XII Commissione - Resoconto di marted́ 12 giugno 2007


Pag. 188

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 giugno 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Gaglione.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale.
Nuovo testo C. 2480/A Governo.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2007.

Domenico DI VIRGILIO (FI) rileva che il testo risultante all'esame degli emendamenti da parte della IX Commissione appare sensibilmente migliorato rispetto al testo originario e che molte delle condizioni contenute nel parere già espresso dalla Commissione sono state recepite. Osserva peraltro che le previsioni di cui all'articolo 6, relative all'obbligo per i responsabili delle strutture sanitarie di comunicare al Dipartimento dei trasporti terrestri il ricovero di soggetti che abbiano subito un grave trauma cranico o che siano in coma, sollevano un delicato problema deontologico con riferimento al rispetto del segreto professionale. Pur comprendendo le finalità di tale norma, ritiene che il problema possa essere superato solo prevedendo il coinvolgimento dell'Ordine dei medici. Relativamente all'articolo 18, recante norme relative alle tabelle che i titolari di locali sono tenuti ad esporre, osserva che le informazioni da includere nelle suddette tabelle appaiono eccessive e ritiene che potrebbe essere mantenuta la norma di cui alla lettera b) del comma 1 del citato articolo, sopprimendo la lettera a). Osserva quindi che, come segnalato nel parere già approvato dalla Commissione, particolari problemi derivano dall'assenza di un preciso riferimento al tipo di test


Pag. 189

idoneo a rilevare l'assunzione di sostanze stupefacenti.

Elisabetta RAMPI (Ulivo) rileva che la finalità perseguita dal provvedimento in esame consiste nella riduzione del numero di incidenti, e dunque della mortalità, attraverso la riduzione delle infrazioni al codice della strada. Tale finalità si pone in piena coerenza con il programma d'azione del Parlamento europeo in materia di sicurezza stradale, che fissa l'obiettivo di dimezzare entro il 2010 il numero delle vittime di incidenti stradali. L'Italia è in grave ritardo rispetto a tale obiettivo e la gravità del fenomeno deve impegnare tutta la società al fine di salvare il maggior numero possibile di vite umane. Il disegno di legge in esame rappresenta un intervento urgente in materia di sicurezza e agisce prioritariamente su uno dei fattori più importanti, ovvero il comportamento delle persone alla guida. Ringrazia quindi il relatore per la completezza delle informazioni fornite, utili al fine di esprimere un parere su un testo che ha subito importanti modifiche e integrazioni. In linea di massima, si può dire che siano state recepite le condizioni contenute nel parere già espresso dalla Commissione per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, apparendo superata la filosofia iniziale, reputata eccessivamente severa: è stata ridotta l'entità delle sanzioni, senza peraltro snaturarne il fine dissuasivo. Ciò vale sia per le sanzioni pecuniarie, sia per la durata del fermo amministrativo; è stato altresì circoscritto il ricorso all'arresto. Per quanto riguarda le materie che rientrano nell'ambito di competenza della Commissione, ritiene significativi gli articoli su cui si è soffermato il relatore. Si riferisce, in particolare, all'articolo 6, che introduce nel codice della strada l'obbligo per i responsabili di strutture sanitarie di comunicare al Dipartimento dei trasporti terrestri i casi di ricovero di soggetti che abbiano subito gravi traumi e i casi di coma superiori alle quarantotto ore, ai fini della revisione della patente di guida, nell'interesse della sicurezza e del paziente stesso, per il quale potrà essere attivato uno specifico programma riabilitativo. Per quanto concerne i problemi di riservatezza personale relativi ai dati sensibili in questione, rileva che, sul punto, potrebbe essere utile acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Ritiene altresì importante, sempre nel rispetto della riservatezza personale, la previsione di accertamenti sanitari periodici e a campione per i conducenti titolari di certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, volti ad accertare che i conducenti non facciano uso di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope. Osserva infatti che il lavoro che essi svolgono richiede una forte assunzione di responsabilità per la propria e l'altrui sicurezza ed esprime la convinzione che tali conducenti saranno i primi ad accogliere favorevolmente questa norma. Reputa altresì importanti le nuove norme finalizzate a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidentalità stradale in caso di guida in stato di ebbrezza, di cui all'articolo 18, che prevedono l'esposizione di apposite tabelle nei locali. Ritiene inoltre significativo e degno di nota quanto previsto in materia di prodotti farmaceutici che possono alterare i riflessi e lo stato di attenzione, o comunque possono produrre effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida. L'introduzione del simbolo convenzionale di allarme va sicuramente nella direzione auspicata, a tutela della salute e dell'incolumità degli utenti della strada. Complessivamente, ritiene che il testo in esame costituisca una risposta efficace ai dati allarmanti sugli incidenti stradali. Auspica pertanto che la Commissione esprima parere favorevole, limitandosi a ribadire quei punti delle condizioni contenute nel parere già approvato che non sono stati accolti.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) condivide l'opportunità di ribadire le condizioni già contenute nel parere approvato dalla Commissione e non recepite dalla Commissione di merito. Con riferimento all'articolo 6, concorda quindi con il deputato Di Virgilio nel ritenere che le


