IX Commissione - Marted́ 5 giugno 2007

TESTO AGGIORNATO AL 6 GIUGNO 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale (C. 2480-A Governo).

ULTERIORI EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 4.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. L'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 174. - (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CE n. 561/2006.
2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento CE n. 561/2006 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al suddetto regolamento, conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri e dell'Ispettorato del lavoro.
3. Le violazioni di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa e possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale prescritti dal regolamento CE n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al regolamento CE n. 561/2006.
5. Quando la violazione di cui al comma 4 ha durata superiore ad un'ora ma non superiore a 2 ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
6. Quando la violazione di cui al comma 4 ha durata superiore a 2 ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento CE n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.
8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero di durata minima dell'interruzione prescritti dal regolamento CE n. 561/2006 ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti di cui al comma 1 previsti da regolamento CE n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
10. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo


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regolamento CE n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento CE n. 561/2006.
12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507 nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.
13. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CE n. 561/2006 ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
14. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio di cui all'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
15. Qualora l'impresa di cui al comma 14, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita o l'autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
16. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
17. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 14 e 15 sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di cose o di persone in conto terzi si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».
4. 100.Relatore.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. L'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 178. - (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose non muniti


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di dispositivo di controllo di cui all'articolo 179 sono disciplinati dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada del 1o luglio 1970 (AETR), e successive modificazioni. Al rispetto delle disposizioni dello stesso Accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento CE 561/2006.
2. I registri di servizio libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'Accordo indicato al comma 1 devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri e dell'Ispettorato del lavoro.
3. Le violazioni di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa e possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale prescritti dall'Accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale.
5. Quando la violazione di cui al comma 4 ha durata superiore ad un'ora ma non superiore a 2 ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
6. Quando la violazione di cui al comma 4 ha durata superiore a 2 ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'Accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.
8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero di durata minima dell'interruzione prescritti dall'Accordo di cui al comma 1 ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti di cui al comma 1 dell'Accordo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
10. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'Accordo di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'Accordo di cui al comma 1.
12. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 174.
13. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nell'Accordo di cui al comma 1 ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.


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14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai commi sopraindicati dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o ad altro titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».
4. 101.Relatore.

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) al capoverso «Art. 174», le parole «comma 4-2», «comma 5-2» e «comma 7-1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «commi 5, 8 e 10-5», «commi 6, 9 e 12-10» e «comma 11-2».
4. 102.Relatore.

Al comma 4, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) al capoverso «Art. 178», le parole «comma 3-2», «comma 4-1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «commi 5, 8 e 10-5», «commi 6, 9 e 12-10»; è aggiunto, in fine, «comma 11-2».
4. 103.Relatore.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Delega per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione del codice della strada con le altre norme di settore nazionali, comunitarie e derivanti da accordi internazionali stipulati dall'Italia, nonché con le competenze regionali e degli enti locali stabilite dalle leggi vigenti;
b) semplificazione delle procedure e della normativa tecnica di settore, eliminando duplicazioni di competenze e procedendo alla delegificazione delle norme del codice della strada suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche o a disposizioni comunitarie;
c) revisione e semplificazione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, effettiva responsabilità e non discriminazione in ambito europeo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione degli schemi di decreto legislativo, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 1.
3. Il Governo entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine il decreto può comunque essere emanato.


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4. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emana, entro lo stesso termine di cui al comma 1 del presente articolo, le disposizioni correttive o integrative necessarie per raccordare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica l d dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, alle modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dei comma 2 e 3.
11. 020.Relatore.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151).

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti,» sono sostituite dalle seguenti: «per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero»;
b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il provvedimento di inibizione alla guida è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio da parte del Ministero dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente di guida è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni».
11. 021.Relatore.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazione delle procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di persone).

1. Al fine di agevolare e semplificare le procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili, il Ministero dei trasporti con uno o più decreti stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle prove e per il rilascio dell'attestato di conformità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 404 del 1979.
2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, stabilisce le tariffe per lo svolgimento delle prove per il rilascio dell'attestato di conformità di cui al comma 1 da parte delle stazioni di prova dell'amministrazione statale e da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente della


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Repubblica n. 404 del 1979. Limitatamente alle prove svolte da stazioni di prova autorizzate, le tariffe comprendono una quota di maggiorazione da assegnare con le modalità previste dall'articolo 16 della legge 1o dicembre 1986 n. 870.
3. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, le tariffe di cui al comma 2 sono aggiornate ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT.
11. 0100.Governo.


