V Commissione - Marted́ 10 luglio 2007


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ALLEGATO

DL 81/2007: Disposizioni urgenti in materia finanziaria (C. 2852 Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Articolo 1.
Destinazione delle maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali.

Con particolare riguardo agli effetti finanziari relativi al bilancio dello Stato, vengono richiesti i seguenti elementi:
le previsioni relative all'andamento delle spese 2008 e 2009 e, quindi, dei prevedibili effetti netti di miglioramento del saldo netto da finanziare, che dovrebbero consentire la copertura dei maggiori oneri recati dal decreto per un ammontare di 1.504 milioni di euro a decorrere dal 2008;
più dettagliate indicazioni sui capitoli di entrata e di spesa in relazione ai quali sono state determinate, in sede di assestamento, le variazioni più rilevanti rispetto al bilancio iniziale nonché sulle relative determinanti. Ciò al fine di valutare, sia con riferimento alle maggiori entrate che alle maggiori spese, le caratteristiche delle variazioni intervenute con particolare riguardo al carattere di strutturalità o meno delle dinamiche ad esse sottostanti;
se le ipotesi e i criteri in base ai quali sono state formulate le previsioni di maggior gettito per l'anno 2007 e per gli anni successivi tengono conto di criteri di prudenzialità connessi alle incertezze gravanti sui risultati dell'autotassazione per i contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore.

Con riguardo agli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto della Pubblica amministrazione viene richiesto:
un quadro aggiornato delle variazioni intervenute rispetto alle previsioni iniziali, riferite agli andamenti tendenziali, come integrati con la manovra finanziaria 2007 approvata dal Parlamento.

***

Al riguardo, per quanto concerne gli effetti sul bilancio dello Stato si rappresenta che:
1) le previsioni delle spese a legislazione vigente per gli anni successivi al 2007 sono, al momento, quelle indicate nella legge di bilancio, nel quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 2007-2009 a legislazione vigente. È in corso di formazione il progetto di bilancio per l'anno 2008 anche sulla base delle proposte a legislazione vigente, avanzate dalle Amministrazioni, che sono in corso di valutazione. Entro il mese di luglio verrà presentato al Parlamento come di consueto il cosiddetto «Bilancio semplificato» per l'anno 2008, in cui verranno esposti i primi dati provvisori delle previsioni di bilancio con corrispondente evidenziazìone del saldo netto da finanziare risultante;
2) si riportano di seguito un elenco delle principali variazioni per le entrate e per le spese introdotte con il provvedimento di assestamento al bilancio 2007:


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ENTRATE TRIBUTARIE
Variazioni assestamento 2007
(dati in milioni di euro)
categoria capitolo Tributo importo
   
IMPOSTE DIRETTE
+ 5.038,00
1
  + 5.038,00
 1023 IRE + 3.333,18
 1024 IRES + 1.182,65
 1026 Sostitutiva imposte sui redditi + 229,00
 1027 Ritebute sui dividendi + 85,00
 1033 Imposte sostitutive rivalutazione beni aziendali + 10,00
 1034 Imposte sostitutive ex L. 662/96 articolo 3 + 40,00
 1036 Imposta sostitutiva dell'IRE sulle plusvalenze da cessioni di beni immobili + 78,60
 1197 Imposta sostitutiva sui redditi derivanti da rivalutazione TFR + 49,00
 1200 Entrate eventuali e diverse + 104,00
  Altre minori - 73,43
  
IMPOSTE INDIRETTE
+ 2.365,39
2
  + 2.500,63
 1201 Imposta di registro + 417,70
 1203 IVA + 1.611,73
 1205 Imposta di bollo - 302,00
 1206 Imposta sostitutiva registro, bollo, ipotecarie, catastali e concessioni governative + 375,00
 1208 Imposta sulle assicurazioni + 24,00
 1210 Ipotecaria + 211,61
 1216 Canone RAI - 35,00
 1217 Tasse concessioni governative - 51,00
 1218 Tasse automobilistiche + 391,00
 1243 Diritti catastali - 144,40
  Altre minori + 1,99
3
  + 123,87
 1409 Accisa Oli minerali + 191,10
 1410 Accisa gas incondensabili - 58,00
 1412 Imposta gas metano per autotrazione - 22,83
 1421 Imposta di consumo gas metano + 91,60
 1431 Imposta oli lubrificanti - 34,00
  Altre minori - 44,00
4
  - 54,00
 1601 Imposta sui tabacchi - 53,00
  Altre minori - 1,00
5
  - 205,11
 1801 Provento del lotto - 355,00
 1804 Proventi attività di gioco - 112,00
 1810 Proventi lotterie istantanee + 151,00
 1821 Prelievo erariale ex decreto-legge 269/2003 + 230,00
  Altre minori - 119,11
  
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE TRIBUTARIE
7.403,39


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Principali variazioni di spesa previste nel provvedimento di assestamento del bilancio 2007
 (migliaia di euro)

Ministero economia e finanze

 
Interessi sui conti di Tesoreria1.550.000
Regolazioni contabili delle entrate erariali riscosse dalla regione siciliana
798.520
Devoluzione alla regione Sardegna e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano del gettito di entrate erariali
394.800
Apporto Stato alle gestione separata dei trattamenti pensionistici istituita presso l'Inpdap
- 571.000
Servizio gioco del lotto- 702.000

