentare un conflitto di interessi ai sensi del provvedimento in titolo sono, oltre ai titolari delle cariche di Governo (membri del Governo, sottosegretari, vice ministri e commissari straordinari del Governo), anche il Presidente di una regione, il componente di una giunta regionale, il Presidente o il componente di una giunta provinciale, il sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Tuttavia solamente per i titolari di cariche di Governo viene prevista una disciplina puntuale al Capo III, mentre per i titolari di cariche a livello di enti territoriali (amministratori locali, presidenti di regione e membri di giunte regionali) il Capo V rinvia all'emanazione di successivi decreti legislativi la disciplina del conflitto di interessi, non senza prevedere per gli amministratori regionali una ulteriore causa di incompatibilità.
Il Capo II istituisce l'Autorità di vigilanza sui conflitti di interessi e sulle forme di illecito all'interno della P.A., composta da cinque membri, dei quali due eletti dalla Camera, due dal senato, uno (che assume la carica di presidente) nominato dai Presidenti di Camera e Senato d'intesa tra loro (articolo 3).
L'articolo 3 contiene in particolare, oltre alle norme relative alla composizione dell'Autorità, anche le condizioni di eleggibilità degli stessi membri dell'Autorità, nonché specifiche incompatibilità e precise ipotesi di conflitti di interessi che possano sorgere fra questi stessi membri e i soggetti sottoposti alla vigilanza dall'Autorità, come identificati dall'articolo 7 del testo (membri del Governo, sottosegretari, vice ministri, nonché commissari straordinari del Governo).
Lo stesso articolo 3 dispone che i dipendenti pubblici e privati siano collocati in aspettativa, o nella similare posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza che ciò possa pregiudicare la propria posizione professionale o di carriera.
Si chiarisce inoltre che ciascun membro dell'Autorità dura in carica sette anni e il suo mandato non è rinnovabile.
L'articolo 4 dedica un'apposita disciplina al personale dell'Autorità, sulla quale ritiene opportuno soffermarsi, in considerazione dei profili di competenza della Commissione XI.
Dispone al riguardo, con delle norme che si ispirano sostanzialmente a quanto previsto per altre Autorità (si pensi all'Antitrust), che con apposito D.P.C.M. è istituito il ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Viene precisato che in ogni caso il numero dei posti in organico non può eccedere le 50 unità e che l'assunzione avviene tramite concorso pubblico.
Il D.P.C.M. stabilisce inoltre, nel rispetto del prefissato limite di spesa di 1.700.000 euro per anno, il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere in base ai criteri fissati dal contratto collettivo relativo al personale della Banca d'Italia, tenuto conto delle specificità funzionali e organizzative dell'Autorità.
È peraltro possibile assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo


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determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore alle venti unità. L'Autorità può avvalersi inoltre della consulenza di esperti entro un determinato limite di spesa, mentre al funzionamento degli uffici dell'Autorità è preposto il segretario generale, che ne risponde al Presidente dal quale peraltro è nominato, sentiti gli altri membri.
L'articolo 5 dispone che l'Autorità, caratterizzata da piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione, abbia il compito di vigilare sul rispetto del regime di incompatibilità e dei divieti stabiliti dalla legge, promuovendo, in caso di violazioni, le iniziative conseguenti. L'Autorità svolge altresì le funzioni oggi attribuite all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della P.A., di cui si prevede contestualmente la soppressione.
All'articolo 6 è indicato il Giudice competente a decidere sugli atti di accertamento e i provvedimenti dell'Autorità, che è esclusivamente la Corte d'appello di Roma.
Il Capo III reca un nuovo regime delle incompatibilità tra le cariche di governo ed altre cariche, funzioni, uffici o attività pubblici o privati.
All'articolo 7 è anzitutto l'ambito soggettivo di applicazione delle norme del capo in questione, costituito dai titolari delle cariche di Governo (membri del Governo, sottosegretari, vice ministri, nonché commissari straordinari del Governo).
L'articolo 8 prevede che colui che assume cariche di Governo debba comunicare all'Autorità di vigilanza sui conflitti di interessi le cariche e gli uffici pubblici ricoperti, i propri impieghi pubblici o privati, l'iscrizione in albi professionali, le cariche di vertice amministrative o di controllo ricoperte in società pubbliche o private. Coloro che assumono cariche di governo devono comunicare altresì alla medesima Autorità i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, la titolarità di imprese individuali, le azioni e altre specifiche forme di investimento finanziario detenute.
L'articolo 9 è dedicato alle incompatibilità generali, per le quali i titolari di cariche di governo, di cui all'articolo 7, non possono avere nessun altro incarico in ambito pubblico, potendo cumulare esclusivamente il mandato parlamentare e l'esercizio di una funzione di Governo. Inoltre, le cariche di Governo sono incompatibili con qualsiasi impiego pubblico o privato, con l'esercizio di attività professionali (ad eccezione di quelle estranee alla carica di Governo), l'esercizio di attività imprenditoriali e le cariche amministrative o di controllo di vertice in società pubbliche o private.
Viene previsto che l'imprenditore individuale, per evitare la dichiarazione di incompatibilità, possa costituire un trust ovvero nominare uno o più «institori» (soggetti preposti dall'imprenditore all'esercizio dell'impresa commerciale).
Sotto il profilo delle competenze della Commissione Lavoro, evidenzia che il comma 6 dell'articolo 9 dispone che i dipendenti pubblici e privati che assumono una delle cariche di Governo siano collocati in aspettativa, o nella similare posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza che ciò possa pregiudicare la propria posizione professionale o di carriera.
L'Autorità invita l'interessato a comunicare, entro trenta giorni, l'opzione tra il mantenimento della carica di Governo o della posizione incompatibile; decorso tale termine senza esercizio dell'opzione, si intende che l'interessato abbia optato per l'ufficio incompatibile con la carica di Governo.
L'articolo 10 elenca le incompatibilità determinate dalla specifica natura del patrimonio del titolare della carica di governo, stabilendo che le cariche indicate dall'articolo 7 siano incompatibili con la proprietà di un patrimonio superiore a 15 milioni di euro in beni, ad eccezione dei contratti concernenti titoli di stato, nonché con la proprietà o il controllo di un'impresa


