XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 25 luglio 2007


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 luglio 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, alle licenze delle imprese ferroviarie, alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, alla certificazione di sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
Atto n. 116.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.


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Angelo PICANO (Pop-Udeur), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame reca attuazione della direttiva 2004/49/CE, completando il recepimento del cosiddetto «secondo pacchetto ferroviario», che comprende anche la direttiva 2004/50, in materia di interoperabilità, e la direttiva 2004/51, in materia di liberalizzazione. Il termine per l'attuazione era fissato al 30 aprile 2006; il 21 marzo 2007 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento delle direttiva.
Il provvedimento - che si compone di 27 articoli, suddivisi in sei capi - ridefinisce la disciplina della sicurezza ferroviaria, attribuendo le relative competenze ad un organismo autonomo, di nuova istituzione, secondo quanto espressamente richiesto dalla direttiva (articolo 1, comma 1, lettera d).
L'articolo 1 indica le finalità dello schema di decreto, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2004/49.
L'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione del provvedimento, precisando che esso riguarda tutto il sistema ferroviario nazionale, con la sola esclusione delle reti metropolitane e dei trasporti leggeri su rotaia, delle reti isolate dalla sistema e adibite a servizi passeggeri locali, e delle linee private utilizzate solo dal proprietario dell'infrastruttura per trasporto merce.
L'articolo 3 illustra le definizioni dei termini tecnici contenuti nello schema di decreto.
L'articolo 4 prevede l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa regolamentare e finanziaria, e sottoposta alla vigilanza del Ministero dei trasporti. Per la definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, per i criteri di trasferimento e reclutamento del personale, per la individuazione delle residue competenze mantenute in capo al Ministero nonché per l'adozione del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia, si prevede l'emanazione - entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame - di appositi regolamenti del Ministero dei trasporti e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
L'articolo 5 stabilisce i principi che presiedono all'attività dell'Agenzia, specificando che ad essa è riconosciuta piena indipendenza dalle imprese ferroviarie, dal Gestore dell'infrastruttura e da ogni altro soggetto richiedente la certificazione, e indica le attribuzioni conferite all'Agenzia in materia di controlli sulla sicurezza. Per l'individuazione delle sanzioni applicabili ai gestori delle infrastruttture, in caso di inadempienze agli obblighi in tema di sicurezza, si fa rinvio ai decreti legislativi integrativi previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 29/2006.
L'articolo 6 illustra i compiti affidati all'Agenzia, che comprendono i poteri di regolazione normativa del settore della sicurezza ferroviaria.
L'articolo 7 prevede che l'agenzia presenti al Governo ed all'agenzia ferroviaria europea un rapporto annuale sulla propria attività; il Ministero dei trasporti è tenuto a sua volta a trasmettere al Parlamento, entro il 30 ottobre di ogni anno, un rapporto informativo sull'attività svolta nel corso dell'anno dall'agenzia.
L'articolo 8 concerne le responsabilità e gli obblighi dei gestori delle infrastrutture in materia di sicurezza.
Con l'articolo 9 si stabiliscono i criteri per l'utilizzo in Italia di materiale rotabile per il quale sussiste l'autorizzazione alla messa in servizio presso altro stato membro della Comunità.
Gli articoli 10, 11 e 12 riguardano i compiti dell'Agenzia in tema di adozione e rispetto di specifici standard di sicurezza da parte dei gestori.
L'articolo 13 disciplina gli obblighi dei gestori circa l'elaborazione di propri sistemi di gestione della sicurezza.
Gli articoli 14, 15 e 16 dettano i criteri e le modalità per il rilascio da parte dell'Agenzia delle certificazioni e delle autorizzazioni di sicurezza.
L'articolo 17 concerne le attribuzioni dell'Agenzia in tema di formazione per i macchinisti e per il personale viaggiante.
L'articolo 18 istituisce presso il Ministero dei trasporti un Organismo investigativo


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permanente, costituito da una nuova Direzione generale per le investigazioni ferroviarie.
Le attribuzioni, i compiti e gli obblighi dell'Organismo investigativo, nonché i criteri da seguire nelle procedure investigative, sono disciplinati dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24.
L'articolo 25 dispone le abrogazioni e le modifiche alla normativa vigente conseguenti all'entrata in vigore del decreto.
L'articolo 26 reca le norme di copertura finanziaria per il funzionamento dell'Agenzia, precisando che da esso non dovranno derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 27, infine, prevede le disposizioni transitorie e finali.
Ribadisce che, nel marzo scorso, la Commissione ha deciso di presentare un ricorso alla Corte di giustizia contro l'Italia per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza. Il termine per il recepimento della direttiva era il 30 aprile 2006. La direttiva figurava nell'allegato B alla legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria per il 2005).
Ritiene altresì importante sottolineare che, il 12 luglio scorso, il Parlamento europeo ha approvato, in plenaria, una risoluzione di iniziativa che invita la Commissione ad avviare immediatamente azioni legali contro gli Stati membri che non hanno attuato entro il termine previsto il primo e/o il secondo pacchetto ferroviario.
Sulla scorta di tali considerazioni, dal momento che lo schema di decreto legislativo è inteso all'adeguamento dell'ordinamento interno alle previsioni poste dall'ordinamento comunitario e al contestuale superamento del contenzioso comunitario sorto in materia a carico del nostro Paese, propone di esprimere parere favorevole.