Pag. 190

previsioni ivi contenute debbano essere contemperate con le norme deontologiche relative al segreto professionale dei medici e che sarebbe comunque opportuno prevedere il coinvolgimento dell'Ordine dei medici. Quanto all'articolo 13, recante norme relative ai controlli periodici a campione sui conducenti titolari di certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, rileva che l'introduzione della sanzione della sospensione di due mesi dei citati documenti non offre alcuna garanzia relativamente alle condizioni del conducente al termine dei due mesi, per accertare le quali si renderebbe necessario un ulteriore controllo. Esprime quindi apprezzamento per le norme di cui all'articolo 18, relative all'obbligo dei titolari di locali di esporre tabelle atte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidentalità connessi all'assunzione di bevande alcoliche e, rivolto al deputato Di Virgilio, osserva che i contenuti di tali tabelle saranno comunque definiti con decreto del Ministro della salute, il quale potrà determinarli in modo tale che sia evitato un eccessivo grado di dettaglio. Con riguardo, infine, all'articolo 32, esprime soddisfazione per il recepimento della proposta, da lui stesso più volte avanzata, riferita all'apposizione, sulle confezioni dei farmaci che producono effetti negativi sulla qualità della guida, di un simbolo convenzionale di allarme.

Luigi CANCRINI (Com.It), dopo aver espresso un giudizio positivo sul provvedimento in esame, fa presente alcune perplessità relative all'articolo 6. Tale articolo rischia, a suo avviso, di essere interpretato in modo eccessivamente estensivo, cioè come riferito a tutti i pazienti in coma, ricoverati presso i reparti di neurochirurgia e di terapia intensiva: per questa ragione, ritiene poco opportuno che l'obbligo di comunicazione al Dipartimento dei trasporti terrestri sia posto in capo ai responsabili di tali reparti. Si potrebbe invece più opportunamente stabilire un obbligo in capo ai soggetti affetti dalle patologie di cui trattasi, introducendo altresì sanzioni per il mancato rispetto di tale obbligo. Osserva inoltre che le norme di cui all'articolo 6 rischiano di non includere i soggetti affetti da analoga patologia, che non siano però ricoverati nelle strutture indicate, producendo così un'irragionevole discriminazione.

Giacomo BAIAMONTE (FI) ritiene che l'articolo 6, cui vari colleghi hanno fatto riferimento, introduca un'inutile complicazione e considera perciò preferibile la soluzione prospettata dal collega Cancrini.

Lionello COSENTINO (Ulivo), pur comprendendo le perplessità dei colleghi in ordine all'articolo 6, esprime dubbi circa la concreta praticabilità della soluzione prospettata dal deputato Cancrini. Al riguardo, si potrebbe forse prevedere che l'obbligo di comunicazione al Dipartimento dei trasporti terrestri sia posto in capo alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, anziché ai primari di determinati reparti.

Domenico DI VIRGILIO (FI) ribadisce le proprie perplessità sull'articolo 6. In proposito, osserva che appare comunque preferibile che l'obbligo di comunicazione di cui trattasi sia posto in capo alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, anziché ai primari di determinati reparti, e che tale obbligo sia limitato al caso del coma post-traumatico.

Americo PORFIDIA (IdV), relatore, chiede al presidente di sospendere brevemente la seduta, affinché possa predisporre una proposta di parere che tenga conto di quanto emerso nel corso del dibattito.

Mimmo LUCÀ, presidente, accogliendo la richiesta del relatore, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.35.


Pag. 191

Americo PORFIDIA (IdV), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte che il deputato Di Virgilio ha presentato una proposta di parere alternativo (vedi allegato 2).

Lalla TRUPIA (SDpSE) chiede cosa si intenda con l'espressione medico curante, contenuta nell'osservazione di cui alla lettera c) della proposta di parere del relatore.

Americo PORFIDIA (IdV), relatore, chiarisce che, nel caso di specie, per medico curante deve intendersi il medico che venga a conoscenza della patologia in questione.