Ministero del lavoro

 
Trasferimenti all'Inps per sgravi ed agevolazioni contributivi (*)202.000
Finanziamenti ali istituti di patronato ed assistenza sociale90.734

Ministero affari esteri

 
Contributi ad organismi internazionali50.000

Ministero della pubblica istruzione

 
Incremento retribuzione accessoria personale ATA96.300
Funzionamento istituzioni scolastiche58.897
Fondo da destinare alle scuole non statali51.306

Ministero dell'interno

 
Consumi intermedi86.778

Ministero della Difesa

 
Fondo mantenimento della Difesa120.000

Ministero della solidarietà sociale

 
Corresponsione assegni di maternità (*)140.000
Corresponsione asse nucleo familiare (*)160.000
 2.526.335

(*) N.B. Somme costituenti economie nel 2006 in quanto i corrispondenti decreti di variazione sono stati registrati dalla Corte dei conti nell'anno 2007.


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3) per i criteri e le ipotesi assunte ai tini della quantifcazione del maggior gettito fiscale si rappresenta che le stime delle entrate tributarie del DPEF 2008-2011 sono basate su un modello di previsione microfondato per il quale l'elasticìtà aggregata delle entrate al PIL è un risultato che si osserva ex-post.

Nel modello di previsione, ogni voce d'imposta viene stimata sulla base della crescita della relativa base imponibile: i tassi di crescita sono rappresentati dalle variabili macroeconomiche utilizzate per la redazione del DPEF.
La stima finale è la somma delle stime per voce d'imposta. Al termine dell'elaborazione, il modello fornisce anche una misura dell'elasticità delle entrate tributarie al PIL che negli anni dal 1998 al 2005 si colloca tra 0,9 e 1. Per le stime contenute nel DPEF 2008-2011, l'elasticità delle entrate tributarie al PIL risulta di circa 0,98.
Un processo di verifica delle stime che utilizza l'elasticità aggregata delle entrate si presta ad una stima imperfetta del gettito. Nel caso delle entrate totali della Pubblica Amministrazione esposte nel DPEF si otterrebbe una sovrastima a causa dei seguenti fattori:
1. L'anno 2006 è stato particolarmente positivo per il gettito tributario con una elasticità ben al di sopra di quanto registrato in passato; al netto di tale particolarità, l'elasticità media registrata dal 1998 al 2005 scende a 0,908.
2. L'elasticità calcolata utilizza dati di gettito che includono le manovre fiscali, generalmente in aumento, delle entrate con l'effetto di distorcere la stima dell'elasticità verso l'alto.
3. La manovra finanziaria per il 2006 (legge finanziaria n. 266 del 2005 e del decreto legislaltivo n. 203 del 2005) prevedeva, nel passaggio dal 2006 al 2007, una riduzione di entrate tributarie pari a circa il 17 per cento: questo elemento porta ad una riduzione dell'elasticità ex-post nelle stime del 2007.

Alla luce degli elementi oggi a disposizione sull'andamento del gettito e delle variabili macroeconomiche utilizzate, la stima esposta nel DPEF appare robusta. Tale stima verrà come di consueto aggiornata nel mese di settembre, in sede di Relazione Previsionale e Programmatica per il 2008, alla luce di eventuali variazioni del quadro macroeconomico e sulla base delle informazioni sull'andamento del gettito che si renderanno disponibili.
Per quanto concerne gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, si fornisce il seguente prospetto delle variazioni intervenute rispetto alle previsioni iniziali, riferite agli andamenti tendenziali, come integrati con la manovra finanziaria 2007 approvata dal Parlamento:

In milioni di euro

 
2007
2008
2009
 RPP RUEF DPEF RPP RUEF DPEF RPP RUEF DPEF
Indebitamento netto42.148
34.302
38.302
45.503
37.246
35.876
43.332
33.892
31.289
%
2,8
2,3
2,5
2,9
2,3
2,2
2,7
2,1
1,9
Fabbisogno28.905
28.000
28.900
36.655
n.p. 33.500
30.785
n.p. 18.100
%
1,9
1,8
1,9
2,3

2,1
1,9

2,1


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Articolo 2.
Patto di stabilità interno e avanzo di amministrazione.

