Commissioni Riunite VII e IX - Resoconto di mercoledì 4 luglio 2007

TESTO AGGIORNATO ALL'11 LUGLIO 2007


Pag. 18


SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 luglio 2007. - Presidenza del presidente della VII Commissione Pietro FOLENA. - Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Giorgio Calò.

La seduta comincia alle 10.30.

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale.
C. 1825 Governo, C. 2077 Beltrandi, C. 2502 De Zulueta e C. 2601 De Laurentiis.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2007.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta delle Commissioni riunite sia assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Piero TESTONI (FI), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.114 Romani, di cui è cofirmatario, ne raccomanda l'approvazione, facendo presente che lo stesso è volto ad affiancare all'esigenza di un'anticipazione al 2010 della conclusione della transizione alla tecnologia digitale la compiuta verifica dell'effettivo tasso di penetrazione di questa nuova tecnologia presso le famiglie italiane. A tale proposito, ritiene che la prevista quota del 75 per cento possa essere raggiunta celermente, tenuto conto dei volumi di vendita annuali di televisori nel nostro paese.

Emerenzio BARBIERI (UDC) ritiene che un confronto serio tra maggioranza ed opposizione potrebbe consentire di giungere ad una mediazione tra le date proposte per la transizione al digitale, nel senso indicato dall'emendamento Tassone 1.6 di cui è cofirmatario.

Davide CAPARINI (LNP) dichiara il suo voto contrario sugli identici emendamenti 1.6 Tassone, 1.114 Romani e 1.118 Bono, in quanto non ritiene condivisibile vincolare la data di definitiva migrazione del sistema televisivo alla tecnologia digitale


Pag. 19

all'effettivo tasso di penetrazione della nuova tecnologia presso le famiglie italiane.

Silvano MOFFA (AN), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.118 Bono, di cui è cofirmatario, ricorda che nella precedente seduta era emersa la consapevolezza dell'eccessivo allungamento dei tempi che il disegno di legge delinea per il passaggio alla tecnologia digitale. Tenuto conto che gli emendamenti in esame introducono opportunamente anche il tasso di penetrazione, che è utile a monitorare l'evoluzione della sperimentazione della nuova tecnologia, ne raccomanda l'approvazione e invita i relatori e il Governo a modificare conseguentemente i rispettivi pareri, anche al fine di non escludere, a priori, la possibilità di ricercare, almeno su questa questione una soluzione normativa condivisa tra maggioranza e opposizione.

Paolo ROMANI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, tiene a precisare che i gruppi di opposizione hanno rinunciato a svolgere interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 nel presupposto che ciò potesse consentire di procedere ad un effettivo approfondimento di tutte le proposte emendative presentate, anche attraverso l'intervento di più di un deputato dello stesso gruppo per dichiarazione di voto su ciascun emendamento.

Pietro FOLENA, presidente e relatore per la VII Commissione, sottolinea che nessun deputato è intervenuto sul complesso degli emendamenti, senza che ci fosse un accordo specifico in tal senso. Ribadisce in ogni caso la propria disponibilità a consentire un ampio dibattito nella discussione delle proposte emendative presentate ai singoli articoli.

Nicola BONO (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, riterrebbe opportuno stabilire fino a che ora procederanno i lavori sul provvedimento in esame.

Pietro FOLENA (RC-SE) ritiene che nella giornata odierna si potrebbe concludere l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Le Commissioni respingono quindi, con distinte votazioni gli identici emendamenti Tassone 1.6, Romani 1.114 e Bono 1.118.

Emerenzio BARBIERI (UDC) sottoscrive l'emendamento Fabris 1.116 che, a suo avviso, rende più intelligibile il contenuto del primo periodo del comma 1 dell'articolo 1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fabris 1.116.

Paolo ROMANI (FI), intervenendo per dichiarazione di voto sul suo emendamento 1.101, fa presente che lo stesso si limita a dare seguito a quanto dichiarato dal presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel corso dell'audizione svolta il 30 gennaio 2007 davanti alle Commissioni riunite VII e IX. In quella occasione, infatti, il professor Catricalà, si espresse nei seguenti termini: «con riferimento all'articolo 2 del disegno di legge in esame, il soggetto che supera il limite normativamente previsto è considerato in "posizione dominante". (...) Per consolidato orientamento del diritto antitrust comunitario e nazionale, la "posizione dominante" è quella situazione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori. Ai fini dell'individuazione di tale indipendenza di comportamento, e quindi di una posizione dominante, non è sufficiente rilevare un determinato livello di quota di mercato, come sembra fare il disegno di legge in questione, ma è necessaria un'analisi approfondita, caso per caso, di tutta una serie di elementi ulteriori, quali ad esempio l'esistenza di barriere all'ingresso di nuovi operatori o il


