VII Commissione - Resoconto di marted́ 6 novembre 2007


Pag. 77

AUDIZIONI

Martedì 6 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA. - Interviene il ministro della pubblica istruzione Giuseppe Fioroni.

La seduta comincia alle 10.05.

Audizione del Ministro della pubblica istruzione Giuseppe Fioroni, sulla discipina relativa al recupero dei debiti formativi.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Pietro FOLENA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Giuseppe FIORONI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare domande ed osservazioni, il presidente Pietro FOLENA e i deputati Valentina APREA (FI), Antonio RUSCONI (Ulivo), Nicola BONO (AN) e Alba SASSO (SDpSE).

Il ministro Giuseppe FIORONI risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Pietro FOLENA, presidente, ringrazia il ministro per la relazione svolta e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Martedì 6 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA, indi del vicepresidente Alba SASSO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Letizia De Torre, il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Luciano Modica e il sottosegretario di Stato peri beni e le attività culturali Danielle Mazzonis.

La seduta comincia alle 11.10.

5-01638 Schietroma: Assegnazione degli incarichi di dirigente scolastico.

Il sottosegretario Letizia DE TORRE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Gian Franco SCHIETROMA (RosanelPugno), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, in quanto il riferimento ai problemi sorti a seguito dell'ispezione ministeriale rende ancora più evidente la problematicità del trasferimento effettuato. Evidenza, altresì, che proprio la circostanza dell'avvenuto svolgimento dell'ispezione ministeriale può fare apparire il trasferimento come una sorta di «provvedimento punitivo».


Pag. 78

5-01642 Francescato: Problemi di tutela paesaggistica relativi a progetti urbanistici presso la Baia di Sistina nel comune di Duino-Aurisina (Trieste).

Il sottosegretario Danielle MAZZONIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Grazia FRANCESCATO (Verdi), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della riposta del rappresentante del Governo, in quanto dalla stessa emerge la volontà del Ministero di tutelare il patrimonio culturale e artistico nella Regione Friuli Venezia Giulia. Sottolinea, peraltro, che è apprezzabile che si sia riconosciuta la competenza della sovrintendenza ad intervenire a tutela dell'area, seppure inizialmente si è dovuto registrare un tentativo di aggiramento di tale prerogativa.

5-01643 Adenti: Misure volte a garantire la riapertura del Museo della Certosa di Pavia.

Il sottosegretario Danielle MAZZONIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Francesco ADENTI (Pop-Udeur), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, in quanto dalla stessa emerge la volontà della direzione regionale competente di porre in atto tutte le iniziative necessarie a far sì che il Museo della Certosa di Pavia possa essere aperto al pubblico. Esprime, inoltre, il proprio apprezzamento per la volontà manifestata dalla direzione regionale stessa di porre in atto contatti con associazioni ed enti interessati alla riapertura del Museo della Certosa di Pavia.

5-01610 Cordoni: Emissione del bando per l'ammissione al primo anno delle scuole di specializzazione mediche anno accademico 2007-2008.

Il sottosegretario Luciano MODICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Elena Emma CORDONI (Ulivo), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, giudicando positivamente il fatto che il Governo abbia predisposto il bando per le specializzazioni mediche per l'anno accademico 2007/2008. Auspica, peraltro, che la Corte dei Conti possa sollecitamente dare il proprio parere positivo sul bando in questione, anche al fine di evitare che possano ripetersi gli episodi verificatisi lo scorso anno relativamente all'impossibilità per gli studenti appena laureatisi in medicina di partecipare ai concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione mediche.

5-01626 Affronti: Ratifica da parte dell'Italia del II Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell'Aja del 1954, per la protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato.

Il sottosegretario Danielle MAZZONIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Paolo AFFRONTI (Pop-Udeur), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, auspicando, peraltro, che la ratifica del II Protocollo avvenga entro la fine dell'anno. Ritiene, inoltre, fondamentale che il rappresentante italiano presso l'Unesco faccia presente che la ratifica del II Protocollo da parte dell'Italia è imminente, ricordando, altresì, che sarebbe opportuno che l'Italia ratificasse rapidamente il Protocollo, in quanto il Governo italiano è stato tra i protagonisti della stesura del Protocollo stesso. Sottolinea, infine, che occorre dare ascolto alle associazioni culturali che si occupano della difesa del patrimonio culturale italiano, nell'ambito del procedimento parlamentare di ratifica del Protocollo in questione.

Alba SASSO, presidente, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.40.


Pag. 79

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 novembre 2007. - Presidenza del vicepresidente Alba SASSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Nando Dalla Chiesa.

La seduta comincia alle 11.40.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2007.
Atto n. 176.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema all'ordine del giorno, rinviato il 25 ottobre 2007.

Nicola BONO (AN) sottolinea che la relazione sul provvedimento in esame e il conseguente giudizio favorevole espresso dal relatore, sono non condivisibili in quanto assolutamente carenti di ogni motivazione. Rappresentano in realtà un evidente passo indietro rispetto a quanto era stato fatto lo scorso anno con riferimento al medesimo schema di riparto presentato dal Governo. Evidenzia, in particolare, che in quella occasione il relatore Tocci aveva evidenziato una serie di criticità che erano state trasfuse in apposite condizioni e osservazioni della proposta di parere approvata e che, proprio in ragione dell'approvazione di alcune di esse proposte dall'opposizione, il gruppo di Alleanza nazionale aveva votato favorevolmente sul provvedimento.
Ritiene, pertanto, che il voto sul provvedimento in esame debba invece essere questa volta contrario, in ragione del fatto che non solo le condizioni contenute nel parere approvato nell'anno precedente non sono state minimamente tenute in considerazione dal Governo, ma anche perché la proposta di parere sul provvedimento in esame non riproduce le condizioni non recepite dal Governo l'anno passato. Segnala, inoltre, che il provvedimento non si discosta dall'impostazione seguita l'anno precedente, assegnando sempre agli stessi enti i contributi a disposizione; lo stesso rappresenta quindi, come aveva segnalato il collega Tocci l'anno precedente, «un esempio emblematico di come non si devono usare i soldi pubblici».
Aggiunge, inoltre, che il provvedimento in esame continua a non essere improntato, come quello precedente, a criteri di trasparenza e oggettività nell'assegnazione delle risorse, ponendosi più che come un provvedimento che deve contribuire al miglioramento della ricerca scientifica in Italia, come un provvedimento che mira ad «elargire» contributi ai singoli enti. Esprime, inoltre, la convinzione che tale ultima caratteristica del provvedimento in questione costituisce un'anomalia rilevante per l'Italia, che pur essendo la settima potenza economica del mondo, non incentiva adeguatamente la ricerca scientifica e proprio in ragione di ciò non riesce a sviluppare ulteriormente le proprie potenzialità economiche. Uno dei limiti fondamentali del provvedimento in questione consiste poi nella mancanza - ad oggi - di una programmazione triennale a livello statale dell'assegnazione dei fondi, ciò che peraltro esclude che si possa pretendere dagli enti assegnatari dei fondi di adottare la programmazione triennale. Un ulteriore punto di debolezza del provvedimento in questione risiede inoltre nel fatto che lo stesso assegna i contributi con troppo ritardo rispetto ai tempi previsti, dato che i contributi assegnati si riferiscono all'anno 2007 e l'anno 2007 volge al termine.
Ribadisce, pertanto, il proprio giudizio fortemente negativo sul provvedimento in questione, auspicando che si possa arrivare all'approvazione di una proposta di parere che ne evidenzi tutti i limiti, rimarcando le responsabilità del Governo sulla sua predisposizione. Ritiene, in conclusione, che in assenza dell'approvazione di un parere siffatto la Commissione perderebbe il proprio ruolo di soggetto vigilante, ruolo che deve svolgere in tutte le situazioni nelle quali si discute di assegnazioni di contributi.


