XIV Commissione - Resoconto di marted́ 8 maggio 2007


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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 maggio 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI. - Interviene il ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, Emma Bonino.

La seduta comincia alle 8.35.

Proposta di nomina della dottoressa Valeria Romano ad amministratore del Centro nazionale di informazione e documentazione europea-CIDE.
Nomina n. 34.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 maggio 2007.

Franca BIMBI, presidente, avverte che è stata avanzata richiesta di pubblicità dei lavori mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.

Antonello FALOMI (RC-SE) ricorda che nella scorsa seduta aveva manifestato l'esigenza che siano chiariti i criteri che hanno portato alla scelta della dottoressa Romano quale amministratore delegato del


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CIDE. Precisa che la richiesta non intende in alcun modo prospettare perplessità sulla persona individuata né sul suo curriculum, che è senz'altro valido. Si tratta invece di comprendere in quale modo si sia arrivati alla individuazione di quel nome e se ci fossero altri canditati rispetto a cui operare una scelta. C'è poi da chiedersi quale sia la ragione di una nomina al vertice di un organismo , quale il CIDE, che sarà oggetto di riconsiderazione entro la fine dell'anno.

Franca BIMBI, presidente, nel dare la parola al rappresentante del Governo, ritiene che sarebbe utile potere conoscere anche le ragioni e i criteri ispiratori della riforma del CIDE.

Emma BONINO, Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, richiama il percorso che ha portato alla chiusura dei Centri di documentazione quali il CIDE, nei tre Stati (Italia, Portogallo e Francia) in cui tali centri sono presenti. La recente modifica del regolamento comunitario in materia ha posto fine a questa esperienza. In un primo momento il Governo non aveva chiesto una proroga del termine per la chiusura del CIDE, tuttavia sono poi emersi alcuni problemi - in primo luogo la reintegrazione dei quindici dipendenti del CIDE - che hanno fatto propendere per un differimento al 31 dicembre 2007.
A seguito delle dimissioni del precedente amministratore delegato del CIDE, Mombelli, il Governo ha avviato una serie di consultazioni interne per l'affidamento di un mandato breve che consentisse di chiudere l'attuale esperienza. È stata infine valutata positivamente la dottoressa Romano, designata all'unanimità dal Consiglio di amministrazione del CIDE, che presenta i requisiti professionali e l'esperienza necessari per garantire la presente fase di transizione.
Sottolinea di avere constatato personalmente la qualità professionale della dottoressa Romano nel corso di questo anno, in particolare nello svolgimento delle attività di comunicazione che hanno visto il coinvolgimento anche di privati e che hanno riguardato anche il sito Internet del Dipartimento. La dottoressa Romano aveva già maturato in precedenza significative esperienze nella Regione Lazio e alla Commissione europea.
Anche a seguito degli incontri avuti con il competente direttore generale della Commissione europea e con il responsabile dell'ufficio italiano della stessa Commissione, il Governo ha ritenuto che la dottoressa Romano sia la persona più idonea nell'attuale fase. Sono state assunte poi iniziative per verificare come si stia muovendo il Governo francese per la ristrutturazione della struttura analoga al CIDE e presto una verifica analoga sarà effettuata con il Portogallo.
Ribadisce pertanto che è stato scelto un candidato interno che fosse in grado di conoscere sia il funzionamento degli organismi comunitari sia la struttura del Governo nazionale. In questo modo, la scelta adottata consente di assicurare un legame effettivo con i due referenti naturali del CIDE: la Commissione europea e il Governo nazionale.
Ribadisce che il profilo professionale della dottoressa Romano risulta pienamente idoneo anche rispetto all'esigenza di perfezionare le procedure di liquidazione del CIDE.
Alla luce di queste considerazioni è stata operata una scelta interna all'amministrazione, rispetto a cui non vi erano rivali. Né è da sottovalutare la decisione di ridurre del 50 per cento il compenso dell'amministratore delegato rispetto al passato.
Sottolinea che , allo stato dell'arte, non ha ancora predisposto una proposta sul futuro del CIDE ma si riserva di presentare a breve.

