IX Commissione - Marted́ 29 maggio 2007


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ALLEGATO

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale
(C. 2480-A Governo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1994, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. I comuni, per favorire una migliore gestione della mobilità urbana, possono inoltre, con delibera della giunta comunale:
a) stabilire le aree di sosta e i parcheggi, anche diversificati per categoria di veicoli, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento;
b) fissare i corrispettivi dovuti al comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di gestione;
c) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi;
d) individuare i parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;
e) riservare strade, tratti di esse o corsie, anche a tempo determinato, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, alfine di favorire la mobilità urbana;
f) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a reperire in maniera più razionale spazi per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli ad emissione zero, stabilendo anche particolari forme di agevolazioni tariffarie e modalità di pagamento;
g) stabilire, conformemente alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell'articolo 36, nonché mediante appositi programmi di gestione della mobilità, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;
h) delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco;


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i) determinare le zone di particolare rilevanza urbanistica e quelle definite «A» dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 opportunamente individuate e delimitate, nonché quelle definite «area pedonale» e «zona a traffico limitato», ove non sussiste l'onere di riservare adeguate superfici senza il pagamento del corrispettivo per la sosta;
l) subordinare, ove ritenuto necessario per regolamentare e limitare i veicoli ammessi, ai fini della tutela delle condizioni urbanistico-ambientali, al pagamento di una somma l'ingresso o per la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato o in altre strade o aree urbane, nonché nelle strade, tratti o corsie di cui al punto 5), determinando le modalità di riscossione e di controllo;
m) stabilire i criteri per riservare determinati spazi alla sosta dei veicoli delle utenze destinate ad esigenze di pubblico interesse o ai veicoli adibiti a servizi pubblici primari comunali, limitatamente allo svolgimento dei servizi di emergenza, nonché a quelli dei servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai servizi di car sharing di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 29 marzo 1998, per il servizio di noleggio senza conducente e per quello di parking valet, nonché per la sosta operativa di carico e scarico davanti ad alberghi o esercizi similari, da attuarsi mediante ordinanza dirigenziale a norma dell'articolo 5, comma 3.

9-bis. Per corrispettivo o tariffa si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo, del tipo di veicolo, delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da applicarsi nei confronti degli utenti che utilizzano l'area di sosta o il parcheggio, ovvero l'accesso o il transito in un area, strada o corsia, finalizzati a favorire la pianificazione della mobilità e la gestione della sosta dei veicoli. In deroga all'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la competenza a determinare l'entità del corrispettivo o della tariffa è della giunta comunale.
9-ter. Il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l'importo di duecentocinquanta euro, il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile».
b) dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti:
«14-bis. Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per oltre quindici minuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di venticinque euro; tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque per non più di dieci periodi. Tale sanzione si applica anche nelle aree di sosta tariffata.
14-ter. Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dal comma 14-bis, in caso di mancata segnalazione dell'ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all'articolo 157, comma 8.
14-quater. Chiunque omette il pagamento del corrispettivo della sosta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentasei ad euro centoquarantotto. Se il pagamento della tariffa viene effettuato entro le 48 ore feriali successive all'ora di fine sosta, nelle forme stabilite dal comune, la sanzione si applica nella misura pari alla metà. Si applicano inoltre, se previste, le


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maggiorazioni di cui al comma 9-ter, ridotte alla metà».
c) il secondo periodo del comma 15 è soppresso.
01. 01. Velo, Zunino, Fiano.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Norme generali di comportamento nell'esecuzione dei servizi di polizia stradale).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare la circolazione e a fluidificare il traffico;
b) l'aiuto all'utenza stradale qualora sia richiesto o se ne ravvisi la necessità, nonché la tutela ed il controllo sull'uso della strada;
c) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
d) la rilevazione degli incidenti stradali;
e) la scorta perla sicurezza della circolazione»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'opera degli organi di polizia stradale è improntata secondo criteri che favoriscano la collaborazione con l'utenza stradale. In tale ambito, salvo che nei casi di necessità ed urgenza, l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie deve essere successiva all'intimazione o agli altri strumenti di regolazione a disposizione degli organi medesimi».
01. 02. Gianfranco Conte.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di ausiliari del traffico e della sosta).

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis - (Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale). - 1. I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di «ausiliari del traffico».
2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:
a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;
b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;
c) disciplina della circolazione e della sosta nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone, nonché la disciplina della fermata e della sosta nelle strade interessate agli itinerari delle linee del trasporto pubblico di persone;


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d) controllo degli accessi nelle aree pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:
a) ai dipendenti comunali;
b) ai dipendenti delle aziende affidatarie o concessionarie della gestione dei parcheggi o aree di sosta;
c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.

4. Per la gestione e il controllo della sosta nelle aree e nei parcheggi realizzati su concessioni portuali e aeroportuali, il sindaco autorizza l'impiego degli ausiliari di cui al comma 3, lettera b).
5. La competenza del personale di cui al comma 3, lettera b), è limitata alle strade con sosta a tempo determinato o regolamentata, alle aree di sosta o parcheggi in concessione e alle altre strade con aree di sosta vietata, limitata o regolamentata, ancorché non a pagamento, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).
6. Alla procedura sanzionatoria provvede l'ufficio o comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal Comune. Nel caso di cui al comma 4 la procedura sanzionatoria e la destinazione dei relativi proventi competono al Comune. L'attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio».

2. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono soppressi.
01. 03. Velo, Zunino, Fiano.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche agli articoli 53 e 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 53, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Sono altresì assimilabili ai motoveicoli i quadricicli leggeri aventi le seguenti caratteristiche:
a) massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg. esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;
c) motore di cilindrata non superiore a 50 cc. se ad accensione comandata;
d) se equipaggiati con motori ad accensione spontanea, la potenza massima netta risulta inferiore o uguale a 4 kW;
e) se equipaggiati con motore elettrico, la potenza nominale continua massima risulta inferiore o uguale a 4 kW»;
b) al comma 1, lettera c), dell'articolo 115, dopo le parole: «anni sedici per guidare:» sono aggiunte le seguenti: «quadricicli leggeri».
01. 04. Tassone.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Il comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:
«4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristi


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che costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi, che ai sensi dell'articolo 80 e dell'articolo 238 del regolamento e in conformità delle direttive comunitarie costituiscono oggetto di controlli tecnici periodici, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La misura della sanzione è da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter».

2. Il Governo provvede a modificare l'appendice IX, prevista dall'articolo 238 del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di sostituire il punto 1 della Tabella (Dispositivi di Frenatura) con il seguente:

1.

Veicoli di cui all'art. 80, comma 4 del codice Veicoli di cui all'art. 80, comma 3 del codice
1. Dispositivi di frenatura1. Dispositivi di frenatura
1.1. Freno di servizio
1.1. Freno di servizio
1.1.1. Stato meccanico
1.1.1. Stato meccanico
1.1.2. Efficienza
1.1.2. Efficienza
1.1.3. Equilibratura
1.1.3. Equilibratura
1.1.4. Pompa a vuoto e compressore
1.1.4. Spessore e stato del disco freno
1.1.5. Spessore e stato del disco freno

1.2. Freno di soccorso
1.2. Freno a mano
1.2.1. Stato meccanico
1.2.1. Stato meccanico
1.2.2. Efficienza
1.2.2. Efficienza
1.2.3. Equilibratura

1.3 Freno a mano

1.3.1. Stato meccanico

1.3.2. Efficienza

1.4 Freno di rimorchio o di semirimorchio

1.4.1. Stato meccanico frenatura automatica

1.4.2. Efficienza


01. 05.Fabris.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Il comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dai seguenti:
«1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, dispone, con decreto ministeriale, la revisione generale delle macchine agricole di cui all'articolo 57, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione e per la sicurezza ambientale, nonché lo stato di efficienza.
1-bis. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 individua un ente certificatore tra quelli riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, maggiormente rappresentativo sul piano nazionale della filiera dei soggetti professionali privati e pubblici coinvolti nel mercato delle macchine agricole, con esperienza pluriennale, anche europea, nella certificazione delle macchine agricole, al quale affidare la vigilanza sulle omologazioni, sulle immatricolazioni e sulle revisioni generali delle macchine agricole, la certificazione delle officine autorizzate alla revisione generale delle macchine agricole, lo studio della sicurezza stradale ed ambientale delle macchine agricole. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, recepisce, con decreto ministeriale, il disciplinare tecnico predisposto dall'ente certificatore, ché determina le modalità ed i criteri delle omologazioni, delle immatricolazioni e della revisione generale, le tariffe, i requisiti delle officine dedicate esclusivamente alla manutenzione delle macchine agricole da abilitare alla revisione generale di cui al presente articolo, le procedure di abilitazione e le procedure di controllo della permanenza dei requisiti abilitanti.


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1-ter. Le macchine agricole di cui all'articolo 57, sono sottoposte alla revisione generale entro il termine del quinto anno dall'immatricolazione. Le revisioni generali successive alla prima hanno cadenza triennale. Le macchine agricole di cui all'articolo 57, circolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno sottoposte alla revisione generale prevista dal comma 1, secondo il seguente calendario:
a) entro il 31 dicembre 2008 dovranno essere revisionate tutte le macchine immatricolate precedentemente al 31 dicembre 1980;
b) entro il 31 dicembre 2009 dovranno essere revisionate tutte le macchine immatricolate precedentemente al 31 dicembre 1990;
c) entro il 31 dicembre 2010 dovranno essere revisionate tutte le macchine immatricolate precedentemente al 31 dicembre 2004».
01. 06. Fabris.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «autovetture, la cui conduzione deve avvenire con accanto un genitore in possesso della patente di guida da almeno dieci anni. La guida delle autovetture è subordinata al possesso dell'autorizzazione per l'esercitazione alla guida, rilasciata, su richiesta del genitore, dal Dipartimento per i trasporti terrestri».
01. 07. Gibelli, Caparini.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni).