Il sottosegretario Antonio GAGLIONE osserva, con riferimento all'articolo 13, che la sanzione della sospensione per due mesi del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente appare eccessiva e potrebbe essere sostituita con altra sanzione amministrativa. Fa presente inoltre, con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 32, che, stante la vigente normativa comunitaria, il Governo si dovrebbe limitare a invitare le aziende farmaceutiche a inserire il simbolo convenzionale di allarme sulle confezioni dei farmaci che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida.

Domenico DI VIRGILIO (FI) annuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta di parere del relatore, in quanto essa si limita a formulare osservazioni, anziché porre condizioni, e non prevede che, all'articolo 32, sia introdotto un riferimento preciso al dosaggio dei farmaci di cui trattasi, idoneo a produrre effetti negativi sullo stile e la qualità della guida.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) annuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta di parere del relatore, rilevando che l'osservazione di cui alla lettera c) non contribuisce a risolvere il problema relativo all'obbligo del segreto professionale per i medici. Quanto alle considerazioni del rappresentante del Governo e all'osservazione di cui alla lettera d), fa presente che in molti Stati dell'Unione europea è già previsto l'obbligo di indicare sulla confezione la pericolosità dei farmaci per la guida. Con riferimento, infine, all'articolo 13, condivide le perplessità espresse dal rappresentante del Governo rispetto alla sanzione della sospensione per due mesi dei documenti ivi indicati, in quanto essa appare comunque inidonea ad assicurare che, trascorsi i due mesi, siano venute meno le condizioni di pericolo.

Roberto ULIVI (AN), associandosi alle considerazioni svolte dal collega Di Virgilio, annuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta di parere del relatore. In particolare, sottolinea di ritenere importanti le previsioni di cui all'articolo 32 e infondati i dubbi relativi alla loro compatibilità con la normativa comunitaria, espressi nell'osservazione di cui alla lettera d) della citata proposta di parere.

Americo PORFIDIA (IdV), relatore, precisa che l'osservazione di cui alla lettera d) della sua proposta di parere si limita a richiamare l'opportunità che la Commissione di merito valuti la compatibilità dell'articolo 32 con la normativa comunitaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modernizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Nuovo testo C. 2161 Governo e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.


Pag. 192

Giuseppe ASTORE (IdV), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione il parere di competenza sul testo risultante dall'esame degli emendamenti del disegno di legge n. 2161 Governo, adottato come testo base nell'ambito dell'esame dei progetti di legge n. 590 Lucchese, n. 1505 Pedica e altri, n. 1588 Nicola Rossi e altri, n. 1688 La Loggia e Ferrigno, n. 2080 Turci e altri e n. 2161 Governo. Il provvedimento reca misure in materia di «Modernizzazione, efficienza delle amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e le imprese» e si suddivide nel Capo I, intitolato «Misure volte alla riorganizzazione dell'azione amministrativa, alla riduzione e alla certezza dei tempi dei procedimenti e relative forme di tutela» e composto da 11 articoli, e nel Capo II, intitolato «Misure finalizzate alla riduzione degli oneri per i cittadini e per le imprese» e composto da 9 articoli. Passando a illustrare nel dettaglio le norme rientranti nell'ambito di competenza della Commissione, segnala l'articolo 13, recante «Disposizioni in materia di accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori», il quale interviene sull'articolo 119 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), che stabilisce i requisiti necessari per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e ne disciplina la procedura di accertamento da parte delle strutture mediche preposte. Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge n. 2161, l'articolo in esame è finalizzato a conseguire un risultato di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa, e si propone di completare l'assetto delle competenze in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici dei conducenti. In particolare, il comma 1 interviene a modificare i seguenti profili: istituzione, presso gli uffici del dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, di un elenco in cui devono essere iscritti i medici che effettuano l'accertamento in via generale dei requisiti psichici e fisici dei conducenti, tranne nei casi di accertamento nei riguardi di categorie particolari di soggetti, disciplinato dai commi 2-bis e 4 dell'articolo 119 (tale disposizione dà attuazione a quanto disposto dall'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha previsto che venissero affidate a soggetti privati le attività relative all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale); possibilità di costituire le commissioni mediche locali, presso ogni azienda sanitaria locale, previa valutazione dei competenti organi regionali, anziché presso le aziende sanitarie locali del capoluogo di provincia (secondo quanto si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge n. 2161 tale modifica si è resa necessaria al fine di rendere più capillare il servizio ai cittadini, soprattutto a quelli diversamente abili); modifica del soggetto cui fare ricorso avverso il giudizio delle commissioni mediche, che diventa la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano in luogo del Ministro dei trasporti (la relazione illustrativa al disegno di legge n. 2161 evidenzia che questa modifica si rende necessaria in conformità al nuovo riparto di competenze, susseguente anche alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione). Il comma 2 demanda a un successivo regolamento attuativo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge: le modalità per l'attuazione dell'articolo 119 del codice della strada; la disciplina del periodo transitorio di prima attuazione; le modalità di controllo sull'osservanza delle disposizioni recate dall'articolo 119; l'adeguamento delle procedure per la conferma di validità della patente. Sotto il profilo della tutela della famiglia e dei minori, può considerarsi rientrante nell'ambito di competenza della Commissione l'articolo 17 del provvedimento in esame, il quale interviene sulla legge 4 maggio 1983,


