I Commissione - Mercoledì 10 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (Testo unificato C. 553 cost. Scotto, C. 1524 cost. Bianchi, C. 2335 cost. Boato, C. 2382 cost. Bianco, C. 2479 cost. Zaccaria, C. 2572 cost. Franco Russo, C. 2574 cost. Lenzi, C. 2576 cost. Franco Russo, C. 2578 cost. D'Alia, C. 2586 cost. Boato e C. 2715 cost. Boato e C. 2865 cost. Casini).

ULTERIORI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI DEI RELATORI

All'articolo aggiuntivo 11.060. apportare le seguenti modificazioni.
a) Premettere il seguente comma:

01. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «o, qualora» sino a: «indicono» con le seguenti: «indice»;
c) al comma 3 sopprimere la lettera a).
0. 11. 060. 1.I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 11.060. premettere il seguente comma:
01. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione le parole: «cinquant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni»
0. 11. 060. 2.I Relatori.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso Art. 57, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, dopo le parole «è eletto» aggiungere le seguenti: secondo modalità stabilite dalla legge.
b) al secondo comma, sostituire le parole: «tra gli eletti negli enti locali, secondo modalità stabilite dalla legge elettorale» con le seguenti: «tra gli eletti nei Consigli dei Comuni, Province e città metropolitane»;
c) al terzo e al quinto comma, sostituire le parole: con meno di un milione di abitanti con le seguenti: sino a un milione di abitanti;
d) al quarto comma dopo le parole: «i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol eleggono» aggiungere le seguenti: «con voto limitato»;
e) al quinto comma, alinea, sopprimere le parole: con voto limitato;

Conseguentemente, al medesimo quinto comma, primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: con voto limitato;
f) al settimo comma, sostituire le parole: «dall'insediamento» con le seguenti: «dalla prima riunione».
4. 200.I Relatori.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso Art. 57, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, dopo le parole «è eletto» aggiungere le seguenti: secondo modalità stabilite dalla legge.


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b) al secondo comma, sostituire le parole: tra gli eletti negli enti locali, secondo modalità stabilite dalla legge elettorale con le seguenti: tra i componenti dei Consigli dei Comuni, Province e città metropolitane;
c) al terzo e al quinto comma, sostituire le parole: con meno di un milione di abitanti con le seguenti: sino a un milione di abitanti;
d) al quarto comma dopo le parole: i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol eleggono aggiungere le seguenti: con voto limitato;
e) al quinto comma, alinea, sopprimere le parole: con voto limitato;

Conseguentemente, al medesimo quinto comma, primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: con voto limitato;
f) al settimo comma, sostituire le parole: dall'insediamento con le seguenti: dalla prima riunione.
4. 200.(nuova formulazione) I Relatori.

ART. 6.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il secondo comma dell'articolo 60 della Costituzione è sostituito dai seguenti:
«I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».
6. 200.I Relatori.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 61 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, primo periodo, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Finchè non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

2. All'articolo 63 della Costituzione, primo comma è aggiunto il seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza».
6. 0100.I Relatori.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera d), sostituire le parole: «negli articoli 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 122, primo comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma» con le seguenti: «negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, ultimo comma; 132, secondo comma e 133, primo comma»;
b) al secondo comma sostituire la parola: assegnano con le seguenti: individuano al fine dell'assegnazione;
c) al quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «119, commi terzo e quinto» con le seguenti: «119, commi terzo, quinto e sesto».
7. 200.I Relatori.


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ART. 8.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da essa stabilita».
8. 0100.I Relatori.

ART. 11-bis.

All'articolo 11-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al terzo comma dell'articolo 87 della Costituzione, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati».
11-bis. 100.I Relatori.

ART. 12.

Sopprimerlo.
12. 200.I Relatori.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Al secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»
15. 0200.I Relatori.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Il quarto comma dell'articolo 123 della Costituzione è sostituito dai seguenti:
«Il Consiglio delle autonomie locali è organo di consultazione fra le Regioni e gli enti locali.

In ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano il Consiglio delle autonomie locali è costituito secondo modalità stabilite dalla legge dello Stato»
15. 0201.I Relatori.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il Senato federale della Repubblica, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale».
15. 0203.I Relatori.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Al settimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».
15. 0204.I Relatori.


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ALLEGATO 2

Ratifica Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e l'Albania (C. 3043 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 3043 Governo, riguardante la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici (Nuovo testo unificato C. 73 ed abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 73 ed abbinate, come risultante dall'esame degli emendamenti da parte della Commissione di merito, recante Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici»,
considerato che il provvedimento, intervenendo sulla disciplina vigente in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico, riguarda in via prevalente la materia «previdenza sociale», che rientra tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 4

Rinnovo dei consigli comunali e provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso (C. 1134 Nespoli, C. 1664 Marone, C. 1679 Gioacchino Alfano, C. 1777 Romano, C. 2014 Lumia, C. 2072 D'Alia, C. 2129 Forgione, C. 2175 D'Ippolito Vitale e C. 2223 Tuccillo).

TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

NORME IN MATERIA DI SCIOGLIMENTO DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI SOGGETTI A CONDIZIONAMENTI ED INFILTRAZIONI DI TIPO MAFIOSO E IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

ART. 1.
(Modifiche all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. L'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 143.
(Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti).

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare una evidente alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato In tal caso, il prefetto nomina una commissione di indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione scelti con le modalità di cui all'articolo 144, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore


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della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono altresì indicati gli appalti, i contratti ed i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, in modo specifico gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, con avvio del procedimento disciplinare, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione. La durata della sospensione non può eccedere quella dell'efficacia del decreto di scioglimento e, comunque, non può superare i ventiquattro mesi.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa, che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione degli altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento.
8. Fuori dai casi di cui al comma 1, se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 al Tribunale competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga diversamente nei


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casi in cui sia assolutamente necessario mantenere la riservatezza sulla proposta o sulla relazione, ovvero su parti di esse. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento non può essere adottato qualora determini un differimento della data di svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Per l'adozione del provvedimento di proroga si osservano le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione di incandidabilità, il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al Tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al Libro IV, Titolo II, Capo VI, del codice di procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141».

ART. 2.
(Modifiche all'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. L'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 144.
(Commissari straordinari. Commissione straordinaria e comitato di sostegno e monitoraggio).

1. Il Ministro dell'interno sceglie i commissari tra i funzionari dello Stato in servizio e, subordinatamente, in quiescenza, avendo particolare cura:
a) delle specifiche e comprovate attitudini, delle capacità e delle esperienze professionali in materia gestionale ed amministrativa;
b) dell'inesistenza delle qualità di indagati, di imputati o di condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei diritti indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 58, o per i quali sia pendente procedimento di applicazione di misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio


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1965, n. 575, ovvero che comunque versino in una delle ipotesi previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso articolo 58; c) dell'inesistenza di cause ostative alla candidabilità, alla eleggibilità o al mantenimento di cariche pubbliche;
d) degli esiti dei controlli della Corte dei conti.

2. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, composta da tre membri scelti ai sensi del comma 1, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso.
3. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 2 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui al comma 3».

ART. 3.
(Modifiche all'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. L'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 145.
(Gestione straordinaria).

1. Quando la relazione prefettizia di cui all'articolo 143, comma 3, riscontri la sussistenza di situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso connesse all'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, ovvero all'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, nonché al rilascio di permessi di costruire, di autorizzazioni amministrative in genere e di incarichi professionali, la commissione straordinaria riesamina tali procedimenti, provvedendo alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta i provvedimenti necessari per rimuovere le situazioni di infiltrazione o di condizionamento, ivi inclusi l'annullamento d'ufficio o la revoca di provvedimenti adottati ed il recesso da contratti conclusi. La commissione straordinaria può acquisire informazioni antimafia sul conto dei soggetti che risultino affidatari di incarichi per l'esecuzione di lavori, servizi, forniture e di prestazioni professionali.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la commissione straordinaria, per far fronte a situazioni di grave disservizio e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non ancora eseguiti, i cui atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. Nel piano deve essere assicurata la precedenza ai provvedimenti necessari ad eliminare le anomalie segnalate nella relazione di cui al comma 3 dell'articolo 143, concernenti lo stato di appalti, contratti e servizi. Contestualmente, la commissione straordinaria assume i provvedimenti di riorganizzazione del personale dell'ente, tenendo conto prioritariamente di quanto emerso nella relazione del prefetto e degli eventuali provvedimenti disposti ai sensi del comma 5 dell'articolo 143. La deliberazione della commissione straordinaria, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al