Pag. 80

Fabio GARAGNANI (FI) concorda con il collega Bono, riservandosi di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Walter TOCCI (Ulivo), riservandosi di intervenire nel merito nel prosieguo dell'esame, ritiene che sarebbe opportuno che il Governo presentasse un'integrazione al provvedimento in esame, al fine di specificare come è stata ripartita la somma di 7,5 milioni di euro recentemente stanziata per il piano di reclutamento straordinario dei ricercatori universitari. Auspica, inoltre, che il Governo fornisca informazioni in merito alla mancata osservanza delle condizioni contenute nel parere approvato l'anno scorso e in merito alle scarse risorse destinate all'impegno internazionale di Grenoble e alle iniziative relative all'Antartide.

Alba SASSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 novembre 2007. - Presidenza del vicepresidente Alba SASSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Elena Montecchi.

La seduta comincia alle 12.

Ratifica Convenzione internazionale contro il doping nello sport.
C. 3082 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE (FI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sul progetto di legge 3082, già approvato dal Senato, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione Internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi dalla 33o Conferenza UNESCO il 19 ottobre 2005. La Convenzione, che ha visto l'adesione di 124 Paesi, è stata aperta alla firma nel dicembre del 2005; essendo stata quindi ratificata, come previsto, da oltre 30 Paesi, è entrata in vigore a livello internazionale il 1 febbraio 2007. La Convenzione UNESCO rappresenta una tappa fondamentale nella battaglia che gli organismi sportivi e le istituzioni internazionali hanno congiuntamente intrapreso per fronteggiare il flagello del doping.
Sottolinea che nello Sport, si dice, non ci sono nemici ma soltanto avversari, pur non essendo vero. Ritiene infatti che il nemico ci sia ed è il doping, che attenta ai valori fondamentali del mondo sportivo quali il rispetto delle regole, la lealtà e la salute degli atleti; se l'avversario nelle competizioni sportive non va combattuto ma battuto, il «nemico doping» va combattuto senza incertezze, pur nella consapevolezza che l'obiettivo di sconfiggerlo sembra oggi piuttosto lontano. Rileva d'altra parte anche la necessità di considerare il fatto che il doping costituisce un problema sociale, anzi una piaga sociale, essendo figlio della dannata pressione che la società di oggi esercita in tutti i rami della vita. Il fenomeno doping risente, infatti, certamente della crescente e pressante richiesta che vari settori della società rivolgono ai singoli individui affinché siano in grado di fornire prestazioni sempre maggiori e migliori, non solo nello sport ma anche nel lavoro, nello spettacolo, nella vita di tutti i giorni. È necessari però stare attenti all'equipollenza per cui tutto è doping e dunque nulla è doping. Esistono, infatti, cause più specificatamente legate al mondo dello sport che possono spiegare il frequente e diffuso ricorso a sostanze dopanti da parte degli atleti. Anzitutto i soldi entrati in eccesso hanno mobilitato stregoni, preparatori, pseudo-scienziati, i quali hanno individuato nel mondo dello sport un fertilissimo terreno di conquista e di battaglia per arricchirsi. Inoltre, è diffuso il desiderio di primeggiare


Pag. 81

e di raggiungere il successo nello sport anche utilizzando scorciatoie sleali ed inammissibili per superare i propri limiti fisiologici e quindi gli avversari. Gli atleti vengono sottoposti a carichi di allenamento sempre più pesanti nella convinzione, spesso errata, che per migliorare le prestazioni ci si debba allenare sempre di più sottoponendo l'organismo a carichi intollerabili.
Evidenzia, ancora, l'esigenza di tener presente l'intensificazione degli impegni agonistici con spazi di riposo brevi e la necessità, il più delle volte dettata da interessi economici, di partecipare a competizioni sempre più frequenti. Ha notevole influenza anche la scarsa conoscenza del problema e soprattutto l'errata percezione dei rischi che l'atleta corre per la propria salute quando si allena o gareggia sollecitato dall'azione di sostanze dopanti. Di fronte ad una panoramica così preoccupante il movimento olimpico e le autorità politiche a livello nazionale ed internazionale hanno da tempo cercato di circoscrivere la diffusione a macchia d'olio della piaga del doping. Ritiene si debba, però, anche riconoscere che c'è stato un colpevole ritardo nell'assumere comportamenti e provvedimenti incisivi da parte di tutti i soggetti scesi in campo per contrastare il fenomeno. Non a caso la Convenzione Internazionale UNESCO entra in vigore 19 anni dopo il primo clamoroso caso di doping verificatosi durante le Olimpiadi di Seoul nel 1988, protagonista il velocista canadese Ben Johnson.
Sottolinea quindi che negli anni passati vi è stato comunque un susseguirsi di iniziative, sia a livello politico che sportivo, per cercare soluzioni adeguate e coordinate al fine di trovare un rimedio al fenomeno dilagante. Le tappe fondamentali di questi interventi - che hanno preceduto la Conferenza Generale UNESCO dell'ottobre del 2005 - sono state: l'adozione di una Convenzione internazionale contro il doping adottata a Strasburgo dal Consiglio d'Europa il 16 novembre 1989, ratificata in Italia nel 1995; il successivo Protocollo aggiuntivo alla suddetta Convenzione firmato a Varsavia il 22 settembre 2002 con il quale i Paesi firmatari hanno dato pieno riconoscimento alle attività svolte dall'Agenzia Mondiale Antidoping. Anche il movimento olimpico ha svolto la sua parte organizzando a Losanna, nel febbraio del 1999, una Conferenza mondiale contro il doping, al termine della quale veniva approvata la costituzione di un'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA) che nel 2003 emanò il Codice Mondiale Antidoping al quale aderirono oltre al CIO e alle Federazioni Internazionali, anche 80 Governi. L'obiettivo era quello di armonizzare le varie e disorganiche regolamentazioni previste per contrastare la lotta contro il doping sia a livello di Federazioni Internazionali che dei singoli Paesi. Ciò premesso si è dovuto constatare che gli strumenti giuridici internazionali adottati avevano consistenti limiti; la Convenzione del Consiglio d'Europa, nonostante fosse stata sottoscritta anche da importanti Paesi extraeuropei - Australia e Canada - aveva una portata continentale e quindi regionale; il Codice Mondiale antidoping istituito dall'Agenzia Mondiale non aveva una forza coercitiva data la natura sostanzialmente privatistica della WADA che lo aveva emanato.
Ricorda quindi che, conseguentemente, il mondo dello sport olimpico ed i Paesi più attivi nel contrastare il doping, tra i quali l'Italia, hanno cercato di trovare una soluzione giuridicamente vincolante a livello internazionale con l'obiettivo di dare una legittimazione alla WADA, riconoscendo di conseguenza il Codice mondiale antidoping. In tal modo, ciascun Paese nell'ambito della propria legislazione nazionale avrebbe avuto uno strumento giuridico per l'adozione di provvedimenti specifici armonizzati in campo internazionale, quali l'indicazione delle sostanze da vietare, il riconoscimento dei laboratori antidoping, le procedure di controllo, le sanzioni nei confronti dei trasgressori e così via.
Sottolinea che la svolta positiva è avvenuta durante il turno di Presidenza Italiana dell'UE nel 2003. Nella riunione dei Ministri dello Sport di Artimino, a cui prese parte, il Governo italiano propose ai