Gianluca PINI (LNP) chiede alcuni chiarimenti al relatore sui soggetti che dovranno sostenere gli oneri per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Angelo PICANO (Pop-Udeur), relatore, precisa che saranno gli operatori privati a farsi carico degli oneri finanziari relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Aggiunge altresì che è previsto un trasferimento del personale dello Stato all'Agenzia, che implica che il grosso dei costi relativi a tale Agenzia saranno sostenuti in questo modo.

Gianluca PINI (LNP) esprime la preoccupazione che l'aumento dei costi dovuto all'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie possa ricadere sul livello delle tariffe.

Antonello FALOMI (RC-SE) esprime una seria riserva sui contenuti sugli schemi del decreto legislativo in esame, poiché con esso si trasferisce una rilevante funzione pubblica, quale quella relativa alla sicurezza delle ferrovie, ad un soggetto sostanzialmente finanziato da operatori privati. Ritiene inoltre che, a questo riguardo, sarebbe opportuno svolgere una riflessione più generale sull'opportunità e la natura degli organi indipendenti e sul loro finanziamento.

Arnold CASSOLA (Verdi) condivide le riserve del deputato Falomi e ritiene che demandare la funzione di garantire la sicurezza degli utenti delle ferrovie a degli organismi privati sia rischioso, poiché l'esigenza della sicurezza confligge con quella del profitto. Avanza poi alcuni rilievi critici più generali sullo stato preoccupante delle ferrovie italiane, caratterizzato da un elevato livello di rischio per la sicurezza, come dimostrano le allarmanti notizie di questi giorni sugli effetti che sarebbero stati prodotti dalle elevate temperature sulla sicurezza dei binari.


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Rosella OTTONE (Ulivo) ritiene che non vi siano motivi di preoccupazione per l'affidamento a soggetti privati della tutela della sicurezza, che dipende piuttosto dai contenuti dei relativi contratti. Esprime invece una forte preoccupazione riguardo alla sicurezza degli utenti delle nostre ferrovie, in particolare per quanto concerne le condizioni di sicurezza nelle stazioni. Ritiene pertanto che sia necessario un richiamo molto serio al rispetto e al potenziamento della normativa di sicurezza nel sistema ferroviario italiano.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (FI) fa presente che i costi dell'Agenzia nazionale per la sicurezza saranno in parte sostenuti dallo Stato, in parte da risorse provenienti dai concessionari del servizio ferroviario. In base al provvedimento, non pare che debbano essere pertanto i privati a dovere sostenere i costi della Agenzia. Riallacciandosi quindi ai rilievi critici testé espressi sullo stato generale delle ferrovie italiane, aggiunge un richiamo al rispetto delle più elementari norme igieniche dei treni, specialmente al Sud, che risultano molto carenti.

Angelo PICANO (Pop-Udeur), relatore, precisa che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie non è un'associazione privata, ma un ente pubblico, e che il costo globale per il funzionamento della nuova struttura è stato stimato in 19,5 milioni di euro annui, di cui 11,9 milioni sono interamente coperti dai trasferimenti dello Stato, mentre alla restante quota (circa 7,6 milioni annui) si prevede di far fronte con la riscossione da parte dell'Agenzia, di una somma pari all'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria di RFI Spa, introducendo, conseguentemente, un incremento dell'1 per cento degli stessi canoni che le imprese ferroviarie corrispondono al gestore nazionale.

Gianluca PINI (LNP) ribadisce la propria preoccupazione che l'incremento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, di cui parla il relatore, possa dare luogo ad un aumento delle tariffe ferroviarie. Propone perciò di inserire una condizione, nell'ambito del parere che la Commissione esprimerà, volta ad impedire che tale incremento avvenga.

Franca BIMBI, presidente, nel richiamare gli ambiti delle competenze proprie della Commissione, riterrebbe più opportuno che il parere della Commissione contenga un riferimento alle esigenze di trasparenza ed effettività della comunicazione per quanto riguarda la tutela dei consumatori, sia sotto il profilo della sicurezza, sia sotto quello sanitario.

Antonello FALOMI (RC-SE) sottolinea che appare necessario un ulteriore approfondimento sui temi affrontati dallo schema di decreto legislativo.

Franca BIMBI, presidente, propone che sia invitato a prendere parte alla prossima riunione per l'esame dello schema di decreto legislativo il competente rappresentante del Governo, che potrà offrire utili elementi di approfondimento sulle questioni richiamate nel corso del dibattito odierno.

La Commissione concorda.

Franca BIMBI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE e della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.
Atto n. 119.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.


