Mercoledì 10 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti, Raffaele Gentile.
La seduta comincia alle 9.25.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.
Atto n. 140.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.
Rosella OTTONE (Ulivo), relatore, sottolinea che la direttiva 2005/32/CE del 6 luglio 2005 fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia, nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno, accrescendo così l'efficienza energetica e la protezione ambientale, e migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
La direttiva in questione si configura come una direttiva-quadro, che istituisce il quadro di riferimento per l'emanazione di misure specifiche («misure di esecuzione») relative alle diverse tipologie di prodotti che consumano energia. Tali misure saranno quindi adottate a livello comunitario, sotto forma di difettive, decisioni o regolamenti. Per tre categorie di prodotti, invece, la direttiva definisce direttamente le misure di esecuzione, classificando come tali i requisiti in materia di rendimento energetico contenuti in tre direttive che riguardano altrettante categorie di prodotti (direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, direttiva 96/57/CE sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, e direttiva 2000/55/CE sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti).
Per altri 14 gruppi di prodotti, sono stati avviati studi preliminari finalizzati a stabilire se i gruppi di prodotti in esame potranno essere oggetto di una misura di esecuzione e in quali termini. I gruppi di prodotti attualmente interessati sono: boilers; generatori di acqua calda; personal computer (desktop e laptop) e monitor per computer; fotocopiatrici, fax, stampanti, scanner, attrezzature multifunzionali; apparecchi elettronici di consumo: televisioni; perdite in stand-by e in off-mode; carica-batterie e attrezzature per la fornitura di potenza esterne; sistemi di illuminazione per uffici; sistemi di illuminazione stradali; apparecchiature per il condizionamento; motori elettrici (1-150 kW); frigoriferi e refrigeratori commerciali; frigoriferi e refrigeratori domestici; lavastoviglie e lavatrici domestiche. Infine, nel gennaio 2007, la Commissione Europea ha lanciato una nuova gara per assegnare 5 nuovi studi preparatori per altrettanti gruppi di prodotti: piccoli impianti di combustione a combustibile solido, asciugabucato, aspirapolvere, set top boxes (con accesso condizionato o funzioni sempre accese), illuminazione domestica.
La direttiva prevede che entro 1'11 agosto 2007 gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa (recepimento).
Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Legge comunitaria 2006), per il recepimento della direttiva 2005/32/CE.
Il termine per il recepimento delle disposizioni della direttiva è scaduto l'11 agosto 2007.
Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 21 articoli.
L'articolo 1 reca l'ambito applicativo del provvedimento, escludendo da tale ambito i mezzi di trasporto di passeggeri o merci in quanto soggetti ad altra normativa comunitaria, mentre l'articolo 2 reca le definizioni utilizzate nel testo.
L'articolo 3 prevede che l'immissione sul mercato o la messa in servizio dei prodotti che consumano energia - oggetto delle misure di esecuzione adottate - sia consentita solo se tali prodotti ottemperano a tali misure o sono conformi ai provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. È consentito che vengano presentati prodotti non conformi: soltanto in occasione di fiere commerciali, esposizioni o riunioni scientifiche e tecniche; a condizione che sia indicato chiaramente in modo visibile che gli stessi non possono essere immessi sul mercato.
Il Ministero dello sviluppo economico, indicato dall'articolo 4 quale autorità competente, è chiamato a svolgere funzioni di vigilanza e controllo: pertanto, ai sensi dell'articolo 5, può obbligare i produttori a conformare prodotti non conformi, irrogare sanzioni; applicare le clausole di salvaguardia di cui all'articolo 10, cooperare e scambiare informazioni con le altre autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea, provvedere affinché i consumatori possano presentare osservazioni in merito alla conformità dei prodotti.
Per l'espletamento di tali compiti il Ministero potrà avvalersi del supporto dell'Ispettorato tecnico dell'industria, dell'ENEA e dell'APAT (articolo 6).
Ai sensi dell'articolo 7, la fissazione delle norme procedurali sui controlli e sulle spese relative ai controlli ed alle verifiche di conformità viene rimandata ad appositi decreti emanati a cura del Ministro dello sviluppo economico.
Il successivo articolo 8 prevede la responsabilità dell'importatore nel caso in cui il fabbricante non abbia domicilio o sede nel territorio comunitario e non vi sia un mandatario, mentre l'articolo 9 prevede l'obbligo di apporre una marcatura di conformità CE prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di un prodotto che consuma energia, e di emettere una dichiarazione di conformità con la quale si garantisce il rispetto di tutte le disposizioni della misura di esecuzione applicabile.