Franca BIMBI, presidente, ringrazia il rappresentate del Governo e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Mauro PILI (FI) intervenendo sui lavori della Commissione, ritiene necessario che


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siano acquisite informazioni in ordine alla recente decisione della Commissione europea relativa alla continuità territoriale della Sardegna, con particolare riguardo alla estensione delle rotte, all'ampliamento della concorrenza e alla limitazione dei destinatari delle relative misure. Risulterebbe infatti che gli immigrati di origine sarda sarebbero stati esclusi dalle misure a presidio della continuità territoriale. È pertanto necessario conoscere i contenuti della decisione in modo da valutare compiutamente l'opportunità di un eventuale intervento con atti di indirizzo.

Emma BONINO, Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, assicura che il Governo sta seguendo con attenzione la vicenda, che presenta profili delicati ed importanti. Risulta che la decisione sia in fase di trasmissione e già domani mattina il Governo dovrebbe essere in grado di trasmetterne il testo ufficiale alle Camere.

Franca BIMBI, presidente, osserva che una volta acquisito il testo della decisione, la Commissione potrà valutare eventuali iniziative da adottare insieme alla Commissione di merito.

La seduta termina alle 8.55

ATTI COMUNITARI

Martedì 8 maggio 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 14.05.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2007 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze tedesca, portoghese e slovena.
COM(2006)629 def.-17079/06.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126-bis, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 maggio 2007.

Franca BIMBI, presidente e relatore, avverte che è stata avanzata richiesta di pubblicità dei lavori mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.
Sottolinea poi che la prossima settimana si terrà a Berlino la riunione della COSAC in cui sarà possibile fare il punto sulle diverse metodologie di lavoro seguite dalle Commissioni specializzate sugli affari comunitari dei diversi Parlamenti degli Stati membri ed effettuare una valutazione sul futuro del Trattato costituzionale.
Avverte che sono pervenute, da parte del deputato Gozi, alcune proposte modificative dello schema di relazione da lei predisposto sul programma legislativo della Commissione e sul programma delle Presidenze.
Ha inoltre ricevuto, ed ha ritenuto di accogliere, la richiesta da parte del deputato Falomi di differire il termine ultimo per la presentazione delle proposte modificative, già fissato per oggi alle ore 12. Ricorda che con l'esame della relazione sui programmi legislativo e delle Presidenze e con l'approvazione da parte dell'Assemblea della Camera di eventuali strumenti di indirizzo potrà svolgersi una riflessione anche sull'efficacia dell'intervento del Parlamento rispetto alla formazione e attuazione delle politiche comunitarie. Rispetto a tale esigenza potrebbe essere valutata l'opportunità della previsione di una sessione comunitaria come pure l'individuazione dei meccanismi più idonei per assicurare la piena attuazione della normativa comunitaria. Anche nella riunione interparlamentare di Bruxelles del 3 aprile scorso, relativa all'attuazione del diritto comunitario, è stata effettuata una ricognizione delle principali questioni ed è stata evidenziata l'assenza di un effettivo monitoraggio.

Mauro PILI (FI) ritiene che sia necessario che la Commissione conosca quali


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siano le proposte di modifica della relazione accolte dal relatore, in modo da poterne discutere compiutamente.

Franca BIMBI, presidente e relatore, ricorda che, per prassi consolidata, non sono poste in votazione le singole proposte modificative della relazione ma che spetta al relatore effettuare una sintesi e presentare eventualmente un nuovo schema di relazione. Una volta scaduto il termine per la presentazione delle proposte modificative potrà valutarle nel loro complesso e, eventualmente, modificare lo schema di relazione già presentato. Rimane ovviamente ferma la possibilità di presentare schemi di relazione alternativi.
Qualora si rendesse necessario, la Commissione potrà dedicare due ulteriori sedute prima di giungere alla deliberazione sulla relazione.

Arnold CASSOLA (Verdi) ritiene utile potere approfondire i contenuti delle proposte modificative ed invita a tenere conto dei più recenti eventi (quali le elezioni in Francia e in Scozia) anche per valutare quale possa essere il futuro del Trattato costituzionale.

Antonello FALOMI (RC-SE) chiede quale sia la fase successiva all'approvazione della relazione da parte XIV Commissione.

