X Commissione - Resoconto di mercoledì 9 maggio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 maggio 2007. - Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 9.15.

Conflitto di interessi.
Nuovo testo C. 1318 Franceschini.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Giovanni SANGA (Ulivo), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, come modificata a seguito dell'approvazione degli emendamenti presso la I Commissione, contiene una serie di norme finalizzate a risolvere situazioni di incompatibilità tra l'esercizio di cariche pubbliche e situazioni soggettive di chi esercita tali cariche.
Scendendo nel dettaglio, ricorda innanzitutto che il Capo I contiene i principi generali.
L'articolo 1 prevede che i titolari di cariche pubbliche, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti ad operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati.
L'articolo 2 definisce invece la nozione di conflitto d'interessi. L'esistenza di una situazione di conflitto d'interessi si desume dalla titolarità da parte di chi esercita la carica pubblica (carica di Governo, Presidente di una Regione, componente di una Giunta regionale, eccetera) di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
Sussiste inoltre situazione di conflitto di interessi qualora vi sia titolarità da parte di un parente, di un affine o di persona stabilmente convivente non a


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scopo di lavoro domestico di interessi economici privati che possano condizionare il titolare della carica pubblica nell'esercizio delle sue funzioni o che possano alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
Infine, sussiste conflitto di interessi qualora il titolare della carica pubblica è preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente, o in altra posizione analoga, comunque denominata, alla cura di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle sue funzioni pubbliche o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
Il Capo II riguarda invece l'istituzione dell'Autorità per la prevenzione dei conflitti di interessi e delle forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione.
Ai sensi dell'articolo 3 comma 2, l'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale composto da cinque membri, dei quali due sono eletti dalla Camera dei deputati, due dal Senato della Repubblica, uno, con funzione di presidente, nominato dai Presidenti della Camera e del Senato, d'intesa tra loro.
L'articolo 3 contiene inoltre numerose altre disposizioni che stabiliscono, tra le altre, le situazioni di incompatibilità tra l'essere membro dell'Autorità e il ricoprire altri incarichi pubblici o privati.
L'articolo 4 contiene disposizioni relative al personale dell'Autorità, mentre l'articolo 5 riguarda le funzioni e i poteri dell'Autorità, specificando in particolare, che l'Autorità svolge tutte le funzioni ed i poteri previsti dalla presente legge al fine di prevenire ed eventualmente sanzionare i conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo di cui all'articolo 7. L'articolo 6 contiene invece disposizioni in materia di giurisdizione competente e di termini per le impugnazioni, disponendo in particolare che gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla Corte d'Appello di Roma.
Il Capo III contiene disposizioni relative alla prevenzione delle situazioni di conflitti di interesse e si applica in particolare, ai sensi dell'articolo 7, ai titolari di cariche di Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, i vice Presidenti del Consiglio dei ministri, eccetera).
L'articolo 8 prevede che entro 20 giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 7, il titolare di una delle cariche stesse deve presentare apposite dichiarazioni dalla quali risultino le cariche e gli uffici pubblici ricoperti, gli impieghi pubblici o privati, la propria iscrizione in albi professionali; le cariche di presidente, amministratore, liquidatore o sindaco, nonché analoghe cariche comunque denominate, ricoperte in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni ed in enti di diritto pubblico, anche economici, i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri; la titolarità di imprese individuali; le azioni o le quote di partecipazione in società; le partecipazioni in associazioni o società di professionisti; gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; i trust di cui sia disponente, beneficiario, trustee o guardiano; ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o attività di qualunque natura.
Le dichiarazioni devono essere presentate all'Autorità di cui all'articolo 3, la quale può compiere accertamenti sulla veridicità e sulla completezza delle dichiarazioni attraverso il nucleo della Guardia di Finanza di cui all'articolo 5, comma 5.
L'articolo 9 ai commi 1 e 2 disciplina invece casi di incompatibilità generali delle cariche di cui all'articolo 7 (carica o ufficio pubblico, impieghi pubblici o privati, esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, esercizio di attività imprenditoriali, cariche di presidente, amministratore liquidatore, sindaco in imprese o società pubbliche o private), disponendo inoltre che l'Autorità di cui all'articolo 3 accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 e ne dà