Circa la richiesta di conferma sulla circostanza che gli enti interessati debbano esporre un risultato di amministrazione positivo sia al 31 dicembre 2005 che 2006, si rappresenta che la determinazione dell'importo utilizzabile per spese di investimento non rilevanti ai fini del patto di stabilità 2007 è ottenuta applicando all'avanzo di amministrazione conseguito al 31 dicembre 2005 i coefficienti di ripartizione. Poiché il finanziamento della spesa di investimento avverrà con le risorse dell'avanzo conseguito al 31 dicembre 2006, tale importo sarà spendibile nel limite della capienza di detto avanzo di amministrazione.
In merito alla richiesta di maggiori informazioni relative agli avanzi di amministrazione al 31 dicembre 2005 degli enti «virtuosi», ossia degli enti con avanzo di cassa medio nel periodo 2003-2005, si segnala che tali enti risultano essere 706 (il 32 per cento del totale enti in avanzo di amministrazione al 31 dicembre del 2005) ed il loro avanzo ammonta a circa 2.460 milioni.
Con l'occasione si segnala che il richiamo alla «sostanziale conformità», invece della eguaglianza, dei dati degli avanzi di amministrazione forniti dal Ministero dell'interno a codesto Servizio con quelli indicati nella RT, è determinata dal fatto che, relativamente agli enti che non hanno comunicato le informazioni, i dati sono stati integrati con una stima degli avanzi eseguita dallo stesso Ministero dell'Interno. Inoltre, risulta che i dati forniti dal Ministero dell'Interno a codesto Servizio risalgono a diversi mesi fa e, quindi, sono diversi da quelli recentemente acquisiti dalla Ragioneria Generale presso il citato Ministero. Pertanto, gli avanzi dei comuni sono quantificati in circa 4.584 milioni e quelli delle province in circa 1.083 milioni.
Sul riferimento ai criteri di prudenzialità che ispirano la quantificazione, si rappresenta che nella determinazione dei coefficienti è stato assunto il criterio che la maggiore spesa per investimenti consentita dalla norma sia pienamente utilizzata dalla generalità degli enti soggetti al patto. Inoltre, gli attuali coefficienti sono stati determinati senza tener conto degli enti che nell'ultimo triennio non hanno rispettato il patto di stabilità, in quanto l'elenco degli enti inadempienti al patto 2006 è pervenuto successivamente alla stesura dell'articolo. Sussistono, quindi, spazi per procedere all'aggiornamento dei citati coefficienti. Sulla base dei dati attualmente disponibili, i coefficienti potrebbero essere aggiornati per le province da 7,6 per cento e 1,4 per cento, rispettivamente, a 12,2 per cento e 1,9 per cento e per i comuni da 7,0 per cento e 1,3 per cento a 8,1 per cento e 1,5 per cento.
Non risulta percorribile, invece, l'ipotesi di calcolare i coefficienti tenendo conto di quegli enti locali che, pur esponendo un avanzo di amministrazione a tutto l'esercizio 2005, non lo abbiano registrato al 31 dicembre 2006. Ciò in quanto non sono ancora disponibili i dati concernenti gli avanzi di amministrazione al 31 dicembre 2006, essendo scaduto da poco (30 giugno) il termine per la deliberazione dal conto consuntivo 2006.
Inoltre, in considerazione dell'esiguità delle risorse aggiuntive rese disponibili per spese di investimento rispetto all'ammontare complessivo delle medesime spese, si è ritenuto verosimile ipotizzare che gli effetti in termini di competenza economica (che, com'è noto, riguardano i pagamenti) si manifestino interamente nel corso del 2007.
Circa, infine, l'ipotesi di inserire nel testo una specifica clausola che stabilisca l'entità degli oneri (anche con limiti alla spesa), si fa presente che la metodologia con cui sono definiti i coefficienti di riparto, garantisce che la loro applicazione non determini, a livello complessivo, un onere superiore a quello stabilito in 250 milioni, rendendo pertanto non necessario l'inserimento di detta clausola.


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Articolo 3.
Riduzione dei trasferimenti inerenti al maggior gettito ICI.

In relazione a quanto osservato con riferimento all'articolo 3 e, in particolare circa le perplessità manifestate sulla congruità della prevista copertura di 6 milioni di euro del maggiore onere per interessi passivi - derivante ai comuni dalle anticipazioni cui dovranno fare ricorso per sopperire ad una eventuale temporanea carenza di liquidità conseguente allo sfasamento temporale tra il taglio dei trasferimenti subito per l'anno 2007 e l'effettivo conseguimento del maggior gettito ICI - si fa presente che le stesse non appaiono condivisibili. È infatti da segnalare che l'onere di 6 milioni di euro, posto a carico del bilancio dello Stato, è stato computato ipotizzando che tutti i comuni interessati ricorrano alle anticipazioni di tesoreria, senza tener conto che, verosimilmente, parte degli stessi potrà non registrare carenze di liquidità tali da giustificare e determinare il ricorso alle predette anticipazioni.

Articolo 4.
Riassegnazioni delle entrate e limiti di spesa per consumi intermedi

Con riferimento al comma 1 (non applicazione per il 2007 del vincolo per le riassegnazioni di entrate), si richiede di precisare il livello delle riassegnazioni già incorporate nel bilancio a legislazione vigente. Partendo da tale livello di riassegnazioni andrebbe calcolata, per differenza, la quota di riassegnazioni eccedente prevista per l'anno in corso.
In proposito va chiarito, in via preliminare, che le riassegnazioni (alla spesa) di entrate sono introdotte in bilancio nel corso dell'esercizio con atto amministrativo, ai sensi della vigente normativa contabile, per cui nelle previsioni a legislazione vigente le entrate e le spese sono al netto dell'importo corrispondente alle riassegnazioni. Alla quantificazione dell'effetto finanziario su fabbisogno e indebitamento netto di 300 milioni di euro si è pervenuti considerando che mediamente fino all'anno 2004 le riassegnazioni riguardanti le spese aventi impatto diretto sulla pubblica amministrazione (categ. 1, 2, 5 6, 7, 21, 23, 24, 25) ammontavano a consuntivo a circa 1.650 milioni di euro. A partire dal 2005 tali rassegnazioni si sono attestate a 1.350 milioni circa, con esclusione di quelle effettuate con versamenti all'entrata mediante prelievo dal Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie. In sostanza si tratta di riassegnazioni che avvengono sulla base di servizi resi dai Ministeri (Vigili del fuoco, Motorizzazione, eccetera) per i quali gli stessi provvedono ad anticipare le somme a valere sui propri capitoli di bilancio (straordinari, missioni e spese per acquisti di beni e servizi) che vengono poi integrati con le predette rassegnazioni.
Circa il comma 2 (esclusione dei limiti alla spesa degli enti pubblici non territoriali per consumi intermedi) il criterio generale per l'individuazione dell'onere si desume dalla stessa relazione tecnica. Gli effetti della norma di cui si prevede la disapplicazione (articolo 22, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006), erano stati quantificati per il 2007, in 297 milioni, in termini di saldo netto da finanziare e in 197 milioni in termini di fabbisogno e indebitamento netto. A seguito dell'esclusione, avvenuta con l'articolo 1, comma 506, della legge finanziaria per il 2007 di alcuni enti di ricerca dall'applicazione dei predetti limiti di spesa per consumi intermedi, l'ammontare di tale risparmio (297 milioni) è stato ridotto di 80 milioni. Pertanto, a conferma di quanto rilevato dal servizio bilancio, gli effetti di peggioramento del saldo netto da finanziare si attestano a 217 milioni di euro. Si chiarisce altresì che oggetto della deroga per il 2007 è solo la riassegnazione di entrate e non anche il limite del 2 per cento da applicare nel 2007 alla crescita dei consumi intermedi degli enti pubblici non territoriali, per cui sono esclusi possibili effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già considerati dalla relazione tecnica.


