II Commissione - Resoconto di giovedì 20 settembre 2007


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 20 settembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 12.45

Ratifica Accordo Italia-Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la repressione delle infrazioni doganali.
C. 2927 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Paolo GAMBESCIA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Laurini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento.
Rileva che il disegno di legge in esame consta di quattro articoli, i primi due


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recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-etiopico sulla cooperazione delle amministrazioni doganali e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L'Accordo in esame, firmato il 26 settembre 2006 a Roma, si compone di un Preambolo, 22 articoli e un Allegato concernente i principi fondamentali in materia di protezione di dati personali. Nel Preambolo dell'Accordo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, anche con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988.
Segnala quindi le disposizioni contenenti profili rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
Gli articoli da 3 a 12 stabiliscono le modalità e le procedure tramite le quali le Amministrazioni doganali si scambiano le notizie o informazioni utili per la corretta applicazione della legislazione doganale e il perseguimento delle relative infrazioni. In particolare, ciascuna Amministrazione, su richiesta, ha l'obbligo di fornire le informazioni sulle norme doganali e le procedure applicabili sul proprio territorio, relative ad indagini aventi ad oggetto infrazioni doganali. In caso di violazioni delle leggi doganali che riguardino sostanze stupefacenti o frequentemente utilizzate nella fabbricazione di stupefacenti, le Amministrazioni decidono, caso per caso, il ricorso alla consegna controllata di tali merci, per poter risalire ai responsabili della violazione. Le informazioni ottenute grazie all'applicazione dell'Accordo godranno della copertura del segreto d'ufficio, nonché della protezione accordata ad informazioni di analoga natura dalla legislazione dello Stato ricevente, nei termini previsti dall'articolo 12.
In base agli articoli da 13 a 15, le indagini sulle violazioni doganali sono condotte dall'Amministrazione adita in base alle leggi vigenti nel proprio territorio. Funzionari dell'Amministrazione richiedente possono essere presenti alle indagini se queste vertono su infrazioni alle norme della Amministrazione richiedente e se l'Amministrazione adita vi consente. Inoltre, gli agenti doganali di una Parte contraente possono, a richiesta dell'altra Parte, comparire come esperti o testimoni nel corso di procedimenti giudiziari intentati nel territorio della Parte richiedente per infrazioni doganali, producendo anche, se autorizzati, oggetti o documenti.
L'articolo 16 prevede che ai dati personali comunicati nel quadro della collaborazione prevista deve essere assicurata dalle Parti una protezione almeno pari a quanto previsto dall'Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo.
L'articolo 17 prevede, tra l'altro, che l'eventuale diniego dell'assistenza deve essere, così come un eventuale differimento di essa in ragione della possibile interferenza con indagini o procedimenti giudiziari o amministrativi in corso nel territorio della Parte adita.
In base all'articolo 18, i costi derivanti dall'attuazione dell'Accordo, vengono sostenuti in proprio dalle due Amministrazioni doganali, salvo quelli per indennità da versare a esperti o testimoni, o a interpreti e traduttori, che ricadono sulla Parte richiedente.
L'articolo 19 istituisce una Commissione mista italo-etiopica a livello di vertici delle rispettive Amministrazioni doganali (o eventualmente di loro rappresentanti), la quale si riunirà a richiesta di una delle due Parti, allo scopo di seguire l'attuazione dell'Accordo e comporre eventuali controversie in merito ad esso.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica Accordo Italia-Grecia sullo sviluppo dell'interconnessione Italia-Grecia-Progetto IGI.
C. 2930 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Paolo GAMBESCIA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Laurini,