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comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di Governo o il mantenimento della posizione incompatibile.
I commi 3 e 4 dell'articolo 9 contengono inoltre disposizioni che riguardano più direttamente le competenze della X Commissione, in quanto dispongono che l'imprenditore individuale per evitare la dichiarazione di incompatibilità, d'intesa con l'Autorità, costituisce un trust ovvero provvede a nominare uno o più institori a norma degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile, conferendo procura generale a gestire sino alla cessazione dalla carica di Governo, e che l'incompatibilità prevista alla lettera d) del comma 1 (esercizio di attività imprenditoriali anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie) non opera nei confronti di coloro che risultano essere piccoli imprenditori a norma dell'articolo 2083 del codice civile.
L'articolo 10 disciplina invece specifiche ipotesi di incompatibilità determinate dalla specifica natura del patrimonio del titolare della carica di Governo (patrimonio superiore a quindici milioni di euro, proprietà o controllo di un'imprese che svolga attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato tranne che si versi nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 9).
L'articolo 10 conferisce inoltre all'Autorità i medesimi poteri previsti dall'articolo 9 al fine di eliminare le situazioni di incompatibilità ivi previste.
L'articolo 11 regola tutte quelle ipotesi nelle quali non vi sono situazioni di incompatibilità e non vi è quindi l'obbligo per il titolare della carica pubblica di scegliere tra la stessa e la situazioni che crea incompatibilità, ma sussistono comunque situazioni in cui il titolare di una carica pubblica può adottare atti che producono indirettamente effetti vantaggiosi nel proprio patrimonio o in quello dei propri parenti o affini. In questi casi sono previste dall'articolo 11 specifiche ipotesi di astensione da parte del titolare della carica pubblica dalla partecipazione alle decisioni in questione e viene a tal fine attribuito il potere all'Autorità di cui all'articolo 3 di segnalare ai soggetti interessati la sussistenza dell'obbligo di astensione.
Gli articoli da 12 a 16, di particolare rilievo in relazione alle materie di competenza della X Commissione, prevedono misure volte a evitare situazioni di conflitti di interresse nel caso in cui il titolare della carica di Governo possieda, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario o quando la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di Governo nel medesimo settore di mercato, superiore a dieci milioni di euro, sia tale da configurare il rischio evidente di turbative della concorrenza o di condizionamento dell'attività di governo.
In particolare, si prevede che l'Autorità di cui all'articolo 3, valutate le osservazioni dell'interessato, se ritiene che si configuri il conflitto di interessi, delibera di invitarlo ad optare tra l'alienazione delle partecipazioni nella misura idonea a riportarne la consistenza al di sotto delle soglie di rilevanza, indicando tale misura, ovvero la istituzione di un trust («trust cieco») a norma dell'articolo 14 della presente legge.
Per quel che riguarda la nozione di trust cieco, ricorda che l'articolo 15 dispone che a norma della presente legge per trust cieco si intende quella tipologia di trust ove il trustee ha la più ampia discrezionalità in merito alla consistenza qualitativa dei beni in trust, mentre i beneficiari ne possono avere solo una conoscenza quantitativa.
L'articolo 17 contiene disposizioni fiscali, mentre il Capo IV (articoli 18-20) contiene le disposizioni sanzionatorie (violazioni dell'obbligo di dichiarazione, violazioni


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dell'obbligo di astensione, conflitto di interesse in violazione delle misure preventive)
Il Capo V, recante disposizioni concernenti gli amministratori locali, i Presidenti di Regione e i membri delle Giunte regionali, contiene all'articolo 21 una delega al Governo per l'integrazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di conflitto di interessi degli amministratori locali e dei Presidenti di Regione e dei membri delle Giunte regionali e all'articolo 22 principi in materia di incompatibilità dei Presidenti di Regione e dei membri delle Giunte regionali.
Il Capo VI (articoli 23 e 24) mira ad evitare che imprese operanti nell'ambito delle telecomunicazioni o dell'editoria che facciano capo a candidati a sindaco, Presidente di Regione o di provincia o ai capi delle coalizioni di cui di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, nel corso delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, pongano in essere comportamenti che forniscano ai soggetti sopraindicati un sostegno privilegiato.
A tal fine viene previsto, in particolare che in caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 nel corso dei periodi relativi alle campagne elettorali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida immediatamente e non oltre le ventiquattro ore l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine massimo di quarantotto ore, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha offerto un sostegno privilegiato le sanzioni previste dalle disposizioni richiamate al comma 5 dell'articolo 23.
Poteri di controllo sono inoltre attribuiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche al di fuori dei periodi relativi alle campagne elettorali dall'articolo 24.
Il Capo VII, contenente le disposizioni finali, tratta in particolare della copertura finanziaria (articolo 25), delle disposizioni in materia di giurisdizione e di legislazione fiscale (articolo 26), delle disposizioni transitorie e finali (articolo 27), delle abrogazioni (articolo 28) e dell'entrata in vigore (articolo 29).
Propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in oggetto