Franca BIMBI, presidente e relatore, osserva che, una volta approvata la relazione della Commissione, potrà sollecitare l'inserimento dell'esame di tale relazione nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Al termine di tale esame potrebbero essere votati degli atti di indirizzo. Sottolinea che le proposte di modificazione che saranno presentate potranno utilmente rafforzare i contenuti della stessa relazione, i cui punti salienti potrebbero essere recepiti nella risoluzione che l'Assemblea potrà poi approvare. Dichiara di non condividere pienamente le considerazioni svolte dal deputato Cassola circa gli effetti del voto in Francia e in Scozia. Richiama infine l'attenzione sui progetti di atti normativi comunitari che produrranno anche modifiche ordinamentali, quali, ad esempio, la proposta di regolamento che potrà facilitare il percorso per la creazione di macroregioni. Conclusivamente avverte che il termine per la presentazione di proposte modificative allo schema di relazione è differito alle ore 13 di giovedì 10 maggio 2007. La prossima settimana la XIV Commissione sarà così in grado di deliberare la relazione per l'Assemblea.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 maggio 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie sugli aeroporti italiani relativamente alle norme comunitarie stabilite dal regolamento CEE n. 793/2004 che modifica il regolamento CEE n. 95/1993.
Atto n. 82.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Franca BIMBI, presidente, avverte che è stata avanzata una richiesta di pubblicità dei lavori mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.

Antonello FALOMI (RC-SE), relatore, fa rilevare che la ratio del regolamento (CE) n. 793/2004 - entrato in vigore il 30 luglio 2004 - è quella di individuare un equilibrio nella gestione delle bande orarie tra gli interessi dei vettori aerei già operanti e


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quelle che si affacciano su un mercato spesso caratterizzato da scali aeroportuali saturi e da fenomeni di congestione.
La gestione degli orari di decollo e atterraggio deve essere infatti neutrale né deve esservi la possibilità di accordi tra alcune compagnie ai danni di altre.
Il regolamento ha altresì introdotto alcune innovazioni sul piano definitorio e su quello delle priorità nella determinazione dei criteri di attribuzione delle bande orarie, al fine di garantire un regime di piena concorrenza senza distorsioni.
In particolare, è stata introdotta la possibilità per i vettori aerei già operanti di riprogrammare le bande orarie di cui dispongono sulla base di diritti acquisiti ed è stata espressamente vietata l'ipotesi di scambio di slots tra vettori in assenza di meccanismi che garantiscano procedure trasparenti e non discriminatorie per l'accesso agli aeroporti.
Richiama l'attenzione sull'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, che definisce le violazioni ed il connesso quadro sanzionatorio. In particolare, si prevede: l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa di 100.000 euro nei casi di atterraggi e di decollo in un aeroporto coordinato, senza il preventivo ottenimento della banda oraria; una sanzione amministrativa da 30.000 a 70.000 nei casi in cui si verifichi il sistematico e deliberato non corretto uso dello slot, con pregiudizio dell'attività dello scalo o delle operazioni di traffico; una sanzione amministrativa da 10.000 e 30.0000 nei casi di spostamento, trasferimento o scambio di bande orarie in difformità da quanto previsto dal regolamento comunitario; un'ulteriore sanzione amministrativa da 20.000 a 10.000 euro nei casi di mancata o non corretta informativa fornita al coordinatore dal vettore, tale da incidere sulla regolare assegnazione delle bande orarie.
Gli importi delle sanzioni, a far data dal 1o gennaio 2009, vengono rivalutati sulla base dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato dall'ISTAT.
A tali sanzioni si aggiungono quelle, a carattere accessorio, già previste dall'articolo 14 del regolamento comunitario, consistenti nella revoca delle serie di bande orarie.
L'articolo 5 disciplina i casi di esclusione della responsabilità, che determinano la non sanzionabilità della condotta del vettore aereo: tali ipotesi sono modulate su quelle previste dall'articolo 10, paragrafo 4, lettera a) e b), ovvero fermo operativo del tipo di aeromobile generalmente usato per il servizio in questione, chiusura di un aeroporto o di uno spazio aereo: gravi perturbazioni delle operazioni degli aeroporti interessati o comunque connessi con tale volo; interruzione dei servizi aerei a causa di un'azione che è intesa ad influire su detti servizi, che impedisce praticamente e/o tecnicamente, al vettore aereo, di effettuare le operazioni come previsto.
L'articolo successivo reca la clausola d'invarianza di spesa, motivata, come già per il precedente schema di decreto legislativo, dal fatto che l'attività sanzionatoria svolta dall'ENAC figura già tra i compiti d'istituto di quell'Ente.
Lo schema di provvedimento individua, quale figura terza, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), che sarà quindi chiamato anche ad applicare le sanzioni.

