II Commissione - Mercoledì 9 maggio 2007


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ALLEGATO 1

Conflitto di interessi. Nuovo testo C. 1318 Franceschini.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo in oggetto,
rilevato che:
a) all'articolo 8, al fine di tutelare la privacy di soggetti diversi dal titolare e non appartenenti alle categorie previste dal comma 2 dell'articolo 2, sarebbe opportuno prevedere che l'Autorità possa non rendere pubblici quei documenti depositati che riguardino posizioni beneficiarie spettanti a soggetti diversi da quelli previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2, i quali risultino negli eventuali trust dei quali il titolare faccia parte, o abbia istituito, ai sensi di una legge diversa da quella che disciplina il conflitto di interessi;
b) all'articolo 14, commi 6, lettera r), e 7, lettera f), è fatto riferimento ad ipotesi di responsabilità penali del trustee, nonostante che si tratti, ai sensi del comma 6, lettera a), di una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali, che, quale ente giuridico, non è assoggettabile a responsabilità penale;
c) ai sensi dell'articolo 14, comma 7, lettera f), il trustee ha l'obbligo di dimissioni nel caso di avvio di un procedimento penale (sul punto si rinvia alla precedente lettera b)) o civili, per cui, al fine di evitare il rischio di strumentalizzazioni della disposizione in esame, potrebbe essere opportuno sopprimere tale obbligo di dimissioni, considerato che comunque la finalità della disposizione sarebbe comunque conseguita per mezzo di provvedimenti giudiziari di natura cautelare;
d) ai sensi dell'articolo 26, per le controversie nelle materie disciplinate dal provvedimento in esame, la competenza esclusiva è dell'autorità giudiziaria italiana anche quando il trustee ha sede o residenza al di fuori del territorio della Repubblica italiana, per cui occorre coordinare tale disposizione con l'articolo 14, comma 10, in base al quale alle controversie concernenti l'attività del gestore si applica, in materia di attribuzione della giurisdizione, la disposizione di cui all'articolo 17, comma 3, della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804, secondo cui «se la clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente Convenzione»;
e) all'articolo 20, comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è sostanzialmente indeterminata essendo commisurata al vantaggio economico conseguito, in violazione del principio di legalità, la cui applicazione alle sanzioni amministrative è pacificamente riconosciuta;
f) all'articolo 21, comma 1, lettera b), appaiono essere indeterminati i principi e criteri direttivi relativi all'apparato sanzionatorio della normativa delegata;
per quanto attiene alle disposizioni di propria competenza;


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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 14, commi 6, lettera r), e 7, lettera f), sia soppresso il riferimento ai procedimenti penali;
e con le seguenti osservazioni:
1. all'articolo 8 la Commissione di merito valuti l'opportunità di inserire una disposizione volta a precisare che l'Autorità possa non rendere pubblici quei documenti che, depositati ai sensi del medesimo articolo, riguardino posizioni beneficiarie spettanti a soggetti diversi da quelli previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2, che risultino negli eventuali trust dei quali il titolare faccia parte, o abbia istituito, ai sensi di una legge diversa da quella che disciplina il conflitto di interessi;
2. all'articolo 14, comma 7, lettera f), la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere le parole «e quindi dimettersi dall'ufficio»;
3. la Commissione di merito valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni in materia di competenza dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 14, comma 10 e 26, comma 1;
4. all'articolo 20, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di specificare la sanzione amministrativa commisurata al vantaggio economico conseguito;
5. all'articolo 21, comma 1, lettera b), la Commissione di merito valuti l'opportunità di precisare i principi e criteri direttivi relativi all'apparato sanzionatorio della normativa delegata ivi prevista.


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ALLEGATO 2

Conflitto di interessi. Nuovo testo C. 1318 Franceschini.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo in oggetto,
esprime

PARERE CONTRARIO

Contento, Consolo.


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ALLEGATO 3

Conflitto di interessi. Nuovo testo C. 1318 Franceschini.

PROPOSTA DI PARERE RIFORMULATA

La Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo in oggetto,
rilevato che:
a) all'articolo 8, al fine di tutelare la privacy di soggetti diversi dal titolare e non appartenenti alle categorie previste dal comma 2 dell'articolo 2, sarebbe opportuno prevedere che l'Autorità possa non rendere pubblici quei documenti depositati che riguardino posizioni beneficiarie spettanti a soggetti diversi da quelli previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2, i quali risultino negli eventuali trust dei quali il titolare faccia parte, o abbia istituito, ai sensi di una legge diversa da quella che disciplina il conflitto di interessi;
b) all'articolo 14, commi 6, lettera r), e 7, lettera f), è fatto riferimento ad ipotesi di responsabilità penali del trustee, nonostante che si tratti, ai sensi del comma 6, lettera a), di una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali, che, quale ente giuridico, non è assoggettabile a responsabilità penale;
c) ai sensi dell'articolo 14, comma 7, lettera f), il trustee ha l'obbligo di dimissioni nel caso di avvio di un procedimento penale (sul punto si rinvia alla precedente lettera b)) o civili, per cui, al fine di evitare il rischio di strumentalizzazioni della disposizione in esame, potrebbe essere opportuno sopprimere tale obbligo di dimissioni, considerato che comunque la finalità della disposizione sarebbe comunque conseguita per mezzo di provvedimenti giudiziari di natura cautelare;
d) ai sensi dell'articolo 26, per le controversie nelle materie disciplinate dal provvedimento in esame, la competenza esclusiva è dell'autorità giudiziaria italiana anche quando il trustee ha sede o residenza al di fuori del territorio della Repubblica italiana, per cui occorre coordinare tale disposizione con l'articolo 14, comma 10, in base al quale alle controversie concernenti l'attività del gestore si applica, in materia di attribuzione della giurisdizione, la disposizione di cui all'articolo 17, comma 3, della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804, secondo cui «se la clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente Convenzione»;
e) all'articolo 20, comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è sostanzialmente indeterminata essendo commisurata al vantaggio economico conseguito, in violazione del principio di legalità, la cui applicazione alle sanzioni amministrative è pacificamente riconosciuta;
f) all'articolo 21, comma 1, lettera b), appaiono essere indeterminati i principi e criteri direttivi relativi all'apparato sanzionatorio della normativa delegata;
per quanto attiene alle disposizioni di propria competenza
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 14, commi 6, lettera r), e 7, lettera f), sia soppresso il riferimento ai procedimenti penali;


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2. le disposizioni in materia di competenza dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 14, comma 10 e 26, comma 1, siano tra loro coordinate;
3. all'articolo 20, comma 1, sia specificata la sanzione amministrativa commisurata al vantaggio economico conseguito;
4. all'articolo 21, comma 1, lettera b), siano precisati i principi e criteri direttivi relativi all'apparato sanzionatorio della normativa delegata ivi prevista;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 8 la Commissione di merito valuti l'opportunità di inserire una disposizione volta a precisare che l'Autorità possa non rendere pubblici quei documenti che, depositati ai sensi del medesimo articolo, riguardino posizioni beneficiarie spettanti a soggetti diversi da quelli previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2, che risultino negli eventuali trust dei quali il titolare faccia parte, o abbia istituito, ai sensi di una legge diversa da quella che disciplina il conflitto di interessi;

b) all'articolo 14, comma 7, lettera f), la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere le parole «e quindi dimettersi dall'ufficio».