1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anni sedici per poter iniziare il percorso della «guida anticipata» attraverso l'iscrizione ad una autoscuola di tipo A, con personale all'uopo preparato, un corso propedeutico di 20 ore di segnaletica di norme di comportamento e di educazione stradale e di un corso pratico di guida di almeno 24 ore con istruttore abilitato ed autorizzato di cui 4 in autostrada e 4 in condizioni di visione notturna. A parte del corso teorico e del corso pratico partecipa anche colui che assume le vesti di tutor affinché vi sia un aggiornamento sulle norme e le giuste conoscenze delle metodologie d'insegnamento. Nel regolamento di esecuzione saranno specificate tutto il percorso didattico che l'aspirante alla patente deve seguire.
01. 08. Tassone.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Il comma 1-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:
«1-bis. Per guidare un ciclomotore o un quadriciclo leggero omologato ad un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto rispettivamente 14 anni per la guida di un ciclomotore e 16 anni per la


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guida di un quadriciclo leggero, deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis. Al fine di garantire che i quadricicli di cui al decreto 31 gennaio 2003 - Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote che abroga la direttiva 91/61/CEE - rispondano ai requisiti di sicurezza attiva e passiva propri degli autoveicoli, il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto contenente norme relative all'accertamento dei requisiti di sicurezza di tali veicoli».
01. 09. Fabris.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena della reclusione fino a un anno e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.257,00 a euro 9.032,00; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice»;
b) dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
«13-ter. Per i reati di cui al comma 13 è competente il tribunale in composizione monocratica».
01. 010. Fabris.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono sostituiti dal seguente:
«1-bis. Per guidare ciclomotori è necessario conseguire la patente di guida di cui al comma 1. La patente di guida per i ciclomotori non è richiesta per i titolari di patenti di guida di categoria superiore, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici per la guida dei ciclomotori»;
b) al comma 3, lettera «A», dopo la parola: «motoveicoli» sono aggiunte le seguenti: «e ciclomotori».
01. 011. Tassone.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Attribuzione di punteggio per il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al certificato di idoneità previsto per la guida di ciclomotori,


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disciplinato dall'articolo 116, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'apposita sezione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida agli articoli 225 e 226 dello stesso decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
2. Per l'accertamento e la decurtazione del punteggio si applicano, per quando compatibili, le disposizioni dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
01. 012. Tassone.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 13-bis, è aggiunto il seguente:
«13-ter. Il titolare di idonea patente che circola violando i limiti e le prescrizioni per la guida di cui alla normativa vigente ed in particolare, quella di recepimento delle direttive comunitarie in materia, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594».
01. 013. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per condurre motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso, riferito alla tara, superiore a 0,16 kW/kg, ovvero motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg, occorre avere conseguito la patente di categoria A da almeno due anni, salvo per coloro che, avendo età non inferiore a 21 anni, abbiano superato una specifica prova di controllo delle capacità e dei comportamenti».
1. 1. Barbi, Attili, Lovelli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
al comma 2, sostituire le parole: «e di 90 km/h» con le seguenti: «e di 80 km/h».
1. 2. Uggè.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ai commi 2 e 2-bis» con le seguenti: «al comma 2».
* 1. 3. Gibelli, Caparini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ai commi 2 e 2-bis» con le seguenti: «al comma 2».
* 1. 4. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il titolare della patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento


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della patente circola oltrepassando i limiti di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 300. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da tre a nove mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI».
1. 7. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il titolare di idonea patente che circola violando i limiti e le prescrizioni per la guida di cui alla normativa vigente e, in particolare, quella di recepimento delle direttive comunitarie in materia, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594».
* 1. 5.Uggè.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il titolare di idonea patente che circola violando i limiti e le prescrizioni per la guida di cui alla normativa vigente e, in particolare, quella di recepimento delle direttive comunitarie in materia, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
* 1. 6.Gibelli, Caparini.

Alla lettera d), sostituire le parole: da lire centomila a lire quattrocentomila con le seguenti: da euro 74 a euro 296.
1. 8.Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Limiti all'utilizzo di apparecchiature per la rilevazione della velocità).

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, ai corpi e ai servizi di polizia municipale di cui al comma 1, lettera e), è precluso l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142 attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi di controllo a distanza delle violazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168.»;
b) all'articolo 142, comma 6, dopo le parole: «debitamente omologate», sono aggiunte le seguenti: «, adeguatamente segnalate all'utenza e con segnalatore a display della velocità puntuale».

2. Il Governo provvede ad adeguare l'articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Le singole apparecchiature devono essere omologate ed approvate dal Ministero dei trasporti e devono essere altresì soggette a taratura metrica annuale. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5 per cento».
1. 01.Gianfranco Conte.


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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Guida accompagnata).

1. Al comma 1 dell'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) anni sedici per guidare autovetture per cui è prevista la patente di categoria «B» attraverso il percorso didattico-formativo della guida accompagnata. Tale percorso deve svolgersi presso autoscuole di tipo A così come identificate nell'articolo 335, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495».
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il decreto del Ministro dei trasporti che stabilisce le modalità e i programmi per l'accesso alla guida accompagnata di cui al comma 1 dell'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
1. 02.Lusetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento dei requisiti).

1. Il comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio dei dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dal quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione nonché di specializzazione in medicina dei lavoro in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette speciali nazioni, possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti su indicati esclusivamente nella provincia in cui si trova, l'elenco»
* 1. 03.Bellanova.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento dei requisiti).

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dal quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché di specializzazione in medicina del


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lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti suindicati esclusivamente della provincia in cui si trova l'elenco».
* 1. 04.Fabris.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento dei requisiti).

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. Per i conducenti titolari di certificato di abilitazione professionale o di carta di qualificazione del conducente, il Ministro dei trasporti può prevedere che il rinnovo della patente sia subordinato all'esito positivo dell'esame di non abituale consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti, effettuato dall'ufficio dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, con cadenza anche annuale».
1. 025.Il Relatore.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni).

1. Il comma 9 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, devono integrare l'accertamento dei requisiti fisici e psichici con una specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio delle professione ed iscritti all'albo professionale».
1. 05.Tassone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e disposizioni transitorie).

1. Al comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, valida solamente dopo il superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle domande di conseguimento della patente presentate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 06.Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 295).

1. All'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi alla guida su veicoli delle categorie per le quali è stata


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richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima che siano in dotazione di un'autoscuola.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Sugli autoveicoli in dotazione delle autoscuole devono essere montati doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione e deve inoltre essere applicata la scritta "scuola guida". Le caratteristiche e le modalità di montaggio e di applicazione sono determinate nel regolamento»;
c) al comma 7, primo periodo, le parole da «, ma avendo» fino a «comma 2,» sono soppresse;
d) al medesimo comma 7, secondo periodo, le parole «che funge» sono sostituite dalle seguenti: «che fungesse»;
e) il primo periodo del comma 8 è sostituito dai seguenti: «Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida un veicolo non in dotazione di un'autoscuola, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. La stessa sanzione si applica all'eventuale accompagnatore o alla persona che fungesse da istruttore».
* 1. 07.Uggè.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi alla guida su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima che siano in dotazione di un'autoscuola.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Sugli autoveicoli in dotazione delle autoscuole devono essere montati doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione e deve inoltre essere applicata la scritta «scuola guida». Le caratteristiche e le modalità di montaggio e di applicazione sono determinate nel regolamento.»;
c) al comma 7, primo periodo, le parole da «, ma avendo» fino a «comma 2,» sono soppresse;
d) al medesimo comma 7, secondo periodo, le parole: «che funge» sono sostituite dalle seguenti: «che fungesse»;
e) il primo periodo del comma 8 è sostituito dai seguenti: «Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida un veicolo non in dotazione di un'autoscuola, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.405. La stessa sanzione si applica all'eventuale accompagnatore o alla persona che fungesse da istruttore.».
* 1. 08.Gibelli, Caparini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve inoltre effettuare esercitazioni con le autoscuole in autostrada, o in strada extraurbana ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, e in ore notturne. Il Ministro dei trasporti ne stabilisce, con proprio decreto, la disciplina e le modalità di svolgimento».

2. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo 30, aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro


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novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
** 1. 09.Carbonella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve inoltre effettuare esercitazioni con le autoscuole in autostrada, o in strada extraurbana ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, e in ore notturne. Il Ministro del trasporti ne stabilisce, con proprio decreto, la disciplina e le modalità di svolgimento.».

2. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
** 1. 010.Uggè.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve inoltre effettuare esercitazioni con le autoscuole in autostrada, o in strada extraurbana ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, e in ore notturne. Il Ministro dei trasporti ne stabilisce, con proprio decreto, la disciplina e le modalità di svolgimento».

2. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
** 1. 011.Gibelli, Caparini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. L'autorizzazione può essere richiesta a partire dall'età di anni 16 compiuti purché la formazione alla guida per il conseguimento della patente di categoria B avvenga in regime di «addestramento speciale», consistente:
a) in un corso teorico seguito presso un'autoscuola intervallato da test di verifica;
b) in un periodo di ore di guida con istruttore di autoscuola determinato in base ad un colloquio preliminare e comunque non inferiore a 20 ore;
c) nella prosecuzione della formazione sotto la vigilanza di persona determinata, in possesso di patente da almeno 5 anni e di età non superiore a 60 anni;
d) nella percorrenza complessiva di almeno 3.000 km, attestata dalla persona di cui alla lettera c) mediante compilazione di apposito libretto rilasciato dall'autoscuola, intervallata da almeno due colloqui di valutazione con istruttori dell'autoscuola, volti a determinare, con la


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partecipazione della stessa persona di cui alla lettera c), il grado di apprendimento raggiunto.