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Antonello FALOMI (RC-SE), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è finalizzato a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (cd. direttiva MiFID - Market in Financial Instruments Directive): al pari di altri importanti segmenti dell'ordinamento comunitario, anche la direttiva MiFID viene trasposta dal legislatore italiano con un notevole ritardo. L'atto del Governo rappresenta infatti l'esercizio di una delega contenuta nell'articolo 1 della legge 20 giugno 2007, n. 77. Quest'ultima disposizione delega infatti il Governo ad adottare - entro il termine del 30 settembre 2007 - il decreto legislativo di attuazione della direttiva MiFID, conformandosi ai princìpi e criteri direttivi fissati negli articoli 2 e 9-bis della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria per il 2004).
Si tratta di una proroga del termine di recepimento della direttiva, in quanto la MiFID era inclusa nell'allegato B della legge n. 62 del 2005 ed il termine ultimo per il recepimento era infatti fissato al 12 novembre 2006, ossia una volta scaduti 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Tuttavia, il termine del 12 novembre 2006 è scaduto senza che sia stato emanato alcun decreto legislativo di recepimento.
Ricorda che l'articolo 10, comma 2, della legge n. 13 del 2007 (legge comunitaria per il 2006) aveva già prorogato al 31 gennaio 2007 il termine per l'esercizio della delega recante attuazione della direttiva in esame, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2 della direttiva 2006/31/CE, che ha altresì imposto agli Stati membri di applicare le norme della MiFID a partire dal 1o novembre 2007.
In proposito, la Commissione europea ha recentemente segnalato come il mancato o tardivo recepimento della direttiva da parte di alcuni Stati membri determinerebbe un vulnus nel processo di creazione di un efficiente mercato finanziario a livello europeo, anche perché la direttiva non contiene alcuna previsione di carattere transitorio in tale eventualità.
La Commissione inoltre ha segnalato come il recepimento dovrebbe avvenire in tempi tali da riconoscere agli operatori un adeguato intervallo tra l'approvazione delle norme e la loro entrata in vigore al fine di consentire l'adeguamento alla nuova disciplina.
Il 27 giugno la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato per il mancato recepimento, entro il 31 gennaio 2007, della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio. Nella stessa data, la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2007/414) per mancato recepimento della direttiva 2006/73/CE della Commissione, recante misure di esecuzione della direttiva 2004/39/CE, per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva.
Rileva, peraltro, che la situazione di ritardo da parte dell'Italia nel recepimento della MiFID è comune alla grande maggioranza dei Paesi europei.
Nelle intenzioni del legislatore comunitario le norme contenute nella direttiva 2004/39/CE segnano un passo importante verso la costruzione di un mercato azionario europeo integrato: le imprese d'investimento dovrebbero effettivamente godere di un «passaporto unico» e gli investitori beneficeranno del medesimo livello di protezione in qualsiasi sistema europeo d'intermediazione mobiliare.
Inoltre, la direttiva 2004/39/CE mira ad introdurre per la prima volta un quadro regolamentare completo che regoli l'esecuzione delle transazioni degli investitori da parte dei mercati regolamentati, dei sistemi di negoziazione alternativi e degli intermediari (imprese di investimento) che operano in qualità di internalizzatori.
Rileva altresì che la nuova normativa comunitaria supera una delle principali


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aporie delle previgente direttiva, la 93/22/CE - che pure aveva rappresentato un importante passo in avanti verso un mercato finanziario integrato ed efficiente - che si limitava a fissare alcuni princìpi di carattere generale che finivano con il lasciare troppi margini di discrezionalità ai singoli Stati membri generando così approcci diversi nella regolamentazione che frenavano la competitività sui mercati.
La nuova direttiva passa invece da un'»armonizzazione minima» ad una «armonizzazione forte», con una disciplina più dettagliata e prescrittiva per creare un contesto di maggiore omogeneità normativa e favorire la concorrenza e l'innovazione sui mercati.
Passa quindi ad illustrare le principali innovazioni previste dalla direttiva oggetto di recepimento con il presente schema di decreto legislativo.
In particolare, per quanto riguarda l'ambito di applicabilità della normativa, lo schema estende la portata della regolamentazione, espandendo sia l'elenco dei servizi finanziari soggetti (con l'inclusione dell'attività di consulenza agli investimenti, ma mantenendo alla ricerca e all'analisi finanziaria la qualifica di servizi accessori), sia l'elenco degli strumenti finanziari che sono oggetto della prestazione di servizi di investimento (includendovi anche strumenti derivati su merci e su crediti liquidati per cassa).
Per quanto riguarda i soggetti ai quali si applica la normativa, ritiene opportuno sottolineare anche il principio della responsabilità dello Stato membro di origine in base al quale l'impresa di investimento che presta servizi di investimento in un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi, cioè senza stabilire all'estero succursali o filiali, è soggetta esclusivamente alla disciplina e alla vigilanza del suo Stato di origine. Tale principio rafforza la concorrenza tra ordinamenti. Infatti, uno Stato membro che volesse prevedere regole più stringenti di quelle comunitarie da un lato potrebbe vedere derogate le proprie regole nel mercato interno da parte di imprese che applicano la disciplina comunitaria e dall'altro penalizzerebbe le proprie imprese rispetto a quelle estere sia sul mercato domestico che su quelli comunitari.
Vengono poi individuate tre tipologie di clientela cui sono riconosciuti gradi di protezione diversificati. Innanzitutto ci sono i clienti al dettaglio i quali sono protetti da tutte le regole di comportamento previste dalla direttiva (test di adeguatezza e appropriatezza, best execution, obblighi in materia di gestione degli ordini, doveri di informazione). La categoria intermedia è costituita dai clienti professionali, che beneficiano di standard di protezione comunque elevati, attenuati principalmente per quanto riguarda i flussi informativi dall'impresa e alcune presunzioni circa la loro esperienza finanziaria nei test di adeguatezza e appropriatezza. Infine c'è la categoria delle controparti qualificate alla quale non si applica la maggior parte delle regole di comportamento. Evidenzia comunque che un cliente classificato come controparte qualificata o cliente professionale ha comunque il diritto di richiedere all'impresa il trattamento più protetto riservato ai clienti al dettaglio.
Un ulteriore aspetto di rilievo è costituito dall'attività di consulenza indipendente. Lo schema di decreto inserisce la consulenza tra i servizi di investimento e prevede la costituzione di un apposito Albo al quale potranno iscriversi persone fisiche, in possesso di idonei requisiti patrimoniali e di professionalità, onorabilità e indipendenza, che prestano consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
Un altro aspetto particolarmente qualificante dello schema di decreto legislativo è costituito dal tema dei conflitti di interesse. Viene in particolare introdotta una normativa più elastica rispetto a quella già vigente in Italia. Infatti, nei casi di conflitto di interesse, si sostituisce l'obbligo di astensione con l'obbligo di informazione al cittadino. Infatti, le imprese di investimento