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La previsione normativa di cui al comma 3 si ricollega al comma 2. Quest'ultimo, in assenza del comma 3, avrebbe determinato un effetto negativo, in termini di minori entrate, di 217 milioni di euro. La presenza del comma 3 intende cogliere l'effetto sulla spesa, creando per il corrispondente importo di 217 milioni di euro specifico stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per poter meglio gestire la non applicazione della norma di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006. Con siffatta situazione non appare compatibile una previsione di un'autorizzazione di spesa che si configurerebbe come un onere aggiuntivo. Va precisato che a tutto il mese di giugno risultano versati in entrata a tal fine per circa 170 milioni.

Articolo 5.
Interventi in materia pensionistica.

Si concorda con gli Uffici bilancio in ordine alla necessità di precisare di volta in volta, con successivi e specifici interventi legislativi, le effettive modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 5.

Articolo 6, commi 1 e 2.
Incremento dotazione del Fondo speciale della tabella A allegata alla legge n. 296 del 2006 e della dotazione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

L'integrazione dell'accantonamento del MEF relativo al fondo speciale di parte corrente (tabella A) e dello stanziamento relativo all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978 (Fondo di riserva di tabella C), non costituiscono violazione della normativa contabile vigente. Il fatto che la legge finanziaria abbia come contenuto necessario la determinazione degli accantonamenti delle tabelle (A e B) relative ai fondi speciali e degli stanziamenti in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è ad essa demandata (tabella C), non preclude che un qualsiasi provvedimento legislativo diverso dalla finanziaria ne possa modificare, nel corso dell'esercizio, il contenuto apportando variazioni in aumento (come nel caso di specie) o in riduzione per la realizzazione di manovre o per coperture finanziarie varie. Per la tabella A l'integrazione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'importo di 239 milioni di euro per l'anno 2007, è connessa in parte (circa 55 milioni) alla necessità di reintegro delle risorse inizialmente accantonate per specifiche finalizzazioni (contabilità ambientale, libro parlato, europei di calcio, biblioteca Milano, interventi diversi) e utilizzate, invece, per altre finalità destinandole a copertura di svariati provvedimenti quali il decreto legisaltivo n. 7 del 2007 (cosiddetto liberalizzazioni), l'A.C. 626 e l'A.S. 1463 (difensore civico), A.C. 780 (defibrillatori automatici), il decreto-legge per la missione di pace in Afghanistan, l'A.C. 15 (piccoli comuni), l'A.C. 1318 (conflitto d'interessi) e in parte alla necessità di preordinare risorse per il prosieguo dell'attività legislativa nel corso del corrente esercizio.
Più in generale, tutte le quantificazioni, disposte annualmente dalla legge finanziaria, sono suscettibili di modifiche legislative in corso d'anno, soprattutto per la tabella C, tenuto conto delle esigenze delle Amministrazioni interessate.
Tale procedura, tra l'altro, è già stata posta in essere nell'anno 2006 (in applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 68 del 2006, convertito dalla legge 24 marzo 2006, n. 127), con una assegnazione di 70 milioni di euro per l'anno medesimo, quale rifinanziamento del suddetto fondo di riserva della tabella C della legge finanziaria 2006 (cap. 3003/Economia, di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978).
In ogni caso, la suddetta iniziativa risulta opportuna in considerazione dell'esiguo ammontare (100.000 euro per l'anno 2007) iscritto nella tabella C della legge


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finanziaria 2007, sicuramente insufficiente per fronteggiare eventuali deficienze che intervenissero nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte ai sensi della medesima tabella C.

Articolo 6, comma 4.
Insean.

Su tale disposizione sono stati richiesti dei chiarimenti in ordine alla possibilità che negli anni successivi al 2007 possa prefigurarsi la necessità di ulteriori finanziamenti all'INSEAN per fronteggiare spese ed obbligazioni (pagg. 18 e 19).
Al riguardo, si fa presente che la previsione del contributo straordinario in questione è finalizzata al superamento di una situazione che è il risultato di difficoltà determinatesi negli ultimi anni. Per il futuro, sia la prevista riorganizzazione dell'INSEAN che la concessione del contributo stabilito dal comma 1042 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, dovrebbero condurre al riequilibrio finanziario del predetto Ente. Pertanto, come tale, il finanziamento è da considerarsi come contributo «una tantum». Tenuto conto della riorganizzazione da effettuare, non è possibile, al momento, valutare l'ipotesi di ulteriori risorse.