6-ter. Il periodo di formazione di cui al comma 6-bis non può prolungarsi oltre i due anni. Per chi consegue la patente di guida al termine della formazione di cui al comma 6-bis, le limitazioni alla guida stabilite dall'articolo 117 sono ridotte ad un anno. L'avvenuta applicazione del regime di addestramento speciale di cui al comma 6-bis è annotata sulla patente.
1. 012.Uggè.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti, da ripetersi almeno ogni tre anni.
* 1. 013.Uggè.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti, da ripetersi almeno ogni tre anni.».
* 1. 014.Gibelli, Caparini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede» sono sostituite dalle seguenti: «e, segnatamente, allo scopo di fornire sempre idonee garanzie agli utenti, la capacità finanziarie».
** 1. 015.Gibelli, Caparini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'artico 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede» sono sostituite dalle seguenti: «e, segnatamente, allo scopo di fornire sempre idonee garanzie gli utenti, la capacità finanziaria».
** 1. 016.Uggè.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 123 del decreto legislativo 30


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aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «dell'idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «, onde assicurare un adeguato livello formativo, della medesima idoneità tecnica richiesta al titolare».
* 1. 017.Uggè.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 295).

1. Al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «dell'idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «, onde assicurane un adeguato livello formativo, della medesima idoneità, tecnica richiesta al titolare».
* 1. 018.Gibelli, Caparini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: «biennale» è sostituita dalle seguenti: «triennale, maturata negli ultimi cinque anni».
1. 019.Barbi, Velo, Attili, Lovelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e disposizioni transitorie).

1. Al comma 7, primo periodo, dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «L'autoscuola» sono aggiunte le seguenti: «, al fine di garantire un'offerta didattica uniforme e completa, nonché informata di più elevati canoni della sicurezza stradale, deve svolgere l'attività per la formazione, l'aggiornamento e la rieducazione dei conducenti di qualsiasi categoria di veicoli a motore, per cui».
2. Le autoscuole attualmente organizzate per una offerta didattica limitata, si adeguano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
1. 020.Carbonella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e disposizioni transitorie).

1. Al comma 7, primo periodo, dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «L'autoscuola deve possedere» sono sostituite dalle seguenti: «L'autoscuola deve svolgere l'attività per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente, per cui deve possedere».
2. Le autoscuole per la preparazione dei soli candidati al conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a quanto disposto dall'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
1. 021.Barbi, Velo, Attili, Lovelli.


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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di durata e conferma della validità della patente di guida).

1. Il comma 3 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«3. Il Ministro dei trasporti può, con propri decreti, stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti, anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente. Per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto professionale di persone o di cose, il Ministro dei trasporti può prevedere che il rinnovo della patente sia subordinato all'esito positivo dell'esame di non abituale consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti, effettuato dall'ufficio dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, con cadenza anche annuale».
1. 022.Uggè.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida», sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla definizione della contestazione effettuata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio»;
b) al comma 2, terzo periodo, le parole da: «trenta giorni» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi, per cui l'autorità adita deve segnalare formalmente, entro trenta giorni, la proposizione e l'esito dei ricorsi all'organo verbalizzante»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: «e purchè il punteggio non sia esaurito, la frequenza» sono sostituite dalle seguenti: «, purchè il punteggio non sia esaurito e, nel caso la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di sei mesi dalla contestazione, la frequenza con profitto».
1. 023.Maderloni, Scotto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revisione della patente di guida).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di incidente con danno alle persone causato da conducente di veicolo adibito al trasporto professionale di persone o di cose, l'organo accertatore dispone che la patente di guida di tipo C o CE, D o DE sia ritirata al titolare e restituita allo stesso solo dopo l'esito positivo dell'esame di non abituale consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti, effettuato dall'ufficio dell'unità sanitaria locale territorialmente competente in base al luogo dell'incidente».
1. 024.Uggè.


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ART. 2.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dei trasporti e il Ministro delle infrastrutture dispongono, con proprie direttive, i criteri per i limiti diversi e particolari per adeguare gli stessi alle esigenze di sicurezza e circolazione, modificando, se necessario i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada».
2. 1.Uggè.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 3, lettera g), le parole: «superiore a 3,5 t» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1,5 t».
2. 2.Uggè.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2. 3.Uggè.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno».
2. 4.Gibelli, Caparini.

Al comma 1, sopprimere lettera b).
*2. 5.Gibelli, Caparini.

Al comma 1, sopprimere lettera b).
*2. 6.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni accessorie, dal 1o gennaio 2008, le somme delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 7, 8 e 9, negli importi ivi indicati, sono dovute dai trasgressori, siano essi persone fisiche o giuridiche, che, sulla base della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta dell'anno precedente, hanno dichiarato un reddito lordo imponibile compreso tra 30.001 euro e 90.000 euro. Le somme delle medesime sanzioni sono ridotte della metà qualora il reddito lordo imponibile dichiarato dal trasgressore sia inferiore o uguale a 30.000 euro e sono raddoppiate per i casi di reddito imponibile pari o superiore a 90.001 euro.
9-ter. Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le somme delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9-bis, per le relative fasce di reddito. Il trasgressore è tenuto a corrispondere la somma dovuta secondo la fascia di reddito di appartenenza. L'atto di pagamento equivale a dichiarazione del trasgressore sul reddito percepito, ai fini dell'applicazione dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di ricorso, il ricorrente è tenuto ad allegare alla documentazione prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla propria situazione reddituale, ai sensi dell'articolo 46


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del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 dei 2000, e successive modificazioni.
9-quater. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'effettuazione di controlli, anche a campione, sull'applicazione dei commi 9-bis e 9-ter sulla veridicità degli atti e delle dichiarazioni presentati ai sensi dei medesimi commi».
2. 7.Giancarlo Giorgetti, Caparini.

Al comma 1, lettera b), capoverso «9», secondo periodo, sostituire le parole: da tre a sei mesi con le seguenti: da uno a tre mesi.
2. 8.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, lettera b), capoverso 10-bis sostituire il primo periodo con il seguente:
«Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.000».
2. 9.Mario Ricci, Olivieri, Locatelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso «9-bis», primo periodo, sostituire le parole: da euro 1.754 a euro 7.018 con le seguenti: da euro 1.500 a euro 3.000.
2. 10.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, lettera b), capoverso «9-bis», secondo periodo, sostituire le parole: da sei a dodici mesi con le seguenti: da tre a sei mesi.
2. 11.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, sopprimere lettera c).
2. 12.Gibelli, Caparini.

Al comma 1, lettera c), capoverso «11», dopo le parole: i) e l) aggiungere le seguenti: o della categoria N1.
2. 13.Uggè.

Al comma 1, lettera c), capoverso «11», aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
L'eccesso di velocità oltre il limite cui è tarato il limitatore, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 179, commi 2-bis e 3, per limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata.
2. 14.Uggè.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 2. 15. Gibelli, Caparini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 2. 16. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, lettera d), capoverso «12», sopprimere il secondo periodo.
2. 17. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie


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per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché:
a) al suo fianco si trovi, in funzione dell'istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categorie superiore;
b) e abbia conseguito l'attestato del corso di guida sicura di cui al comma 9-bis.

L'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni»;
b) al comma 8, primo periodo, dopo le parole «patente valida ai sensi del comma 2,» sono aggiunte le seguenti «e non abbia conseguito l'attestato del corso di guida sicura»;
c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Con successivo decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le norme e le modalità di organizzazione del corso di guida sicura di cui al comma 2».
2. 04. Fabris.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sorpasso a destra).

1. Al comma 15 dell'articolo 148, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il sorpasso a destra sia effettuato alla guida di un ciclomotore o di un motoveicolo, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300».
2. 01. Fabris.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico).

1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «casco protettivo», sono sostituite dalle seguenti: «casco protettivo elettronico»;
b) al comma 1, le parole: «casco protettivo» sono sostituite dalle seguenti: «casco protettivo elettronico»;
c) al comma 4, le parole: «caschi protettivi» sono sostituite dalle seguenti: «caschi protettivi elettronici».

2. Il Governo è autorizzato ad apportare al decreto del Ministro dei trasporti 18 marzo 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986, e successive modificazioni, le modificazioni conseguenti a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
2. 02. Colucci, Sanza, Zanetta, Uggè.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Divieto di propaganda pubblicitaria di autoveicoli e motoveicoli basata sulla velocità).

1. Nella propaganda pubblicitaria di autoveicoli, motoveicoli, motocicli o altri


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veicoli a motore è vietato qualsiasi riferimento alla velocità raggiungibile dal veicolo stesso.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad accertare e a sanzionare le violazioni del divieto di cui al comma 1, con le modalità e i poteri di cui all'articolo 26 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinati al finanziamento di iniziative di educazione stradale e a campagne di informazione e prevenzione sulla sicurezza stradale.
2. 03. Fabris.

ART. 3.

Sopprimerlo.
* 3. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Sopprimerlo.
* 3. 2. Gibelli, Caparini.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «ad entrambe le orecchie».
3. 3. Uggé.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Dopo il comma 2 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«2-bis. È consentito al conducente di far uso del dispositivo anti-colpo di sonno, debitamente omologato dal Ministero del trasporti. Tale dispositivo è obbligatorio per i conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 t. e degli autobus quando viaggiano nelle ore dalle 22 alle 7 fuori dei centri abitati. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le caratteristiche tecniche richieste per i dispositivi di cui al presente comma. Con il decreto di omologazione sono stabilite anche le relative modalità d'uso».
3. 4. Tassone.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 500».
3. 5. Beltrandi.