Pag. 82

Paesi membri di sollecitare l'intervento dell'UNESCO al fine di approvare una Convenzione mondiale antidoping che sarebbe stata vincolante per tutti gli Stati membri e quindi estesa ai cinque continenti. Si decise, pertanto, all'unanimità, di chiedere all'Italia di attivarsi in questo senso; in seguito l'azione del nostro Paese venne proseguita dalla susseguente Presidenza irlandese. Ricorda quindi che per due anni si è lavorato intorno all'elaborazione della Convenzione indicata alla quale la delegazione italiana, composta da funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali e di quello degli Affari esteri, ha fornito un determinante contributo.
Ricorda quindi che la Convenzione è stata quindi approvata a Parigi il 19 ottobre 2005. La Convenzione impegna le parti ad adottare tutte le misure idonee a controllare la detenzione, la commercializzazione e l'uso di agenti e metodi di doping anche in ossequio ai principi etici ed ai valori educativi sanciti dalla Carta Olimpica. La Convenzione UNESCO si compone di 43 articoli e da 2 Allegati che ne costituiscono parte integrante. Il primo contiene l'elenco delle sostanze proibite. Il secondo riguarda gli standard per l'utilizzazione di determinate sostanza a fini terapeutici. La Convenzione, infine, è accompagnata da 3 appendici che al contrario degli allegati non integrano il testo e quindi non creano alcun vincolo per gli Stati Parte: si tratta rispettivamente del Codice mondiale antidoping e degli standard internazionali per il controllo.
Passa quindi ad illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica, osservando che esso si compone di 4 articoli. I primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione a ratificare la Convenzione Internazionale UNESCO contro il doping e l'ordine di esecuzione della medesima. L'articolo 3 autorizza la spesa di 5.755 euro annui, ad anni alterni, per l'attuazione della presente legge; l'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Aggiunge che l'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge asserisce che la normativa della Convenzione in esame non entra in conflitto con il quadro normativi preesistente né, tanto meno, con l'ordinamento comunitario del quale realizza ripetute indicazioni.
Alla luce delle considerazioni espresse, e soprattutto in relazione all'esigenza di pervenire ad una rapida approvazione del provvedimento, propone di esprimere parere favorevole. Tiene peraltro a sottolineare che l'approvazione del provvedimento in esame da parte della Commissione esteri rappresenta solo un prima tappa del processo di riforma del settore e non esaurisce quindi il cammino da intraprendere. Ritiene infatti fondamentale modificare la legge attualmente vigente in materia di doping. Evidenzia inoltre che il ritardo con cui si giunge all'approvazione del disegno di legge di ratifica non può essere certo addebitato al Governo Berlusconi, visto che la XIV legislatura è scaduta nel febbraio 2006, rendendo impossibile al Parlamento sciolto per le nuove elezioni dell'aprile 2006, l'approvazione del disegno di legge di ratifica relativa. È da rimettere semmai all'attuale Ministro dello sport il ritardo colpevole con cui si giunge alla sua approvazione, ben oltre un anno e mezzo dall'inizio della legislatura.

Nicola BONO (AN) ritiene necessario si rinvii il seguito dell'esame del provvedimento in titolo a un'altra seduta per consentire ai componenti della Commissione di valutarne approfonditamente i rilevanti aspetti evidenziati dalla relazione del collega Pescante.

Alba SASSO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla Commissione esteri nella seduta odierna, in considerazione del fatto che la Conferenza dei presidenti dei gruppi ne ha previsto l'avvio dell'esame in Assemblea a partire dalla seduta di domani, mercoledì 7 novembre 2007.