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impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento.
Rileva che il disegno di legge in esame consta di tre articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI. L'articolo dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Progetto IGI (Interconnector Grecia-Italia) prevede la costruzione di un gasdotto che percorrerà il territorio greco per 590 chilometri e il tratto marino tra la costa greca e quella pugliese per altri 210 chilometri. La realizzazione del Progetto è affidata ad una joint-venture tra la società italiana EDISON e la greca DEPA per la costruzione del tratto offshore e alla società greca DESFA per la parte su terraferma in territorio greco. L'Interconnector IGI consentirà all'Italia di importare annualmente circa 8 miliardi di metri cubi di gas naturale proveniente dall'area del Mar Caspio e del Medio Oriente.
L'Accordo in esame si compone di un Preambolo e di sette articoli.
Segnala quindi le disposizioni che presentano profili rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
L'articolo 1 delinea l'oggetto dell'Accordo, costituito dalla realizzazione comune del Progetto IGI, come sopra descritto. Il comma 2, in particolare, precisa che la giurisdizione sulla piattaforma continentale spetta ai rispettivi paesi di appartenenza.
Eventuali controversie sull'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo saranno risolte in via amichevole. Ove questo non fosse possibile, l'articolo 5 concede alla Parti la facoltà di sottoporre la questione ad un tribunale arbitrale.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica Convenzione Italia-Armenia sulle doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.
C. 2932 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Paolo GAMBESCIA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Siliquini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento.
Rileva che il disegno di legge consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.
La Convenzione, firmata a Roma il 14 giugno 2002, pone le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Armenia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.
La Convenzione, che si compone di 31 articoli e di un Protocollo aggiuntivo, presenta numerosi profili di competenza della Commissione giustizia, anche in ragione del fatto che la sua concreta applicazione presuppone, ai fini dell'identificazione della base imponibile, la previa qualificazione di numerosi fatti e atti, soggetti e status, utilità o beni secondo le norme del diritto civile italiano.
Gli articoli da 1 a 5 delimitano il campo d'applicazione della Convenzione e dettano le definizioni fondamentali.
Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato, mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione.


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Gli articoli da 10 a 12 trattano dei dividendi societari, che sono imponibili, salvo eccezioni, solo nello Stato di residenza del beneficiario, così come gli interessi e le royalties.
Per ciò che concerne i redditi da professione indipendente o da lavoro subordinato, gli articoli da 14 a 17 stabiliscono che il criterio generale per l'imputazione della tassazione consiste nella prevalente esplicazione dell'attività, nello Stato di residenza o nell'altro Stato.
In base agli articoli 18 e 19, le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono imponibili, salvo eccezioni, solo nello Stato di residenza del beneficiario.
L'articolo 22 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti e stabilisce che, di norma, gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza.
L'articolo 23 concerne la tassazione del patrimonio, la quale, per quanto riguarda i beni immobiliari, avviene in linea di principio nello Stato in cui essi sono localizzati.
All'articolo 24 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni, prediligendo l'istituto del credito d'imposta.
Agli articoli da 25 a 29 viene anzitutto stabilito il principio di non discriminazione fiscale nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente. Viene, inoltre, prevista la soluzione per via amichevole delle future controversie in merito alla corretta applicazione della Convenzione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.
C. 3025 Governo.
(Parere alle Commissioni VII e XI).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

Paolo GAMBESCIA, presidente e relatore, rileva che il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, si compone di 3 articoli.
L'articolo 1 contiene disposizioni eterogenee in materia di ordinamenti scolastici prevedendo, tra l'altro, il ripristino nella scuola primaria dell'organizzazione delle classi a tempo pieno; la modifica della normativa in materia di ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato conclusivi della scuola superiore di secondo grado; l'incremento dell'autorizzazione di spesa destinata agli oneri per lo svolgimento degli esami di Stato e lo sblocco di una parte del finanziamento destinato all'attivazione delle sezioni primavera della scuola dell'infanzia; il ripristino del giudizio di ammissione all'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di primo grado; la riduzione dei componenti degli organi di gestione dell'Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione).
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnala il comma 6, che estende al Sistema nazionale di istruzione le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). Tale norma prevede che l'ufficiale dell'anagrafe possa rilasciare gli elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, per uso esclusivo di pubblica utilità. Per effetto della disposizione in esame, i predetti elenchi potranno essere rilasciati a tutto il sistema nazionale di istruzione, comprensivo delle scuole paritarie private e degli enti locali.
Il citato comma 6 sembra, quindi, risolvere la questione interpretativa sorta precedentemente e riguardante la possibilità di rilasciare gli elenchi degli iscritti alla anagrafe di residenza anche alle scuole paritarie, al fine di consentire a queste ultime di presentare la propria