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prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale competente o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.
3. Nei casi di urgenza e quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, la commissione straordinaria può stipulare, nei limiti delle assegnazioni dell'ultimo bilancio approvato, con congrua motivazione, contratti di forniture di beni e servizi con il metodo della trattativa privata, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica. Per gli stessi motivi il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al cinquanta per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con una quota parte del dieci per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto legge 14 giugno 1989, n. 230 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575. Alla scadenza del periodo di assegnazione la commissione straordinaria può rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi dell'articolo 143.
5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria, di cui al comma 3 dell'articolo 144, ispirandosi a principi di promozione della legalità, dello sviluppo e della partecipazione democratica, ed allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale, si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.


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6. Il prefetto vigila sul corretto esercizio del mandato da parte della commissione straordinaria. A tal fine, può convocare i commissari e richiedere relazioni sull'attività svolta. Qualora accerti gravi irregolarità, il prefetto propone al Ministro dell'interno la sostituzione della commissione o di singoli commissari».

ART. 4.
(Modifiche all'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 146.
(Campo di applicazione. Relazione al Parlamento).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144 e 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144 e 145 si applicano anche alle società il cui capitale sia detenuto interamente o prevalentemente dagli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, il Ministro dell'interno può procedere allo scioglimento dell'organo di amministrazione, con conseguente nomina di un commissario, che resta in carica per la durata di un anno. Il commissario può essere prorogato nella carica per ulteriori sei mesi in caso di esigenze di particolare rilevanza.
3. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dalla gestione straordinaria dei singoli comuni».

ART. 5.
(Modifiche all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Il Prefetto vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Nei casi di inerzia o ritardo, il Prefetto assegna all'ente interessato un congruo termine per l'adozione del provvedimento di sospensione o per l'avvio del procedimento disciplinare; decorso inutilmente tale termine, il Prefetto di propria iniziativa adotta il provvedimento di sospensione ovvero avvia il procedimento disciplinare».

ART. 6.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 27 marzo 2001 n. 97).

1. All'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli, 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione di armi, munizioni o materie esplodenti, o


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per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, per altri delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, per il delitto previsto dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, ovvero per delitti commessi in presenza delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.»

ART. 7.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 27 marzo 2001 n. 97).

1. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della sentenza da parte dell'ufficio competente ad avviare il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro novanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale. La presente norma prevale su eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.»

ART. 8.
(Modifiche all all'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629).

1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Qualora il Ministro dell'interno e i prefetti delegati ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, comunichino elementi relativi a collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso, le amministrazioni cui sono fornite le informazioni non possono adottare i provvedimenti di cui al comma 1, né stipulare, approvare o autorizzare contratti o subcontratti, ovvero rilasciare o consentire concessioni o erogazioni.
1-ter. Le autorità di cui al comma 1-bis non possono adottare procedimenti diversi da quelli previsti dal presente articolo».

ART. 9.
(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165).

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Anche in deroga al comma 3, qualora sia accertata la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti del dipendente


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con la criminalità di tipo mafioso, ovvero di forme di condizionamento del dipendente stesso tale da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione di appartenenza, si applica la sanzione del licenziamento senza preavviso. Anche in deroga a diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il procedimento disciplinare per i fatti di cui al presente comma non è sospeso in presenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti».

ART. 10.
(Norma transitoria e abrogazioni).

1. Le disposizioni introdotte dalla presente legge si applicano anche alle procedure di scioglimento di consigli comunali o provinciali in corso alla data della sua entrata in vigore, qualora alla medesima data il decreto di scioglimento non sia stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Sono abrogati:
a)
il comma 9 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
b) il comma 715 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 11.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.