VIII Commissione - Resoconto di marted́ 2 ottobre 2007


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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Ermete REALACCI. - Interviene il viceministro delle infrastrutture, Angelo Capodicasa.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per l'edilizia a canone speciale per l'anno 2007.
Atto n. 159.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giuliano PEDULLI (Ulivo), relatore, segnala che il decreto in esame costituisce il primo decreto di ripartizione delle disponibilità del Fondo per l'edilizia a canone speciale, di cui alla legge finanziaria per il 2004, posto che le risorse previste per il triennio 2004-2006 non sono state assegnate, presumibilmente a causa dei tempi necessari alla definizione di un contenzioso sorto tra Stato e autonomie territoriali, che ha avuto termine con una pronuncia della giurisprudenza costituzionale in senso favorevole alle disposizioni istitutive del Fondo stesso. In tal senso, fa presente che la richiesta di parere parlamentare sullo schema di riparto in esame è formulata ai sensi dell'articolo 3, commi 108 e 109, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004): tali disposizioni, insieme a quelle recate dai successivi commi 110-115, introducono una normativa per l'aumento della disponibilità di unità immobiliari destinate ad essere locate a canone speciale, attraverso l'istituzione di un apposito Fondo per l'edilizia a canone speciale. In particolare, il finanziamento del Fondo, istituito presso il Ministero delle infrastrutture, è inserito - a decorrere dall'anno 2007 - in Tabella C della legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978.
Ricorda, inoltre, che il comma 109 del citato articolo dispone in merito alla ripartizione annuale del Fondo fra le regioni, da attuarsi attraverso un decreto del


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Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Precisa, altresì, che, ai fini della ripartizione, la disposizione prevede il criterio della assegnazione proporzionale alla popolazione complessiva dei comuni compresi negli elenchi dei comuni ad alta tensione abitativa. Inoltre, quanto alle modalità attuative, fa presente che il comma 110 dispone che le somme del Fondo siano utilizzate per la realizzazione di programmi finalizzati alla nuova costruzione o al recupero di unità immobiliari nei soli comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti in possesso di determinati requisiti reddituali, mentre il comma 112 condiziona l'attuazione dei programmi medesimi alla stipula di una specifica convenzione tra le imprese di costruzione ed il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi.
Osserva, quindi, che l'atto del Governo in esame è composto dai seguenti elementi: lo schema di D.P.C.M., contenente la ripartizione delle risorse per l'edilizia a canone speciale per il 2007, iscritte nel capitolo 1691 del bilancio nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture; una tabella allegata, che ne costituisce parte integrante, in cui sono indicate le quote da ripartire tra le singole regioni; la relazione illustrativa, che contiene anche una ricostruzione dei presupposti normativi dello schema di decreto. In proposito, fa presente che lo schema di D.P.C.M. consta di tre articoli; l'articolo 1 provvede, per l'anno 2007, a ripartire tra le regioni e le province autonome la disponibilità del Fondo per l'edilizia a canone speciale, determinata dalla tabella C della legge finanziaria 2007 nella somma complessiva di euro 9.921.000, rinviando alla tabella allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento e che riporta le somme spettanti ad ogni singola regione, secondo i criteri dettati dal richiamato articolo 3, comma 109, della legge n. 350 del 2003 (in base al principio della ripartizione proporzionale alla popolazione complessiva dei comuni ad alta tensione abitativa insistenti nella regione stessa): avverte che si tratta, in sostanza, di un meccanismo di carattere «automatico», che prescinde dalla effettiva predisposizione o approvazione, da parte degli enti locali beneficiari delle risorse, di progetti per l'edilizia a canone speciale.
Osserva, poi, che l'articolo 2 dispone che le regioni provvedano agli adempimenti previsti dal comma 113 dell'articolo 3 della citata legge n. 350, che definisce i requisiti di reddito dei soggetti che possono accedere alla locazione a canone speciale: per quanto riguarda gli adempimenti a carico delle regioni, esso prevede - in particolare - la determinazione da parte delle medesime del limite di reddito annuo riferito al nucleo familiare, che può essere differenziato in funzione dell'andamento del mercato delle locazioni e dell'incidenza delle situazioni di disagio abitativo sul totale della popolazione residente. L'articolo 3 riguarda, infine, la pubblicazione del D.P.C.M. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In conclusione, esprime una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento, che consente di mettere a disposizione dei comuni interessati una significativa quota di stanziamenti destinati a programmi di sostegno delle politiche abitative. Al riguardo, peraltro, rileva che - prendendo spunto dalle interessanti indicazioni emerse nel corso della recente audizione informale di rappresentanti dell'ANCI svolta in Commissione - potrebbe essere utile segnalare, nel parere di competenza, l'esigenza di attivare per il futuro un meccanismo di monitoraggio dell'utilizzo del Fondo, che sia in grado, per un verso, di fornire al Parlamento uno strumento di valutazione della capacità di spesa da parte delle istituzioni competenti e, per altro verso, di verificare possibili modifiche alla disciplina legislativa del Fondo medesimo, che mirino ad introdurre - accanto agli «automatismi» di carattere proporzionale nel riparto delle risorse - anche meccanismi premiali, diretti a privilegiare, nell'erogazione degli