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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale (2480-A Governo).

NUOVE FORMULAZIONI DI EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida accompagnata).

1. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Ai minori che abbiamo compiuto anni sedici e che siano titolari di patente è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri e su istanza allo stesso avanzata dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato può procedere alla guida accompagnata da uno dei soggetti indicati dal comma 1-bis solo dopo aver effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida presso un'autoscuola con istruttore abilitato ed autorizzato, delle quali almeno 4 ore in autostrada e 2 in condizione di visione notturna.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 122, comma 9.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117, e la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dello stesso articolo. L'accompagnatore è responsabile in solido con il genitore o il legale rappresentante del conducente minore autorizzato del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revisione della patente posseduta, ai sensi dell'articolo 128. L'esito negativo dell'esame di revisione comporta anche la revoca dell'autorizzazione all'esercitazione di guida anticipata.
1-septies. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1 che guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione è punito con la sanzione


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amministrativa prevista dall'articolo 122, comma 8. Alla violazione consegue il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI, del presente codice».

2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative della disciplina introdotta dal presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive ed oggettive alle quali l'autorizzazione può essere richiesta ed alle modalità di rilascio, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida cosi autorizzata, ai contenuti ed alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-ter.
01. 08. (Nuova formulazione). Tassone.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dell'arresto fino a un anno e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice»;
b) dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
«13-ter. Per i reati di cui al comma 13 è competente il tribunale in composizione monocratica».
01. 010. (Nuova Formulazione). Fabris.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«13-ter. Il titolare di idonea patente che circola violando i limiti e le prescrizioni per la guida di cui alla normativa vigente e, in particolare, quella di recepimento delle direttive comunitarie in materia, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594».
1. 5. (Nuova formulazione). Uggè.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«13-ter. Il titolare di idonea patente che circola violando i limiti e le prescrizioni per la guida di cui alla normativa vigente e, in particolare, quella di recepimento delle direttive comunitarie in materia, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594».
1. 6. (Nuova formulazione). Gibelli, Caparini.

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), capoverso 9-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti


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massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.000.
2. 9. (Nuova formulazione). Mario Ricci, Olivieri, Locatelli.

ART. 3.

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al capoverso «Art. 173», dopo le parole: «comma 3-5», sono aggiunte le seguenti: «comma 3-bis-5».
3. 10. (Nuova formulazione). Uggè.

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi 2 e 2-bis con i seguenti:
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto fino a due mesi e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fermo restando l'importo delle ammende di cui al comma 2, la pena dell'arresto è fino a tre mesi e, se il conducente provoca un incidente stradale, fino a sei mesi. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è da sei mesi a due anni ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
5. 48. (Nuova formulazione). Relatore.

Al comma 2, lettera a), sostituire i capoverso 1 con il seguente:
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a quattro mesi e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI e il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva) a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223».

Conseguentemente, alla medesima lettera a), sopprimere il capoverso 1-bis.
5. 50. (Nuova formulazione). Relatore.


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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Introduzione dell'articolo 187-bis nel decreto legislativo 30 aprile 1192, n. 285).

1. Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 187-bis.
(Controlli preventivi sui conducenti titolari di certifico di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente).

1. Al fine di verificare il permanere delle condizioni di idoneità alla guida professionale dei conducenti titolari di certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, gli uffici competenti del Dipartimento dei Trasporti Terrestri dispongono sui medesimi conducenti, nel rispetto della riservatezza personale, accertamenti sanitari non invasivi, periodici ed a campione, volti ad accertare il non abituale consumo di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope.
2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati dall'ufficio dell'unità sanitaria locale territorialmente competente.
3. Ove a seguito degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 sia riscontrata un'alterazione fisica o psichica correlata con l'uso di sostanze alcoliche stupefacenti o psicotrope, viene disposta la sospensione per due mesi del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonchè dell'articolo 187-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 5-bis della presente legge.
5. 01. (Nuova formulazione). Relatore.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso).