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devono elaborare, applicare e mantenere un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse che deve essere formulata per iscritto. La politica di gestione dei conflitti di interesse deve: consentire di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente l'interesse di uno o più clienti; definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.
Le procedure devono garantire che i soggetti impegnati all'interno dell'impresa nelle attività che implicano un conflitto di interesse, le svolgano con un grado di indipendenza adeguato.
Qualora le disposizioni adottate dall'impresa per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare che il rischio di nuocere agli interessi del cliente sia evitato, l'impresa deve informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti di interesse.
Ritiene necessario verificare la compatibilità della normativa italiana vigente con il nuovo quadro di riferimento comunitario e ancor più valutare la possibilità che la direttiva comunitaria consenta margini di discrezionalità al legislatore statale, in modo da mantenere la più rigorosa normativa italiana vigente.

Gianluca PINI (LNP) ritiene utile potere conoscere gli effetti che il provvedimento in esame produrrebbe nei confronti dei risparmiatori e, in particolare, potere verificare se esso produca o meno, un alleggerimento della tutela nei loro confronti.

Franca BIMBI, presidente, richiama la sua personale esperienza in cui viene sempre avvertita nei casi in cui possano sussistere conflitti di interesse. Ritiene comunque utile potere approfondire la questione indicata dal relatore. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 luglio 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 15.

DL 73/07: Liberalizzazione dei mercati dell'energia.
C. 2910 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rosella OTTONE (Ulivo), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante «Misure urgenti per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia»
La direttiva 2003/54/CE prevede che gli Stati membri adottino misure adeguate per rendere, a partire dal 1o luglio 2007, i clienti domestici del mercato elettrico liberi di scegliere il proprio fornitore. Al legislatore nazionale, che ha semplicemente introdotto, con la legge n. 239 del 23 agosto 2004, tale scadenza, spetta il compito di definire regole e regimi di tutela per i clienti finali; tuttavia, considerato che l'iter del disegno di legge delega d'iniziativa governativa (approvato il 9 giugno 2006 ed ora all'esame del Senato - AS 691) finalizzato anche a disciplinare il nuovo regime, non consentiva di adottare in tempo utile il decreto delegato, il Governo ha ritenuto necessario adottare misure urgenti per tutelare l'utenza nella fase di passaggio, nonché per evitare sanzioni da parte della Commissione Europea.

La Commissione, infatti, con parere motivato del 12 dicembre 2006, ha rilevato un eccesso di «tutela regolatoria» accordato dallo Stato italiano alle forniture