Silvana MURA (IdV), annuncia l'astensione del gruppo dell'Italia dei valori sul provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso prevede misure troppo blande nei confronti di chi versa in situazioni di grave conflitto d'interesse. Sottolinea, in particolare, che una misura più efficace sarebbe senz'altro quella di prevedere l'ineleggibilità nei confronti di chi versa nelle situazioni citate, evidenziando che non si può consentire a determinati soggetti che svolgono attività professionali fonti di conflitti d'interesse, di avere la possibilità di candidarsi a cariche pubbliche.
Manifesta inoltre le proprie perplessità in ordine all'istituzione dell'Autorità prevista dalla proposta di legge, in quanto la stessa rappresenta un apparato complesso e costoso.
Giudica inoltre negativamente il meccanismo del blind trust, in quanto lo stesso non garantisce l'estraneità del soggetto rispetto alla cecità del fondo e giudica inoltre negativamente i vantaggi fiscali concessi al soggetto che versa in situazioni di conflitto d'interessi nel periodo in cui opera il blind trust.
Preannuncia infine la presentazione di emendamenti in Assemblea volti a recepire tutte le osservazioni formulate.

Luigi LAZZARI (FI), solleva un problema di metodo in relazione alla tempistica adottata dalla Commissione; infatti, non ritiene che si possa giungere in modo così rapido e superficiale all'approvazione di un parere su un provvedimento fondamentale.


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Ritiene inoltre che il provvedimento investa in modo rilevante le competenze della X Commissione e anche in ragione di ciò ritiene che debbano essere assicurati tempi più ampi per la discussione del provvedimento. Rileva inoltre che appare evidente che l'accelerazione imposta sia legata a esigenze di tipo elettorale. La posizione di FI è quella di non procedere nell'odierna seduta alla votazione del parere, e chiede quale sia l'orientamento in proposito della maggioranza.

Andrea LULLI (Ulivo), pur comprendendo le ragioni politiche sottese all'intervento del collega Lazzari, non ritiene possibile fare slittare il pronunciamento della Commissione sul provvedimento in oggetto, anche in considerazione del fatto che la I Commissione già da tempo sta esaminando il provvedimento. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore. Considera infine possibile un approfondimento degli argomenti della proposta di legge in sede di dibattito in Assemblea.

Maurizio BERNARDO (FI), stigmatizza il modo di procedere della Commissione sull'argomento in discussione, in quanto il tema trattato merita una riflessione più approfondita, manifestando inoltre il proprio stupore per il fatto che membri della maggioranza con anni di esperienza parlamentare non riconoscano la delicatezza della questione trattata.
Ritiene peraltro che la decisione di velocizzare i tempi di discussione del provvedimento sia da collegare ad esigenze politiche, sottolineando inoltre che tale decisione non trova giustificazione nella circostanza che altre volte le Commissioni di merito recentemente hanno espresso «rapidamente» il proprio parere alla X Commissione sui provvedimenti in tema di liberalizzazioni.
Giudica il provvedimento un provvedimento «ad personam» e ritiene inoltre che lo stesso non servirà a risollevare le sorti del paese, ricordando inoltre che tale ultima tesi è stata sostenuta da vari autorevole personaggi in dichiarazioni agli organi di stampa.
Considera inoltre inappropriato il richiamo svolto da settori della maggioranza al fatto che la proposta di legge ricalca il sistema americano, sistema fra l'altro stigmatizzato dalla maggioranza in molte altre occasioni.
Sottolinea inoltre che l'atteggiamento tenuto dalla maggioranza relativamente alla proposta di legge in questione apre una stagione politica diversa, non improntata alla correttezza e alla lealtà.
Per quel che riguarda i contenuti del provvedimento, ritiene eccessivamente severi i limiti quantitativi al di sopra dei quali si verificano le situazioni di incompatibilità.