Conseguentemente l'articolo 10 prevede il ritiro temporaneo dei prodotti privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformità e qualora vi siano fondati sospetti di non conformità di un prodotto l'autorità competente, previa diffida, può essere disposto il divieto di commercializzazione per un periodo non superiore a sessanta giorni.
Al riguardo evidenzia che la direttiva fa riferimento, anziché a «fondati sospetti», a «prove sufficienti che un prodotto che consuma energia potrebbe essere non conforme» (articolo 7, paragrafo 1, comma 2).
L'articolo 11 prevede che prima dell'immissione in commercio o della messa in servizio di un prodotto il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore ne accertino la conformità secondo le relative procedure di valutazione specificate nelle misure di esecuzione. Se un prodotto è progettato da un'organizzazione registrata secondo il sistema di ecogestione e di audit EMAS e la funzione di progettazione è inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema ottemperi alle prescrizioni di cui all'allegato IV dello schema in esame relative al controllo di progettazione interno. Il comma 3 dell'articolo 11
prevede inoltre l'obbligo di tenere a disposizione dell'autorità per un periodo di dieci anni dopo la fabbricazione dell'ultimo prodotto i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse.
L'articolo 12 prevede, tra l'altro, la presunzione di conformità per i prodotti cui è stato assegnato un marchio comunitario di qualità ecologica, ai sensi del reg. CE n. 1980/2000, con lo scopo di promuovere i prodotti che presentano un minore impatto sull'ambiente rispetto ad altri prodotti dello stesso gruppo.
I criteri del marchio di qualità ecologica sono definiti per categorie di prodotti e sono basati su: le prospettive di penetrazione del prodotto sul mercato; la fattibilità degli adattamenti tecnici ed economici necessari; il potenziale di miglioramento dell'ambiente.
Le categorie di prodotti devono rispettare le seguenti condizioni: rappresentare un volume importante sul mercato interno; avere un impatto importante sull'ambiente; presentare importanti prospettive di miglioramento dell'ambiente a seguito della scelta dei consumatori; una parte importante del volume di vendita deve essere destinata al consumo finale.
Gli articoli 13 e 15 recano alcune disposizioni per il raccordo e la collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e le autorità europee.
L'articolo 14 prevede l'obbligo a carico del fabbricante o dell'importatore di componenti e sottounità, qualora sia richiesto dalle misure di esecuzione, di fornire al fabbricante del prodotto finale le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, di materiali o di risorse di tali componenti o sottounità.
L'articolo 16 prevede l'obbligo a carico dei fabbricanti di fornire ai consumatori le informazioni sul ruolo che possono svolgere per l'uso sostenibile del prodotto e, qualora ciò sia previsto dalle misure di esecuzione, sul profilo ecologico del prodotto ed i vantaggi dell'ecoprogettazione.
L'articolo 17 indica ai commi 1 e 2, facendo specificamente rinvio a puntuali atti normativi, le misure di esecuzione per tre categorie di prodotti: caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, frigoriferi e congelatori, alimentatori per lampade fluorescenti.
Per quanto riguarda le caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, le misure di esecuzione sono costituite dalla direttiva 92/42/CEE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. Al riguardo l'articolo 19 prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 6, del punto 2 dell'allegato I e dell'intero allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 660/1996. Tali abrogazioni si riferiscono alla possibilità di introdurre un sistema di classificazione delle caldaie in funzione del loro rendimento energetico mediante l'attribuzione di stelle. Dal momento che tale sistema non ha opttenuto i risultati sperati, la direttiva 2005/32 prevede che esso debba essere modificato, al fine di introdurre sistemi più efficaci.
Relativamente ai frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, le misure di esecuzione sono costituite dalla direttiva 96/57/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto del Ministro dell'industria 10 novembre 1999.
Per ciò che concerne gli alimentatori per lampade fluorescenti, le misure di esecuzione sono costituite dalla direttiva 2000/55/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto del Ministro delle attività produttive 26 marzo 2002.
Il comma 3 dell'articolo 17 prevede la competenza del Ministero dello sviluppo economico per il recepimento delle direttive concernenti le eventuali misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE.
Il suddetto comma 3 prevede che il Ministero sia «delegato»; tuttavia non sembra trattarsi di una delega legislativa ma piuttosto di una norma attributiva di potere regolamentare in capo al Ministero. Appare opportuno un chiarimento lessicale.