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elettriche per i clienti liberi (piccole industrie, professionisti, artigiani) che, di fatto, sono rimasti nel mercato vincolato. Le disposizioni introdotte dal decreto legge sono volte pertanto a prevenire una nuova procedura di infrazione che nascerebbe in caso di mancato tempestivo recepimento della suddetta direttiva sulla totale apertura del mercato a partire dal 1o luglio.
Occorre altresì rammentare che nell'aprile scorso la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti dell'ENI per accertare l'esistenza o meno di un presunto comportamento anticoncorrenziale, che avrebbe escluso dall'approvvigionamento di gas altri potenziali concorrenti nel mercato italiano (c.d. preclusione di mercato), in contrasto con quanto previsto dall'articolo 82 TCE. L'iniziativa scaturisce da una serie di controlli effettuati dalla Commissione nella sede del gruppo e di alcune società controllate in Italia, Austria e Germania. La Commissione procederà, pertanto, ad un'indagine approfondita al fine di pronunciarsi sull'esistenza o meno di tale condotta anticoncorrenziale.
Il provvedimento in esame adotta quindi le prime misure di «tutela» in vista del completo recepimento della direttiva 2003/54/CE, volte a fare in modo che chi vuole muoversi verso nuove offerte possa farlo subito senza incorrere nel rischio di aumenti ingiustificati dei prezzi e chi, invece, vuole rimanere con il proprio vecchio fornitore possa farlo continuando ad avere le garanzie attuali fino a quando il processo di liberalizzazione non sarà completato; la compiuta definizione dell'impianto riformatore rimane invece quella contemplata nel citato disegno di legge governativo attualmente all'esame del Senato.
Passa quindi ad illustrare quanto previsto, in particolare, dall'articolo 1 del decreto legge prevede. Sono previste, innanzitutto, regole di trasparenza per l'avvio del mercato per i clienti domestici. È previsto, infatti, l'obbligo di separazione societaria tra attività di vendita ed attività di distribuzione di energia elettrica, nonché la separazione funzionale tra la gestione delle infrastrutture dei sistemi elettrico e del gas naturale ed il resto delle attività (separazione estesa anche all'attività di stoccaggio del gas) (comma 1). Il comma 2 prevede un regime di tutela per i clienti domestici che dal 1o luglio 2007 possono recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'AEEG, e scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. Al comma 2-bis è contemplata l'adozione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di propri provvedimenti volti a promuovere la piena attuazione dell'articolo 3, comma 3, della direttiva 2003/54, allo scopo di rafforzare la posizione di mercato sia dei clienti civili che delle piccole e medie utenze attraverso l'associazione - su base volontaria - della rappresentanza dei suddetti utenti (il comma 2-bis, aggiunto nel corso dell'esame presso il Senato): in tale prospettiva, le disposizioni ora richiamate, restringendo il campo dei destinatari del servizio universale ai clienti domestici e alle piccole imprese e nel ridefinire il ruolo di Acquirente Unico, appaiono idonee a superare le contestazioni sviluppate dalla Commissione europea.
Il comma 3 prevede un regime di garanzia per i clienti domestici e le PMI che non scelgono un nuovo fornitore, consistente nella garanzia dell'erogazione del servizio di fornitura da parte dell"impresa di distribuzione e nella continuità dello svolgimento della funzione di approvvigionamento da parte dell'Acquirente Unico, mantenendo al contempo le stesse garanzie. Viene prevista altresì l'adozione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di misure volte a favorire utenti economicamente svantaggiati o in particolari condizioni di salute; sono inoltre fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento ex post dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas a tutela dei diritti degli utenti, anche in caso di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta.


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Al comma 4 è previsto un servizio di salvaguardia per gli altri clienti non domestici (imprese con oltre 50 dipendenti che, di fatto, non hanno ancora lasciato il mercato vincolato) che non scelgono un nuovo fornitore di energia elettrica e per chi transitoriamente dovesse rimanere senza fornitore. Il servizio sarà svolto temporaneamente dalle imprese di distribuzione o dalle loro società di vendita a condizioni e prezzi non discriminatori, ma il Ministero dello sviluppo economico dovrebbe provvedere alla individuazione dei fornitori attraverso procedure concorsuali.
Al comma 5 è introdotto l'obbligo di informazione trasparente su mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia fornita da parte dei fornitori di energia elettrica nei confronti dei loro i clienti finali, nonché delle fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, secondo modalità operative che saranno definite dal Ministero, su proposta dell'AEEG.
Al comma 6 è prevista l'adozione di iniziative, da parte del Ministero dello sviluppo economico, per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali, anche attraverso la definizione di standard minimi di informazione cui si può accedere attraverso la bolletta elettrica.
Infine, al comma 6-bis, aggiunto nel corso dell'esame presso il Senato, è introdotto la semplificazione, con regolamenti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle procedure per l'accesso da parte delle pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite terzi, favorendone il ricorso a servizi energetici volti all'efficienza energetica.
L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 18 giugno 2007.
Alla luce delle considerazioni svolte, non ravvisa profili di incompatibilità comunitaria, dal momento che il provvedimento è diretto proprio a dare attuazione a quanto disposto dalla direttiva 54 del 26 giugno 2003, con particolare riferimento alle misure volte a rendere i clienti domestici del mercato elettrico liberi di scegliere il proprio fornitore a partire dal 1o luglio 2007. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Gianluca PINI (LNP) dichiara il proprio voto di astensione in quanto non è chiaro il motivo per cui le misure relative al mercato del gas siano state introdotte in un provvedimento che riguarda l'energia elettrica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti.
Nuovo testo C. 1579 Fallica.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (FI), relatore, osserva che l'articolo 1, comma 1, del nuovo testo della proposta di legge istituisce la patente nautica a punti per il comando e la condotta delle navi da diporto per le quali l'articolo 39 del decreto legislativo n. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) prevede l'obbligo della patente nautica. Alla patente viene inizialmente attribuito un totale di venti punti, che viene annotato nell'archivio nazionale, istituito ai sensi del successivo articolo 2. Il numero dei punti potrà essere decurtato, in misura da definirsi con successivo decreto legislativo, in relazione alla gravità delle violazioni commesse dal titolare.
Il comma 2 dispone che dell'accertamento delle violazioni, cui sono collegate riduzioni del punteggio, deve essere data notizia - entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata - all'archivio nazionale. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento


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della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti per i ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. La comunicazione - che può essere effettuata solo se il conducente dell'unità da diporto, responsabile della violazione, sia stato identificato inequivocabilmente - è a carico dell'organo cui è riconducibile l'accertamento della violazione, ed avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Ministero dei trasporti.
L'archivio nazionale dovrà comunicare ogni variazione di punteggio agli interessati i quali, a loro volta, potranno controllare la propria situazione collegandosi per via telematica all'archivio secondo le modalità stabilite con apposito regolamento (comma 3).
Il comma 4 prevede la possibilità di riacquistare fino a sei punti attraverso la frequenza a corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica, ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero dei trasporti. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione alle scuole, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi medesimi, saranno stabiliti con successivo provvedimento ministeriale da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Il punteggio completo iniziale - entro il limite di venti punti - potrà essere riattribuito nel caso in cui il soggetto titolare della patente nautica per un periodo di tre anni non commetta infrazioni dalle quali possa derivare una decurtazione dei punti (comma 5).
Ai sensi del comma 6, il titolare che abbia subito la perdita totale dei venti punti deve sottoporsi ad un esame di idoneità tecnica; a tal fine il competente ufficio del Ministero dei trasporti, su comunicazione dell'archivio nazionale, dispone la revisione della patente ed, eventualmente, la sospensione della stessa entro un mese dalla data della notifica se il titolare non si sottopone ai previsti accertamenti.
L'articolo 2, comma 1, istituisce presso il Ministero dei trasporti l'Archivio nazionale dei soggetti abilitati al comando ed alla condotta di unità da diporto, in possesso della patente nautica o del patentino nautico. Nella banca dati dell'Archivio saranno riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente o del patentino nautico.
Il nuovo comma 2 demanda al Ministro dei trasporti di fissare - con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico dell'Archivio, prevedendo anche la possibilità di collegamento per via telematica allo stesso da parte dei conducenti.
Il nuovo comma 3stabilisce che dalle disposizioni sopra illustrate non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 3, comma 1, istituisce il patentino nautico a punti per il comando e la guida dei natanti che non rientrano fra quelli di cui al citato articolo 39 del decreto legislativo n. 171/2005; all'atto del rilascio al patentino sarà attribuito un punteggio pari a 20 punti.
I successivi nuovi commi dell'articolo 3 prevedono che con decreto del Ministero dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, vengano disciplinate le modalità inerenti il rilascio del patentino, la decurtazione dei punti e la sospensione del patentino stesso. Viene inoltre precisato (comma 3) che gli aspiranti al conseguimento del patentino nautico potranno frequentare appositi corsi organizzati dagli enti preposti al rilascio del medesimo patentino.
L'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica e del patentino nautico a punti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: indicare le


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norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie; individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni amministrative pecuniarie, della decurtazione di punti della patente nautica o dal patentino nautico e l'indicazione del numero dei punti decurtati; prevedere i casi di ritiro, temporaneo o definitivo della patente nautica o del patentino nautico; predisporre il coordinamento delle norme stabilite dal decreto legislativo n. 271/2005 (Codice della nautica da diporto) con le disposizioni introdotte dal testo in esame.
Ai fini della valutazione del provvedimento in esame per quanto di competenza della XIV Commissione, occorre tenere presente che, con il decreto legislativo n. 171/2005 è stata data attuazione alla direttiva 2003/44/CE del 16 giugno 2003, in materia di ravvicinamento della normativa degli stati membri con riferimento alle imbarcazioni da diporto. Tale direttiva ha apportato ampie modifiche alla direttiva 94/25/CE, che costituisce la fonte principale di disciplina comunitaria in questa materia.
Infine, dal momento che la proposta di legge in esame appare conforme alle prescrizioni dettate da tale direttiva; propone di esprimere parere favorevole.

Antonio RAZZI (IdV) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore.

Arnold CASSOLA (Verdi) richiama l'attenzione sulla necessità che siano considerate alla stregua delle barche anche le moto d'acqua.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (FI) rileva che la questione delle moto d'acqua non è affrontata dal progetto in esame. Condivide peraltro il rilievo svolto dal deputato Cassola, che potrebbe essere raccolto in una apposita proposta di legge.

Gianluca PINI (LNP) sottolinea che, come è dimostrato anche dall'esperienza della patente a punti, le difficoltà maggiori derivano dalla fase di attuazione della nuova normativa. Occorrerebbe a tal fine potere disporre di adeguate risorse finanziarie che assicurino i controlli nautici, altrimenti i problemi cui il progetto di legge in esame intende porre rimedio rimarranno irrisolti. Esprime per il resto una valutazione favorevole sul provvedimento in esame.