Nicola BONO (AN) si oppone fermamente a che la Commissione esprima il


Pag. 83

parere di competenza nel corso della seduta in corso, contravvenendo alla prassi ormai consolidata di dedicare almeno due sedute all'esame di provvedimenti in sede consultiva. Ribadisce quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, la richiesta di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

Alba SASSO, presidente, prendendo atto della richiesta del collega Bono, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 159/2007: Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.
C. 3194 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rosalba BENZONI (Ulivo), relatore, ricorda che il provvedimento in esame contiene una serie di norme in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale. In particolare ripartisce le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsione del DPEF per il 2007 pari a 5.978 milioni di euro ulteriori a quelle utilizzate a copertura del decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007; inoltre introduce norme di riduzione della spesa e per lo snellimento di procedure alfine di favorire maggiore rapidità nell'utilizzo di risorse già stanziate.
In riferimento ai profili di competenza della VII Commissione, rileva che l'articolo 10, al comma 1, dispone una riduzione pari al 2 per cento, relativamente agli anni 2007 e 2008, dei contributi diretti all'editoria previsti dalla legge n. 250 del 1990. La previsione iniziale di riduzione del 7 per cento è commisurata al 2 per cento con riferimento al «contributo complessivo» per ciascun soggetto a seguito alla modifica apportata dal Senato. In particolare, i contributi oggetto di riduzione sono quelli di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, nonché all'articolo 4 della legge n. 250 del 1990, ossia quelli erogati in favore di: imprese editrici di giornali quotidiani, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis della legge n. 250 del 1990; imprese editrici e emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, in base all'articolo 3, comma 2-ter della legge n. 250 del 1990; imprese editrici di giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-ter della legge n. 250 del 1990; cooperative giornalistiche editrici di periodici, in base all'articolo 3, comma 2-quater della legge n. 250 del 1990); imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano una determinata rappresentanza parlamentare, ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11 della legge n. 250 del 1990; imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 250 del 1990.
Rileva, altresì, che le provvidenze in favore dei soggetti menzionati sono subordinate al possesso di determinati requisiti, indicati dalle norme di riferimento, le quali prevedono altresì i criteri per la determinazione dell'ammontare del contributo. La disposizione in esame presenta un contenuto normativo di non immediata evidenza, in quanto individua il proprio ambito di applicazione attraverso una serie di rinvii alla citata legge n. 250 del 1990. Evidenzia peraltro che la materia delle provvidenze all'editoria non trova la propria disciplina esclusiva nella legge n. 250 del 1990, ma anche in altre disposizioni legislative che nel tempo hanno recato diverse modifiche - anche extra-testuali - alla normativa in esame. Accanto a questa modifica è stato introdotto un tetto massimo alle provvidenze per ciascun beneficiario, in quanto il contributo non può in ogni caso essere superiore


Pag. 84

al costo complessivo di produzione e distribuzione sostenuti dall'avente diritto nell'anno precedente, nonché al costo del lavoro per il personale composto da grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori.
Osserva quindi che il comma 2 è espressamente volto a consentire una corretta applicazione di due disposizioni recate dalle ultime leggi finanziarie, relative al procedimento per l'erogazione dei contributi alle imprese editrici. In particolare, si riferisce all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, legge finanziaria 2006, e all'articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria 2007. L'innovazione è relativa al termine per la presentazione della documentazione finalizzata all'accesso alle provvidenze di cui al citato articolo 3 della legge n. 250 del 1990, che viene fissato al 30 settembre successivo alla «scadenza di presentazione» della relativa domanda di contributo a decorrere dai contributi relativi all'anno 2007. Ricorda quindi che attualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 461 della legge finanziaria 2006, richiamato dalla disposizione in esame, il termine per la trasmissione della documentazione è invece di un anno dalla richiesta. A proposito della formulazione del testo, osserva che la locuzione «scadenza di presentazione» non è facilmente comprensibile, anche se sembra fare riferimento alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. In tal senso potrebbe essere riformulato il testo. I commi 3 e 4 dettano norme sull'onere di presentazione della documentazione da parte degli aventi diritto e sui requisiti di regolarità contributiva previdenziale. Il comma 5 prevede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, la riduzione delle agevolazioni tariffarie postali per la spedizione di prodotti editoriali e la correlativa riduzione della compensazione dovuta alla società Poste Italiane Spa, a norma del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ricorda quindi che la riduzione è pari al 7 per cento degli importi annui, per agevolazioni di ammontare complessivo fino al milione di euro, e del 12 per cento degli importi annui, per agevolazioni superiori al milione di euro. Tale differenziazione è stata introdotta al Senato raccogliendo la sollecitazione a intervenire in modo diverso su piccoli e grandi editori. Precisa quindi che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con una segnalazione inviata il 28 ottobre scorso ai Presidenti delle Camere e al Governo, ha rilevato che il mantenimento del regime tariffario agevolato in favore di Poste Italiane, di cui al decreto-legge n. 353 del 2003, si pone in contrasto con le norme poste a tutela della concorrenza e del mercato. Tale disciplina determinerebbe, infatti, «un'evidente e grave distorsione concorrenziale, in quanto operatori postali diversi da Poste Italiane non sono in grado di praticare offerte competitive agli editori» per le prestazioni cui la normativa stessa si riferisce. L'Autorità sottolinea pertanto la necessità di apportare, in sede di conversione del decreto legge, «un intervento di modifica in senso pro-competitivo delle disposizioni sulle agevolazioni per le spedizioni di prodotti editoriali». Ciò comporterebbe una modifica complessiva del decreto legge n. 353 del 2003.
Aggiunge quindi che i commi 7 e 8 sempre dell'articolo 10 escludono dalle agevolazioni le pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione di prodotti e servizi e prevedono la verifica per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite di non superamento del tetto del 45 per cento di pubblicità. Il successivo comma 9 autorizza la spesa aggiuntiva di 50 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2007, al fine di assicurare l'erogazione dei contributi diretti all'editoria di cui alla legge n. 250/1990, relativi all'anno 2006; il comma 10 dispone quindi l'abrogazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224 relativo alla corresponsione delle rate di ammortamento dei mutui agevolati concessi alle imprese editoriali effettuata - a date condizioni - anche da soggetti diversi dalle imprese stesse.