Articolo 6, comma 5.
Limite ai pagamenti dell'ANAS S.p.A..

La disposizione riguarda il livello dei pagamenti, per il 2007, per spese di investimento dell'Anas. Su tale norma sono stati chiesti chiarimenti in merito ai criteri e ai vincoli in base ai quali è stato individuato il livello dei pagamenti per l'anno in corso a legislazione vigente (pagg. 19 e 20).
Al riguardo, si fa presente che la quantificazione dell'effetto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto in 500 milioni per l'anno 2007 deriva dalla circostanza di aver scontato nelle previsioni di spesa che il predetto Ente erogasse, nel corrente anno, pagamenti relativi a investimenti per circa 3.700 milioni di euro. Tale importo è inglobato nel conto della PA nell'ambito degli investimenti fissi lordi delle Altre Amministrazioni centrali. Rispetto al limite dei pagamenti dello scorso anno fissato dalla legge finanziaria 2006 e successive modificazioni (2.900 milioni) si registra un incremento di complessivi 1.300 milioni.

Articolo 7, comma 1.
Reintegro autorizzazioni di spesa per l'anno 2007.

Vengono richieste le necessarie indicazioni circa gli elementi sottostanti la determinazione di talune integrazioni. Si premette che le integrazioni relative al Fondo debiti pregressi e al Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie sono state disposte a reintegro delle riduzioni operate per finalità di copertura finanziaria (riduzione tickets sanitari).

1. Fondo famiglia ed assegni ai figli (Bonus bebè).

Viene inoltre osservato dalla V Commissione che l'aumento di 40 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa (di cui al comma 334, della legge finanziaria 2006) per il pagamento del cosiddetto «bonus bebè» appare non in linea con l'attuale disciplina giuscontabile: ciò in quanto la richiamata normativa sembra sostanzialmente indicare un preciso limite di spesa (sia per il pagamento dei bonus che delle connesse prestazioni di SOGEI). Pertanto, ogni ulteriore risorsa da assegnare configurerebbe uno sfondamento del limite stesso e, quindi, una eccedenza di spesa da sanare legislativamente.
Tuttavia, tenuto conto che i suddetti fondi risultano interamente utilizzati, non appare idonea l'ipotizzata attivazione, in luogo del suddetto rifinanziamento, della procedura di cui all'articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, mediante l'emanazione


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di un decreto della R.G.S., con il quale viene accertato l'avvenuto raggiungimento del limite della spesa autorizzata: in quanto, con tale soluzione, l'erogazione degli indennizzi, agli aventi diritto, dovrebbero avvenire nei limiti delle suddette risorse assegnate dal suddetto comma 334. Eventuali interventi di integrazione delle risorse - ad esempio, attraverso la predisposizione di un apposito prelevamento dal fondo obbligatorie - al fine di consentire ulteriori assegnazioni di bonus per l'anno 2007 (da prevedersi nell'ambito dell'apposita relazione del Ministro al Parlamento), determinerebbero un allungamento dei tempi per il pagamento ed il probabile blocco dell'attività amministrativa, generando gravi disagi ai beneficiari.
Per quanto concerne poi la richiesta di chiarimenti in ordine alla suddivisione delle risorse da destinare rispettivamente ai figli nati o adottati nel 2005, ovvero ai figli successivi al primo, nati o adottati nel 2006, si ritiene che tale profilo attenga alla quantificazione delle complessive richieste di contributo, di cui ai commi 331 e 332 della legge 266 del 2005. A tal riguardo, si rinvia per ogni valutazione sull'argomento al competente il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro.

2. Emergenza rifiuti nella regione Campania.

Circa l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 142 del 1991. Si fa presente che l'indicazione corretta è quella rinvenibile nell'elenco n. 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. in esame (A.C. n. 2852), che riporta, alla quarta riga, tra le varie autorizzazioni di spesa da integrare per l'esercizio finanziario 2007, quella relativa al capitolo 7446, la cui denominazione è la seguente: «Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze, eccetera». Pertanto, quanto indicato nella relazione tecnica, è da considerare un errore materiale, in quanto la somma è destinata ad interventi di protezione civile e, quindi, le risorse del relativo fondo possono essere utilizzate per varie emergenze.

3. PCM - Interventi di contrasto alla violenza sulle donne.

Al riguardo, si conviene con le osservazioni della V Commissione, in ordine all'opportunità di una riformulazione dell'elenco n. 1, allegato al decreto-legge in esame, ai fini di un più specifico riferimento normativo degli interventi da finanziare nell'ambito del citato fondo di funzionamento della PCM, ed, in particolare, all'articolo 1, comma 1261, della legge 296 del 2006, in materia di pari opportunità.