Franca BIMBI, presidente, osserva che la misura più efficace risulta essere quella del ritiro del mezzo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di continuità territoriale per l'isola d'Elba.
Nuovo testo C. 1640 Velo.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franca BIMBI, presidente e relatore, ricorda che la proposta di legge in esame è intesa ad assicurare la continuità territoriale con l'isola d'Elba, attraverso l'applicazione della disciplina relativa all'imposizione degli oneri di servizio pubblico anche allo scalo aeroportuale dell'isola.
A tal fine, l'articolo 1 prevede l'estensione all'isola d'Elba delle disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144; tale norma - sulla base dei princìpi stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2408/92 - ha introdotto misure per garantire la continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali. Lo stesso articolo 1 autorizza la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
L'articolo 2 prevede la copertura dell'onere attraverso corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del


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bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2007, quello relativo al Ministero delle politiche agricole per l'anno 2008 e quello riguardante il Ministero dell'economia per l'anno 2009.
In relazione alle competenze della XIV Commissione, rileva che il regolamento comunitario n. 2408/92 ha riconosciuto agli Stati membri la possibilità, in casi specifici e limitati e in presenza di determinate condizioni socio-economiche, di imporre oneri di servizio pubblico necessari al mantenimento di servizi aerei adeguati verso alcune regioni nazionali.
L'articolo 4 del regolamento CEE n. 2408/92 prevede, in particolare, che uno Stato membro può, previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione e i vettori operanti sulla rotta, imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione aerea periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trovi l'aeroporto stesso, nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati adeguati servizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale.
Inoltre, qualora su tale rotta nessun vettore abbia istituito o si appresti ad istituire servizi aerei conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su di essa, l'accesso può essere limitato dallo Stato membro ad un unico vettore aereo per un periodo non superiore a tre anni, previo appalto pubblico al quale possono partecipare tutti i vettori aerei comunitari.
È attualmente all'esame del Consiglio, in prima lettura, una proposta di regolamento recante norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nella Comunità che ha come obiettivo la revisione e la codificazione dei regolamenti (CE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei, n. 2408/92 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie e n. 2409/92 sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci (cosiddetto «terzo pacchetto aereo») grazie ai quali è stata portata a termine la liberalizzazione dei trasporti aerei comunitari. La proposta di regolamento, secondo la procedura di codecisione, è stata approvata dal Parlamento europeo l'11 luglio scorso.
Ricorda che si sono già registrati in passato numerosi interventi normativi - alcuni dei quali introdotti attraverso la manovra finanziaria annuale - volti ad assicurare la continuità territoriale tra i principali aeroporti nazionali e le isole maggiori, alcune isole minori e alcuni territori svantaggiati per dislocazione o tipologia della domanda (tra questi, Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, Reggio Calabria, Messina, Foggia e le isole di Pantelleria e di Lampedusa). In realtà - come testimonia il caso della Sardegna - occorre riconoscere che la concreta attuazione della continuità territoriale, oltre a non avere prodotto i risultati macroeconomici sperati - ha finito per ostacolare il pieno sviluppo delle regole comunitarie della concorrenza, assicurando in molti casi agli operatori delle rendite di monopolio o semi-monopolio che hanno impedito una riduzione delle tariffe.
Ritiene pertanto che, pur valutando positivamente la ratio sottesa a questo provvedimento, occorra superare la logica frammentaria che finora ha ispirato l'applicazione dello strumento normativo comunitario della «continuità territoriale» procedendo ad una disamina complessiva dei risultati ottenuti nelle aree nelle quale si è fatto ricorso a questo strumento, sulla


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base dei dati che lo stesso Vice Ministro dei trasporti si è impegnato a fornire alla Commissione di merito.
Propone pertanto di esprimere parere favorevole in cui sia richiamata la pregiudiziale esigenza che la Commissione di merito affronti in modo organico la materia, effettuando preventivamente un'analisi complessiva dell'adeguatezza e della congruità dello strumento della continuità territoriale per le diverse aree del territorio nazionale, anche alla luce delle regole comunitarie della concorrenza e della sostenibilità ambientale.

Gianluca PINI (LNP) dubita fortemente della compatibilità comunitaria del provvedimento in esame, ritenendo che siano ben altre le realtà in cui sia necessario assicurare la continuità territoriale.

Arnold CASSOLA (Verdi) ritiene che sia senz'altro da favorire lo sviluppo turistico e la relativa sostenibilità complessiva nell'isola d'Elba, ma a tal fine occorrerebbe valorizzare il ricorso al trasporto marittimo, laddove la continuità territoriale assicurata attraverso lo sviluppo aeroportuale sembra essere più problematica. Preannunzia pertanto voto di astensione.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (FI) sottolinea che il provvedimento in esame produce un effetto di divisione in quanto favorisce pochi a danno di molti. Si dichiara pertanto contrario a tale provvedimento.