Al comma 1, sopprimere il capoverso «3-bis».
3. 6. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:
«3-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285. Dalla violazione delle disposizioni del comma 2 consegue la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, quando la infrazione viene commessa ad una velocità superiore ai 40 Km/h nelle strade urbane o superiore ai 70 Km/h nelle strade extra-urbane e nelle autostrade, ai sensi delle norme di cui al


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capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di ulteriore violazione nel periodo di due anni, la sospensione è da due a sei mesi».
3. 7. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli.

Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: da euro 148 a euro 594 con le seguenti: da euro 100 a euro 300.
3. 8. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere il secondo e il terzo periodo.
3. 9. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso «Art. 173», dopo le parole: «comma 3-5», sono aggiunte le seguenti: «comma 3-bis-5».
3. 10. Uggé.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumo durante la guida del veicolo).

1. All'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. È vietato al conducente ed ai passeggeri fumare durante la marcia del veicolo. In caso di presenza di minore la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 è raddoppiata»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Uso di lenti, di determinati apparecchi e divieto di fumo durante la guida».
3. 01. Campa.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumo durante la guida).

1. Dopo l'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

Art. 173-bis.
(Divieto di fumo durante la guida).

1. È vietato al conducente ed ai passeggeri fumare durante la marcia del veicolo.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di 100 euro. Tale sanzione è raddoppiata in caso di presenza di minore.
3. Alla tabella dei punteggi annessa all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il capoverso «Art. 173» è aggiunto il seguente: «Art. 173-bis: comma 1-5».
3. 02. Campa.

ART. 4.

Sopprimerlo.
* 4. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.


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Sopprimerlo.
* 4. 2. Gibelli, Caparini.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 10 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «da euro 22 a euro 88», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 74 a euro 296».
4. 3. Attili, Velo.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono sostituiti dai seguenti:
«4. Il conducente che oltrepassa per non più di un'ora il periodo di guida massimo consentito dal Regolamento CEE n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 ad euro 550,20.
4-bis. Il conducente che oltrepassa per oltre un'ora il periodo di guida massimo consentito dal Regolamento CEE n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 564,01 ad euro 2257,15.
5. Il conducente che effettua un periodo di riposo giornaliero minore di quello stabilito dal Regolamento CEE n. 561/2006 ma, comunque, non inferiore a 6 ore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 ad euro 550,20. Tale sanzione è elevata da euro 564,01 a euro 2257,15, quando il riposo giornaliero osservato dal conducente sia inferiore a 6 ore.
5-bis. Il conducente che effettua un periodo di riposo settimanale minore di quello stabilito dal Regolamento CEE n. 561/2006 ma, comunque, non inferiore a 20 ore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 ad euro 550,20. Tale sanzione è elevata da euro 564,01 a euro 2257,15, quando il riposo settimanale osservato dal conducente sia inferiore a 20 ore.
5-ter. Al conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di sevizio di cui al Regolamento CEE n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nei commi 5, 5-bis e 5-ter sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,26 a euro 171,61.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 4-bis, 5 e 5-bis, l'organo accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo, e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo alla sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione, è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale viene indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore dove, una volta completate le pause o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tal fine, detto conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato sul medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, dandone espressa annotazione sul verbale di contestazione della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2257,15 a euro 9.031,87, unitamente alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
7-bis. Se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, alle violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, pausa e riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana


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in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tal fine, per l'esercizio dei rimedi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.
4. 4. Uggè.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20, con le seguenti: da euro 143 a euro 570.
4. 6. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: al comma 4, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 137,55 a euro 550,20 se il periodo di guida prescritto è stato superato fino a 60 minuti e da euro 370 a euro 1485 se il periodo di guida prescritto è stato superato di oltre 60 minuti».
4. 7. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: da euro 370 a euro 1.485 con le seguenti: da euro 300 a euro 800.
4. 8. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 9. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: da euro 370 a euro 1.485, con le seguenti: da euro 300 a euro 800.
4. 10. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4. 11. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da lire trentamila a lire centoventimila, con le seguenti: da euro 22 a euro 88.
4. 12. Il Relatore

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
4. 13. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, lettera d), capoverso «7», sostituire le parole da: da euro 143 a euro 570, con le seguenti: da euro 88 a euro 170.
4. 14. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:
«7-ter. Quando viene accertata la diretta responsabilità dell'impresa titolare del servizio di trasporto nella violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000 è comminata esclusivamente all'impresa.
4. 15. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli.

Sopprimere il comma 2.
4. 16. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.


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Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi».
4. 17. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
4. 18. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20, con le seguenti: da euro 143 a euro 570.
4. 19. Il Relatore

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: da euro 370 a euro 1.485, con le seguenti: da euro 300 a euro 800.
4. 20. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) Il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820 del 1985 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 4.000 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato».
4. 21. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli.

Sopprimere il comma 4.
4. 22. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi,
Nicco.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «Comma 4 - 10», con le seguenti: «Comma 4 - 2, se il periodo di guida prescritto è stato superato fino a 60 minuti; comma 4 - 10, se il periodo di guida prescritto è stato superato di oltre 60 minuti».
4. 23. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «Comma 4-10, con le seguenti: «Comma 4 - 5».
4. 24. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «Comma 5 - 10, con le seguenti: «Comma 5 - 5».
4. 25. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «Comma 7 - 5» con le seguenti: «Comma 7 - 3».
4. 26. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «Comma 3 - 10» con le seguenti: «Comma 3 - 5».
4. 27. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.


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Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «Comma 4 - 5» con le seguenti: «Comma 4 - 3».
4. 28. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«5. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 4-bis è soppresso».
4. 29.Il Relatore.

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:
5. Il comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è così modificato:
a) al primo periodo la parola «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Fuori dai casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;
b) nel secondo periodo le parole da «ovvero» fino a «revisione.» sono soppresse;
c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In tali casi, l'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso un'officina di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo del veicolo, secondo le disposizioni del Capo I, Sezione I, Sezione II, del Titolo VI».
4. 30.Il Relatore.

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:
5. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o metano sono soggetti all'accertamento di cui ai commi 1 e 2».
4. 31.Il Relatore.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di cronotaghigrafo e limitatore di velocità).

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«8-bis. In caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dell'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».
4. 01. Uggè.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
5. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «2» con il seguente:
«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 2000. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a quattro mesi e dell'ammenda


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da euro 1500 a euro 6000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quattro mesi a un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso del biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223».
5. 48. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «2» con il seguente:
«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 2000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quattro mesi a un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223».
5. 2. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «2» con il seguente:
«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.500. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a sei mesi. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.»
5. 3. Beltrandi.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», primo periodo, sostituire le parole: è punito con l'arresto fino a tre mesi con le seguenti: con un tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l è punito,».
5. 4.Uggè.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 4.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 2000.
5. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», secondo periodo, dopo le parole: incidente stradale aggiungere le seguenti: con danni alle persone.
5. 6.Uggè.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», secondo periodo, sostituire le parole: da due a sei mesi con le seguenti: fino a due mesi.
5. 7. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.


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Al comma 1, lettera a), capoverso «2», secondo periodo, sostituire le parole: da euro 3.000 a euro 12.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 3.000.
5. 8. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», quarto periodo, sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: da uno a sei mesi.
5. 9. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», quarto periodo, sopprimere le parole: e del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
5. 10. Gibelli, Caparini.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», quarto periodo, dopo le parole: fermo amministrativo del veicolo aggiungere le seguenti: , salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persone diversa dal conducente,
5. 11. Uggé.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», quarto periodo, sostituire le parole: per novanta giorni con le seguenti: per sessanta giorni.
5. 12. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, lettera a), capoverso: «2», quinto periodo, sostituire le parole: superiore a 3,5 t con le seguenti: superiore a 1,5 t.
5. 13. Uggè.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso: «2-bis».
5. 14. Gibelli, Caparini.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente:
«2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l), si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni».
5. 15. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente:
«2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l), all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due mesi a un anno.
5. 16. Beltrandi.

Al comma 1, lettera a), capoverso: «2-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che il conducente non sia il proprietario del veicolo.
5. 17. Tassone.

Al comma 1, lettera a), capoverso: «2-bis» sopprimere il terzo periodo.
5. 18. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, lettera a), capoverso: «2-bis», sopprimere il quarto periodo.
5. 19. Uggè.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i capoversi «2-ter» e «2-quater».
5. 20. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli.


Pag. 189

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso: «2-quater».
5. 21. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il valore risultante dall'accertamento risulti corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), all'interessato si applicano le sanzioni previste dal comma 2-bis».
5. 47. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 6, le parole: «0,5 g/l» sono sostituite dalle seguenti: «0,8 g/l».
5. 22. Uggè.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Chiunque guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), ma inferiore a 0.8 grammi per litro (g/l), è punito con l'ammenda da euro 258 a euro 1032».
5. 23. Uggè.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
5. 24. Zeller, Brugger, Wildmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 e 5, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2. Non si applica il fermo amministrativo del veicolo».
5. 25. Gibelli, Caparini.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso «7» con il seguente:
«7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4, 5 del presente articolo, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a due anni».
5. 26. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso «7» con il seguente:
«7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 e 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni».
5. 27. Beltrandi.

Al comma 1, lettera d), capoverso «7», primo periodo, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 20.000 con le seguenti: da euro 2.500 a euro 10.000.
5. 49. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), capoverso «7», primo periodo, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 20.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 10.000.
5. 28. Zeller, Brugger, Wildmann, Bezzi, Nicco.