Pag. 20

potere contrattuale degli acquirenti. (...) Non appare comunque opportuna, in un'ottica antitrust, una definizione di posizione dominante normativamente stabilita, alla luce delle rigidità che potrebbero derivarne in sede applicativa, in particolare in un sistema dinamico come è attualmente quello televisivo. Va chiarito che definizioni normative imposte a fini diversi da quello di tutela della concorrenza non possono condizionare le valutazioni e gli interventi dell'Autorità in applicazione della normativa antitrust. In conclusione, si auspica, ai fini della certezza del diritto, che la locuzione "posizione dominante" venga emendata con un'altra diversa, sia nell'articolato in discussione sia nel decreto legislativo n. 177 del 2005, ad esempio con "rilevante o significativa o preminente forza di mercato"». Fa presente, in secondo luogo, che anche nella lettera inviata al Governo italiano il 12 aprile 2007 dal direttore generale concorrenza della Commissione europea, Lowe, si rileva che la formulazione della «posizione dominante» per le imprese che superano la soglia del 45 per cento del totale dei ricavi pubblicitari «non è coerente con la normativa comunitaria in materia di concorrenza, in base alla quale le posizioni dominanti devono essere valutate caso per caso». Alla luce di tali autorevoli orientamenti, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.101, al fine di evitare che la normativa in materia televisiva rappresenti un arretramento anche rispetto alla legge n. 249 del 1997, la cosiddetta «Legge Maccanico».

Emerenzio BARBIERI (UDC) illustra le finalità del suo emendamento 1.2 volto a chiarire il significato di posizione dominante, di cui raccomanda l'approvazione.

Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo) sottolinea che l'articolo 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni generali volte ad evitare posizioni dominanti, ritenendo più corretta la formulazione del testo dal punto di vista di principio di sistema.

Giuseppe GIULIETTI (Ulivo) sottolinea che si deve realizzare un atto significativo di programmazione di una seria politica industriale. Ritiene che la formulazione del primo comma dell'articolo 1 sia corretta e conseguente alle sentenze della Corte costituzionale che hanno più volte richiamato ad un abuso di posizioni dominanti. Osserva altresì che il riferimento al nuovo contesto tecnologico chiarisce che la posizione dominante non può essere individuata ex post dopo che il danno si è prodotto.

Silvano MOFFA (AN), intervenendo per dichiarazione di voto sugli identici emendamenti 1.2 Barbieri e 1.101 Romani e pur riconoscendo che il tema della «posizione dominante» per le imprese che superano la soglia del 45 per cento del totale dei ricavi pubblicitari si pone in modo più sostanziale all'articolo 2 del disegno di legge, ritiene tuttavia che già a partire dall'articolo 1 possa essere fatta chiarezza su tale delicata questione. In proposito, ricorda anch'egli che il presidente dell'Autorità per la concorrenza ed il mercato, oltre ad esprimere un generale sfavore rispetto a disposizioni legislative volte a fissare tetti amministrativi per la definizione di posizioni dominanti, aveva rilevato come fosse insufficiente la rilevazione di un mero livello di quota di mercato ai fini dell'individuazione di una posizione dominante, ritenendo pertanto inopportuna, in un'ottica antitrust, una definizione di posizione dominante normativamente stabilita in un sistema dinamico come quello televisivo. Preannuncia quindi il suo voto favorevole sugli identici emendamenti *1.2 Barbieri e *1.101 Romani.

Marco BELTRANDI (RosanelPugno), intervenendo per dichiarazione di voto sugli identici emendamenti 1.2 Barbieri e 1.101 Romani, intende in primo luogo precisare che nel corso della richiamata audizione il professor Catricalà aveva anche sostenuto la ragionevolezza della previsione di una posizione dominate nei termini di cui all'articolo 2 a condizione che fosse configurata come misura di carattere temporaneo. In secondo luogo, fa presente che la necessità di individuare


Pag. 21

finalmente un limite antitrust in materia discende dall'esigenza di fornire una base legislativa alle decisioni adottate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, atteso che fino ad oggi, in mancanza di tale limite, molte delle sanzioni dalla stessa comminate sono state sospese o annullate in sede giurisdizionale. Per tali ragioni, dichiara il suo voto contrario sugli identici emendamenti 1.2 Barbieri e 1.101 Romani.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Barbieri 1.2 e Romani 1.101, nonché gli emendamenti Caparini 1.131 e 1.128.

Nicola BONO (AN) illustra le finalità dell'emendamento Moffa 1.120 volto a fissare obiettivi compatibili con un sistema di libero mercato, in un contesto di pluralismo che deve essere garantito senza individuare i mezzi per la regolamentazione delle risorse e per la gestione dei flussi economici.