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stanziamenti, gli enti territoriali che abbiano effettivamente approvato o definito specifici progetti di edilizia a canone speciale.
Presenta, pertanto, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato), riservandosi di verificare eventuali, ulteriori, elementi di merito che dovessero emergere dal dibattito in Commissione e proponendo sin d'ora di procedere alla deliberazione sulla proposta di parere nella seduta di domani, anche in modo da accelerare il più possibile l'iter di approvazione del provvedimento e consentire, quindi, la rapida messa a disposizione dei finanziamenti in favore degli enti locali beneficiari.

Ermete REALACCI, presidente, prende atto delle indicazioni formulate dal relatore in ordine al seguito dell'esame del provvedimento, che prospettano l'opportunità di concludere l'esame dell'atto del Governo in titolo sin dalla giornata di domani. A tal fine propone - se non vi sono obiezioni - di accogliere tali indicazioni e di modificare, conseguentemente, il calendario dei lavori della Commissione per la giornata di giovedì 4 ottobre, eliminando tale punto dall'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Il viceministro Angelo CAPODICASA prende atto della proposta di parere formulata dal relatore.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) dichiara di apprezzare la relazione introduttiva testé svolta, che evidenzia anche il condivisibile intento di integrare i meccanismi «automatici», previsti dalla legislazione vigente, con incentivi di natura premiale, che consentirebbero di spostare importanti quantità di risorse verso quei comuni che riescono ad attuare coerentemente i propri progetti in materia edilizia. In proposito, peraltro, sottolinea l'esigenza di valorizzare al massimo la voce dedicata ai «premi» per gli enti territoriali più efficienti, anche con l'obiettivo di ridurre l'ammontare dei residui non utilizzati.

Maria Cristina PERUGIA (RC-SE), nel riservarsi di approfondire ulteriormente la proposta di parere del relatore per la seduta di domani, intende sin d'ora prospettare una questione, che potrebbe - a suo avviso - costituire oggetto di una specifica integrazione del parere che la Commissione è chiamata a esprimere. Rileva, infatti, che l'articolato della legge finanziaria per il 2004, da cui trae origine il Fondo in esame, non opera alcuna distinzione tra progetti di recupero del patrimonio immobiliare esistente e progetti di nuove costruzioni; al contrario, ritiene che possa risultare opportuno creare i presupposti per marcare tale differenza, privilegiando il recupero di unità immobiliari rispetto alle nuove costruzioni, con effetti indubbiamente più positivi anche per la tutela del territorio e la valorizzazione dei beni esistenti.

Giuliano PEDULLI (Ulivo), relatore, si dichiara disponibile ad integrare, per la seduta di domani, la proposta di parere presentata, in modo da recepire le indicazioni formulate dal deputato Perugia.

Il viceministro Angelo CAPODICASA dichiara di condividere le osservazioni emerse nel corso del dibattito, preannunciando la disponibilità del Governo ad accogliere eventuali suggerimenti in materia.

Ermete REALACCI, presidente, invita i gruppi a segnalare al relatore, per la seduta di domani, eventuali richieste di integrazione della proposta di parere, anche al fine di giungere ad un orientamento il più possibile condiviso da parte della Commissione.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Ermete REALACCI. - Interviene il viceministro delle infrastrutture, Angelo Capodicasa.

La seduta comincia alle 12.50.