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Al comma 1, lettera d), capoverso «7», secondo periodo, sostituire le parole: da euro 6.000 a euro 24.000 con le seguenti: da euro 3.000 a euro 12.000.
5. 29. Zeller, Brugger, Wildmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, lettera d), capoverso «7», terzo periodo, sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: da tre mesi a un anno.
5. 30. Zeller, Brugger, Wildmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, lettera d) capoverso «7», terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. 31. Uggè.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio è sempre disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. 32. Gibelli, Caparini.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
5. 33. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «1» con il seguente:
«3. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a quattro mesi e dell'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quattro mesi a un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso del biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223».
5. 50. Il Relatore.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «1» con il seguente:
«1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.500. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223».
*5. 34. Beltrandi.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «1» con il seguente:
«1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto so
stanze


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stupefacenti psicotrope è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.500. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223».
*5. 35. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli.

Al comma 2, lettera a), capoverso «1», primo periodo, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 4.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 2000.
5. 36. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 2, lettera a), capoverso «1», primo periodo, sostituire le parole: da euro 3.000 a euro 12.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 3.000.
5. 37. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 2, lettera a), capoverso «1», quarto periodo, sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: da uno a sei mesi.
5. 38. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 2, lettera a), sopprimere i capoversi «1-bis» e «1-ter».
5. 39. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso «1-bis».
*5. 40. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso «1-bis».
* 5. 41. Gibelli, Caparini.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:
«1-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 186».
5. 42. Beltrandi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso «1-ter».
5. 43. Beltrandi.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
5. 44. Gibelli, Caparini.

Al comma 2, lettera d), capoverso «8», sopprimere il secondo e il terzo periodo.
*5. 45. Beltrandi.

Al comma 2, lettera d), capoverso «8», sopprimere il secondo e il terzo periodo.
* 5. 46. Gibelli, Caparini.


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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Controlli preventivi sui conducenti titolari di certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente).

1. Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 187-bis. - 1. Al fine di verificare il permanere delle condizioni di idoneità alla guida professionale dei conducenti titolari di certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, gli uffici competenti del Dipartimento dei Trasporti Terrestri dispongono sui medesimi conducenti, nel rispetto della riservatezza personale, accertamenti sanitari non invasivi, periodici ed a campione, volti ad accertare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Ove a seguito dell'accertamento di cui al comma 1 sia riscontrata un'alterazione fisica o psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, viene disposta la sospensione per due mesi del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dell'articolo 187-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 5-bis della presente legge.
5. 01. Il Relatore.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche mediate l'utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico).

1. È vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche mediante l'utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico.
5. 02. Fabris.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche nei locali situati sulle autostrade e sulle strade statali).

1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A, B e C di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.
5. 03. Fabris.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso).

1. All'articolo 589 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma».


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2. Dopo il quarto comma dell'articolo 590 del codice penale, è aggiunto il seguente:
«Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso in violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, è aggiunto il seguente:
«Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma».
5. 04. Fabris.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica all'articolo 689 del codice penale, in materia di divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche a minori di sedici anni).

1. All'articolo 689 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, il quale somministra o vende per asporto, in un luogo pubblico o aperto a pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia mentale, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno»;
b) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
«È fatto obbligo per l'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di bevande alcoliche di esporre nei propri locali cartelli che recano in modo evidente la norma di cui al primo comma».
5. 06. Fabris.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Nuove norme finalizzate a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidentalità stradale in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica).

1. Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo, trattenimenti danzanti, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre, all'entrata o all'uscita dei locali, cartelli che riproducono la descrizione della sintomatologia relativa alla concentrazione alcolemica espirata nell'aria alveolare espirata di cui alla tabella A, allegata alla presente legge.
2. Tutti i titolari di locali di cui al comma 1 devono altresì esporre, all'entrata o all'uscita dei locali, cartelli che riproducono le quantità riprodotte in centimetri cubici delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza (0,5 grammi/litro) di cui alle tabelle B, C e D allegate alla presente legge.


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Tabella A
(articolo 5-bis, comma 1)

Alcolemia gr/l
Sintomo
Descrizione
<0,3 SobrietàNessun sintomo evidente anche se il soggetto può essere più loquace e provare un senso di benessere

0,3/0,80 Euforia
Aumento della sicurezza, diminuzione delle inibizioni, perdita di concentrazione, difficoltà ad eseguire movimenti coordinati e precisi, affievolimento dei processi psicomotori, diminuzione della capacità di guida, vertigini, diminuzione della acuità visiva, riduzione dell'olfatto e del gusto
0,90/1,20 Eccitazione

Instabilità emotiva e perdita di giudizio, calo di coordinazione e percezione sensoriale, mancanza di equilibrio, nausea, desiderio di sdraiarsi, allungamento dei tempi di reazione
1,00/2,00 Frastornamento

Andamento oscillante, allungamento ulteriore dei tempi di reazione, marcata inabilità alla guida, mani e lingua scosse da tremori
1,60/2,70 ConfusioneDisorientamento marcato, confusione mentale e vertigini, paura esagerata, rabbia, tristezza, perdita della percezione dei colori, forme e dimensioni, calo della percezione del dolore, equilibrio instabile, possibilità di coma
2,50/3,70 StordimentoApatia, amnesia, inerzia generale, quasi paralisi, netta mancanza di risposta agli stimoli, incapacità di stare in piedi, di camminare, vomito, incontinenza, coma o sonno profondo
3,50/4,50 Incapacità di
parlare
Coma e perdita di conoscenza, riflessi quasi nulli o inesistenti, abbassamento della temperatura corporea, circolazione sanguigna e respirazione difficoltosa, possibile decesso
>0,3 MorteConseguenze letali. Decesso per paralisi respiratoria


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Tabella B
(articolo 5-bis, comma 2)

MASCHI

Tipo di bevanda
Gradazione alcolica della bevanda
Peso corporeo espresso in kg.
60657075808590
Quantità in cm3 di bevanda che determina il superamento del tasso di alcoolemico minimo di 0,5 g/l
Birra normale
4%6837397968539109671024
Birra doppio
malto
7%390423455488520553 585
Vino da tavola
10%273296319341364387 410

Vino forte
13%210228245263280298 315
Aperitivi
18%152164177190202215 228
Liquori
25%109118127137146155 164
Superalcolici
40% 68 74 80 85 91 97 102

Tabella C
(articolo 5-bis, comma 2)

Tipo di bevanda
Gradazione alcolica della bevanda
Peso corporeo espresso in kg.
50556065707580
Quantità in cm3 di bevanda che determina il superamento del tasso di alcoolemico minimo di 0,5 g/l
Birra normale
4%488536585634683731780
Birra doppio
malto
7%279306334362390418446
Vino da tavola
10%195215234254273293312
Vino forte
13%150165180195210225240
Aperitivi
18%108119130141152163173
Liquori
25% 78 86 94101109117125
Superalcolici
40% 49 54 59 63 68 73 78

Tabella D
(articolo 5-bis, comma 2)

Tabella litri/cm3
1 litro=1000 cm3;
3/4 litro=750 cm3;
1/2 litro=500 cm3;
1/8 litro=125 cm3.
5. 05.Fabris.


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ART. 6.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
6. 1.Gibelli, Caparini.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Con il medesimo regolamento aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
6. 2.Tassone.

Sopprimere il comma 2.
6. 3.Gibelli, Caparini.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«10-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito trauma cranico o che siano in coma per altra causa, sono obbligati a comunicare, agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, i casi di coma di durata superiore alle 48 ore. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della relativa patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica provinciale previo parere vincolante dello specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente, il quale effettua una valutazione neuropsicologica ed una verifica su strada e/o su apposito simulatore, con possibilità successiva di attivare uno specifico programma riabilitativo».
6. 01.Tassone, Formisano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 8 dell'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo non ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche di cui all'articolo 186 ovvero della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all'articolo 187».
6. 02.Fabris.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. Il comma 1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare:
a) entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme;
b) entro novanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme aumentata del 25 per cento;
b) entro centoventi giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme aumentata del 50 per cento».

2. Il Governo provvede ad adeguare il termine fissato dall'articolo 389, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica


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16 dicembre 1992, n. 495, ai nuovi termini stabiliti dal comma 1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
6. 03.Campa.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 295, in materia di pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. Al comma 1, dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «a mezzo di versamento in conto corrente postale» sono aggiunte le seguenti: «o con il modello F24».

2. Il Governo provvede ad adeguare il termine fissato dall'articolo 389, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al nuovo termine stabilito dal comma 1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
6. 04.Campa.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. Al comma 1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
2. Il Governo provvede ad adeguare il termine fissato dall'articolo 389, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al nuovo termine stabilito dal comma 1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
6. 05.Campa.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 2 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «a mezzo di versamento in conto corrente postale» sono aggiunte le seguenti: «o con il modello F24».
6. 06.Campa.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche agli articoli 203 e 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di ricorsi al prefetto).

1. All'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
b) al comma 2, primo periodo le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».


Pag. 198

2. All'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:
«1-bis. Nel caso in cui il prefetto trasmetta gli atti all'ufficio o al comando cui appartiene l'organo accertatore prima che sia decorso il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 203, comma 1-bis, i giorni residui fino a tale termine si sommano a quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 203 per la trasmissione degli atti al prefetto da parte dell'ufficio o del comando predetti. In ogni caso il cumulo dei termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 non deve inderogabilmente superare i centocinquanta giorni ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.
1-ter. Nel caso in cui la data di ricezione degli atti da parte del prefetto ai fini del comma 1 avvenga prima dei centocinquanta giorni risultanti dalla somma dei termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203, i giorni residui fino al centocinquantesimo si sommano a quelli previsti dal comma 1 del presente articolo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. In ogni caso il cumulo dei termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e di cui al comma 1 del presente articolo non deve inderogabilmente superare i duecentosettanta giorni se non è richiesta audizione. Nel caso di presentazione del ricorso direttamente all'ufficio o al comando cui appartiene l'organo accertatore, se la trasmissione degli atti al prefetto avviene prima del termine di cui al comma 2 dell'articolo 203, i giorni residui fino a tale termine si sommano a quelli previsti dal comma 1 del presente articolo. In ogni caso il cumulo di tali termini non deve inderogabilmente superare i duecentodieci giorni se non è richiesta audizione. Decorsi tali termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
1-quater. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Tale termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza fornire giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso senza ulteriori formalità»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «centocinquanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
6. 07.Fabris.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo delle risorse derivanti dalle sanzioni per il superamento dei limiti di velocità).