L'articolo 18 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 a 50.000 euro per
chiunque mette in commercio o in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità. Sono previste altre sanzioni per il mancato rispetto degli ordini dell'autorità previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 10 e dell'obbligo di conservazione previsto dall'articolo11, comma 3.
L'articolo 20 prevede la permanenza in vigore, fino all'eventuale entrata in vigore delle relative misure di esecuzione, delle disposizioni relative a: i rendimenti minimi degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari (punto 1, lettera a) dell'articolo 4 e articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192); il rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134).
L'articolo 21 reca la clausola dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
Lo schema in esame reca, infine, cinque allegati.
Complessivamente, il provvedimento in esame appare compatibile con la normativa comunitaria in quanto è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alla direttiva 2005/32/CE.
Preannuncia pertanto una proposta di parere favorevole con le osservazioni già svolte.
Gianluca PINI (LNP) sottolinea la necessità di prevedere misure efficaci contro la contraffazione del marchio CE, rispetto a cui oggi è consentita la semplice autocertificazione di conformità da parte dell'importatore.
Con riferimento all'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto legislativo in esame occorrerebbe prevedere una disciplina più stringente relativa a prodotti che consumano energia non conformi, presentati in occasione di fiere commerciali, esposizioni o altre occorrenze individuali. Occorrerebbe prevedere che, specialmente con riguardo alla codifica dei prodotti elettrici, un determinato lotto di prodotti debba essere destinato solo per le finalità consentite dall'articolo 3.
Ritiene poi irragionevole che piccoli elettrodomestici, quali in particolare personal computer, siano equiparati a grandi elettrodomestici con consumi ben superiori. Ritiene altresì che le sanzioni previste per la commercializzazione di prodotti non conformi siano del tutto irrisorie.
Arnold CASSOLA (Verdi) ritiene che debba essere chiarito se il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato sia l'importatore nell'Unione europea o in Italia. Rileva altresì che, attraverso il rinvio ad altre norme vigenti, lo schema in esame non disciplina gli interventi contro l'inquinamento acustico. Nel concordare con i rilievi svolti dal deputato Pini, osserva tuttavia che neppure i piccoli PC dovrebbero essere esclusi dalla normativa in esame in quanto interessati comunque all'attuazione del Protocollo di Kyoto.
Gianluca PINI (LNP) ribadisce che a suo avviso è assurdo sottoporre alla stessa disciplina elettrodomestici di diverse dimensioni e consumi, anche perché, nel caso dei personal computer, sussiste il rischio di far gravare sui pochi produttori o assemblatori italiani oneri e costi eccessivi, con il rischio di produrre un aumento dei prezzi per i consumatori e un allungamento dei tempi per l'immissione in commercio dei prodotti.
Franca BIMBI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per il pomeriggio di oggi.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
Atto n. 141.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2007.
Arnold CASSOLA (Verdi), relatore, richiama il dibattito svoltosi nella seduta di ieri, presenta pertanto una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).
Raffaele GENTILE, Sottosegretario di Stato per i trasporti, richiama i contenuti della normativa comunitaria, ricordando inoltre l'esigenza di assicurare i controlli da parte delle Capitanerie di porto. Non ha obiezioni sulla proposta di parere del relatore.
Franca BIMBI, presidente, sottolinea la problematicità di assicurare un'efficace prevenzione, soprattutto nelle acque non territoriali.
Arnold CASSOLA (Verdi) sottolinea che la questione è proprio quella di riuscire a prevenire l'inquinamento delle navi anche al di fuori delle acque territoriali.
Gianluca PINI (LNP), condividendo il rilievo del deputato Cassola, ritiene che occorra chiarire quali siano i poteri delle Capitanerie di porto rispetto alle acque non territoriali. Concorda con la proposta di parere presentata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.
Atto n. 144.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.
Renzo TONDO (FI), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame reca attuazione della direttiva 2005/65/CE, in tema di sicurezza dei porti e che il termine per l'esercizio della delega riguardante questo provvedimento è stato fissato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge comunitaria 2006 (legge 13/2007) al 4 marzo 2008. Lo schema di decreto è stato presentato alle Camera in data 31 agosto 2007.
Venendo al dettaglio dell'articolato, l'articolo 1 individua l'oggetto del decreto in una serie di disposizioni per il miglioramento della sicurezza nei porti, scopo perseguito essenzialmente attraverso il rafforzamento delle misure che attuano il regolamento CE 725/2004.