Ratifica Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi.
C. 2861 Governo e abbinate.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Mauro CHIANALE (Ulivo), relatore, osserva che il testo che la Commissione è chiamata a esaminare in sede consultiva riproduce quello del disegno di legge presentato dal Governo il 3 luglio scorso e adottato dalla III Commissione, nella seduta del 1o agosto, come testo base per il seguito dell'esame, il cui avvio aveva avuto luogo, nella seduta del 3 maggio 2007, in merito alle abbinate proposte di legge d'iniziativa parlamentare sulla stessa materia.
Rileva che, sul piano tecnico, il testo sul quale viene chiesto il parere della VIII Commissione non presenta elementi particolari. L'articolo 1 contiene l'elenco dei Protocolli che vengono ratificati: foreste montane; pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile; composizione delle controversie; difesa del suolo; energia; protezione della natura e tutela del paesaggio; agricoltura di montagna; turismo; trasporti. L'articolo 2 valuta l'onere derivante dall'attuazione della legge di ratifica e la sua copertura finanziaria, pari a 462.765 euro all'anno. L'articolo 3, infine, stabilisce l'entrata in vigore della legge. Rammenta, peraltro, che il comma 3 dell'articolo 1 contiene una disposizione importante che riguarda il rispetto delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali nell'attuazione dei Protocolli e il rispetto delle attribuzioni della Consulta Stato-Regioni dell'Arco alpino.
Sul piano politico, invece, ritiene anzitutto di dover richiamare l'importanza della Convenzione per la protezione delle Alpi e dei relativi Protocolli attuativi, visti come un coerente sistema normativo, capace di fissare le linee guida e i principi fondamentali per la cooperazione fra i Paesi contraenti e di assicurare - nell'ambito di una corretta politica ambientale - politiche globali per la conservazione e la protezione delle Alpi.
Quanto al contenuto dei Protocolli oggetto della procedura di ratifica, rileva sinteticamente che essi consentono l'approntamento di organici piani di difesa del suolo e di contenimento dell'uso del terreno e delle attività estrattive nel territorio alpino; di salvaguardia della natura e del paesaggio; di tutela della qualità dell'aria; di corretta regimazione delle acque; di tutela e valorizzazione dell'agricoltura di montagna, anche come strumento di mantenimento della biodiversità; di rafforzamento dell'ecosistema delle foreste di alta quota; di miglioramento della compatibilità ambientale nell'utilizzo dell'energia e di implementazione delle misure di risparmio energetico; di promozione della collaborazione dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'artigianato con un turismo improntato ad un rigoroso rispetto dell'ambiente. Ritiene, inoltre, utile soffermarsi brevemente sul Protocollo sui trasporti, sia perché la sua messa a punto ha presentato particolari difficoltà, in considerazione della delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso riveste, sia perché proprio su tale Protocollo si era arrestato nella passata legislatura l'iter legislativo del procedimento di ratifica.
In particolare, dopo aver richiamato i principali obiettivi del Protocollo sui trasporti, ricorda che nella passata legislatura almeno tre furono le questioni più dibattute: la prima relativa al cosiddetto «principio di causalità», accolto nel Protocollo, secondo il quale i costi relativi alla prevenzione, alla gestione e alla riduzione dell'inquinamento, nonché al ripristino