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offerta formativa alle famiglie potenzialmente interessate.
L'articolo 2 reca norme urgenti in materia di personale scolastico.
In particolare, rientra negli ambiti di competenza della Commissione il comma 1, che apporta talune modifiche agli articoli 503, 506 e 468 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).
La prima novità, introdotta nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito, riguarda la modifica del comma 1 e l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 503. In particolare, si accentra in capo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale la competenza per le sanzioni di cui all'articolo 492, lettere b), c), d) ed e): la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese, da oltre un mese a sei mesi e per un periodo di sei mesi (con la possibilità di utilizzazione, nell'ultimo caso, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva) nonché la destituzione. Attualmente la predetta competenza è ripartita tra il provveditore agli studi, il competente direttore generale o capo del servizio centrale, e il ministro della pubblica istruzione.
Un'ulteriore modifica riguarda l'articolo 503, comma 5, relativo all'irrogazione di sanzioni disciplinari (sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione) al personale direttivo e docente. Tale modifica, come evidenziato dalla relazione illustrativa, è volta a rendere meno complesse le procedure per l'adozione dei provvedimenti, semplificando, tra l'altro, anche l'acquisizione dei pareri prescritti, che assumono la veste di pareri obbligatori non vincolanti.
Rispetto al testo vigente, si precisa che il parere dei consigli di disciplina non è più vincolante ai fini della decisione dell'organo competente all'irrogazione della sanzione o al proscioglimento. Viene quindi fissato il termine di 60 giorni per rendere il parere, prorogabile di 30 giorni al fine di effettuare ulteriori adempimenti istruttori che risultino necessari. Decorso tale termine, il provvedimento può comunque essere adottato.
Il nuovo comma 5-bis all'articolo 503, inoltre, dispone che, fuori dei casi di procedimento disciplinare a seguito di condanna penale definitiva (per i quali valgono i termini di cui all'articolo 5 della legge n. 97 del 2001), il procedimento disciplinare deve concludersi entro 90 giorni dal suo inizio. Tale termine è prorogabile di 30 giorni per gli eventuali ulteriori adempimenti istruttori. Il nuovo comma 5-bis non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Con riferimento alla sospensione cautelare del personale direttivo e docente, vengono modificati i commi 2 e 4 dell'articolo 506 del predetto testo unico.
In particolare, si dispone che i provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono adottati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale (non più, quindi, a seconda dei casi, dal provveditore agli studi, dal direttore generale o dal capo del servizio centrale competente).
Tuttavia, ove ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare nei confronti del personale docente può essere disposta dal dirigente scolastico, il quale è tenuto a comunicarla immediatamente al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale per l'eventuale convalida. In caso di mancata convalida nel termine di 10 giorni, il provvedimento di sospensione si intende revocato di diritto. La sospensione cautelare urgente nei confronti dei dirigenti scolastici è invece disposta dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In caso di mancata conferma della sospensione cautelare da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, nel termine di 10 giorni dalla relativa adozione, il provvedimento di sospensione si intende revocato di diritto.
Osserva, con riferimento a tale ultima disposizione, che sarebbe opportuno che anche il provvedimento di sospensione cautelare emesso in casi di urgenza dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale


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sia convalidato da un organo diverso o gerarchicamente sovraordinato.
Con riferimento, infine, alla disciplina dei trasferimenti per incompatibilità ambientale del personale direttivo e docente, viene aggiunto un comma 1-bis all'articolo 468 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.
Il nuovo comma attribuisce al dirigente scolastico il potere di disporre, in via d'urgenza, l'utilizzazione dei docenti in compiti diversi dall'insegnamento, qualora le ragioni di urgenza alla base del trasferimento per incompatibilità ambientale siano dovute a gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico, nonché di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e la famiglia degli alunni, derivanti da particolari comportamenti dei docenti, lesivi della dignità degli studenti o del prestigio dell'istituzione scolastica, e di gravità tale da risultare incompatibili con l'esercizio della funzione educativa. Il provvedimento adottato deve essere immediatamente comunicato, al fine della convalida o della revoca, che deve avvenire entro 15 giorni dalla sua adozione, al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento è da intendersi comunque revocato. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico, peraltro, regionale può disporre direttamente l'utilizzo del docente in compiti che esulano dall'insegnamento, in caso di inerzia del dirigente scolastico.
La disposizione infine affida alla contrattazione collettiva nazionale decentrata la definizione dei criteri in base ai quali deve essere disposta l'utilizzazione dei docenti in compiti diversi dall'insegnamento, precisando che tale utilizzazione comunque non si ripercuote sul trattamento economico del dipendente.
Nella relazione illustrativa viene evidenziato che la disposizione in esame introduce una norma innovativa, che «intende rispondere alle esigenze, oggettive ed urgenti, di assegnare a compiti diversi dall'insegnamento docenti che, con il loro comportamento, abbiano recato grave turbamento e pregiudizio al rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni».
Gli ulteriori commi dell'articolo 2 dettano disposizioni in materia di supplenze per il profilo professionale di collaboratore scolastico, di termini entro cui le istituzioni scolastiche devono effettuare le comunicazioni obbligatorie ai servizi per l'impiego, nonché di oneri relativi al personale nominato in conseguenza dell'astensione dal lavoro per maternità.
L'articolo 3 detta disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei ricercatori. In particolare, dispone la disapplicazione per l'anno 2007 dell'articolo 1, commi 648 e 651, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), relativi al piano straordinario di assunzione di ricercatori presso le università ovvero gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e, parallelamente, si stabilisce una diversa destinazione delle somme stanziate per il 2007 ai fini delle assunzioni ivi previste.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) esprime un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento in esame e preannuncia il proprio voto di astensione.

Manlio CONTENTO (AN) concorda sostanzialmente con l'osservazione formulata nella proposta di parere del presidente Gambescia.

Gaetano PECORELLA (FI) dichiara la propria astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere (vedi allegato).

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 settembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti ed il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Andrea Marcucci.

La seduta comincia alle 13.10.


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Istituzioni di squadre investigative comuni sovranazionali.
C. 2665, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 settembre 2007.

Gaetano PECORELLA (FI), fermi restando i rilievi critici evidenziati nella seduta di ieri, sottolinea come il provvedimento in esame attui la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio in modo del tutto incompleto.
Inoltre, esprime forti perplessità sulla possibilità di costituire squadre investigative comuni con Paesi non appartenenti all'Unione europea e, quindi, al di fuori del complesso delle garanzie implicite nell'appartenenza all'Unione europea e con il rischio dell'interferenza di regole processuali appartenenti a diverse tradizioni giuridiche.
Ricorda, infine, che gli effetti della citata decisione quadro, in base a quanto previsto dall'articolo 5 della stessa, cesseranno allorché la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea entrerà in vigore in tutti gli Stati membri. Ritiene opportuno, pertanto, valutare l'effettiva utilità del provvedimento in esame anche in relazione a tale disposizione.
Chiede, quindi, al Governo di fornire chiarimenti su tutte le questioni sollevate.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dall'onorevole Pecorella nelle prossime sedute.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale di dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile.
C. 2873 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2007.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI precisa che l'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame, richiama implicitamente la ripartizione di competenze tra titolare dell'ufficio giudiziario stabilita dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 240 del 2006, dichiarando, comunque, la disponibilità del Governo ad inserire tale precisazione in via emendativa.
Con riferimento alle forme di collaborazione di cui all'articolo 3, fa presente che le stesse sono già previste da molte convenzioni e, da ultimo, dalla Convenzione per la formazione e l'orientamento dei praticanti avvocati recentemente stipulata tra il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano, la Corte di appello ed il Tribunale di Milano. Inoltre, anche il Consiglio superiore della magistratura si è espresso favorevolmente sul punto, con delibera del 14 ottobre 2004.
Conferma, altresì, l'auspicio che l'esame del provvedimento possa svolgersi in sede legislativa, previo stralcio degli articoli 7, 8 e 9, ricordando, peraltro, a dimostrazione della fattibilità dello stralcio, come il contenuto dell'articolo 7 sia in gran parte riprodotto nel disegno di legge C. 2161 del Governo, recante la modernizzazione, efficienza delle Amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese, che è attualmente all'esame dell'Assemblea.
Ricorda, infine, la grave ed urgente situazione nella quale versa il personale amministrativo degli uffici giudiziari, la cui progressione in carriera e riqualificazione è bloccata da sette anni, in un