Pag. 85


Rileva, quindi, che l'articolo 10-bis, introdotto dal Senato, interviene in materia di contributi diretti alle trasmissioni radiotelevisive in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome proponendo un'interpretazione autentica dei requisiti già previsti dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge n. 250 del 1990. Con riguardo alle emittenti radiofoniche e televisive l'articolo 3, comma 2-ter, in questione specifica inoltre che i contributi sono concessi nel limite complessivo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2007, 2008, 2009. L'articolo in commento introduce al citato articolo 3, comma 2-ter, della legge n. 250 del 1990, un comma 2-quinquies, recante una norma di interpretazione autentica del comma 2-ter, in materia di criteri per la concessione dei contributi ivi previsti. Peraltro, la norma precisa che si deve tenere conto solo dei criteri introdotti dal nuovo comma 2-quinquies e, pertanto, l'intervento normativo sembra configurarsi piuttosto quale modificativo della disciplina dettata dal comma 2-ter. Ritiene pertanto opportuna una più precisa formulazione della norma al fine di evitare incertezze interpretative. In particolare, si prevede che la trasmissione di programmi in lingua, almeno in parte autoprodotti o prodotti da terzi su commissione, debba coprire oltre la metà del tempo totale di trasmissione ed essere erogata tra le ore 06.00 e le ore 22.00 di ciascuna giornata; le imprese devono possedere poi i requisiti indicati dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge n. 5 del 2001, convertito dalla legge n. 66 del 2001; l'importo di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a cui peraltro dovrebbe applicarsi - per gli esercizi 2007 e 2008 - la riduzione disposta dall'articolo precedente del disegno di legge in commento, è ripartito in base al numero delle domande, fra emittenti radiofoniche e televisive. Per la quota spettante alle emittenti radiofoniche si fa rinvio al decreto del Ministro delle comunicazioni previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge n. 448 del 2001; per quelle televisive, si tiene conto delle prescrizioni stabilite nella stessa legge n. 250 del 1990.
Aggiunge quindi che il comma 1 dell'articolo 12 autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, al fine di sostenere l'adempimento dell'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge finanziaria 2007, e demanda la definizione dei criteri per l'attribuzione delle nuove risorse ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione. Rileva quindi che l'articolo 1, comma 622, della legge n. 296 del 2007, legge finanziaria 2007, ha disposto che, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, l'istruzione sia impartita obbligatoriamente per almeno dieci anni; a tal fine la medesima disposizione ha elevato a 16 anni l'età per l'accesso al lavoro. Il comma citato ha ribadito il regime di gratuità dei primi tre anni delle scuole superiori o dei percorsi di istruzione formazione professionale - già previsto e finanziato dagli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativi n. 226 del 2005, recante disciplina del secondo ciclo di istruzione - e ha rinviato ad un regolamento ministeriale, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione dei curricola del primo biennio degli istituti di istruzione secondaria superiore. Sono autorizzati, ai sensi del medesimo comma, accordi tra Ministero e regioni per l'effettuazione di progetti particolarmente finalizzati alla riduzione della dispersione e al successo nell'assolvimento dell'obbligo. Questi ultimi potranno essere realizzati da strutture formative accreditate inserite in apposito elenco predisposto secondo criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Stato-regioni. Sono fatte salve comunque le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti. Dopo l'approvazione della legge finanziaria 2007, l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2007 è intervenuto sulla disciplina recata dal citato decreto


Pag. 86

legislativo n. 226 del 2005, sostituendo il sistema dei licei, quale articolazione, insieme al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, con il sistema dell'istruzione secondaria superiore del quale fanno parte oltre che i licei, anche gli istituti tecnici e gli istituti professionali.
Ricorda quindi che il comma 2 dell'articolo 12 prevede che per l'anno 2007 non sia applicata la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 621, lettera b) della legge finanziaria 2007. Le economie per il 2007 erano previste in 448,2 milioni di euro; le minori economie risultano invece pari a 282 milioni di euro, con un peggioramento dell'indebitamento di circa il 50 per cento di tale somma, essendo già accantonati sul bilancio del Ministero P.I. 145 milioni di euro. Il comma 1 dell'articolo 13 novella l'articolo 1, comma 873, della legge finanziaria 2007, concernente le agevolazioni alla ricerca; i commi da 870 a 874 del medesimo articolo 1 della legge finanziaria 2007 sono finalizzati alla razionalizzazione degli interventi nel settore della ricerca scientifica di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. A tal fine il comma 870 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per garantire la massima efficacia degli interventi in tale ambito; nel FIRST confluiscono le risorse dei diversi fondi precedentemente previsti: FAR, FIRB, FAS, PRIN.
Il regolamento sui criteri di accesso e le modalità di gestione del FIRST, di cui al comma 873, non risulta ancora emanato. La novella dispone pertanto - con un periodo aggiuntivo al medesimo comma - che, per il triennio 2008-2010, si provvede all'attuazione del comma con un decreto del Ministro dell'università e della ricerca di natura non regolamentare da emanarsi entro il 30 novembre 2007. Osserva che la disposizione è finalizzata a rendere immediatamente operativo il sostegno finanziario ai progetti di ricerca mediante il FIRST, di cui la quota attualmente disponibile è di 90 milioni di euro, a seguito dello sblocco di risorse determinato dal decreto-legge n. 81 del 2007, nelle more dell'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma 873. A tal fine, si stabilisce un cambiamento della fonte normativa tale da consentire una maggiore speditezza. Infatti, a differenza dei regolamenti, per i decreti ministeriali di natura non regolamentare non sono richiesti il parere del Consiglio di Stato e il controllo della Corte dei conti.
Precisa quindi che l'articolo 14 prevede una razionalizzazione delle modalità di affidamento dei cosiddetti «servizi aggiuntivi», introdotti dalla «legge Ronchey» e attualmente elencati dall'articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il comma 1 prevede che l'affidamento dei servizi in questione, da parte delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale, sia effettuato in forma integrata sia in relazione alle varie tipologie di servizi sia in relazione ai diversi istituti e luoghi della cultura. Sottolinea quindi che il comma 2 affida ad un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali la disciplina dell'organizzazione dei servizi aggiuntivi, predisposto tenendo conto delle norme comunitarie, della specificità delle prestazioni richieste nonché dell'esperienze e dei titoli professionali occorrenti. Si consente inoltre, in sede di prima applicazione, che l'affidamento integrato dei servizi in questione avvenga con termini iniziali differenziati garantendo la scadenza naturale dei rapporti concessori in corso e garantendo, al comma 3, che, in attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato, i rapporti in atto restano efficaci fino alla loro scadenza o, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008. Rileva quindi che poiché è tuttora aperto il termine di delega per l'emanazione di integrazioni e correzioni al Codice dei beni culturali, sarebbe opportuno valutare se l'articolo in esame non possa essere formalmente raccordato con la normativa generale.