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente: «4-ter. Le risorse derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 142, sono destinate ad investimenti per il miglioramento della sicurezza stradale, ivi compresa la manutenzione, e per l'adeguamento della segnaletica stradale. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture un apposito Fondo cui affluiscono il 70 per cento delle suddette risorse; le modalità di utilizzazione del Fondo sono disciplinate con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le restante quota del 30 per cento è devoluta agli enti proprietari delle strade sulle quali sono state rilevate le infrazioni, per le medesime finalità. È fatto assoluto divieto di utilizzare le risorse derivanti dalle suddette sanzioni per spese correnti».
6. 08.Gianfranco Conte.


Pag. 199

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 125, in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada, i controlli di cui al comma 2 possono essere effettuati anche dagli operatori di polizia stradale nell'esercizio delle loro funzioni di controllo sulla rete stradale».
6. 09.Fabris.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentiti i Ministri dei trasporti e dello sviluppo economico e la Conferenza Stato-regioni, al fine di prevenire il verificarsi di incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza, sono stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni fiscali atte ad incentivare il consumo di bevande analcoliche da parte dei guidatori designati, all'interno dei locali pubblici e l'impiego di alcol-tester. Nel medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali gli esercenti di locali pubblici sono tenuti ad organizzare, nel corso dell'anno, almeno tre manifestazioni di sensibilizzazione del problema dell'alcolismo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope, anche attraverso l'aiuto di testimonianze personali e dei mondo dell'associazionismo e del volontariato. Almeno una delle tre manifestazioni deve svolgersi nel corso della stagione estiva.
6. 010.Tassone.

ART. 7.

Sopprimere il comma 1.
7. 1.Beltrandi.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
7. 2.Gibelli, Caparini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la sperimentazione di moderne tecnologie come i dispositivi per il blocco automatico tramite etilometro, i sensori di allacciamento delle cinture di sicurezza e gli adattatori di velocità, ai fini della loro installazione sui veicoli di nuova costruzione».
7. 01.Gibelli, Caparini.

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 1. Gibelli, Caparini.

Al comma 1, capoverso «Art. 224-ter», sopprimere i commi 1 e 2.
8. 2. Zeller Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.


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Al comma 1, capoverso «Art. 224-ter», sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo provvisorio disposto ai sensi del comma 3.
8. 3.Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sulle strade, aggiungere le seguenti: e autostrade.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:
a) al primo periodo, dopo le parole: delle strade, aggiungere le seguenti: e autostrade;
b) al secondo periodo, dopo le parole: su tali strade aggiungere le seguenti: e autostrade.
10. 1.Beltrandi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e concessionari aggiungere le seguenti: e agli enti locali competenti.
10. 2.Beltrandi.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ad interventi di intensificazione dei controlli e di miglioramento della segnaletica.
10. 3.Tassone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della promozione di una maggiore sensibilizzazione degli utenti della strada nei confronti della sicurezza stradale, sono adottate apposite misure di prevenzione, anche attraverso campagne di educazione con forme di pubblicità ad alto impatto emotivo, che mostrino le disastrose conseguenze che possono scaturire dagli incidenti stradali.
10. 4.Gibelli, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nei confronti delle amministrazioni che non rispettano gli impegni assunti, relativamente alle strade di loro competenza, sono adottate misure sanzionatorie da determinarsi a mezzo di apposito decreto del Ministro dei trasporti, che è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. 5.Pedrini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica dell'articolo 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 48).

1. All'articolo 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 48, le parole da: «territorialmente competenti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nonché le regioni, le province e i comuni, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse disponibili, le province e i comuni possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».
10. 01.Il Relatore.


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Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dalla presente legge sono destinate all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, nonché al potenziamento dell'illuminazione e al miglioramento della segnaletica stradale.
10. 02.Gibelli, Caparini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Utilizzo delle somme ricavate dalle sanzioni amministrative per finalità di promozione e controllo della sicurezza stradale).

1. Le somme ricavate dalle sanzioni amministrative pecuniarie applicate in osservanza di quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono riutilizzate da tutte le amministrazioni competenti per finalità di promozione e controllo della sicurezza stradale.
10. 03.Pedrini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Un terzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è destinato a finanziare l'incremento del numero delle pattuglie operanti sulla strade, al fine di garantire un efficace espletamento dei servizi di polizia stradale, di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada.
10. 04.Gibelli, Caparini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per accrescere la sicurezza della circolazione stradale mediante l'utilizzo della segnaletica orizzontale).

1. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla modifica dell'articolo 147 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, stabilendo che le frecce direzionali, previste dall'articolo 40, comma 2, lettera d), del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere tracciate lungo le rampe e le corsie di accelerazione e di decelerazione delle autostrade e delle strade extraurbane principali per indicare il senso di marcia ivi consentito.
2. Gli enti e i soggetti gestori della rete autostradale e delle strade extraurbane principali eseguono le operazioni necessarie per conformarsi alle disposizioni introdotte ai sensi del comma 1 entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
10. 05.Fabris.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Interventi sulla rete stradale a salvaguardia del patrimonio ornitologico).

1. È fatto obbligo agli enti proprietari e concessionari e agli enti locali competenti


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di provvedere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, a immediati interventi sulla rete stradale e autostradale, al fine di eliminare l'impatto di uccelli contro vetrate, superfici trasparenti e pannelli fonoassorbenti collocati lungo le strade e autostrade.
10. 06.Beltrandi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza delle gallerie della rete stradale e autostradale).

1. Tutte le gallerie situate sulle strade extraurbane e sulle autostrade devono essere dotate di un sistema di illuminazione per le ore diurne e notturne tale da eliminare il fenomeno di momentaneo accecamento cui sono soggetti i guidatori per effetto dell'eccessivo sbalzo tra i valori dell'illuminazione all'interno e all'esterno delle gallerie stesse.
2. Gli enti gestori delle gallerie di cui al comma 1 devono valutare, attraverso i necessari studi e misurazioni, le condizioni di effettiva illuminazione di ciascuna galleria, sia all'imbocco e all'uscita, sia lungo l'intero sviluppo, nelle diverse ore del giorno e della notte.
3. La condizione di illuminazione minima nelle gallerie di cui ai commi 1 e 2 si ritiene raggiunta quando un ostacolo risulti chiaramente visibile, a un guidatore sopraggiungente, a una distanza di sicurezza valutata in base alla media delle velocità usuali rilevabili in ciascun tratto di strada.
4. Gli enti gestori delle gallerie devono, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, eseguire le valutazioni di cui al comma 2 e predisporre e approvare i progetti preliminari di interventoper adeguare tutte le gallerie e le relative zone di imbocco alle disposizioni di cui al comma 3.
5. Gli enti gestori delle gallerie devono depositare gli studi e i progetti redatti ai sensi del comma 4 presso ANAS Spa entro il mese successivo alla loro approvazione, unitamente a un programma di interventi che preveda una loro uniforme distribuzione nel tempo e contenga il piano finanziario completo.
6. Il programma degli interventi di cui al comma 5 deve essere concluso entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. L'ANAS provvede, anche attraverso i propri uffici periferici, a verificare l'osservanza dei singoli programmi presentati. In caso di inosservanza, anche parziale, l'ANAS nomina un commissario, con il compito di realizzare il programma, utilizzando le risorse previste dal programma stesso.
8. I progetti di cui al presente articolo devono in particolare tenere conto delle seguenti indicazioni e prescrizioni:
a) illuminazione notturna: durante le ore notturne le gallerie di lunghezza superiore ai 100 metri devono essere dotate di un sistema di illuminazione artificiale, al fine di rendere evidente al guidatore la presenza e la forma della struttura e delle pareti della galleria. Il livello di illuminazione deve essere minimo, al fine di rendere sostanzialmente poco percettibile la differenza di illuminazione tra l'interno della galleria e l'esterno. In particolare la differenza di illuminazione tra (interno della galleria e (esterno deve essere abbastanza lieve da evitare momentanei abbagliamenti all'ingresso e accecamenti all'uscita;
b) illuminazione diurna: particolarmente per le ore diurne i progetti devono porre la massima cura per eliminare ovunque gli eccessivi e improvvisi sbalzi di illuminazione tra l'esterno e l'interno delle gallerie. Durante le ore comprese tra l'alba


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e il tramonto le gallerie devono essere dotate di un sistema d'illuminazione idoneo a compensare gli scompensi di illuminazione tra l'esterno e interno. Tale sistema deve essere principalmente rivolto a evidenziare gli eventuali ostacoli presenti sulla carreggiata e in primo luogo a eliminare l'effetto di accecamento cui è soggetto il guidatore che si appresta a imboccare una galleria contro luce. Tale scopo deve essere ottenuto attraverso idoneo sistema di riflessione della luce diurna, in modo che il valore dell'illuminazione degli ostacoli e della carreggiata nella zona di ingresso della galleria sia dello stesso ordine di grandezza di quello degli ostacoli direttamente illuminati dal sole. Tale sistema di illuminazione deve essere concepito e regolato in modo tale da illuminare, per la massima profondità possibile, anche l'interno della galleria. Il raggio di luce riflessa deve avere direzione costante e ampiezza massima pari almeno ai due terzi della sezione maestra della galleria. Nei casi in cui le condizioni di contorno all'imbocco, oppure il particolare orientamento dell'asse stradale, non consentono un efficace impiego del sistema a riflessione, i progetti possono prevedere l'illuminazione elettrica a potenza decrescente dall'imbocco verso (interno della galleria. All'interno delle gallerie l'illuminazione artificiale elettrica deve essere limitata ai tratti più lontani dall'imbocco, dove comincia a riscontrarsi l'insufficienza dell'illuminazione data dal sistema a riflessione. Nella zona di imbocco è generalmente sufficiente la presenza dell'illuminazione prevista per le ore notturne. I risparmi energetici e di illuminazione conseguiti grazie all'impiego del sistema a riflessione di cui alla presente lettera devono essere destinati al potenziamento delle misure di sicurezza infrastrutturali stradali;
c) le pareti delle gallerie, per tutta la loro lunghezza, devono essere rivestite di pittura o di pannelli di colore bianco o bianco riflettente almeno fino a una altezza di tre metri dalla carreggiata.
10. 07.Fabris.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Raccolta ed invio dei dati relativi all'incidentalità stradale).