1. All'articolo 589 del codice penale, al secondo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma».

2. Dopo il quarto comma dell'articolo 590 del codice penale, è aggiunto il seguente:
«Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso in violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, è aggiunto il seguente:
«Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma».
5. 04. Nuova formulazione) Fabris.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Nuove norme finalizzate a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidentalità stradale in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica).

1. Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi


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tempo spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre, all'entrata o all'uscita dei locali, apposite tabelle che riproducono:
a) la descrizione della sintomatologia relativa alla concentrazione alcolemica espirata nell'aria alveolare;
b) le quantità in centimetri cubici delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza 0,5 grammi per litro (g/1), anche sulla base del peso corporeo.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 1.
5. 05. (Nuova formulazione). Fabris.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Introduzione dell'articolo 119-bis nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Dopo l'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 119-bis.
(Obblighi di comunicazione a carico dei responsabili di strutture sanitarie in caso di ricovero di soggetti che abbiano subito gravi traumi a causa di incidenti stradali).

1. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neuorchirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito un grave trauma cranico o che siano in coma o abbiano conseguenze psico-fisiche ineversibili a causa di incidenti stradali, sono obbligati a comunicare, agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, i casi di coma di durata superiore alle 48 ore. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della relativa patente di guida. La successiva idoneità alla guida e valutata dalla commissione medica provinciale previo parere vincolante della specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente, in quale effettua una valutazione neuropsicologica ed una verifica su strada e/o su apposito simulatore, con possibilità successiva di attivare uno specifico programma riabilitativo».
6. 01. (Nuova formulazione). Tassone, Formisano.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche agli articoli 202, 203 e 204 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di termini per i pagamenti delle sanzioni pecuniarie conseguenti alla violazione del codice della strada e per la proporzione dei relativi ricorsi).

1. Al comma 1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
2. Al comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «giorni sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «giorni novanta».
3. Al comma 1 dell'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «giorni sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «giorni novanta».
4. Il Governo provvede ad adeguare i termini fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ai nuovi termini stabiliti dai commi 1, 2 e 3.
6. 05. (Nuova formulazione). Campa.


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ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Destinzione delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge9.

1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dalla presente legge sono destinate all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, al potenziamento dell'illuminazione, o al miglioramento della segnaletica stradale e alla realizzazione di campagne di prenvenzione in materia di sicurezza stradale, attraverso forme di pubblicità ad alto impatto emotivo, e comunque tali da evidenziare le conseguenze che possono derivare dagli incidenti stradali.
10. 02. (Nuova formulazione). Gibelli, Caparini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Nuove norme finalizzate alla individuazione dei prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada).

1. Il presente articolo si applica a tutti i prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1.
3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti di cui ai commi i e 2 deve essere riportato un simbolo convenzionale di allarme che indichi l'idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.
4. Qualora le confezioni di prodotti di cui ai commi 1 e 2 fossero troppo piccole per riportare il simbolo di cui al comma 3 , il medesimo è riportato in un cartoncino pieghevole, inserito nella confezione, evitando di scrivere sulla piegatura del cartoncino medesimo.
5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro il 31 dicembre 2008.
6. La distribuzione dei prodotti indicati ai commi 1 e 2 confezionati prima del 31 dicembre 2008 è consentita fino al 31 dicembre 2009.
7. Qualora i prodotti di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il 31 dicembre 2009 senza l'indicazione del simbolo di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione all' immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.
8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.
9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, il Ministro della salute può sospendere l'autorizzazione all'immissione del prodotto fino al compiuto adempimento.
11. 013. (Nuova formulazione) Fabris.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche agli articoli 6 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 6 dei decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,


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dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7.-bis. Nei porti amministrati dalle autorità portuali le competenze sono esercitate dal presidente dell'autorità portuale, che vi provvede con apposite ordinanze, in conformità alle norme dei codice della strada. Il personale dell'autorità portuale, a ciò delegato dal presidente, applica le sanzioni amministrative a chiunque violi le prescrizioni contenute nelle ordinanze di regolamentazione della circolazione negli ambiti portuali».

2. All'articolo 12 comma 3, lettera f), dei decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prima delle parole «nell'ambito delle aree» inserire le seguenti «ovvero il personale a ciò delegato dal presidente nei porti amministrati dalle autorità portuali».
11. 016. (Nuova formulazione). Relatore.