Pag. 87


Aggiunge che l'articolo 14-bis introdotto nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, dispone la facoltà di utilizzare l'accantonamento esistente presso il Ministero per i beni e le attività culturali a garanzia degli stanziamenti a favore delle attività teatrali di prosa di cui alla legge 13 aprile 1977, n. 141, in caso di mancato versamento dei contributi all'ENPALS, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 gennaio 1979, n. 7, da parte delle imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro. In particolare, l'articolo in esame specifica che tale accantonamento è applicabile relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007, e costituisce garanzia ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 deI decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, consistente nella rateizzazione dei debiti contributivi. La disposizione specifica infine, che i requisiti e le procedure per l'ammissione al beneficio sono stabilite dall'ente impositore, tenuto conto delle compatibilità del proprio bilancio. Il beneficio di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 138 del 2002 consiste nella possibilità di effettuare il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, tra cui l'Enpals; tale beneficio può essere consentito nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori.
Ricorda quindi che l'articolo 20, comma 1 integra di 150 milioni di euro, per l'anno 2007, la dotazione del Fondo nel quale confluisce una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito (IRE) destinata al volontariato e alla ricerca. Sulla base dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 337, della legge finanziaria 2006, lo stanziamento iniziale del Fondo per il 2007 è pari a 270 milioni di euro. Il comma 2 dell'articolo 20, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, stabilisce che al riparto della quota del 5 per mille siano altresì ammesse le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal CONI. a norma di legge. Riterrebbe opportuno riformulare il comma 2 in forma di novella delle disposizioni richiamate: articolo 1, comma 337 della legge n. 266 del 2005 e articolo 1, comma 1234 e seguenti della legge n. 296 del 2006.
Rileva quindi che il comma 4 dell'articolo 28 assegna all'Istituto per il credito sportivo la somma di 20 milioni di euro per il 2007 al fine di realizzare il programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare all'esercizio della pratica calcistica, di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 2007. Il contributo in questione va ad incrementare il Fondo speciale costituito presso il citato Istituto e che i criteri per la concessione del credito siano determinati con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ricorda che l'articolo 11 del decreti-legge n. 8 del 2007 prevede - al comma 1 - la convocazione da parte del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, di un tavolo di concertazione per definire, nel termine di 120 giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di maggiore rispondenza alle nuove esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali. I soggetti tenuti a partecipare al tavolo nazionale di concertazione sono specificati dal comma 2; si tratta in particolare dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive; delle infrastrutture; dell'interno; dell'economia e delle finanze; dei rappresentanti del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano), dell'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani), delle regioni, delle organizzazioni sportive.


Pag. 88


Ricorda quindi che l'articolo 1, comma 1294, della legge finanziaria 2007 ha assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 al fine di agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi. Tale finanziamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1295, della legge medesima, incrementa il fondo speciale costituito presso l'istituto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 per contributi per interessi sui mutui per le finalità istituzionali. Aggiunge, inoltre, che, in tema di finanziamento dei programmi relativi allo sport, la Corte Costituzionale, partendo dal presupposto indubbio che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientra nella materia dell'ordinamento sportivo demandata alla competenza legislativa concorrente dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma relativa al finanziamento diretto, da parte dello Stato, a favore degli enti di promozione sportiva e per il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale. Tali interventi finanziari, incidendo in materia di competenza non esclusiva dello Stato, ledono - secondo la Corte - l'autonomia della Regione, trattandosi di risorse che dovrebbero essere assegnate direttamente al sistema regionale e locale secondo quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione, con sentenza 424/2004. Ricorda, infine, che la VII Commissione Cultura della Camera sta esaminando in Comitato ristretto due proposte di legge abbinate, C. 2217 e C. 2490-ter, già approvata dal Senato, in materia di disciplina degli impianti sportivi.
Sottolinea quindi che il comma 4-quinquies dell'articolo 28, introdotto dal Senato, incrementa per l'importo di 12 milioni di euro per l'anno 2007 l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 282, della legge finanziaria 2005 a favore del CONI e provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sull'u.p.b. «Fondo speciale di parte corrente» parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione citata assegnava al CONI, per il quadriennio 2005-2008, un contributo straordinario annuo di 450 milioni di euro, comprensivo dei finanziamenti previsti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008. L'articolo 30 dispone invece il commissariamento e la liquidazione dei crediti e di una parte dei beni della Fondazione Ordine Mauriziano (FOM). L'Ordine Mauriziano è previsto dalla XIV disposizione finale della Costituzione, la quale dispone che esso «è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. L'articolo 1 del decreto-legge del 19 novembre 2004 n. 277 convertito con legge 4 del 2005 ha demandato alla Regione Piemonte la definizione della natura giuridica dell'Ente; la Regione ha provveduto con legge regionale n. 39 del 2004. Il comma 1 dell'articolo in esame demanda al Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, di disporre il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano entro sette giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge - ossia, entro il 10 ottobre 2007 - e prevede che l'attività commissariale si svolga nel rispetto dei valori storico-culturali e della disciplina di cui al decreto-legge n. 277 del 2004, in quanto compatibili con le disposizioni dell'articolo in commento. Ai sensi del comma 2, come modificato dal Senato, definisce composizione e compiti del Comitato di vigilanza e obbliga la FOM a presentare una relazione tecnico - patrimoniale prima che il Comitato inizi la propria attività. I commi da 3 a 8 definiscono modalità delle procedure di gestione e liquidazione. In particolare, rileva che il comma 5 fa riferimento all'articolo 67, comma 3, lettera d, del Regio Decreto n. 267 del 1942 che è stato modificato dal decreto legislativo n. 169 del 12 settembre 2007, con effetto dal 1 agosto 2008. Ritiene opportuno quindi che il testo precisi se la norma intenda anticipare l'efficacia della suddetta modifica.
Aggiunge che il comma 3-ter dell'articolo 31 prevede un contributo, nel limite


Pag. 89

massimo complessivo di 3 milioni di euro per il 2007, a favore degli istituti universitari, diretta emanazione di Università straniere, legittimati a rilasciare titoli di studio, riconosciuti in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997. Osserva, altresì, che tale contributo dovrà essere utilizzato per il finanziamento di programmi di formazione internazionale, rivolti a studenti di nazionalità italiana, e di ricerca, anche attraverso la collaborazione di soggetti stranieri di alta formazione. L'importo potrà essere fruito anche nella forma del credito di imposta, il cui riconoscimento avverrà automaticamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, è chiamato a stabilire le modalità attuative di quanto disposto nel comma in esame.
Rileva quindi che l'articolo 36 prevede, al comma 1, che il Comitato istituito per le celebrazioni del 150o anniversario dell'Unità d'Italia predisponga, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ed in accordo con gli enti territoriali interessati, un programma di interventi per le celebrazioni dell'anniversario. Tale programma dovrà definire le opere e gli interventi da realizzare nonché il connesso piano economico; potranno essere utilizzate, a tal fine, forme di cofinanziamento miste pubblico-privato e statale-locale. Il comma 2 autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2007 per la realizzazione dei primi interventi. Il comma 3 prevede che il compito di verifica e monitoraggio del programma di interventi sia affidato ad un Comitato dei garanti, istituito, entro un mese dall'entrata in vigore del decreto-legge, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e formato da personalità qualificate, in grado di offrire un orientamento politico e culturale di tipo pluralistico. Il Comitato è chiamato, altresì, a condividere la responsabilità della relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato è tenuto a presentare al Consiglio dei Ministri (se condo quanto previsto dalla normativa istitutiva del Comitato per le celebrazioni del 150o anniversario dell'Unità d'Italia) e della relazione annuale che deve essere presentata ogni anno, entro il 31 dicembre, al Parlamento. L'articolo 45 integra invece i finanziamenti riguardanti i servizi socio-educativi per la prima infanzia ed il Fondo per le politiche sociali. In particolare, al comma 1 si prevede lo stanziamento di 25 milioni di euro, per l'anno 2007, ad integrazione del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo a un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia per il quale è stata autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il piano straordinario è finalizzato al conseguimento, entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e alla riduzione degli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Con il comma 1260 dell'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stato previsto, altresì, che per le finalità del suddetto piano possa essere utilizzata anche una parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia determinato dalla legge finanziaria, che per l'anno 2007 sono previste nella misura di 1635 milioni di euro. Precisa che al comma 2 dell'articolo 45 è disposta di conseguenza l'integrazione, per un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziaria 2007, relativamente al Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dall'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.