Angelo Maria SANZA (FI), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.120 Moffa, fa presente di condividere appieno le argomentazioni testé svolte dal deputato Bono e, ritenendo che la proposta emendativa possa contribuire a rendere più chiaro il contenuto normativo del comma 1 dell'articolo 1, dichiara il suo voto favorevole.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Moffa 1.120.

Davide CAPARINI (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.126, in quanto volto ad estendere anche alle trasmissioni televisive via satellite i principi generali che, allo stato, l'articolo 1 del disegno di legge in esame limita al «sistema televisivo via etere terrestre». Non comprende infatti le ragioni in forza delle quali un provvedimento che si propone di rafforzare il pluralismo non debba trovare applicazione proprio nei confronti dell'unico operatore televisivo che agisce in regime di monopolio, per di più in un comparto, quello satellitare, caratterizzato da elevate barriere all'ingresso.

Paolo ROMANI (FI) condivide le motivazioni addotte dal deputato Caparini in favore dell'approvazione del suo emendamento 1.126, che sono utili anche ad evidenziare ancora più chiaramente l'arretratezza di un articolato che appare già in ritardo rispetto all'evoluzione tecnologica e all'effettiva struttura del mercato televisivo. Il provvedimento, infatti, oltre a porre limiti antitrust riferiti ad una sola tipologia di introiti televisivi, quelli derivanti dalla pubblicità, in questo modo recando vantaggio ai soggetti che invece raccolgono la maggior parte delle rispettive risorse da canone o da abbonamenti, non affronta affatto la posizione dominante dell'operatore monopolista satellitare. Ricorda in proposito che proprio con riferimento a tale questione il Senato ha apportato significative modifiche, che il gruppo di Forza Italia ha condiviso, al disegno di legge n. 1496, recante la delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi. Preannuncia pertanto il suo voto favorevole sull'emendamento 1.126 Caparini.

Marco BELTRANDI (RosanelPugno) ritiene meritevoli di approfondimento le questioni poste dal deputato Caparini con il suo emendamento 1.126, pur precisando che la posizione monopolistica dell'operatore Sky nel sistema televisivo satellitare pone questioni di non facile soluzione. Fa presente tuttavia che l'obiettivo della sua parte politica consiste nella realizzazione di condizioni tali da consentire la presenza di una pluralità di operatori su ogni piattaforma trasmissiva, ciascuno dei quali vincolato a rispettare le medesime regole.

Mario BARBI (Ulivo) ritiene anch'egli che la questione posta dal deputato Caparini non sia di poco momento, al punto da rendere necessario un approfondimento per comprendere le ragioni in forza delle quali i principi generali dell'articolo 1 del provvedimento risultano circoscritti


Pag. 22

alle sole trasmissioni via etere terrestre. A suo avviso, ciò potrebbe essere dovuto alla specificità di tali principi che, soprattutto con riferimento alla distinzione tra operatori di rete e fornitori di contenuti e alla previsione di limiti alla capacità trasmissiva utilizzata da questi ultimi, sembrerebbero attenere al solo comparto del digitale terrestre. Tuttavia, proprio al fine di fare chiarezza sulla questione, propone di accantonare l'emendamento 1.126 Caparini.

Egidio Enrico PEDRINI (IdV), nel fare proprie le considerazioni espresse dal deputato Beltrandi, riterrebbe comunque irragionevole escludere dall'applicazione dei principi generali di cui all'articolo 1 soggetti che operano nel comparto satellitare. Condivide pertanto la proposta di accantonamento dell'emendamento 1.126 Caparini formulata dal deputato Barbi.

Pietro FOLENA, presidente e relatore per la VII Commissione, ritiene che si potrebbe procedere all'accantonamento dell'emendamento Caparini 1.126, pur osservando che le disposizioni in esame non riguardano la televisione satellitare.

Le Commissioni deliberano quindi di accantonare l'emendamento Caparini 1.126.

Piero TESTONI (FI), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento *1.103 Romani, di cui è cofirmatario, ne raccomanda l'approvazione, in quanto volto a modificare la filosofia dirigista che permea il provvedimento, come già evidenziato dal deputato Barbieri.

Giuseppe GIULIETTI (Ulivo) osserva che il riferimento all'equa distribuzione delle risorse economiche sarebbe considerato punto minimale nella legislazione degli Stati Uniti d'America, sottolineando che la normativa antitrust è propria delle culture liberali e dei sistemi aperti alla concorrenza. Evidenzia in particolare che anche il presidente Calabrò ha avuto modo di sottolineare che la protezione del pluralismo informativo è uno dei principi fondamentali dell'Unione europea e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha riconosciuto il diritto degli Stati membri di mantenere una legislazione in materia, più restrittiva del diritto di concorrenza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi gli identici emendamenti Romani 1.103 e Tassoni 1.3, l'emendamento Romani 1.104, gli identici emendamenti 1.105 e Bono 1.119, nonché l'emendamento Romani 1.106. Approva quindi gli identici emendamenti Giulietti 1.1, Falomi 1.7 e Lusetti 1.117.