Arnold CASSOLA (Verdi) chiede che siano chiariti gli effetti della nuova normativa rispetto alle ipotesi già esistenti di esclusione di responsabilità. Ad esempio, la nuova disciplina relativa alla trasmissione dei dati dei passeggeri produrrà un allungamento dei tempi e, pertanto, potrà aversi un maggior numero di casi in cui viene perso lo slot assegnato. Non è pertanto chiaro se venga così ad escludersi la responsabilità del vettore. Auspica, inoltre, che eventuali maggiori costi sostenuti da parte dei vettori aerei per l'utilizzazione delle piste non vengano a gravare sui consumatori

Mauro PILI (FI) sottolinea che già esistono norme di derivazione comunitaria rilevanti, quali la Carta dei diritti del passeggero, e ritiene che dovrebbe evitarsi il ricorso a clausole eccessivamente discrezionali


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che finiscano con il rendere inefficaci eventuali azioni di rivalsa nei confronti delle compagnie aeree. Ad esempio, l'articolo 4, comma 1, lettera b), dello schema di decreto legislativo individua tra le violazioni il «sistematico e deliberato» non corretto utilizzo della banda orario da parte delle compagnie aeree. Risulterebbe dunque assai indeterminato quando il non corretto utilizzo sia sistematico e deliberato. È dunque fondamentale definire in modo tassativo le fattispecie sanzionate.
In secondo luogo occorre assicurare l'efficacia dei meccanismi risarcitori nei confronti dei passeggeri, secondo quando già stabilito dalla Carta dei diritti del passeggero, quando non sia stata assicurata la puntualità dei trasporti.

Antonello FALOMI (RC-SE) ricorda che il parere della Commissione dovrà riguardare la conformità dello schema in esame rispetto alla normativa comunitaria. Lo schema di decreto legislativo riprende i contenuti del regolamento comunitario sulla responsabilità dei vettori. Spetterà poi all'ENAC definire in concreto le fattispecie sanzionatorie. Si dichiara peraltro disponibile a verificare i meccanismi relativi alla responsabilità ed a recepire le osservazioni avanzate nel parere.

Franca BIMBI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.
Atto n. 83.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Rosella OTTONE (Ulivo), relatore, rileva che con il regolamento comunitario (CE) n. 785 del 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei ed agli esercenti di aeromobili, l'Unione europea ha inteso fissare un livello assicurativo minimo adeguato per coprire la responsabilità dei vettori aerei in relazione ai passeggeri, al bagaglio, alle merci e ai terzi, nel quadro della politica comune dei trasporti ed in seguito agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001.
Il regolamento - entrato in vigore il 30 aprile 2005 - ha definito i requisiti minimi in materia di copertura assicurativa applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, cioè sia ai voli commerciali che a quelli privati, per i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi: ciò al fine di tutelare più efficacemente i consumatori ed evitare la distorsione della concorrenza tra i vettori aerei.
La normativa comunitaria trova applicazione nei confronti di tutti i vettori aerei e di tutti gli esercenti di aeromobili che effettuino voli all'interno del territorio di uno Stato membro, a destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano.
Sono invece esclusi dall'applicazione: agli aeromobili di Stato (aeromobili adoperati in servizi militari, di dogana o di polizia); agli aeromobili con un MTOM (massa massima al decollo, corrispondente ad un totale certificato, specifico per ogni tipo di aeromobile) inferiore a 20 kg; alle macchine volanti con decollo mediante rincorsa (inclusi parapendii e deltaplani entrambi a motore); ai palloni frenati; ai cervi volanti; ai paracadute; agli aeromobili, inclusi gli alianti, con un MTOM inferiore a 500 kg, e agli ultraleggeri che sono utilizzati per scopi non commerciali, oppure per corsi di pilotaggio.
Il regolamento prescrive che i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili siano assicurati per quanto concerne i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi per coprire i rischi in materia di trasporti aerei (inclusi i rischi dovuti ad atti di guerra, terrorismo, pirateria aerea, atti di sabotaggio, sequestro illegale di aeromobile e tumulti popolari).