1. Ferme restando le competenze dell'ISTAT, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine al Ministero dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri - al fine dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. 08.Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: ai proprietari con le seguenti: a chi ne era proprietario al momento dell'infrazione.
11. 1.Beltrandi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».
11. 3. Il Relatore.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive a modificazioni, le parole: «a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 500».
11. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di requisiti fisici e psichici per la guida dei ciclomotori).

1. All'articolo, 116 comma 1-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni le parole: «Fino alla data del 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione delle disposizioni della direttiva 20061126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida (rifusione)».
11. 01.Fiano, Lovelli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni integrative relative ad alcune tipologie di veicoli e di trasporti).

1. Sono esonerati dall'applicazione del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento stesso come sostituito dall'articolo 26, paragrafo 1, numero 2) del Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, i veicoli impiegati nell'ambito dei servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, e di nettezza urbana.
2. Ai trasporti effettuati con i veicoli di cui al comma 1 non si applicano gli articoli da 5 a 9 del Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento stesso.
11. 02.Lovelli, Velo, Attili.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «comma 7-bis. Nei porti amministrati dalle autorità portuali le competenze sono esercitate dal presidente dell'autorità portuale, che vi provvede con apposite ordinanze, in conformità alle norme del codice della strada. Il personale dell'autorità portuale, a ciò delegato dal presidente, applica le sanzioni amministrative a chiunque violi le prescrizioni contenute nelle ordinanze di regolamentazione della circolazione negli ambiti portuali.».
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: «comma 12-bis. Nei porti amministrati dalle autorità portuali le competenze sono esercitate dal presidente dell'autorità portuale, che vi provvede con apposite ordinanze, in conformità alle norme dei codice della strada. Il personale dell'autorità portuale, a ciò delegato dal presidente, applica le sanzioni amministrative


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a chiunque violi le prescrizioni contenute nelle ordinanze di regolamentazione della circolazione negli ambiti portuali.».
3. All'articolo 12 comma 3, lettera f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, prima delle parole: «nell'ambito delle aree» inserire le seguenti: «ovvero il personale a ciò delegato dal presidente nei porti amministrati dalle autorità portuali.».
11. 016.Il Relatore.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Nei porti amministrati dalle autorità portuali le competenze di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono esercitate dal presidente dell'autorità portuale, che vi provvede con apposite ordinanze, in conformità alle norme del codice della strada.
2. Il personale dell'autorità portuale, a ciò delegato dal presidente, applica le sanzioni amministrative a chiunque violi le prescrizioni contenute nelle ordinanze di regolamentazione della circolazione negli ambiti portuali.
11. 03. Attili, Velo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica dell'articolo 74 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata».
11. 04. Attili, Boffa.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Destinazione delle somme ricavate dallo Stato a mezzo di sanzioni amministrative, emesse in osservanza di quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nei confronti di amministrazioni comunali e provinciali che presentino un piano di sicurezza stradale).

1. Le somme ricavate dalle sanzioni amministrative pecuniarie adottate in osservanza di quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, devono essere trasferite in un apposito Fondo del bilancio dello Stato, per essere destinate a quelle amministrazioni comunali e provinciali che presentino un piano di sicurezza stradale, concernente l'allargamento della superficie stradale ed il miglioramento del fondo e della segnaletica stradale.
11. 05.Pedrini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di strisce retroriflettenti su veicoli già circolanti).

1. All'articolo 72, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole «ed i veicoli in circolazione entro il 30 giugno 2006» sono soppresse.
11. 06. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.


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Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, primo periodo, sono soppresse le parole: «e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui»;
b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso ha efficacia sospensiva del provvedimento di fermo sino alla decisione del prefetto».
11. 07.Beltrandi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.
(Attribuzione alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano di competenze in materia di rilevazione statistica sugli incidenti stradali).

1. Le competenze in materia di rilevazione statistica, analisi e diffusione dei dati in materia di incidentalità stradale sono trasferite alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, che le esercitano attraverso gli uffici statistici regionali, provinciali e comunali di cui alla legge 16 novembre 1939 n. 1823 per la parte ancora vigente, secondo un regolamento che le regioni e le province adottano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detti uffici statistici hanno l'obbligo di fornire all'ISTAT i dati riassuntivi previsti per l'attuazione del piano nazionale statistico, anche in osservanza degli obblighi di fornitura di dati al sistema Eurostat.
2. Su detta materia sono attribuiti all'ISTAT compiti generali di coordimanto e di fissazione dei contenuti minimi delle rilevazioni statistiche delle regioni, tenendo conto degli obblighi nazionali nei confronti del sistema Eurostat, ai cui requisiti le regioni dovranno comunque conformarsi nella raccolta ed elaborazione dei dati per le parti rilevanti per il sistema Eurostat, salve ulteriori articolazioni e discriminazioni determinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del proprio sistema statistico.
3. È attribuita alle regioni una addizionale all'IPT - imposta provinciale di trascrizione nella misura fissa di 10 euro per ogni formalità di immatricolazione di veicolo nuovo od usato per la quale è prevista l'applicazione dell'IPT. Tale importo è riscosso dai soggetti addetti alla riscossione dall'IPT, con contabilità separata, e versato mensilmente al Fondo di cui al comma 5.
4. L'importo di cui al comma precedente può essere annualmente aumentato dalle regioni e dalle province.
5. Le somme di cui al comma 3 affluiscono ad un Fondo regionale e provinciale a tale scopo, ciascuno istituito e gestito dai soggetti di cui al comma 1, destinato a dare attuazione alle attività di rilevazione ed elaborazione statistica nell'ambito dei tenitori di competenza, anche attraverso la redistribuzione alle amministrazioni locali ed ai soggetti che effettuano le rilevazione ed elaborazioni per conto di dette amministrazioni. Le modalità di gestione di tale fondo sono determinate dalle regioni e dalle province titolari del Fondo.
11. 08.Uggè.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Norme in materia di dispositivi per la sicurezza nelle manovre in retromarcia di veicoli pesanti).

1. Al fine di rendere più sicura la effettuazione di manovre di retromarcia


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dei veicoli di grandi dimensioni a campo di visibilità posteriore limitato, è fatto obbligo di allestire i veicoli muniti di impianto di frenatura pneumatica o pneumoidraulica con un dispositivo ausiliario di frenatura destinato a provocare, in modo istantaneo e automatico, l'arresto del veicolo.
2. Il dispositivo di cui al comma 1 deve consistere in uno o più sensori ubicati nella parte posteriore del veicolo capaci di rilevare la presenza di un ostacolo, nonché di provocare, in modo istantaneo e automatico, l'arresto del veicolo, impedendo l'eventuale contatto.
11. 09.Fabris.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle barriere stradali).

1. Ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza per i motoveicoli, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le nuove strutture e barriere di contenimento da installare sulla rete stradale nazionale devono rispettare le indicazioni di cui al comma 3 e i criteri di cui ai commi 4 e 5.
2. Per quanto concerne le strutture e le barriere di contenimento già esistenti, il Ministro delle infrastrutture, con proprio decreto, definisce un piano per il progressivo adeguamento ai criteri di cui ai commi 4 e 5. In tale piano di messa a norma delle infrastrutture di sicurezza è data priorità temporale alle opere da realizzare sulle tratte stradali ritenute più pericolose.
3. Oltre agli interventi di adeguamento sulle infrastrutture già esistenti di cui al comma 2, sono altresì previste:
a) la realizzazione, ove possibile, di adeguati spazi di fuga, possibilmente in terra o in sabbia, in grado di disperdere l'energia conseguente alla caduta;
b) la riduzione al minimo indispensabile dell'installazione di muretti, barriere laterali, spartitraffico, delimitatori di parcheggi o di zone pedonali, nonchè la facoltà di installazione delle barriere di contenimento, e in particolare di guard rail, unicamente dove risulti evidente la loro finalità relativa alla sicurezza stradale.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni più rappresentative a livello nazionale che operano nel settore della sicurezza stradale, sono stabiliti i criteri ai quali le strutture di sicurezza e di contenimento devono obbligatoriamente uniformarsi ai fini della loro omologazione e del relativo certificato di idoneità tecnica.
5. Ai fini dell'individuazione di idonei interventi e dispositivi necessari ad adeguare la rete stradale e le relative infrastrutture al miglioramento delle condizioni di sicurezza per i motoveicoli, il decreto di cui al comma 4 deve, in particolare, prevedere i seguenti criteri:
a) le barriere stradali di sicurezza devono essere sottoposte a specifiche prove obbligatorie di crash test per i motoveicoli;
b) sono vietate infrastrutture che presentano spigoli vivi, lamiere taglienti o discontinuità di qualsiasi tipo al fine di facilitare lo scivolamento in caso di impatto;
c) le barriere di contenimento devono garantire una deformabilità controllata;
d) la parte inferiore delle barriere di contenimento deve essere più morbida o rivestita e comunque in modo di attutire gli impatti dei motoveicoli, e la parte superiore deve essere più rigida;
e) le vernici utilizzate per la segnaletica orizzontale devono avere caratteristiche antiscivolo e comunque tali da garantire la maggiore aderenza possibile.