Richiama in particolare l'attenzione sugli aspetti più qualificanti del provvedimento.
La direttiva, avvalendosi delle stesse strutture e degli stessi organismi contemplati dal regolamento, intende garantire un regime di sicurezza globale, esteso cioè all'intera catena logistica marittima, dalla nave all'interfaccia nave/porto, dal porto all'interfaccia porto/entroterra.
Le misure contemplate dal regolamento trovano invece un'applicazione limitata: esse valgono infatti a bordo delle navi e nel terminale ovvero in quella parte del porto integrante l'interfaccia nave/porto. La direttiva ha dunque inteso rafforzare l'efficacia di tali misure anche estendendole a zone adiacenti. Non ha invece istituito nuovi obblighi nelle zone coperte dal regolamento.
Questo approccio dovrebbe consentire di semplificare le procedure e di ottenere importanti sinergie nel perseguimento degli obiettivi.
L'articolo 2 offre in primo luogo la definizione dei «porti» rilevanti ai fini della normativa in esame: si tratta di specifiche aree terrestri e marittime comprendenti attrezzature ed impianti finalizzati ad agevolare operazioni commerciali
di trasporto marittimo, aventi al proprio interno uno o più impianti portuali dotati di un piano di sicurezza approvato a norma del regolamento CE 725/2004, che eroghi servizi alle navi soggette alla SOLAS (Regola 2, cap. IX-2) o al regolamento CE 725/2004 (articolo 3.2).
L'articolo 2 attribuisce tutte le funzioni dell'«Amministrazione» (articolo 4) e del «Punto di contatto» (articolo 9) al Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. L'articolo 2 identifica poi l'«Autorità di sicurezza del porto» nell'Ufficio del Compartimento marittimo competente.
Infine l'articolo chiarisce che si intende per «Autorità portuale» l'insieme degli enti elencati all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
L'articolo 3 chiarisce che il decreto si applica ai porti rilevanti a norma dell'articolo 2. I confini dei medesimi, sulla base della valutazione di sicurezza di cui all'articolo 6, sono stabiliti dal Capo del Compartimento marittimo, di concerto con l'Autorità portuale ove istituita. Se i confini dell'impianto portuale comprendono tutto il porto, prevalgono le disposizioni del regolamento 725/2004. Il decreto non si applica alle installazioni militari portuali.
Segnala che la Conferenza Unificata, nel parere favorevole reso sullo schema di decreto, ha proposto di modificare l'articolo 3 in esame, al fine di prevedere che, ove non presente l'autorità portuale, l'individuazione dei confini del porto avvenga di concerto fra il Capo del Compartimento marittimo e l'ente territorialmente competente.
L'articolo 4 specifica le attribuzioni dell'Amministrazione - Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto - da esercitarsi sulla base degli indirizzi dei Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi e dei porti (CISM), istituito con decreto ministeriale 29 novembre 2002.
In particolare, ferme restando le competenze dei Ministro dell'interno in materia di sicurezza pubblica, l'Amministrazione coordina l'adozione delle misure volte a migliorare la sicurezza dei porti, ne sorveglia l'attuazione, ne assicura l'adeguata ed armonica applicazione.
L'articolo 5 istituisce, presso ciascun Compartimento marittimo (Autorità marittima), la Conferenza di servizi per la sicurezza portuale con il compito di adottare la valutazione ed il piano di sicurezza dei porti di giurisdizione e di fornire consulenza pratica per l'implementazione delle misure di sicurezza.
L'articolo 6 prevede che una valutazione di sicurezza sia redatta, per ciascun porto di giurisdizione, dall'Autorità marittima o portuale ove istituita, adottata dalla conferenza di servizi per la sicurezza portuale a maggioranza relativa, eventualmente con l'assistenza di esperti ed approvata, previo nulla osta del Prefetto, dal Capo del Compartimento.
La valutazione deve essere redatta tenendo conto della specificità delle diverse zone e delle aree adiacenti aventi impatto sulla sicurezza del porto e delle valutazioni effettuate a norma del regolamento (CE) n. 725/2004.
Propone quindi di esprimere parere favorevole, pur sottolineando la necessità di attribuire chiaramente le funzioni di sicurezza pubblica al Ministero dell'interno, in luogo del Ministero dei trasporti. Esprime altresì perplessità sulla clausola di invarianza finanziaria, che mal si concilia con le attività e le soluzioni organizzative previste dal provvedimento.