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È inoltre importante sottolineare che il regolamento comunitario lascia impregiudicate le norme in materia di responsabilità derivanti da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario e dal diritto nazionale degli Stati membri.
L'osservanza dei requisiti stabiliti dal regolamento è dimostrata attraverso il deposito di un certificato di assicurazione o un'altra prova di un'assicurazione valida.
Per quanto attiene alla responsabilità nei confronti dei passeggeri, la copertura assicurativa minima ammonta a 250.000 DSP - i DSP, «diritti speciali di prelievo», sono crediti virtuali nei confronti delle monete utilizzabili liberamente dei paesi membri del Fondo monetario internazionale - pari a circa 222.500 euro per passeggero. Tuttavia, per le operazioni non commerciali con aeromobili di MTOM pari o inferiore a 2700 kg gli Stati membri possono stabilire un livello di copertura assicurativa minima inferiore, purché tale copertura sia almeno pari a 100.000 DSP (89.000 euro) per passeggero.
Le suesposte coperture assicurative non si applicano ai voli sopra il territorio degli Stati membri effettuati da vettori aerei non comunitari e da esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, che non implichino un atterraggio in tale territorio o un decollo dallo stesso.
L'articolo 8 del regolamento prevede che gli Stati membri assicurino che i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili rispettino il presente regolamento, adottando misure sanzionatorie, nel caso di violazione, efficaci, proporzionate e dissuasive.
Lo schema di decreto legislativo in esame - volto ad adempiere a tali obblighi - viene emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 2005 (legge comunitaria per il 2004), che ha delegato il Governo ad adottare - entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge - disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione, tra l'altro, di regolamenti comunitari già vigenti nel nostro ordinamento giuridico.
Mentre gli articoli 1 e 2 individuano, rispettivamente, l'ambito di applicazione del provvedimento e l'organismo competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni comunitarie nonché ad irrogare le sanzioni previste dal decreto stesso (si tratta dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, istituito dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250), l'articolo 3 dello schema di decreto fissa le sanzioni applicabili nei casi in cui il vettore, pur essendo assicurato, non esibisca una documentazione conforme a quella prescritta. In linea con quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 7 del regolamento comunitario, lo schema di decreto dispone, al comma 2, che il vettore extracomunitario sia autorizzato al decollo dal suolo italiano soltanto previa regolarizzazione della documentazione assicurativa.
L'articolo 4 fissa le sanzioni amministrativa pecuniaria da irrogare al vettore comunitario - da 30.000 a 60.000 euro - nel caso di mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi posti dal regolamento. Ai vettori extracomunitari, oltre a tale sanzione, è comminata la sanzione amministrativa accessoria del divieto di operare sul territorio italiano, fino alla regolarizzazione della copertura assicurativa.
L'articolo 5 novella l'articolo 1234 del codice della navigazione, da ultimo novellato dall'articolo 19, comma 17, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, introducendo, in luogo della sanzione attualmente prevista, divenuta irrisoria (fino a 1.032 euro), una misura molto più severa, da 50.000 a 100.000, non soltanto nei confronti dell'esercente, così come previsto dalla disposizione in vigore, ma anche nei confronti del vettore che faccia circolare l'aeromobile senza l'assicurazione obbligatoria.
L'articolo 6 prescrive le sanzioni applicabili nei casi reiterate violazioni degli obblighi di presentazione di documentazione irregolare, di mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi e di omessa assicurazione obbligatoria da parte dello stesso vettore od esercente di aeromobile in un periodo di cinque anni.


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L'articolo 7 disciplina l'aggiornamento degli importi delle sanzioni, collegandolo all'indice nazionale dei prezzi al consumo mentre l'articolo successivo reca la clausola d'invarianza di spesa, motivata dal fatto che l'attività sanzionatoria svolta dall'ENAC figura già tra i compiti d'istituto di quell'Ente.
Alla luce delle considerazione espresse, non ravvisando elementi di incompatibilità con la normativa comunitaria, formula conclusivamente una proposta di parere favorevole.

Arnold CASSOLA (Verdi) chiede che sia chiarito quale sia il rapporto tra lo schema in esame ed alcune convenzioni internazionali già in vigore sulla stessa materia.

Rosella OTTONE (Ulivo), relatore, si riserva di approfondire la questione.

Franca BIMBI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.