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6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 010.Fabris.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale).

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, di seguito denominata «Agenzia», organismo tecnico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.
2. L'Agenzia ha sede in Roma ed è dotata di sezioni periferiche.
3. L'Agenzia svolge attività di supporto tecnico nei confronti del Ministero delle infrastrutture e, più in generale, del Governo, al fine di garantire le condizioni per una mobilità sicura e sostenibile, riducendo il numero di vittime determinato dagli incidenti stradali e i costi sostenuti dallo Stato, dal sistema delle imprese e dalle famiglie a causa ditali incidenti.
4. In particolare, l'attività di cui al comma 3 è finalizzata a:
a) attivare l'impegno di ridurre del 50 per cento il tasso dei decessi per incidenti stradali entro il 2010, secondo le indicazioni del programma d'azione europeo per la sicurezza stradale (2003-2010) elaborato dalla Commissione europea;
b) provvedere alla programmazione annuale degli interventi necessari ai fini di cui alla lettera a), tramite l'individuazione delle linee di azione prioritarie, la ripartizione dei fondi nazionali o comunitari disponibili, l'assistenza e il supporto alle regioni e alle amministrazioni locali e la verifica delle misure adottate su tutte le strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS Spa e dalle società concessionarie;
c) coordinare i progetti e gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti gestori delle strade e dei servizi di trasporto e dalle imprese;
d) predispone annualmente la relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;
e) redigere e aggiornare con cadenza biennale il Piano nazionale della sicurezza stradale e i relativi programmi di attuazione, sulla base del bilancio dei risultati ottenuti e delle disposizioni emanate a livello nazionale e comunitario;
f) coordinare la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione e gli strumenti che la tecnologia consente;
g) promuovere e sviluppare la ricerca sulle tecniche di costruzione, manutenzione e gestione delle strade, nonché sui veicoli, anche al fine di predispone specifiche normative tecniche;
h) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento per l'or


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ganizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il comitato direttivo;
b) il comitato di coordinamento;
c) la direzione generale.

7. Il Comitato direttivo è composto da:
a) il Ministro delle infrastrutture che lo presiede;
b) il Ministro dei trasporti o un sottosegretario dallo stesso delegato;
c) il Ministro dell'economia e delle finanze o un sottosegretario dallo stesso delegato;
d) il Ministro della salute o un sottosegretario dallo stesso delegato;
e) il Ministro dell'interno o un sottosegretario dallo stesso delegato;
f) il Ministro dell'istruzione o un sottosegretario dallo stesso delegato;
g) il Ministro delle comunicazioni o un sottosegretario dallo stesso delegato;
h) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

8. Il comitato di coordinamento è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia, designato dal Ministro delle infrastrutture, ed è composto da tredici membri: sette rappresentanti tecnici designati dai Ministri di cui al comma 7 e cinque rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
9. La direzione generale è costituita da:
a) sei uffici dirigenziali;
b) una segreteria per i comitati di cui alle lettere a) e b) del comma 6 nella sede centrale;
c) sezioni periferiche territoriali.

10. Il personale della direzione generale è composto da centocinquanta unità di cui almeno ottanta destinate alle sezioni periferiche. Esso è fornito per almeno il 75 per cento dai Ministeri di cui al comma 7, nonché dalle regioni e dagli enti locali.
11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia si provvede con un aumento del 3 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle infrazioni alle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 011. Fabris.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituzione del Dipartimento per la sicurezza stradale).

1. È istituito il Dipartimento per la sicurezza stradale, di seguito denominato «Dipartimento».
2. Il Dipartimento è incardinato nella struttura organizzativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Dipartimento svolge le funzioni di competenza dello Stato in relazione alle seguenti materie:
a) definizione degli standard e delle prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti per il raggiungimento dell'obiettivo di ridurre del 50 per cento il tasso dei decessi per incidenti stradali entro il 2010, secondo le indicazioni del programma d'azione europeo per la sicurezza stradale (2003-2010) della Commissione europea;
b) predisposizione della normativa in materia di circolazione e sicurezza stradale;
c) coordinamento ed emanazione di direttive nei confronti degli enti proprietari


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delle strade ed attività di controllo di merito e di legittimità sui loro provvedimenti emanati in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, di seguito denominato: «codice della strada»;
d) predisposizione della relazione annuale sullo stato della sicurezza stradale;
e) analisi annuale delle informazioni relative alle percentuali di incidentalità su tutti i tipi di strade e su tutto il territorio nazionale, verifica annuale sulle condizioni di viabilità e di sicurezza stradale nonché sulle condizioni e manutenzione di tutta l'infrastruttura stradale nazionale;
f) formazione e aggiornamento degli operatori del settore;
g) attività di diffusione preventiva agli organi di comunicazione delle informazioni sulle condizioni di viabilità di tutta l'infrastruttura stradale nazionale.

4. Il Dipartimento è costituito dai seguenti organi:
a) direttore generale con poteri di controllo e di gestione;
b) sette divisioni coordinate da funzionari dello Stato con qualifica di dirigente di seconda fascia.

5. A ciascuna delle divisioni di cui al comma 4, lettera b), sono attribuite le seguenti competenze:
a) predisposizione e interpretazione della normativa tecnica in materia di viabilità e segnaletica stradale;
b) controllo sull'applicazione delle disposizioni emanate in materia di viabilità e circolazione stradale da parte degli enti proprietari delle strade, classificazione e declassificazione della rete stradale e autostradale, uso e tutela delle strade;
c) tenuta e aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade e predisposizione del piano nazionale della mobilità;
d) predisposizione della normativa e delle procedure di omologazione delle barriere stradali, della segnaletica, dei dispositivi luminosi su strada e di tutti i dispositivi per la rilevazione delle infrazioni previste dal codice della strada;
e) formazione e aggiornamento degli operatori del settore circa le disposizioni vigenti in materia di circolazione e sicurezza stradale e loro applicazione;
f) coordinamento, direzione e controllo dei servizi di informazione sulla mobilità sul territorio nazionale connessi con le attività del centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS);
g) contenzioso, questioni giuridiche, attività contrattuale.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento per il personale, l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento.
7. Sono assegnate al Dipartimento le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare nei confronti degli enti proprietari delle strade comminate in caso di inottemperanza delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 45 del codice della strada, e successive modificazioni, in caso di inottemperanza delle comunicazioni dovute ai sensi dell'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché con il 10 per cento delle altre sanzioni amministrative pecuniarie contemplate nel medesimo codice della strada. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento


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del Dipartimento si provvede nell'ambito delle risorse ad esso assegnate ai sensi del presente articolo.
11. 012. Fabris.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Nuove norme finalizzate alla individuazione dei prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada).

1. Il presente articolo si applica a tutti i prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1.
3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti di cui ai commi i e 2 deve essere riportato un simbolo convenzionale di allarme che indichi l'idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.
4. Qualora le confezioni di prodotti di cui ai commi i e 2 fossero troppo piccole per riportare il simbolo di cui al comma 3 , il medesimo è riportato in un cartoncino pieghevole, inserito nella confezione, evitando di scrivere sulla piegatura del cartoncino medesimo.
5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti di cui ai commi i e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro il 31 dicembre 2008.
6. La distribuzione dei prodotti indicati ai commi 1 e 2 confezionati prima del 31 dicembre 2008 è consentita fino al 31 dicembre 2009.
7. Qualora i prodotti di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il 31 dicembre 2009 senza l'indicazione del simbolo di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione all' immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.
8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.
9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, il Ministro della salute può sospendere l'autorizzazione all'immissione del prodotto fino al compiuto adempimento.
11. 013. Fabris.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Introduzione dell'articolo 593-bis nel codice penale, in materia di comportamenti eventualmente dolosi di guida).

1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 593-bis.
(Comportamenti eventualmente dolosi di guida).

1. È responsabile a titolo di dolo eventuale o indiretto chiunque guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanza stupefacenti ai sensi degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 nonostante la previsione dell'evento di un incidente stradale e accettando il rischio di una sua verificazione.
2. Nel caso di cui al primo comma, l'agente è punito con la reclusione da due a sei mesi e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, ai sensi dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive


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modificazioni. Con la sentenza di condanna per il reato di cui al primo comma, purché non reiterato, il giudice può disporre la commutazione della pena in un programma obbligatorio di educazione psicologica alla guida».
11. 014. Fabris.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, in materia di guida aggressiva).

1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 593-bis. (Guida Aggressiva).

1. Chiunque metta in atto comportamenti aggressivi di guida, violando le disposizioni sulla distanza di sicurezza, attuando ingiustificate ed improvvise accelerazioni, oppure utilizzando impropriamente i dispositivi di segnalazione sonora o luminosa all'indirizzo delle vetture che precedono, o attuando operazioni di sorpasso tali da intimidire gli altri guidatori e comunque mettere in serio pericolo al sicurezza stradale, è punito con la reclusione da due a sei mesi.
2. Nel caso di cui al primo comma, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, ai sensi dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Con la sentenza di condanna per il reato di cui al primo comma, purché non reiterato, il giudice può disporre la commutazione della pena in un programma obbligatorio di educazione psicologica alla guida e l'applicazione di terapie antiaggressive a cura di istituti specializzati».
11. 015. Fabris.

Sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale.
Tit. 1. Il Relatore.

Al Titolo, sostituire le parole: autotrasporto merci e di con la seguente: sicurezza.
Tit. 2. Uggè.