Raffaele GENTILE, Sottosegretario di Stato per i trasporti, ricorda che nel parere espresso dalla Conferenza unificata è stata indicata l'esigenza di una maggiore valorizzazione delle Regioni e degli enti locali.
Arnold CASSOLA (Verdi) sottolinea che occorre precisare se le responsabilità proprie del Ministero dell'Interno attengano alla prevenzione e al controllo sulle eventuali attività illegali svolte nelle aree aeroportuali ovvero anche alla prevenzione di incidenti.
Renzo TONDO (FI), relatore, osserva che evidentemente le attribuzioni del Ministero
dell'Interno atterrebbero alla sicurezza pubblica e, in particolare, alla prevenzione nei confronti di attentati terroristici.
Franca BIMBI, presidente, sottolinea che il piano per la sicurezza dovrebbe mettere insieme i diversi elementi: prevenzione degli incidenti e sicurezza pubblica. Richiama inoltre l'attenzione sui contenuti del parere espresso dalla Conferenza unificata, che ha evidenziato un certo indebolimento del ruolo degli enti regionali e locali.
Raffaele GENTILE, Sottosegretario di Stato per i trasporti, osserva che l'articolo 4 del provvedimento in esame fa chiaramente salve le competenze proprie del Ministero dell'Interno in materia di sicurezza pubblica.
Gianluca PINI (LNP) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere dal momento che, come già si è verificato per la sicurezza stradale, vengono introdotte nuove norme sulla sicurezza dei porti e sulle connesse attività di controllo, senza stanziare fondi adeguati.
Raffaele GENTILE, Sottosegretario di Stato per i trasporti, ricorda che nel disegno di legge finanziaria sono stati previsti stanziamenti specifici per la sicurezza stradale e che lo schema di decreto legislativo in esame si limita ad introdurre misure di carattere preventivo e generale.
Renzo TONDO (FI), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).
La Commissione approva la proposta di parere favorevole da ultimo presentata dal relatore.
La seduta termina alle 10.20.
Mercoledì 10 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.
La seduta comincia alle 10.20.
Ratifica Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e l'Albania.
C. 3043 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Franca BIMBI, presidente e relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in esame, richiamando in particolare l'attenzione sul fatto che esso costituisce una sostanziale apertura nei confronti dell'area balcanica e che ha una duplice valenza: l'avvicinamento agli standard europei dell'Albania e gli interventi specifici in numerosi settori rilevanti. Si tratta nel complesso di aspetti che attengono non solo ai rapporti bilaterali e che sono assai rilevanti nella costruzione istituzionale secondo regole democratiche. Sottolinea che l'esame del disegno di legge ha luogo nel momento in cui la percezione sociale del cosiddetto pericolo albanese non c'è più, dopo che è stato percorso un cammino lungo ed importante. L'Italia ha evidentemente sviluppato un rapporto privilegiato con l'Albania che, attraverso il disegno di legge in esame, trova una valorizzazione e una collocazione in ambito europeo. Preannuncia quindi la proposta di esprimere parere favorevole.
Gianluca PINI (LNP) dichiara la propria totale contrarietà alle valutazioni appena svolte, in quanto il vero problema da affrontare è costituito dalla convivenza civile con coloro che hanno invaso il
nostro paese, anche a seguito di accordi sottobanco conclusi da vecchi governi. Non si può dimenticare, purtroppo, che gli albanesi hanno un sostanziale monopolio di molte attività criminali.
Renzo TONDO (FI) invita a non sottovalutare i rilievi appena svolti dal deputato Pini, sottolineando peraltro che occorre riflettere su quali siano gli albanesi che arrivano sul territorio italiano. I rapporti tra Albania e Kosovo costituiscono inoltre una miccia nel contesto dei Balcani: il Kosovo costituisce infatti una appendice albanese. È evidente che non si tratta di un problema solo regionale bensì di una questione che interessa la stabilizzazione dell'ordine mondiale.
Arnold CASSOLA (Verdi) auspica che, nell'attuazione dell'Accordo, venga privilegiata la bonifica della zona industriale a nord di Durazzo. Auspica altresì che, sul piano sociale, siano sviluppati programmi che favoriscano l'integrazione e consentano di superare vecchie regole di stampo familistico. Nel complesso ritiene che debba essere dato pieno sviluppo ad una dimensione europea che superi i limiti di carattere nazionalistico.