4. Spese relative al funzionamento del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio dei servizi idrici.

Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio dei servizio idrici sono stati istituiti dalla legge n. 36 del 1994. Tale legge è stata abrogata, ad esclusione del comma 6 dall'articolo 22, dall'articolo 175 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che ha previsto l'accorpamento del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio dei servizio idrici nell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche.
Il decreto legislativo n. 248 del 2006 ha soppresso l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche, prevedendo la ricostituzione dei due enti in essa accorpati.
Al riguardo, si fa presente che la norma in esame rifinanzia un'autorizzazione di spesa iscritta attualmente in bilancio e che si riferisce esplicitamente sia al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche che all'Osservatorio dei servizi idrici.

5. Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Si conferma che la disposizione in esame, relativa al rifinanziamento per 5


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milioni di euro dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 537 del 1993, si riferisce esclusivamente all'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali.
Inoltre, nella predetta Nota si afferma che la relazione tecnica non indica l'effetto sui tre saldi distintamente per ciascuna autorizzazione di spesa.
Al riguardo, per quanto concerne tale rilievo si fa presente che la relazione tecnica è corredata di un prospetto riepilogativo, nel quale sono indicati gli effetti sui tre saldi per ciascuna autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 dall'articolo 7. Per quanto concerne i tre saldi, si precisa che l'assenza di effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto relativamente alle voci «Università», «Fondo rotazione politiche comunitarie» e «Servizio civile» derivano dalla circostanza che, per le Università vige il limite alla spesa previsto dal comma 637 della legge n. 296 del 2006, per il Fondo di rotazione gli effetti di spesa si producono generalmente oltre il triennio preso in considerazione (lo stesso criterio di valutazione è stato utilizzato per la copertura dell'onere relativo all'abolizione dei tickets di 10 euro sulle prestazioni specialistiche) e per il Servizio civile trattasi di trasferimenti alle regioni, le quali peraltro sono sottoposte ai vincoli di spesa stabiliti dal patto di stabilità.

Articolo 7, comma 2.
Disaccantonamenti delle somme ex comma 507 della legge finanziaria 2007.

Si richiede di esplicitare i criteri utilizzati per l'imputazione degli effetti finanziari della disposizione sui diversi saldi di finanza pubblica, anche con riferimento agli anni successivi al triennio di competenza e di fornire più puntuali chiarimenti in ordine alle ragioni sottostanti le variazioni disposte dalla norma in esame e alla coerenza tra lo schema di decreto ministeriale recante variazioni compensative dei predetti accantonamenti e la disposizione in esame che anticipa alcuni disaccantonamenti senza attendere il predetto decreto ministeriale.
In relazione alla richiesta di chiarimenti in ordine alle ragioni sottostanti le variazioni disposte dall'articolo 7, comma 2, si precisa che per la definizione dei disaccantonamenti e dei relativi importi è stata effettuata un'attenta analisi delle richieste di maggiori occorrenze, pervenute dalle varie Amministrazioni, considerate particolarmente «sensibili» e per le quali il mancato accoglimento avrebbe pregiudicato la funzionalità delle stesse Amministrazioni.
In particolare, si precisa che, nell'ambito del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007, non è stato possibile, sa parte delle Amministrazioni, individuare idonee compensazioni per le voci di spesa indicate nell'elenco 2. Tale decreto ministeriale è attualmente in corso di perfezionamento poiché è stato necessario acquisire il preventivo parere delle competenti commissioni parlamentari.
Per quanto riguarda gli effetti sui saldi di finanza pubblica si precisa che quelli relativi agli anni 2008 e 2009 riguardano le somme disaccantonate a valere sul Fondo Aree Sottoutilizate, le quali hanno una spendibilità in media più limitata rispetto alle altre spese che si protrae per tutto l'arco del triennio di riferimento e oltre.

Articolo 8, commi 1 e 3.
Trasferimenti ad imprese pubbliche.

Si richiedono chiarimenti sui criteri seguiti per la determinazione dell'impatto della norma in termini di indebitamento e fabbisogno e precisazioni circa le ragioni della mancata applicazione, per l'anno 2007, della procedura di riparto fissata dal comma 16 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006. Al riguardo, per quanto concerne il comma 1, si fa presente che l'indicazione del medesimo effetto su tutti e tre i saldi risponde unicamente ad un'esigenza di prudenzialità.


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In ordine alla richiesta di chiarimenti circa le ragioni della mancata applicazione, per l'anno 2007, della procedura di riparto fissata dal comma 16 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006, si rappresenta che il decreto-legge 81 prevede, da un lato (elenco 2), il disaccantonamento delle somme indisponibili (ai sensi del comma 507 della legge finanziaria 2007) del fondo trasferimenti correnti alle imprese pubbliche, per circa 251 milioni di euro, e dall'altro (articolo 8, comma 1) il rifinanziamento diretto delle medesime imprese pubbliche interessate al riparto, per ulteriori 250 milioni di euro.
Tenuto conto della complessa procedura prevista per il riparto del fondo in questione e dell'urgenza di stanziare immediatamente una significativa quota delle suddette risorse, si è ritenuto di dover provvedere ad una prima assegnazione diretta (250 milioni di euro) sui capitoli di destinazione, aggiuntiva rispetto a quanto già ripartito (euro 1,7 miliardi circa) a valere sulle risorse disponibili al 1o gennaio 2007 sul fondo trasferimenti correnti di cui al cap. 2197/Economia.
Le ulteriori risorse (elenco 2) potranno essere distribuite successivamente in esito alla procedura di riparto delle risorse aggiuntive del fondo attivabile a seguito dello sblocco del suddetto accantonamento di 251 milioni di euro.

