I Commissione - Giovedì 4 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (atto n. 131).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE, APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (atto n. 131);
considerato il quadro normativo comunitario, ed in particolare il fatto che il Consiglio europeo dell'Aja del novembre 2004 ha confermato il programma di Tampere del 1999, ponendo le basi per la realizzazione delle seconda fase della politica europea in materia di asilo volta a instaurare, entro il 2010, un sistema comune in materia di asilo valido nell'intera Unione;
rilevato, in particolare, che tra le quattro direttrici d'azione fissate dal citato Consiglio europeo di Tampere una riguarda la creazione di un regime europeo comune in materia di asilo;
considerato che la Costituzione italiana prevede, all'articolo 10, terzo comma, che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge;
valutato che il dettato costituzionale sul diritto di asilo non è stato attuato, mancando ancora una legge organica che ne stabilisca le condizioni di esercizio, nonostante la giurisprudenza abbia stabilito la possibilità di riconoscere il diritto di asilo allo straniero anche in assenza di una disciplina apposita;
osservato che il riconoscimento del rifugiato è un principio riconosciuto nel nostro ordinamento giuridico con l'adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, che definisce lo status di rifugiato, e alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea;
tenuto presente che l'istituto del diritto di asilo non coincide con quello del riconoscimento dello status di rifugiato, per il quale non è sufficiente che nel Paese di origine siano generalmente limitate le libertà fondamentali, ma il singolo richiedente deve aver subito, o avere il fondato timore di poter subire, specifici atti di persecuzione;
considerato che lo schema in esame è volto ad attuare la direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,


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nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
ritenuto che, per rispettare la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva prevista dall'articolo 27 della Costituzione, appare indispensabile che il riferimento ad ogni reato «ostativo» al riconoscimento degli status di rifugiato o di protezione sussidiaria non sia generico, ma sia comunque relativo ad una sentenza definitiva di condanna pronunciata da giudice italiano o straniero;
rilevato che le ipotesi di danno grave che dà luogo a protezione sussidiaria devono essere attuate in modo estensivo, adottando in modo esplicito tutti i criteri della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che vincola tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, sicché non potrebbe trattarsi di un trattamento più favorevole previsto soltanto dall'Italia;
osservato, sulla base dell'articolo 17 della direttiva, che le cause di esclusione per gravi reati anche dalla protezione sussidiaria, che sono anche cause di revoca dello status della protezione sussidiaria, sono più ampie rispetto alle cause di esclusione dallo status di rifugiato e tuttavia esse devono essere interpretate in modo assai restrittivo facendo riferimento all'articolo 15 della direttiva, che riconosce la protezione sussidiaria in caso di pericolo grave derivante da condanna a morte o da esecuzione o da pena o trattamento inumano e degradante;
rilevato, inoltre, che la causa di esclusione della protezione sussidiaria prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera d) contiene riferimenti troppo generici, in quanto il pericolo per la sicurezza dello Stato deve fondarsi su elementi di carattere concreto ed attuale che si riferiscono al comportamento della persona e non già alla mera circostanza della sua presenza sul territorio;
considerato che il comma 4 dell'articolo 22 dello schema prevede che il ricongiungimento familiare degli stranieri ammessi alla protezione sussidiaria avvenga con le forme e le condizioni previste dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 286 del 1998, anziché con le più favorevoli forme e condizioni previste per il ricongiungimento familiare dei rifugiati dall'articolo 29-bis dello stesso decreto legislativo;
poiché le ragioni di maggior debolezza soggettiva ed oggettiva in cui si trovano i titolari di protezione sussidiaria e i loro familiari esigono proprio quelle forme agevolate e semplificate di ricongiungimento familiare, previste nella legislazione di riferimento;
considerato infatti che i familiari di uno straniero cui è stata riconosciuta la protezione internazionale da parte dell'Italia sono essi stessi persone in pericolo che possono trovarsi nell'impossibilità di giungere in Italia attraverso gli ordinari canali di ingresso per i cittadini stranieri;
considerato altresì che tali soggetti potrebbero non disporre di un passaporto in corso di validità, oppure essere privi di mezzi ed essere già fuggiti dal proprio paese di origine;
ritenuto, pertanto, che equiparare la loro condizione a quella di qualunque altro migrante non appare ragionevole e costringe i familiari dello straniero che gode della protezione italiana a doversi necessariamente rivolgere alla criminalità internazionale per giungere in Italia a rischio della propria vita;
valutato che, se pure può essere ragionevole ipotizzare che il familiare italiano titolare della protezione sussidiaria che chiede il ricongiungimento con i propri familiari disponga di mezzi economici per mantenere la famiglia che intende ricongiungere, va almeno prevista l'introduzione di una disposizione che stabilisca che il ricongiungimento familiare per i titolari della protezione sussidiaria avvenga con una procedura semplificata rispetto ai requisiti formali ordinariamente richiesti, essendo sufficiente l'accertamento,