Antonello FALOMI (RC-SE) dopo avere richiamato il contenuto proprio dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica, che ovviamente non può portare a modificazioni di un Accordo internazionale già concluso, osserva che l'Accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Albania è stato evidentemente preparato dal precedente Governo. Tale Accordo costituisce uno strumento utile per avviare il processo di integrazione di potenziali futuri Stati membri, come pure per regolare settori importanti, che vanno dall'affermazione dei principi democratici ai rapporti di buon vicinato ed alla lotta alla criminalità. Esprime pertanto parere favorevole, pur rilevando, in linea generale, che l'Accordo assolutizza il principio della concorrenza rispetto ad altri principi, non meno importanti, quali le politiche ed i diritti sociali.
Gianluca PINI (LNP) ricorda che il suo gruppo, nella scorsa legislatura, si era già dichiarato coerentemente contrario all'Accordo in esame. Ribadisce che il percorso da compiere è ancora molto lungo e che le difficoltà attuative in Albania si manifesteranno con tutta evidenza. Occorre pertanto avere un approccio realistico.
Antonello FALOMI (RC-SE) sottolinea che la durata dell'Accordo è di dieci anni e che, a metà percorso, è espressamente prevista una verifica dei risultati raggiunti.
Gianluca PINI (LNP) osserva che un decennio è comunque un periodo troppo breve rispetto alla difficoltà esistenti in Albania.
Franca BIMBI, presidente, ritiene utile la verifica a metà percorso prevista dall'Accordo e ritiene che nel parere favorevole possano essere evidenziati gli elementi di prospettiva futura conseguenti all'Accordo. Presenta quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Renzo TONDO (FI) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 10.50.
Mercoledì 10 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.
La seduta comincia alle 10.50.
Indagine conoscitiva su Italia e Unione europea dopo la legge n. 11 del 2005: bilanci e prospettive.
(Deliberazione).
Franca BIMBI, presidente, avverte che è stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1,
del regolamento, sulla proposta, adottata nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 27 settembre scorso, di svolgere un'indagine conoscitiva su «Italia e Unione europea dopo la legge n. 11 del 2005: bilanci e prospettive», sulla base del programma concordato (vedi allegato 4).
Propone, pertanto, di procedere alla deliberazione dell'indagine.
Gianluca PINI (LNP) auspica che l'indagine conoscitiva non costituisca una occasione per sminuire il rilievo della legge n. 11 del 2005, che costituisce senz'altro una legge di riforma di grande portata, anche rispetto al coinvolgimento delle regioni nella formazione e nell'attuazione del diritto comunitario.
Sandro GOZI (Ulivo) osserva che senz'altro non si tratta di mettere in alcun modo in discussione i contenuti della legge n. 11 bensì di verificarne l'effettiva attuazione ed i raccordi con altre leggi, quale la legge n. 131 del 2003, o con i regolamenti parlamentari, anche nella prospettiva di un rafforzamento del ruolo del Parlamento rispetto alle politiche europee.
Franca BIMBI, presidente, ribadisce che l'indagine conoscitiva muove da una considerazione ampiamente positiva dei contenuti della legge n. 11.
Le Commissione delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva su Italia e Unione europea dopo la legge n. 11 del 2005: bilanci e prospettive.
La seduta termina alle 10.55.
Mercoledì 10 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.
La seduta comincia alle 15.
Franca BIMBI, presidente, propone di passare prima all'esame dell'atto n. 140, per poi procedere all'esame dell'atto n. 153 e degli ulteriori schemi di decreto all'ordine del giorno.
La Commissione concorda.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.
Atto n. 140.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.
Rosella OTTONE (Ulivo), relatore, presenta una proposta di parere con condizione e osservazioni (vedi allegato 5).
Gianluca PINI (LNP) ritiene che debba essere inserita una condizione volta a prevedere una soglia limite di consumo elettrico di 200 watt per ora, al di sotto della quale non sia applicabile il decreto legislativo. Occorre infatti favorire lo sviluppo tecnologico del nostro paese, senza penalizzare i produttori o assemblatori di apparati tecnologici. Inoltre, lo stesso incremento di prestazioni spinge per una progressiva riduzione dei consumi.
Franca BIMBI, presidente, si dichiara perplessa sulla individuazione esplicita di una determinata soglia, mentre è favorevole a enucleare il principio ed a richiamare il contesto generale della strategia di Lisbona.
Rosella OTTONE (Ulivo), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, propone di esprimere parere favorevole con condizioni ed osservazioni (vedi allegato 6).