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contesto nel quale un carico di lavoro pari a circa il triplo di quello del sistema giudiziario della Germania deve essere assorbito da un personale numericamente molto inferiore a quello del predetto Paese.

Paola BALDUCCI (Verdi) conferma il proprio giudizio favorevole sul provvedimento e sull'eventualità che l'esame dello stesso prosegua in sede legislativa.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) conferma la disponibilità del proprio gruppo a proseguire l'esame del provvedimento in sede legislativa.

Manlio CONTENTO (AN), a nome del gruppo di Alleanza Nazionale, formula al Governo la seguente richiesta di dati e informazioni: se risulti intervenuta la rideterminazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge n. 311 del 2004 e, in caso affermativo, con quali esiti e quando; se risultino adottati il programma di contenimento delle spese ed il relativo regolamento di delegificazione previsto dall'articolo 1, commi da 404 al 416, della legge finanziaria 2007 e, in caso affermativo, quando e con quali esiti; se l'intento del Governo, attraverso l'articolo 5, sia rivolto alla variazione delle dotazioni organiche esclusivamente correlate con le assunzioni di personale e di progressioni professionali previste ovvero sia diretto a ridisegnare le dotazioni organiche nel complesso; come si concili la previsione di posizioni in soprannumero con quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e per quali ragioni essa sia stata introdotta; quale sia la dettagliata situazione di ciascun ufficio giudiziario relativamente alla vigente dotazione organica ed a quella effettiva con specifica evidenziazione di come verrebbero distribuiti, negli anni considerati dalla proposta, i nuovi assunti e coloro che avranno beneficiato delle progressioni di carriera; quante unità di personale, sulla base delle previsioni di spesa, si prevedano possano transitare, negli anni considerati, dall'area B all'area C e dall'area A all'area B; se gli spostamenti ipotizzati non incidano sulle mansioni attualmente svolte dal personale soggetto alle progressioni e se queste siano quindi assicurate dal personale residuo senza problemi; quali mansioni svolgono attualmente le persone in servizio di cui all'area B ed A e quali, sulla scorta della progressione, saranno tenute a svolgere; ove risultino in atto, per singolo ufficio giudiziario, rapporti di lavoro a tempo determinato («precariato»), e di quale consistenza; i dati relativi alla classificazione dei procedimenti civili pendenti e sopravvenuti con riferimento sia a quelli per cui è previsto il contributo unificato sia per i rimanenti; l'entità dei depositi di cui all'articolo 12 del progetto di legge; quali incentivi risultino attualmente applicati per la permanenza in sedi disagiate e quali esse risultino essere a tutt'oggi; il numero dei procedimenti contenziosi pendenti e relativi all'inquadramento del personale.
Si sofferma inoltre sulla questione della mancanza di fondi per un corretto funzionamento del servizio giustizia. A tale proposito invita il Governo, anche adottando iniziative legislative qualora queste fossero necessarie, di adoperarsi affinché i 94 milioni di euro confiscati alla Banca popolare italiana a seguito di patteggiamento per la vicenda della scalata ad Antonveneta siano formalmente destinati alle spese di giustizia. In tal modo, senza alcun nuovo onere finanziario a carico dello Stato, si assicurerebbero nuovi finanziamenti, anche per nuovi investimenti, al settore della giustizia.