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che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dalla Stato. In questo caso l'interessato deve optare fra il mantenimento della carica di Governo o il mantenimento della posizione incompatibile o la risoluzione della condizione di incompatibilità.
L'articolo 11 contiene apposite disposizioni relative all'obbligo di astensione, allorché il soggetto titolare di cariche di Governo possa prendere decisioni o adottare atti tali da produrre nel patrimonio del medesimo o di uno dei congiunti un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari.
L'articolo 12 disciplina le modalità di separazione degli interessi nel caso di possesso di un patrimonio qualificato da particolari interessi patrimoniali e finanziari: ad esempio quando il titolare della carica di Governo possieda partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario, oppure quando la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di Governo nel medesimo settore di mercato, superiore a 10 milioni di euro, sia tale da configurare il rischio evidente di turbative della concorrenza o di condizionamento dell'attività di governo.
Le modalità di separazione degli interessi sono stabilite dall'Autorità di vigilanza sui conflitti d'interesse, su parere della CONSOB, dell'Antitrust e delle competenti autorità di settore. Tali modalità possono consistere anche nella istituzione di un trust cieco o nell'alienazione almeno parziale delle partecipazioni.
Altri articoli disciplinano poi gli effetti dell'invito all'opzione tra l'alienazione parziale e la costituzione di un trust cieco (articolo 13), la disciplina del trust cieco (articoli 14 e 15), la disciplina fiscale delle operazioni di dismissione o relative al trust (articolo 17).
Il Capo IV è dedicato alle misure sanzionatorie per le violazioni degli adempimenti e delle regole relativi alla disciplina sul conflitto d'interessi. In particolare, apposite sanzioni amministrative pecuniarie sono previste nel caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione, dell'obbligo di astensione, delle misure preventive per evitare il prodursi di indebiti vantaggi economici.
Il Capo V contiene disposizioni concernenti gli amministratori locali e gli amministratori regionali. In particolare, si conferisce una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per disciplinare il conflitto d'interessi degli amministratori locali e degli amministratori regionali. Per quanto riguarda gli amministratori locali, si dispone che le norme delegate devono integrare il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con riferimento alla questione del conflitto d'interessi degli amministratori locali, precisandosi che tali norme devono adattare, anche attraverso opportune esenzioni e integrazioni, alle situazioni locali le misure previste dalla legge in esame per prevenire, risolvere e sanzionare i conflitti d'interessi, tenendo conto delle tipologie e dimensioni dei diversi enti locali (articolo 21).
Per quanto riguarda invece i Presidenti di regione e i membri delle giunte regionali, si prevede che le norme delegate devono dettare disposizioni per assicurare il rispetto del principio di esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico e a prevenire e sanzionare situazioni di conflitto d'interessi (articolo 21). Si prevede inoltre (novellando l'articolo 3 della legge n. 165 del 2004, relativo ai principi fondamentali a cui devono attenersi le regioni nel disciplinare i casi di incompatibilità ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) una nuova causa di incompatibilità, che deve essere prevista dagli ordinamenti regionali, relativa ai casi di possibile conflitto tra gli interessi pubblici da perseguire nell'esercizio delle funzioni di presidente o di membro della giunta regionale e gli interessi economici con


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riferimento ai quali essi siano nella posizione di titolare o altra specifica posizione di interessenza (articolo 22).
Il Capo VI è volto a prevedere un'apposita disciplina per contrastare i conflitti di interesse nel settore delle comunicazioni, in modo che siano ostacolati comportamenti delle imprese radiotelevisive e di comunicazione, delle imprese operanti nell'ambito delle telecomunicazioni, delle imprese operanti nell'ambito dell'editoria, anche a mezzo internet, che forniscano, durante le campagne elettorali, un sostegno privilegiato ai candidati a sindaco di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, a presidente di provincia, a presidente di regione nonché ai capi delle coalizioni che siano anche soggetti a cui facciano capo le medesime imprese (articolo 23).
Infine il Capo VII contiene le disposizioni finali e transitorie.
In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito.

Gianni PAGLIARINI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale.
C. 2272-bis Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame).

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.