La Commissione approva la proposta di parere da ultimo formulata dal relatore.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/71/CE, del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
Atto n. 153.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.
Sandro GOZI (Ulivo), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo, composto di due articoli, reca attuazione della direttiva 2005/71/CE del 12 ottobre 2005, introducendo procedure semplificate per l'ingresso e il soggiorno di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
A tal fine lo schema introduce un apposito nuovo articolo (l'articolo 27-bis) nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
L'articolo 11 della legge n. 13 del 2007 introduce uno specifico principio direttivo, in aggiunta ai principi e criteri generali della delega, previsti dall'articolo 2 della stessa legge, cui il Governo deve attenersi in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/71/CE. Tale principio consiste nella previsione della possibilità che la domanda di ammissione a fini di ricerca scientifica del cittadino del Paese terzo sia accettata anche quando l'interessato si trovi già regolarmente sul territorio dello Stato italiano. Il punto è affrontato al comma 9 del nuovo articolo 27-bis del testo unico sull'immigrazione, introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto.
Il provvedimento in esame intende introdurre una nuova tipologia di visto di ingresso modulato su una procedura agevolata e finalizzato all'ingresso di soggetti specifici per lo svolgimento di attività di ricerca. In tal senso promuove la figura del ricercatore senza legarla alle modalità concrete di tale attività, ovvero al rapporto di lavoro o di collaborazione che verrà posto in essere tra il ricercatore e l'istituto di ricerca.
I destinatari del provvedimento sono, così come previsto dall'articolo 2, lett. d) della direttiva 2005/71/CE, cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che, nel Paese in cui è stato conseguito, dia accesso a programmi di dottorato.
I soggetti così definiti sono selezionati da istituti di ricerca, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca, e che devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca. L'iscrizione, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministero (commi 1 e 2 del nuovo articolo 27-bis).
L'ingresso dei cittadini stranieri a fini di ricerca scientifica non è legato al sistema delle quote per lavoro, così come disciplinato dall'articolo 3, comma 4 del Testo unico.
Il ricercatore e l'istituto di ricerca stipulano quindi una convenzione d'accoglienza (comma 3) con cui si impegnano reciprocamente a tener fede ai rispettivi impegni (realizzazione del progetto di ricerca da una parte, accoglienza e sostegno del ricercatore dall'altra).
Il provvedimento modula la procedura per l'ammissione dei ricercatori sulla collaborazione tra istituti di ricerca e competenti autorità nazionali. L'iscrizione nell'elenco sopra citato, valida per cinque anni e disciplinata con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, prevede la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto, se privato, necessarie per richiedere l'ingresso dei ricercatori, il numero di richieste consentito nonché l'obbligo dell'istituto
di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore, compresi i costi derivanti da un possibile procedimento di espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza. Gli istituti di ricerca rivestono in tal senso il ruolo di garanti nella procedura agevolata relativa all'ingresso e alla permanenza del ricercatore sul territorio dello Stato.
Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto che a tal fine valutano l'oggetto della ricerca e la disponibilità di risorse finanziarie per la sua realizzazione nonché i titoli in possesso del ricercatore certificati altresì con una copia autenticata del titolo di studio.
Il progetto di ricerca in quanto attività retribuita può assumere la forma di lavoro subordinato, borsa di addestramento alla ricerca o lavoro autonomo compatibile con gli obiettivi del progetto; in tal senso la convenzione di accoglienza stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro poste in essere indicando quale sia la tipologia prescelta. La convenzione indica inoltre il compenso mensile messo a disposizione del ricercatore, il cui importo minimo viene fissato dal provvedimento in esame come pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale (il cui importo per il 2007 è pari a 389,36 euro). L'istituto deve inoltre provvedere alle spese del viaggio di ritorno, alla stipula della polizza assicurativa per malattia per il ricercatore e i suoi familiari ovvero all'obbligo relativo all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
I ricercatori possono essere ammessi - a parità di condizioni con i cittadini italiani - a svolgere attività di insegnamento collegate al progetto di ricerca, se lo consentono le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca (comma 10).
La procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per ricerca scientifica prevede: la domanda di nulla osta per ricerca scientifica presentata dall'istituto di ricerca allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale competente unitamente all'attestato di iscrizione dell'istituto all'elenco sopra citato e alla copia autentica della convenzione di accoglienza (comma 4); il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello previa acquisizione del parere della questura competente circa l'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale: in caso di diniego, la convenzione di accoglienza decade automaticamente; la richiesta del visto di ingresso, entro sei mesi dalla data di rilascio del nulla osta. La richiesta, trasmessa dallo Sportello in via telematica alla competente rappresentanza consolare all'estero, deve essere soddisfatta in via prioritaria rispetto alle richieste relative ad altre tipologie di visto; la richiesta e rilascio del permesso di soggiorno per ricerca scientifica. Il permesso consente lo svolgimento dell'attività nella forma e per il periodo indicati dalla convenzione di accoglienza. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso viene rinnovato, previa presentazione del rinnovo della convenzione. Il permesso di soggiorno, autorizzato sulla base di una convenzione in cui il rapporto giuridico indicato sia equivalente ad una borsa di addestramento alla ricerca, non è computabile ai fini del periodo legale di soggiorno richiesto per la concessione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; tale divieto è finalizzato a garantire l'assenza di eventuali oneri sociali ulteriori per la finanza pubblica.
Gianluca PINI (LNP) chiede se la procedura più snella delineata dal provvedimento in esame tenga conto delle necessarie verifiche sulle persone a fini di sicurezza e se tale disciplina deroghi alle vigenti norme relative al rilascio del permesso di soggiorno. Chiede altresì se sia stata fatta una stima circa il numero di ingressi determinati dallo schema in esame.
Sandro GOZI (Ulivo) sottolinea che lo schema di decreto in esame non modifica i controlli a fini di sicurezza né deroga alle vigenti norme sul rilascio del permesso di
soggiorno. A maggior tutela, anzi, si prevede che la richiesta di nulla osta all'ingresso sia presentata solo dopo la stipula della convenzione di ricerca. Osserva che non è in grado di fornire cifre esatte, tuttavia il libro verde della Commissione europea sullo spazio europeo della ricerca evidenzia l'inadeguatezza dell'attuale sistema rispetto alla necessaria capacità di attrarre i migliori ricercatori. La percentuale di immigrazione qualificata nell'Unione europea è ben al di sotto di quella degli Stati Uniti e ciò è dovuto alle difficoltà delle procedure di ingresso. Propone quindi di esprimere parere favorevole.
Franca BIMBI, presidente, ricorda che l'unico paese europeo in grado di attrarre veramente i ricercatori è la Gran Bretagna. Il provvedimento in esame intende colmare l'attuale deficit.
Gianluca PINI (LNP) pur apprezzando le finalità del provvedimento in esame, considera prioritario lo sviluppo della ricerca sul piano interno. Preannuncia pertanto il voto contrario sulla proposta di parere.
Anna Maria CARDANO (RC-SE) preannunzia il voto favorevole sulla proposta di parere in quanto la mobilità dei ricercatori costituisce un elemento fondamentale. Lo schema in esame costituisce una premessa per un miglioramento della condizione lavorativa dei ricercatori.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 15.35.
Mercoledì 10 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.
La seduta comincia alle 15.35.
Sulle attività della Commissione conseguenti alla prossima riunione della COSAC.
Franca BIMBI, presidente, comunica che è sua intenzione promuovere la presentazione di una risoluzione in Commissione, che tenga conto, oltre che degli esiti delle riunioni dell'11 settembre e del 2 ottobre 2007 della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo sulla Conferenza intergovernativa, delle risultanze della prossima riunione della COSAC, che si terrà ad Estoril il 15 e il 16 ottobre prossimi. In quella riunione, infatti, verranno trattati argomenti centrali dell'Agenda europea, quali il futuro dell'Europa e la dimensione euromediterranea.
Più in generale, la COSAC si colloca in un momento cruciale per lo sviluppo della dimensione comunitaria e del confronto tra Parlamenti nazionali, Parlamento europeo e le altre istituzioni comunitarie nonché nel processo di riforma dei Trattati. A quest'ultimo riguardo, richiama l'attenzione sulla possibilità dell'opting out rispetto alla Carta dei diritti, cui potrebbero aderire Regno Unito e Polonia; sul richiamo al compromesso di Ioannina; sul ruolo dei Parlamenti nazionali nella nuova architettura europea.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle 15.40.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.
I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:
Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2005/62/CE
della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.
Atto n. 143.
Schema di decreto legislativo recante modifica del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, attuativo della direttiva 2003/74/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.
Atto n. 147.
Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.
Atto n. 155.
Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 13, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di recepire la direttiva 20057337CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 99/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, nonché di altri combustibili liquidi.
Atto n. 145.