Pag. 193

n. 184, «Diritto del minore ad una famiglia», per modificarne l'articolo 29-bis, relativo all'adozione di minori stranieri. In particolare, la disposizione in esame (lettera a)) interviene sul comma 1 dell'articolo 29-bis per aggiungere un nuovo periodo in base al quale coloro che presentano dichiarazione di disponibilità all'adozione di un minore straniero devono inviare ai servizi socio-assistenziali del comune di residenza copia dell'apposita dichiarazione depositata presso il Tribunale dei minorenni. L'intento del Governo appare dunque, per questo aspetto, quello di velocizzare la procedura coinvolgendo da subito, e per iniziativa degli aspiranti genitori, i servizi socio assistenziali. Un'ulteriore modifica concerne il comma 3 del citato articolo 29-bis, oggetto di sostituzione da parte del comma 1, lettera b), dell'articolo 15. Nella prima parte del nuovo comma 3 si prevede, infatti, che il tribunale si pronunci con decreto motivato laddove ritenga di dover dichiarare immediatamente l'inidoneità degli aspiranti all'adozione, comunicando il decreto stesso, oltre che agli interessati, anche ai servizi sociali di cui al comma 1. In sostanza, i servizi - già preallertati dall'invio della dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1 - verrebbero informati del decreto di inidoneità al fine di interrompere qualsiasi attività di valutazione che avessero già intrapreso. L'ultima parte del comma 3 prevede però - sostanzialmente riproducendo il contenuto della disposizione attuale, con l'unica eccezione dell'eliminazione del termine di 15 giorni - che laddove il tribunale non pronunci l'immediata inidoneità, esso debba trasmettere copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi, che già hanno ricevuto la dichiarazione da parte degli interessati. Segnala, infine, l'articolo 19, recante «Norme per ridurre gli oneri burocratici ai cittadini diversamente abili», inserito nel corso dell'esame degli emendamenti da parte della I Commissione. L'articolo modifica l'articolo 74, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, stabilendo che sui contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, non devono essere apposte diciture dalle quale possa individuarsi la persona fisica interessata. Al riguardo, segnala anche che la stessa disposizione è contenuta anche all'articolo 29 del disegno di legge n. 2480/A recante «Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale»: sottolinea pertanto l'esigenza di un coordinamento tra i due testi.

Salvatore MAZZARACCHIO (FI) ritiene che l'articolo 13 del provvedimento in esame introduca elementi di complicazione, anziché di semplificazione, nelle procedure relative agli accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Novellando l'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la norma in questione prevede infatti che tali accertamenti siano effettuati da medici iscritti in un elenco istituito presso un ufficio del Ministero dei trasporti, ad eccezione tuttavia dei casi particolari di cui ai commi 2-bis e 4 del medesimo articolo 119. Al riguardo, osserva che il requisito dell'iscrizione in apposito elenco potrebbe essere ragionevole in tali casi particolari, mentre risulta poco comprensibile nella generalità dei casi. Quanto all'articolo 19, ritiene senz'altro condivisibile l'eliminazione di qualunque dicitura dalla quale possa risalirsi all'identità della persona interessata nei contrassegni da apporre sugli autoveicoli di cittadini diversamente abili, ma sottolinea che tale intervento non deve incidere sull'obbligo di detenere tutta la documentazione idonea a certificare l'effettivo possesso dei requisiti attestati dal contrassegno.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) osserva che l'attuale formulazione dell'articolo 119 del codice della strada indica con


Pag. 194

precisione le categorie di medici che possono effettuare gli accertamenti di cui trattasi, mentre la nuova formulazione di cui all'articolo 13 del provvedimento in esame non fa cenno ai requisiti necessari per essere iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero dei trasporti.

Mimmo LUCÀ, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266 in materia di organizzazioni di volontariato.
C. 1171 Bertolini e C. 1386 Lucà.