Pag. 90

Alba SASSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 novembre 2007. - Presidenza della vicepresidente Alba SASSO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Danielle Mazzonis e il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Letizia De Torre.

La seduta comincia alle 12.45.

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento.

Nuovo testo C. 2843, approvata dalla 7a Commissione del Senato, C. 563 Fabris e C. 2474 Formisano.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 ottobre 2007.

Alba SASSO, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al nuovo testo in esame.

Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, si dichiara favorevole al trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame.

Nicola BONO (AN) concorda con la proposta del relatore, sottolineando che il gruppo di Alleanza nazionale non ha presentato emendamenti, proprio in vista del trasferimento del provvedimento in titolo all'esame in sede legislativa.

Fabio GARAGNANI (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, l'assenso al trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame in via del tutto eccezionale, precisando, peraltro, che non vi sarà un analogo disponibilità su altri provvedimenti.

Paola GOISIS (LNP), sottolineando l'importanza dei problemi affrontati con il provvedimento in questione, concorda con il relatore sul trasferimento in sede legislativa del relativo esame.

Manuela GHIZZONI (Ulivo), segnalando l'importanza del provvedimento in discussione che è molto atteso dall'opinione pubblica, preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, l'assenso al trasferimento in sede legislativa.

Americo PORFIDIA (IdV) si dichiara favorevole al trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame.

Alba SASSO, presidente, si dichiara favorevole al trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame.

Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, auspica che la Commissione possa procedere rapidamente all'approvazione in sede legislativa del provvedimento, segnalando, pertanto, l'importanza che le Commissioni competenti in sede consultiva facciano pervenire sollecitamente i propri pareri.

Alba SASSO, presidente, avverte che il nuovo testo della proposta di legge C. 2843, adottato come testo base, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per la Biblioteca europea di Milano.
C. 2460 Duilio.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2007.


Pag. 91

Alba SASSO, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al nuovo testo in esame.

Antonio RUSCONI (Ulivo), relatore, sottolinea l'importanza del provvedimento in questione, che viene sollecitato da più parti, non ultimi gli enti locali interessati. Ritiene, pertanto, che la Commissione dovrebbe procedere rapidamente alla sua approvazione in sede legislativa, anche al fine di evitare che le risorse previste vengano sottratte alla loro destinazione a seguito dell'approvazione della legge finanziaria per il 2008. Ritiene, peraltro, che dopo l'audizione informale di rappresentanti della Biblioteca europea di Milano, già prevista per la seduta di domani, mercoledì 7 novembre, la Commissione potrebbe valutare la possibilità di procedere al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame.

Emerenzio BARBIERI (UDC) concorda con il relatore, rilevando che, a seguito di colloqui avuti con rappresentanti delle istituzioni locali, ha avuto modo di comprendere il rilievo che le medesime riconoscono al provvedimento in questione e ad una sua rapida approvazione.

Alba SASSO, presidente, avverte che il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 novembre 2007. - Presidenza della vicepresidente Alba SASSO, indi del presidente Pietro FOLENA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Danielle Mazzonis.

La seduta comincia alle 13.

Ratifica Convenzione internazionale contro il doping nello sport.
C. 3082 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta odierna.

Antonio RUSCONI (Ulivo), sottolineando il proprio orientamento favorevole al provvedimento in esame, rileva l'anomalia del fatto che la Commissione si pronunci su un provvedimento così rilevante il giorno prima dell'inizio della sua discussione in Assemblea. Rileva, d'altra parte, che il problema del doping è un problema molto grave e sentito non solo in Italia ma anche all'estero e che riguarda sia atleti professionisti che dilettanti. Segnala altresì che i controlli antidoping non hanno funzionato bene in Italia fino ad adesso; in particolare gli stessi non stati attuati con le medesime modalità da tutte le Federazioni sportive e ciò ha creato una disparità di trattamento tra i vari casi trattati.
Aggiunge quindi che occorrerebbe evitare che in materia ci fossero dei provvedimenti non garantisti, sottolineando in particolare che appare eccessivo punire degli atleti per il semplice fatto che gli stessi si facciano assistere da medici condannati per doping. Rimarca inoltre che esistono differenze importanti per quel che riguarda i controlli antidoping tra Federazioni di diversi Stati e che proprio in ragione di ciò risulta fondamentale ratificare la convenzione in discussione che prova ad uniformare le normative dei singoli paesi.

Emerenzio BARBIERI (UDC) concorda con le osservazioni del collega Rusconi relativamente alla necessità di uniformare i controlli presso i vari Stati. Segnala criticamente che il Governo nella relazione ha in qualche misura stigmatizzato il fatto che Paesi come Canada e Stati Uniti non


Pag. 92

hanno accolto alcune disposizioni finali in esso contenute, in quanto Stati federali. Chiede quindi chiarimenti al relatore al riguardo, prima di preannunciare il proprio voto sulla proposta di parere del relatore.