Daniele CAPEZZONE, presidente, pur comprendendo le ragioni esposte dai colleghi dell'opposizione, e ritenendo legittima la richiesta di FI di rimandare la votazione del parere, ricorda che non può essere messo in discussione il diritto della maggioranza di votare la proposta di parere presentata. Fa presente altresì la difficoltà di prevedere ulteriori sedute per la trattazione del provvedimento, in considerazione sia dell'urgenza con cui la Commissione I deve provvedere a concludere l'esame dello stesso sia della circostanza che la ventilata ipotesi della apposizione della «questione di fiducia» nella giornata di oggi da parte del Governo, pone in dubbio la possibilità di svolgere sedute in Commissione nella giornata di domani. Propone quindi di far slittare la votazione della proposta di parere alla seduta antimeridiana di oggi della Commissione ed eventualmente - nel caso in cui nel momento in cui si svolgerà tale seduta si abbia la certezza di potere svolgere sedute in Commissione nella giornata di domani - di votare il parere nella seduta di domani.

La Commissione concorda.

Daniele CAPEZZONE, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta sospesa alle 9.45 è ripresa alle 13.45.


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Daniele CAPEZZONE, presidente, informa la Commissione che non è stata fino a questo momento posta la questione di fiducia da parte del Governo, ma che è possibile che ciò venga fatto nel corso della seduta pomeridiana dell'Assemblea. Ritiene quindi opportuno procedere alla votazione della proposta di parere, non senza concedere ai deputati che intendono farlo la possibilità di intervenire con dichiarazione di voto.

Maurizio BERNARDO (FI), ribadendo la propria posizione contraria rispetto al provvedimento, formula tuttavia l'auspicio che nel corso del procedimento di approvazione della proposta di legge nei due rami del Parlamento si possano trovare soluzioni che consentano di migliorare il testo, chiarendo in particolare modo alcune definizioni contenute nel testo stesso, quale ad esempio quella del «blind trust».
Sottolinea peraltro che l'impostazione della proposta di legge non è esattamente coincidente con il «modello americano», discostandosi da esso per due motivi fondamentali.
Il primo di tali motivi è da individuare nel fatto che con questa proposta di legge si interviene su una platea molto più ampia di soggetti rispetto a quanto prevede l'ordinamento statunitense, in quanto l'obbligo di dichiarazione previsto dalla proposta di legge riguarda anche i soggetti che possono versare in condizioni di conflitto d'interesse in quanto dei loro atti potrebbero beneficiare parenti o affini entro il secondo grado.
Un'altra differenza è data invece dalla circostanza che nel modello americano il soggetto in situazione potenziale di conflitto d'interessi non viene subito giudicato incompatibile, ma si interviene ogni qualvolta ci sia un atto che concretamente può concretizzare una situazione di conflitto d'interessi.
Ritiene inoltre che l'impianto della proposta di legge comporterà un proliferare eccessivo di dichiarazioni di soggetti che versano in situazioni di potenziale conflitto d'interessi, manifestando quindi la preferenza per il mantenimento -con gli opportuni aggiustamenti- della normativa vigente.
Non condivide inoltre l'ipotesi prevista dal testo di legge di istituire un'autorità ad hoc, in quanto vi sono già altre autorità esistenti che possono occuparsi della materia, considerando inoltre l'istituzione dell'Autorità stessa un mezzo per accrescere senza motivazioni reali la spesa pubblica.
Evidenzia, inoltre, che nel corso del dibattito presso la I Commissione è stata sottolineata la necessità di salvaguardare il diritto di proprietà e la libertà di iniziativa economica privata e che proprio in ragione di tale necessità è stata considerata costituzionalmente illegittima una norma che tendesse ad obbligare il titolare di un'attività economica a cedere tutte le quote di partecipazione relative all'attività stessa.
Preannuncia quindi il voto contrario di FI sulla proposta di parere presentata.

Paolo AFFRONTI (Pop-Udeur), dichiara che il gruppo dei Popolari-Udeur non parteciperà al voto sul provvedimento in questione, riservando di chiarire la propria posizione sul provvedimento nell'ambito dell'esame in Assemblea del provvedimento.