Articolo 8, comma 4.
Apporto al capitale sociale dell'Anas S.p.A.

Si rileva, da parte degli Uffici del Servizio Bilancio, la non considerazione degli effetti finanziari della norma sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.
Al riguardo si fa presente che l'apporto al capitale sociale dell'ANAS per la copertura della perdita non incide sui predetti saldi in quanto il livello delle spese di investimento così come già evidenziato nella relazione tecnica incontra un limite nel comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge in esame. Per quanto riguarda invece le spese correnti si fa presente che esse sono state già considerate nel tendenziale per un importo di circa 800 milioni di euro, che garantisce l'ordinario funzionamento dell'ente, ivi compresa la manutenzione ordinaria delle strade. Il presente apporto concorre, come le altre fonti di finanziamento, alla copertura del fabbisogno complessivo della predetta società.

Articolo 9.
Partecipazione italiana a missioni internazionali.

Viene rappresentato dagli Uffici che non risulta possibile verificare la congruità dell'autorizzazione di spesa rispetto agli interventi previsti dalla norma.
Al riguardo, si allegano apposite schede tecniche relative alla quantificazione dettagliata di ciascuna autorizzazione di spesa prevista.

Articolo 11.
Razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle università.

Viene chiesto di precisare se la prevista autorizzazione di spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2007 debba intendersi finalizzata a fronteggiare eventuali necessità di cui si prevede la realizzazione nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno solare (coincidente con il primo trimestre dell'anno scolastico 2007-2008), ovvero a sanare situazioni di insufficienza di risorse verificatesi nel corso dell'anno. Ciò al fine di valutare la coerenza temporale tra lo stanziamento previsto e le specifiche finalità cui esso è destinato.
Con riferimento alla predetta richiesta di chiarimenti, si fa presente quanto segue:
l'autorizzazione di spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2007 per il personale supplente docente ed ATA si riferisce, come precisato dallo stesso Ministero


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della Pubblica Istruzione, all'anno scolastico 2007/08 ovvero all'ultimo quadrimestre dell'anno 2007;
detta spesa deve intendersi «ulteriore» rispetto allo stanziamento di 540 milioni di euro relativo all'esercizio 2007 stabilito ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 129, della legge finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma 605, lettera d), della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 12.
Misure in materia di autotrasporto merci.

In ordine all'osservazione di cui all'articolo 12, comma 2, e sulla non valutazione, nelle leggi finanziarie 2006 e 2007, degli effetti indotti positivi connessi al trattamento fiscale dei contributi destinati agli autotrasportatori, ai fini dell'ammissibilità della non conteggiabilità della quota destinata a misure a favore dell'autotrasporto, ai fini della formazione del reddito, della base imponibile dell'IRAP, e del rapporto di cui agli articoli 96 e 109 comma 5 del TIUR, ai sensi dell'articolo 12 comma 3, si rappresenta quanto segue.
I contributi di cui trattasi, che sono quelli erogati a valere sul fondo, istituito dall'articolo 1, comma 108 della legge 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006), per la parte residua, pari a 22,8 milioni di euro, non sembrano suscettibili di determinare minori entrate, configurandosi piuttosto, come rinuncia ad un maggior gettito fiscale, evidentemente non preventivabile all'atto della istituzione del fondo in parola.
Tale impostazione viene confermata dal competente Dipartimento per le politiche fiscali, il quale ha comunicato che le disposizioni dell'articolo 12 configurano, in termini di entrate, una rinuncia a maggior gettito, in quanto, in sede di dotazione del Fondo per il sostegno di iniziative a favore dell'autotrasporto merci, nelle due ultime leggi finanziarie, non sono stati valutati gli effetti indotti positivi connessi al trattamento fiscale dei contributi.
In ordine, poi, alle modalità ed alle procedure che garantirebbero la contestualità fra l'introito delle risorse da recuperare di cui al comma 3 dello stesso articolo 12, e l'utilizzazione delle stesse nel quadro delle finalità di istituzione del fondo, si osserva quanto segue.
Per la procedura di recupero del «bonus» fiscale, che interessa 117 imprese di autotrasporto, viene seguita la disciplina dettata dal decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito in legge dalla legge 17 maggio 2002, n. 96.
La procedura in parola, è in fase di avanzata esecuzione.
Sono state notificate, infatti, le richieste di rimborso alle cinque imprese che nel corso del solo anno 1992, hanno beneficiato di un credito d'imposta superiore a 100.000 euro e che sono state previamente avvisate dell'avvio del procedimento per metterle nelle condizioni di fornire osservazioni e contro deduzioni, come previsto dall'ordinamento italiano.
L'importo totale da recuperare, comprensivo degli interessi, risulta pari ad euro 41.663.722,85. In virtù di tale azione sono state già introitate somme per euro 1.524.303,03.
Si è, altresì, proceduto ad attivare la domanda d'ingiunzione, per l'anno 1992, a carico delle imprese inadempienti.
Del pari, per il biennio 1993-1994, è già stata posta in essere, dal mese di marzo 2007, la procedura di recupero, con riferimento alla prima fase concernente la comunicazione di avvio del procedimento con la fissazione di un termine di sessanta giorni per proporre osservazioni e documenti, cui segue la richiesta di pagamento che è attualmente in corso di predisposizione.
Ciò premesso, si ritiene che la contestualità fra l'introito delle somme conseguenti al recupero del «bonus» fiscale, e l'utilizzazione di tali risorse a titolo di misure compensative a favore delle imprese di autotrasporto, possa considerarsi assicurata per l'anno finanziario 2007.