Mauro PILI (FI) sottolinea il ruolo della XIV Commissione su un tema, quale la continuità territoriale, che investe direttamente il rapporto tra il nostro ordinamento e l'Unione europea. Ricorda che il ricorso allo strumento della continuità territoriale deve costituire un elemento di equilibrio e non di vantaggio. I parametri da considerare ai fini della continuità territoriale dovrebbero essere individuati una volta per tutte, come pure sarebbe necessario valutare i risultati economici che la continuità territoriale determina. Inoltre è necessario considerare quali siano i destinatari della misura della continuità territoriale: se debbano essere solo i residenti della zona insulare oppure se debbano essere tutti i residenti dello Stato di appartenenza. Ritiene che la XIV Commissione dovrebbe dare un'interpretazione della normativa comunitaria, che in effetti lascia spazi di discrezionalità al riguardo, secondo cui tutti i residenti sul territorio nazionale dovrebbero beneficiare della continuità territoriale. Ricorda altresì di avere presentato una risoluzione in Commissione n. 7-00188 sulla continuità territoriale aerea per la Sardegna, in cui sono affrontati alcuni nodi conseguenti alla recente decisione della Commissione europea sull'imposizione di oneri di servizio pubblico su talune rotte in provenienza e a destinazione della Sardegna. La Commissione ha in particolare sostenuto che i vettori aerei non hanno l'obbligo di offrire tariffe agevolate ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna. Sottolinea la necessità che venga esaminata la risoluzione, altrimenti preannuncia il proprio voto contrario sul testo del progetto di legge in esame.
Rileva altresì che nel provvedimento in esame manca qualsiasi forma di compensazione finanziaria né sono chiari i motivi dello stanziamento ivi previsto di 350 mila euro.
Alla luce delle considerazioni svolte ritiene che la Commissione non possa esprimere nella seduta odierna il proprio parere.

Gabriele FRIGATO (Ulivo) sottolinea che, alla luce del dibattito odierno, risulta necessario approfondire ulteriormente le questioni in esame, con particolare riguardo all'attuazione del regolamento CEE n. 2408/92 ed alla legge n. 144 del 1999 concernente, all'articolo 36, la continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali. Ritiene pertanto che l'esame del provvedimento non possa concludersi nella seduta odierna.

Franca BIMBI, presidente e relatore, considera utile potere approfondire le diverse


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questioni richiamate, anche con riguardo ai contenuti della risoluzione Pili n. 7-00188. Occorrerebbe altresì approfondire i contenuti della relazione introduttiva che accompagna la proposta di legge n. 1640, per poterne comprendere meglio le motivazioni. Non ritiene peraltro che la XIV Commissione possa esprimere una valutazione rispetto allo sviluppo economico dell'isola d'Elba, ai fini dell'eventuale applicazione della continuità territoriale. Richiama infine i contenuti del parere espresso dalla I Commissione.

Mauro PILI (FI) ribadisce la necessità di chiarire quale obiettivo persegua il progetto in esame e quale sia il rapporto tra la continuità territoriale, che interessa i residenti, e lo sviluppo turistico dell'isola. Ribadisce altresì che non vi è alcuna chiarezza in ordine allo stanziamento di 350 mila euro previsto dal testo in esame. La legge n. 144 del 1999, in relazione alla continuità territoriale non recava infatti oneri a carico dello Stato. A questo punto è necessario che la XIV Commissione affermi il principio della libertà di movimento a parità di costi su tutto il territorio europeo.

Franca BIMBI, presidente e relatore, osserva che dalla relazione introduttiva della proposta di legge n. 1640 non emergono particolari elementi da cui possano trarsi conclusioni in ordine alla necessità della continuità territoriale dell'Elba.

Arnold CASSOLA (Verdi) richiama l'attenzione sul problema della doppia insularità, relativo alle isole più piccole contigue alle grandi isole. Ribadisce infine l'importanza di ricorrere al trasporto marittimo per favorire lo sviluppo delle isole, anche con particolare riferimento all'isola d'Elba.

Gianluca PINI (LNP) osserva che il contenuto del testo in esame risulta in contrasto con le comunicazioni rese dal Ministro per le politiche europee.

Franca BIMBI, presidente e relatore, ritiene utile approfondire ulteriormente in una prossima seduta i temi dibattuti nel corso della seduta odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 25 luglio 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 16.10.

Sulla missione a Bucarest del 21 e 22 giugno 2007.

Franca BIMBI, presidente, illustra la sua relazione sulla missione in oggetto (vedi allegato 1). Rinvia quindi il seguito del dibattito sulle comunicazioni alla seduta di domani.

Sulla missione a Lisbona del 9 e 10 luglio 2007, in occasione della riunione dei Presidenti COSAC.

Franca BIMBI, presidente, illustra la sua relazione sulla missione in oggetto (vedi allegato 2) richiamando l'attenzione, in particolare, sull'orientamento di procedere ad un nuovo controllo di sussidiarietà sulla prossima proposta di decisione quadro concernente la lotta al terrorismo.
Rinvia quindi il seguito del dibattito sulle comunicazioni alla seduta di domani.

La seduta termina alle 16.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI COMUNITARI

Libro verde - Nuove prospettive per lo spazio europeo della ricerca.
COM(2007)161 def.