Luigi D'AGRÒ (UDC), ritiene che la circostanza che a ogni cambio di Governo vi sia il tentativo di approvare una nuova legge sulla materia in oggetto, dimostra che in Italia non vi è ancora una democrazia compiuta poiché si interviene sulla materia con interventi «di parte» che non stabiliscono asetticamente le regole del gioco.
Ritiene inoltre opportuna l'istituzione di un'altra Authority, ricordando che già ne esistono molte che potrebbero occuparsi della materia oggetto della proposta di legge e giudicando peraltro inopportuna la scelta di lasciare a un'amministrazione pubblica il compito di governare le questioni derivanti dall'applicazione della proposta di legge in oggetto.


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Silvana MURA (IdV), ribadisce l'astensione del proprio gruppo sul provvedimento in esame.

Giuseppe TREPICCIONE (Verdi), dichiara l'astensione del proprio gruppo, riportandosi alle motivazioni esposte dalla collega Mura.

Stefano ALLASIA (LNP), dichiara l'astensione del proprio gruppo sul provvedimento in questione, in quanto lo stesso si configura troppo restrittivo e illiberale

Daniele CAPEZZONE, presidente, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1).

La Commissione approva.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 maggio 2007. - Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Alfonso Gianni.

La seduta comincia alle 14.10.

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale.
C. 2272-bis Governo.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 aprile 2007.

Daniele CAPEZZONE, presidente, comunica alla Commissione che sono stati presentati al disegno di legge in esame un numero considerevole di emendamenti (oltre 400), dei quali oltre 150 aggiuntivi. La Presidenza in questa fase ha ritenuto, anche se parte considerevole di tali articoli aggiuntivi tratta di argomenti non rientranti nelle disposizioni dei singoli articoli che compongono il disegno di legge, di valutare comunque come ammissibili tutte le proposte emendative. Infatti, in considerazione sia della natura del provvedimento - un disegno di legge - sia della sede in cui si procede - esame in referente - si è ritenuto prioritario consentire il dibattito più ampio possibile in relazione ad un provvedimento che nella sua stessa impostazione e composizione spazia tra argomenti vari e unificati tra loro prevalentemente dalle finalità, che sono quelle di tutelare il cittadino consumatore e agevolare le attività produttive.

Enzo RAISI (AN), prende atto della decisione del Presidente, che ringrazia. Ritiene la decisione un segnale positivo su argomenti e temi che ad AN stanno particolarmente a cuore e sui quali ritiene esistano posizioni trasversali all'interno delle diverse forze politiche. Ritiene che rendere possibile il confronto più aperto sia stata una scelta saggia ed opportuna.

Andrea LULLI (Ulivo), relatore, associandosi all'augurio di un confronto positivo e costruttivo, illustra il parere sugli emendamenti all'articolo 1: il parere è contrario sugli emendamenti 1.28 Di Centa, 1.63 Mazzocchi, 1.13 Fava, 1.30 Lazzari, 1.2 Mazzocchi, 1.3 Mazzocchi, 1.25 D'Agrò, 1.31 Lazzari, 1.20 Giudice, 1.21 Giudice, 1.4 Pedica, 1.32 Affronti, 1.5 Mazzocchi, 1.26 Greco, 1.15 Fava, 1.16 Fava, 1.6 Provera, 1.59 Merloni, 1.51 Milanato, 1.54 Saglia, 1.10 Saglia, 1.11 Saglia, 1.50 Lazzari, 1.27 D'Agrò, 1.61 Merloni, 1.0.1 D'Elia; invita al ritiro degli emendamenti 1.22, Mura, nonché l'identico 1.62 Burchiellaro, 1.35 Zeller, 1.57 Tomaselli, che prenderà in considerazione ai fini dell'esame in Aula, 1.14 Fava, 1.23 Mura, 1.17 Fava, 1.56 D'Agrò, 1.60 Merloni, 1.36 Trepiccione, che riprenderà in considerazione ai fini dell'esame in Aula così come l'1.0.2 D'Agrò e gli identici 1.0.5 Fava, 1.0.51 Burchiellaro e 1.0.53 Mazzocchi, ed anche gli identici 1.0.4 Fava, 1.0.50 Tomaselli e 1.0.55 Mazzocchi. Il parere è favorevole sui seguenti emendamenti: 1.33 Zeller, 1.100 Relatore, identici 1.29 Lazzari,


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1.34 Pepe e 1.52 Bernardo, 1.1 Saglia, 1.53 Saglia purché riformulato, nonché sugli identici 1.0.3 D'Agrò, 1.0.6 Fava, 1.0.52 Vico e 1.0.54 Mazzocchi. I restanti emendamenti sono assorbiti dall'emendamento del relatore 1.100.