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Articolo 13.
Sblocco risorse vincolate su TFR.

Gli Uffici bilancio richiedono che il Governo indichi, sia pure in via approssimativa, l'entità delle somme effettivamente affluite al Fondo TFR.
Al riguardo, si fa presente che, in ragione della scadenza per l'opzione per la destinazione del TFR prevista dalla legge per il 30 giugno 2007, nonché delle scadenze per i versamenti della contribuzione all'INPS da parte dei datori di lavoro previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 2007, i dati - sia pure approssimativi - sui contributi affluiti al Fondo presso la Tesoreria non potranno essere disponibili prima della fine del prossimo mese di agosto.

Articolo 14.
Variazioni compensative di voci di risparmi già iscritte a bilancio.

La norma consente di operare variazioni compensative tra le varie tipologia di spesa indicate nell'articolo in esame. Pertanto, nel rispetto dei limiti stabiliti per il complesso delle citate spese, le Amministrazioni potranno effettuare, attraverso apposite variazioni di bilancio, una riallocazione delle risorse tra le spese medesime; in tal modo viene garantita la neutralità sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 15, commi 4 e 5.
Proroga di termini in materia ambientale.

Relativamente alle osservazioni in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi a carico del bilancio degli enti locali, coinvolti nelle procedure di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti RAEE, derivanti dalle proroghe stabilite dalle disposizioni in esame, si fa presente quanto segue:
come indicato dalla stessa Commissione la proroga del termine di avvio del sistema di raccolta dei rifiuti RAEE, dal 30 giugno 2007 al 31 dicembre 2007, previsto dall'articolo 20, comma 5 del citato decreto legislativo 151 del 2005 entro il quale i soggetti interessati sono tenuti agli adempimenti previsti dal decreto medesimo risulta già oggetto di una precedente proroga, operata con l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007 n. 17 senza che ne sia stata prevista una quantificazione e copertura finanziaria;
lo smaltimento dei materiali RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) attualmente avviene tramite il pagamento di una apposita tariffa, comprensiva o meno del trasporto a richiesta dell'utente, che non va confusa con la TARSU (Tassa rifiuti smaltimento rifiuti solidi urbani) e con la TIA (Tariffa igiene ambientale) pertanto la proroga non comporta effetti finanziari negativi sui bilanci degli enti locali.

Articolo 15, comma 6.
Fondo rotativo per favorire l'accesso al credito dei giovani.

In ordine alla richiesta di assicurazioni, circa la sussistenza di disponibilità nell'ambito del fondo in oggetto per la copertura degli oneri recati dall'istituzione del fondo rotativo per favorire l'accesso al credito dei giovani (di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge in esame), si fa presente, in primo luogo, che il medesimo fondo per le politiche giovanili risulta indistintamente confluito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Tenuto conto che il relativo fondo di funzionamento, iscritto al cap. 2115/Economia, risulta determinato dalla tabella C della legge finanziaria, si rinvia alla Presidenza medesima per ogni valutazione in ordine alla circostanza che dall'utilizzo delle suddette risorse, ai fini di copertura, non risultino pregiudicati gli interventi previsti in attuazione dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 223 del 2006.


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Articolo 16.
Disciplina delle tasse e dei diritti marittimi.

Vengono richiesti elementi idonei a verificare la quantificazione del gettito (1 milione di euro).
Sulla base dei dati dell'Agenzia delle Dogane si desume che il tributo individuato col codice n. 517, ossia la quota di sovrattassa che a tutt'oggi affluisce all'erario, ammonta nel 2004 a 793.011,43 euro e nel 2005 a 818.077,13 euro, con una crescita del 3,15 per cento circa. Stimando una crescita del gettito negli anni successivi al 2005, si può ragionevolmente ipotizzare che la quantificazione in 1 milione di euro di perdita di gettito sia da ritenere prudenziale. Si conferma inoltre che l'accorpamento di tasse portuali previsto dalla norma non produce alcuna riduzione di gettito erariale se non nella misura sopra quantificata, ossia per effetto dell'attribuzione del gettito della sovrattassa dall'erario alle autorità portuali.
Quanto all'affermazione secondo cui la tassa portuale sulle merci affluisca allo Stato e che per tale ragione l'operazione di accorpamento produrrebbe una minore entrata per il bilancio dello Stato, si precisa che, a decorrere dal 1o gennaio 2006, tale tributo già affluisce per intero alle autorità portuali per effetto del verificarsi della condizione a tal fine prevista dall'articolo 28, comma 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Conclusivamente, non sono prevedibili modifiche in riduzione del gettito erariale rispetto all'attuale situazione (se non per il più volte citato importo di 1 milione di euro) ed è anzi prevedibile che - in termini generali - il gettito possa essere incrementato in ragione della previsione di un aggiornamento dell'ammontare delle varie tasse previsto dalla novella legislativa.

Articolo 17.
Copertura finanziaria.

Viene segnalata l'opportunità di modificare, dal punto di vista formale, la clausola di copertura prevedendo l'esclusione oltre che dell'articolo 6, comma 8, anche dell'articolo 15, comma 6, disposizioni dotate di autonoma copertura finanziaria.
Al riguardo, non può che convenirsi con quanto rappresentato.