Emerenzio BARBIERI (UDC) illustra le finalità dell'emendamento Oppi 1.4, di cui è cofirmatario, volto al riconoscimento della differenza degli investimenti realizzati da parte delle imprese. Invita quindi il relatore e il Governo a riconsiderare il parere espresso.

Piero TESTONI (FI), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento **1.107 Romani, di cui è cofirmatario, ne raccomanda l'approvazione, rilevando come lo stesso non sia in alcun modo ispirato a logiche di schieramento politico, ma si faccia esclusivamente carico di fare emergere la questione degli scarsi investimenti effettuati dal concessionario pubblico radiotelevisivo ai fini della transizione al sistema digitale.

Marco BELTRANDI (RosanelPugno) preannuncia il suo voto contrario sugli identici emendamenti 1.4 Oppi e 1.107 Romani, in quanto gli stessi sono volti ad espungere, nell'ambito dei principi che devono ispirare la nuova disciplina del sistema televisivo, la previsione di limiti alla capacità trasmissiva, limiti che risultano peraltro già operativi a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 66 del 2001.

Pietro FOLENA, presidente e relatore per la VII Commissione, si associa alle considerazioni svolte dal collega Beltrandi.


Pag. 23

Nicola BONO (AN) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Moffa 1.121.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi gli identici emendamenti Oppi 1.4 e Romani 1.107, nonché l'emendamento Romani 1.109. Approva gli identici emendamenti Moffa 1.121 e Romani 1.108.

Davide CAPARINI (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.127, facendo presente che lo stesso, in quanto volto ad estendere la tutela del pluralismo e della concorrenza anche al settore televisivo a pagamento, è correlato al suo precedente emendamento 1.126, che è stato accantonato dalle Commissioni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Moffa 1.121 e Romani 1.108. Respinge quindi gli identici emendamenti Caparini 1.127, Romani 1.110, 1.111 e 1.112, nonché gli identici emendamenti Romani 1.115 e Bono 1.123.

Pietro FOLENA, presidente e relatore per la VII Commissione, prospetta l'opportunità di trasfondere il contenuto dell'emendamento Caparini 1.129 in un ordine del giorno da presentare nel corso dell'esame in Assemblea. Sottolinea altresì che l'emendamento 3.500 del relatore per la IX Commissione affronta in modo compiuto un analogo aspetto.

Davide CAPARINI (LNP) ritira il suo emendamento 1.129.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.126, già accantonato.

Pietro FOLENA, presidente e relatore per la VII Commissione, modificando il precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Caparini 1.126.

Il sottosegretario Giorgio CALÒ si rimette alla Commissione sull'indicato emendamento.

Giuseppe GIULIETTI (Ulivo) dichiara voto favorevole sull'emendamento Caparini 1.126 osservando che l'estensione delle disposizioni alla televisione satellitare favorisce il pluralismo ed evita la costituzione di posizioni dominanti nella raccolta delle frequenze e della pubblicità. Chiede quindi al rappresentante del Governo di mettere a disposizione i dati sullo switch off per aree regionali.

Nicola BONO (AN) sottoscrive l'emendamento Caparini 1.126.

Emerenzio BARBIERI (UDC) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.126.

Angelo Maria SANZA (FI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.126 Caparini.

Wladimiro GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA (RC-SE) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.126.

Americo PORFIDIA (IdV) preannuncia anch'egli il voto favorevole sull'emendamento 1.126.

Antonio ATTILI (SDpSE) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.126 Caparini.

Marco BELTRANDI (RosanelPugno) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.126 Caparini.

Emerenzio BARBIERI (UDC) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.01.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento 1.126. Respingono con distinte votazioni gli identici articoli aggiuntivi Oppi 1.01, Romani 1.0101 e Moffa 1.0103.

Davide CAPARINI (LNP) ritira il suo articolo aggiuntivo 1.0104 e fa presente che il suo articolo aggiuntivo 1.0102 affronta la questione della digitalizzazione


Pag. 24

per aree, che è altresì oggetto dell'emendamento 3.500, come riformulato nella precedente seduta dal relatore per la IX Commissione. Pertanto, al fine di affrontare in modo contestuale la medesima materia, riformula anch'egli il suo articolo aggiuntivo 1.0102 come comma premissivo all'articolo 3.

Nicola BONO (AN) sottoscrive l'articolo aggiuntivo 1.0102, come riformulato.

Pietro FOLENA (RC-SE), presidente e relatore per la VII Commissione, avverte che l'articolo aggiuntivo 1.0102 Caparini, come testè riformulato dal presentatore, assume la numerazione 3.600. (vedi allegato).
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.