Il sottosegretario Alfonso GIANNI conferma che il parere del Governo è conforme a quello del relatore, precisando che, per quegli emendamenti dei quali è stato chiesto il ritiro, ove non fossero ritirati il parere diverrebbe contrario.

Stefano SAGLIA (AN), rilevando con piacere una certa convergenza sull'articolo 1, ritiene di svolgere a questo punto una considerazione generale sul complesso degli emendamenti che AN ha presentato: essi, infatti, segnalano in via generale un accordo su un reale processo di liberalizzazioni che si intende avviare e, nello stesso tempo, sottolineano l'esigenza contestuale di innalzare e garantire gli standard di qualità. L'auspicio è che l'impostazione che emerge dal dibattito in Commissione sia perseguita anche nel prosieguo dell'esame del disegno di legge.

La Commissione respinge, con singole votazioni, i seguenti emendamenti: 1.28 Di Centa, 1.63 Mazzocchi, 1.13 Fava, 1.30 Lazzari, 1.2 Mazzocchi, 1.3 Mazzocchi, 1.25 D'Agrò, 1.31 Lazzari, 1.20 Giudice, 1.21 Giudice, 1.4 Pedica, 1.32 Affronti, 1.5 Mazzocchi, 1.26 Greco, 1.14 Fava, 1.15 Fava, 1.16 Fava, 1.6 Provera, 1.59 Merloni, 1.51 Milanato, 1.54 Saglia; approva, con singole votazioni i seguenti emendamenti: 1.33 Zeller, 1.100 Relatore, 1.29 Lazzari e identici 1.34 Pepe e 1.52 Bernardo, 1.1 Saglia, 1.53 Saglia, come riformulato. Sono ritirati i seguenti emendamenti: 1.22 Mura, 1.62 Burchiellaro, 1.35 Zeller,1.57 Tomaselli e 1.23 Mura. Risultano assorbiti gli emendamenti: 1.58 Sanga, 1.7 Saglia, 1.24 Mura, 1.9 Saglia, 1.18 Fava, 1.55 Saglia.

Stefano ALLASIA (LNP), sull'emendamento 1.17, del quale è stato chiesto il ritiro, chiarisce che il contenuto normativo del comma 2 va ad incidere negativamente sui gestori delle pompe di carburante e non sulle compagnie petrolifere: per questo la Lega è contraria e mantiene il suo emendamento.

Andrea LULLI (Ulivo), relatore, non contesta la posizione della Lega, ma ritiene costituzionalmente opinabile imporre ad un gestore che tipo di carburante vendere, mettendo in discussione la stessa libertà di impresa.

La Commissione respinge l'emendamento 1.17 Fava.

Enzo RAISI (AN) sull'emendamento 1.8, chiede al relatore di modificare il parere contrario, eventualmente ai fini dell'esame in Aula, poiché mira a prevedere per i nuovi impianti caratteristiche innovative ed ecologiche al fine di garantire la qualità del servizio.

Andrea LULLI (Ulivo), relatore, ritiene che si possa incentivare la presenza nei distributori di nuovi tipi di carburante, ma che non se ne possa imporre l'obbligo di vendita. Ritiene che una decisione del genere sarebbe immediatamente impugnabile e con ragione. Si dichiara comunque disponibile a prevedere un meccanismo di incentivazione ai fini dell'esame in Aula.

Enzo RAISI (AN), ritira l'emendamento ai fini di una riflessione per una riformulazione in Aula.

Stefano ALLASIA (LNP), sottolinea l'importanza la presenza di rivenditori di carburanti ecologici sul territorio e ritiene che una formulazione della norma più tenue non contribuisca a garantirne la diffusione.

La Commissione, con singole votazioni, respinge gli emendamenti 1.10 Saglia e 1.11 Saglia.

Luigi D'AGRÒ (UDC), in relazione al suo emendamento 1.56, del quale il relatore ha chiesto il ritiro, rileva che il Ministro Bersani si è più volte dichiarato


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favorevole alla cosiddetta «sterilizzazione» delle accise sui carburanti, quindi non capisce perché, nel momento in cui diviene possibile passare dalle parole ai fatti il Governo, e con esso il relatore, si tirino indietro. Chiede quindi la votazione dell'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento 1.56 D'Agrò.