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da parte delle nostre autorità consolari o da enti accreditati, della sussistenza del rapporto di parentela;
considerato che l'articolo 27 dello schema in esame non sembra dare un'adeguata attuazione all'articolo 29, comma 3 della direttiva, che prevede che ogni Stato debba fornire adeguata assistenza sanitaria, secondo le stesse modalità previste per i cittadini, ai beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria che presentano particolari esigenze, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato;
osservato, in proposito, che i dati provenienti dalla rete del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) evidenziano che presso le strutture di accoglienza sono numerosi i casi di persone sottoposte a tortura e trattamenti o pene inumani o degradanti;
ritenuto che tali casi comportano l'attivazione di percorsi di riabilitazione specifici per i quali non si prevedono risorse economiche adeguate nonché percorsi di formazione specifica per il personale delle strutture sanitarie;
considerato che i programmi oggi eventualmente attivati ricadono sulle spalle dei comuni e delle aziende sanitarie locali,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
a) al comma 4 dell'articolo 22, sia previsto che il ricongiungimento familiare degli stranieri ammessi alla protezione sussidiaria avvenga con le forme e le procedure previste per il ricongiungimento familiare dei rifugiati dall'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, fatti salvi i requisiti previsti dall'articolo 29, comma 3, del medesimo decreto;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 10, comma 2, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i reati ostativi al riconoscimento dello status di rifugiato siano stati accertati con sentenza definitiva di condanna;
b) all'articolo 14, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le ipotesi di danno grave che dà luogo a protezione sussidiaria siano definite estensivamente, adottando in modo esplicito tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), con particolare riguardo alla nozione di trattamento inumano e degradante;
c) all'articolo 16, comma 1, lettera b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la clausola di esclusione dalla protezione sussidiaria per la commissione di un reato grave sia formulata in modo da prevedere che essa sia stata accertata con sentenza definitiva di condanna pronunciata da giudice italiano o straniero; inoltre, di tenere conto del divieto di estradizione dello straniero per motivi politici previsto dall'articolo 10, quarto comma, della Costituzione, del divieto della pena di morte previsto dall'articolo 27, quarto comma, della Costituzione e del divieto di subire torture o pene o trattamenti inumani o degradanti previsto dall'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come definiti dalla giurisprudenza della CEDU, essendo indispensabile prevedere che i fondati motivi per ritenere che il richiedente abbia commesso all'estero un reato grave sussistono soltanto se lo Stato estero abbia regolarmente presentato all'Italia domanda di estradizione a seguito di una sentenza definitiva di condanna, per la quale sia definitiva la sentenza favorevole all'estra dizione pronunciata dalla competente Corte d'appello italiana;


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d) all'articolo 21, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di precisare il contenuto dell'opuscolo informativo da consegnare unitamente alla decisione che riconosce la protezione internazionale;
e) all'articolo 27 valuti il Governo l'opportunità di prevedere uno specifico canale di finanziamento per garantire forme di assistenza e tutela sanitarie e psicologiche in favore dei soggetti, cui sia stata riconosciuta la protezione internazionale, che siano stati vittime di tortura, di sfruttamento, di trattamenti o pene inumani o degradanti o degli effetti di un conflitto armato.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica (atto n. 153).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica (atto n. 153);
premesso che:
all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 7, la non computabilità del periodo di soggiorno autorizzato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo determina, a danno dei titolari, una disparità di trattamento che non appare giustificata sulla base del principio di ragionevolezza;
appare in via generale auspicabile una revisione in senso meno restrittivo dei requisiti di reddito fissati, ai fini del ricongiungimento familiare, dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso, comma 7, l'ultimo periodo sia riformulato nel senso di prevedere che il periodo di soggiorno autorizzato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998).


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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica (atto n. 153).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica (atto n. 153);
premesso che:
all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 7, la non computabilità del periodo di soggiorno autorizzato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo determina, a danno dei titolari, una disparità di trattamento che non appare giustificata sulla base del principio di ragionevolezza;
appare in via generale auspicabile una revisione in senso meno restrittivo dei requisiti di reddito fissati, ai fini del ricongiungimento familiare, dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso, comma 7, l'ultimo periodo sia riformulato nel senso di prevedere che il periodo di soggiorno autorizzato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998).


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ALLEGATO 4

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Testo unificato C. 553 cost. Scotto, C. 1524 cost. Bianchi, C. 2335 cost. Boato, C. 2382 cost. Bianco, C. 2479 cost. Zaccaria, C. 2572 cost. Franco Russo, C. 2574 cost. Lenzi, C. 2576 cost. Franco Russo, C. 2578 cost. D'Alia, C. 2586 cost. Boato, C. 2715 cost. Boato e C. 2865 cost. Casini).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: oltre ai deputati eletti nella circoscrizione Estero con le seguenti: dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
3. 100. I Relatori.

Al comma 1, sostituire le parole: oltre ai deputati eletti nella circoscrizione Estero con le seguenti: oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero.
3. 100. (nuova formulazione) I Relatori.