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ambientale sono a carico di chi inquina; la seconda relativa al vincolo contenuto nel Protocollo ad astenersi dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino; la terza relativa alla sussistenza di una sorta di diritto di veto da parte di uno Stato contraente rispetto alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio alpino. Con riferimento a tali questioni, segnala anzitutto la novità - ampiamente sottolineata nella relazione illustrativa del disegno di legge governativo - rappresentata dalla dichiarazione interpretativa che ha accompagnato la sottoscrizione della Convenzione da parte dell'Unione europea, ritenendo che con tale interpretazione possano considerarsi superati i dubbi che - con riferimento in particolare agli articoli 8 e 11 della Convenzione - avevano fatto temere, da un lato, l'introduzione di costi aggiuntivi o di obblighi giuridici supplementari rispetto a quanto già accettato da ogni singolo Stato in sede comunitaria e, dall'altro, l'esercizio di un diritto di veto da parte di ciascuno Stato contraente rispetto a nuove infrastrutture. Pur nella consapevolezza della necessità di tenere nella massima considerazione le preoccupazioni e le esigenze che provengono da un settore importante per l'economia del Paese, quale quello del trasporto su gomma, ritiene - condividendo quanto emerso nel dibattito presso la Commissione di merito - che non sia più sostenibile il differimento del procedimento di ratifica e implementazione dei Protocolli attuativi della Convenzione, che già vede l'Italia in fortissimo ritardo rispetto agli altri Stati contraenti. Come è stato opportunamente sottolineato dal relatore del provvedimento presso la III Commissione, infatti, «l'Italia ha firmato il Protocollo sui trasporti alla fine del 2000. Gli accordi internazionali sono garantiti dalla assoluta continuità istituzionale. Naturalmente si possono cambiare gli accordi. Ma per questo ci sono procedure fondate sulla reciprocità. La Convenzione regola i contenziosi e la disdetta della Convenzione stessa. Non è giusto, pertanto, bloccare otto Protocolli perché non si è d'accordo su quello dei trasporti».
Ritiene, inoltre, di dover sottolineare l'ulteriore aspetto - anch'esso emerso apertamente nella discussione presso la Commissione Affari esteri - relativo alla possibilità di orientare in sede parlamentare l'attuazione dei protocolli, e in particolare di quello sui trasporti, con l'approvazione di specifici ordini del giorno che esplicitino, ad esempio, che «il vincolo di non costruire nuove strade di grande comunicazione contenuto nel Protocollo sui trasporti, sia coerente con gli impegni assunti dall'Italia nell'Unione europea; il principio di causalità e l'obiettivo di internalizzare i costi esterni al settore dei trasporti vengano attuati gradualmente nell'ottica di una politica nazionale di sostegno alla riorganizzazione ecologica del trasporto su gomma e compatibilmente alle possibilità economiche effettive del settore; l'attuazione della Convenzione, dei Protocolli e del Programma di lavoro pluriennale non sia dirigistica, ma partecipata in primo luogo dalle regioni e dagli enti locali in base al rispetto delle competenze e del principio di sussidiarietà verticale, in modo tale che venga organizzato un sistema integrato di governance basato sulla cooperazione istituzionale; l'attuazione della politica globale per la protezione delle Alpi sia partecipata dalla popolazione alpina sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, attraverso processi decisionali democratici, la negoziazione democratica dei conflitti, il partenariato pubblico-privato, la valorizzazione delle reti locali associative e di tutti i saperi alpini».
In questo senso, esprime la convinzione che l'ipotesi del diritto di veto su nuove infrastrutture di collegamento tra due Stati presupponga necessariamente una eventuale mancanza di coordinamento delle volontà tra il Governo italiano e il Governo dello Stato transfrontaliero interessato. In questo contesto, giudica dunque insensate le opposizioni di natura ideologica rispetto al contenuto del Protocollo sui trasporti, atteso anche che le scelte in materia sono assunte in un ambito di carattere internazionale e sono


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governate da un principio di cooperazione e da precise intese, rispetto alle quali lo stesso Protocollo costituisce una solida cornice istituzionale di riferimento.
Ribadita, dunque, l'importanza del provvedimento in esame per il conseguimento dell'obiettivo strategico della messa in campo di politiche ambientali globali adeguate agli obiettivi strategici della conservazione e della salvaguardia dello straordinario patrimonio ambientale rappresentato dal territorio alpino, nonché capaci di garantire il mantenimento della popolazione alpina nelle forme tradizionali di insediamento e di scongiurare il rischio grave del progressivo spopolamento di tale territorio, ritiene che la Commissione debba esprimere un parere favorevole, assumendo consapevolmente su di sé una responsabilità politica e istituzionale che, a quasi un decennio dalla ratifica della Convenzione per la protezione delle Alpi, il Parlamento - a suo avviso - non può e non deve eludere.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) chiede di poter approfondire con attenzione i contenuti della relazione introduttiva testé svolta.

Paolo CACCIARI (RC-SE) si riserva di svolgere i necessari approfondimenti, anche sulla base della documentazione relativa al provvedimento di ratifica in titolo.

Ermete REALACCI, presidente, ritiene che i temi sollevati dal relatore costituiscano elementi di estrema importanza rispetto alle competenze della Commissione, che deve poter approfondire in modo adeguato - secondo quanto appena richiesto da taluni deputati - il contenuto dei Protocolli in questione.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.