Luigi LAZZARI (FI), chiede al relatore ed al Governo i motivi della contrarietà relativamente al suo emendamento 1.50, ma anche ai simili emendamenti 1.27 e 1.61.

Andrea LULLI (Ulivo), relatore, sottolinea che ha riscontrato una forte contrarietà dei gestori delle pompe a tali emendamenti.

Luigi LAZZARI (FI), ritiene che se si vuole tentare di incidere sulla concorrenza e sul ribasso dei prezzi dei carburanti, la previsione di non imporre il contratto esclusivo sia fondamentale. Se si è contrari a questi emendamenti, vuol dire che ciò che si persegue non è la concorrenzialità nell'offerta dei prezzi del carburante.

Luigi D'AGRÒ (UDC) ritiene opportuno che il relatore, che è persona ragionevole, riveda il proprio parere poiché il suo emendamento 1.27 viene tra l'altro incontro ad alcuni rilievi dell'Antitrust.

Andrea LULLI (Ulivo), relatore, spiega che i gestori sono contrari a questi emendamenti perché sottoposti al ricatto delle compagnie petrolifere; infatti, già a legislazione vigente potrebbero procedere senza contratti di esclusiva, ma trovano enormi difficoltà nel farlo. Ribadisce la contrarietà agli emendamenti.

La Commissione respinge, con singole votazioni, gli emendamenti 1.50 Lazzari, 1.27 D'Agrò e 1.61 Merloni; respinge altresì gli emendamenti 1.36 Trepiccione, 1.0.1 D'Elia, 1.0.2 D'Agrò, 1.0.5 Fava, 1.0.51 Burchiellaro e 1.0.53 Mazzocchi. Risultano assorbiti gli emendamenti 1.19 e 1.12, mentre viene ritirato l'emendamento 1.60 Merloni.

La Commissione approva, infine, gli identici emendamenti 1.0.3 D'Agrò, 1.0.6 Allasia, 1.0.52 Vico e 1.0.54 Mazzocchi, mentre respinge, con l'intesa di riflettere ulteriormente sulla materia ai fini dell'esame in Aula, gli identici emendamenti 1.0.4 Fava, 1.0.50 Tomaselli e 1.0.55 Mazzocchi.

Daniele CAPEZZONE, presidente, invita il relatore e il Governo ad illustrare il parere sugli emendamenti all'articolo 2.

Andrea LULLI (Ulivo), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1 Mazzocchi e identico 2.7 La Loggia, 2.3 Mazzocchi, 2.5 Mazzocchi e 2.0.50 Saglia; il parere è favorevole sull'emendamento 2.6 Fava, se riformulato come comma aggiuntivo, sul 2.51 Relatore e sul 2.0.51 Relatore. Invita al ritiro per i restanti emendamenti.

Alfonso GIANNI, sottosegretario, concorda con il parere del relatore.

Antonio MAZZOCCHI (AN) intervenendo sul suo emendamento 2.1. dichiara che il Governo deve stare attento, nel suo slancio liberalizzatore, anche alla tutela del consumatore e della professionalità degli operatori, mentre con l'intervento recato da questo articolo 2 si va incontro all'anarchia.

La Commissione respinge, con singole votazioni, gli emendamenti 2.1 Mazzocchi e identico 2.7 La Loggia,, 2.3 Mazzocchi, 2.50 Saglia, 2.8 Lazzari, 2.5 Mazzocchi, 2.0.50 Saglia e approva gli emendamenti 2.6 Fava, come riformulato, 2.51 relatore e 2.0.51 relatore. Sono ritirati gli emendamenti 2.2. Mazzocchi, 2.9 Affronti e 2.4 Mazzocchi.

Daniele CAPEZZONE, presidente, invita relatore e Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.


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Andrea LULLI (Ulivo), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti: 3.10 Uggè, 3.7 Attili, 3.11 Uggè, 3.8 Attili, 3.2 Fava, 3.12 Uggè, 3.51 Lazzari, 3.13 Uggè, 3.4 Fava, 3.5 Fava e 3.0.1 Uggè. Il parere è favorevole sull'emendamento 3.53 Martella; invita al ritiro sui restanti emendamenti che sono superati, ed alcuni assorbiti, dall'emendamento Martella che riscrive completamente l'articolo.

Alfonso GIANNI, sottosegretario, concorda con il relatore.

Daniele CAPEZZONE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.
C. 154 Mazzocchi, C. 914 Rugghia e C. 994 Stucchi.