Luigi COGODI (RC-SE) chiede al Governo una seria assunzione di responsabilità e, in particolare, ritiene necessaria l'individuazione dei profili di maggiore urgenza che riguardano il settore della giustizia. Il che potrebbe richiedere l'ampliamento dell'oggetto del provvedimento a problematiche, come quella relativa alla difficile situazione nella quale versa la magistratura onoraria, che da troppo tempo attendono un intervento legislativo. In tale contesto sarebbe favorevole ad un esame del provvedimento in sede legislativa.


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Gino CAPOTOSTI (Pop-Udeur) dichiara la disponibilità del proprio gruppo all'eventuale prosecuzione dell'esame in sede legislativa.

Carlo LEONI (Ulivo) valuta favorevolmente la possibilità di esaminare il provvedimento in sede legislativa sottolineando, peraltro, come ciò non precluda la possibilità di apportare delle modifiche al testo normativo.

Federico PALOMBA (IdV) concorda sull'opportunità di un esame in sede legislativa, auspicando che anche i gruppi dell'opposizione si esprimano in tal senso.

Gaetano PECORELLA (FI), a nome del proprio gruppo, si riserva di esprimere ogni valutazione relativa ad un eventuale esame in sede legislativa, dopo aver esaminato i dati che saranno forniti dal Governo su richiesta del gruppo di Alleanza nazionale.
Con riferimento all'articolo 3 del provvedimento, esprime forti perplessità sulla configurazione di un rapporto di lavoro a titolo gratuito con la pubblica amministrazione, sottolineando come in tal modo non si tutelino adeguatamente i giovani.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo), relatore, ritiene che l'esame in sede legislativa possa essere uno strumento opportuno per velocizzare l'iter di un provvedimento volto a dare risposta a questioni fondamentali relative al mondo della giustizia. Ribadisce, comunque, l'opportunità di continuare l'approfondimento istruttorio anche tramite l'audizione dei rappresentanti delle categorie interessate e, quindi, dei magistrati, degli avvocati e dei dirigenti amministrativi del settore.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI con riferimento alla richiesta di dati e informazioni del gruppo di Alleanza nazionale, ritiene necessario precisare che i problemi della geografia giudiziaria e della distribuzione del personale sul territorio non fanno parte del contenuto del provvedimento in esame. Il Governo potrà, eventualmente, fornire dati e informazioni sulle tematiche che rientrino nell'oggetto del provvedimento.
Quanto all'osservazione dell'onorevole Pecorella sull'articolo 3, ricorda che tale forma di collaborazione costituisce già una realtà, formalizzata in apposite convenzioni tra ordini professionali e uffici giudiziari.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di reati contro il patrimonio culturale.
C. 2806 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 settembre 2007.

Il sottosegretario Andrea MARCUCCI sottolinea la particolare importanza del provvedimento in esame e ne auspica l'approvazione in tempi brevi.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, condivide l'auspicio del sottosegretario, sottolineando che l'eventuale inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea consentirà alla Commissione di svolgere l'esame in tempi certi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione.
C. 2514 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 settembre 2007.


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Pino PISICCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di martedì 2 ottobre 2007. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa e interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale.
C. 2784, approvato dal Senato.

Reati contro l'ambiente.
C. 25 Realacci, C. 49 Paolo Russo, C. 283 Pezzella, C. 1731 Balducci, C. 2461 Mazzoni, C. 2569 Franzoso e C. 2692 Governo.

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifiche al codice civile in materia di procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale.
C. 1556 Palomba.

Istituzione in Foggia di una sezione staccata della corte d'appello di Bari, di una sezione staccata della corte di assise d'appello di Bari e del tribunale per i minorenni.
C. 506 Antonio Pepe, C. 537 Di Gioia, C. 1944 Bordo e C. 1934 Folena.