Nicola BONO (AN) ribadisce innanzitutto una ferma contrarietà sul metodo di approvazione di un provvedimento così importante per la Commissione cultura, stigmatizzando ancora una volta la decisione di prevederne l'avvio dell'esame in Assemblea nella seduta di domani. Nel merito, preannuncia comunque il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, rilevando come il provvedimento in questione possa contribuire a risolvere il problema del doping attraverso una regolamentazione uniforme della normativa in materia a livello mondiale. Concorda peraltro con le osservazioni del collega Barbieri relativamente alla inopportunità di consentire agli Stati federali di derogare rispetto alle norme generalmente previste in materia di doping, segnalando peraltro che l'Italia non ha responsabilità per quel che riguarda l'inserimento di tale possibilità di deroga nella convenzione. Rileva altresì che non può essere imputato al precedente Governo il ritardo con il quale la Convenzione sarà ratificata dall'Italia, in quanto il precedente Esecutivo aveva avuto solamente trenta giorni di tempo per procedere alla ratifica suddetta, mentre l'attuale Governo ha già lasciato trascorrere un anno e mezzo senza procedere alla ratifica della Convenzione.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia il proprio voto favorevole sul provvedimento in questione, evidenziando che il provvedimento può contribuire alla risoluzione di un problema fondamentale per lo sport, che è un tema rilevantissimo per la società odierna. Lamenta peraltro la ristrettezza dei tempi assegnati alla Commissione per l'esame del provvedimento.

Fabio GARAGNANI (FI) preannuncia il voto favorevole sul provvedimento in questione, ricordando peraltro che oltre alle normative da adottare è importante fare qualcosa di più sul piano della prevenzione.

Mario PESCANTE (FI), relatore, ribadisce innanzitutto che il provvedimento in questione costituisce solo un primo passo per quel che riguarda le attività che devono essere poste in essere al fine di debellare il fenomeno del doping. Sottolinea in particolare che la battaglia del doping deve essere combattuta non solo per quel che riguarda gli sport che fanno capo a federazioni sportive del CONI, ma anche per ciò che concerne altri sport - come ad esempio il body building - i quali sfuggono ai controlli previsti dalla legge italiana in materia di doping. Riterrebbe pertanto opportuno che la VII Commissione si facesse promotrice di un'apposita iniziativa nei confronti del Governo per affrontare il problema del doping nella sua globalità e nei suoi aspetti più complicati. Per quel che riguarda i provvedimenti relativi ad atleti che si sono rivolti a medici condannati per doping, rileva che tali provvedimenti sono assolutamente legittimi alla luce della normativa vigente e che spetta pertanto agli atleti evitare di incappare in comportamenti vietati dall'ordinamento.
Sottolinea inoltre che un aspetto positivo della Convenzione in oggetto è rappresentato dal fatto che l'omogeneità delle norme a livello internazionale determinerà l'impossibilità da parte della giustizia ordinaria di sconfessare i provvedimenti adottato dai giudici sportivi e rilevando altresì che l'omogeneità di norme è fondamentale se si considera che spesso certi avvenimenti sportivi svoltisi in vari Stati europei venivano disciplinati per qual che riguarda il doping in modo diverso a seconda che una parte degli avvenimenti stessi si svolgesse in uno piuttosto che in un altro Paese.
Per quel che riguarda la possibilità data agli Stati federali di derogare alla normativa generale prevista dalla Convenzione, segnala che all'epoca della firma della Convenzione è stato fatto un grosso


Pag. 93

sforzo da parte dello Stato italiano per evitare che tale possibilità fosse prevista dalla Convenzione, rilevando peraltro che, a fronte di un orientamento da parte di Stati federali come gli Stati Uniti, contrario ai controlli antidoping, l'aver ottenuto la firma della Convezione da parte di quel Paese ha rappresentato comunque un successo notevole, anche con quella limitazione. Evidenzia d'altra parte che la ratifica della Convenzione da parte dell'Italia è fondamentale in quanto il CIO ha stabilito che la mancata ratifica della Convenzione comporta l'impossibilità da parte dello Stato inadempiente di essere organizzatore di giuochi olimpici. Per quel che riguarda il ritardo con il quale verrà ratificata la Convenzione da parte dell'Italia, infine, ribadisce che lo stesso non può certo essere imputato al precedente Governo, visto che l'attuale Esecutivo in un anno e mezzo non è ancora riuscito a ratificare la Convenzione. Riterrebbe opportuno comunque che la Commissione approfondisse le tematiche del doping, anche con riferimento ai giovani e alle attività sportive da questi svolte, promuovendo i necessari approfondimenti.

Emerenzio BARBIERI (UDC), alla luce dei chiarimenti forniti dal relatore, preannuncia il proprio voto favorevole sul provvedimento in questione, ribadendo peraltro la propria contrarietà a provvedimenti della giustizia sportiva in materia di doping che siano improntati a eccessiva sommarietà.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

RISOLUZIONI

Martedì 6 novembre 2007 - Presidenza del presidente Pietro FOLENA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Danielle Mazzonis.

La seduta comincia alle 13.30.

7-00251 Sasso: Promozione nelle scuole di progetti culturali e formativi volti a contrastare fenomeni di omofobia e bullismo.
(Seguito della discussione e conclusione - Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2007.

Alba SASSO (SDpSE) illustra una riformulazione della risoluzione in discussione (vedi allegato 6), dichiarandosi favorevole anche ad indicare in premessa oltre agli episodi di intolleranza e omofobia quelli di xenofobia recentemente verificatesi.

Emerenzio BARBIERI (UDC) non concorda con l'ipotesi di aggiungere un riferimento anche agli episodi di xenofobia, in quanto gli stessi sono cosa diversa rispetto agli episodi di intolleranza e omofobia, sottolineando inoltre che la xenofobia spesso può essere ricondotta anche a motivazioni di carattere economico. Ritiene inoltre opportuno, per quel che riguarda il primo dispositivo della risoluzione come riformulata dal relatore, eliminare il riferimento alle associazioni dei genitori che hanno già stipulato una convenzione con il Ministero, preferendo invece una formulazione che faccia riferimento esclusivamente alle associazioni dei genitori che operano in questo settore. Per quel che riguarda il secondo dispositivo della risoluzione, precisa che occorrerebbe sostituire la frase «alla diffusione del rispetto ed alla cultura delle differenze» con la seguente: «alla diffusione del rispetto e della cultura del riconoscimento delle differenze».

Pietro FOLENA, presidente, ferma l'importanza delle tematiche relative alla xenofobia, ritiene opportuno evitare riferimenti alle medesime tematiche nella risoluzione in discussione.

Fabio GARAGNANI (FI) esprime il proprio voto contrario sulla risoluzione in


Pag. 94

discussione come riformulata dal presentatore, in quanto si fa riferimento alla necessità di non discriminare le condizioni religiose. Ciò potrebbe consentire, di fatto, l'attuazione di atteggiamenti discriminatori proprio nei confronti di studenti che aderiscono alla religione cattolica, legittimando di fatto tutte le iniziative in tal senso poste in essere da altri docenti in questi ultimi anni.
Ritiene d'altra parte che la risoluzione non possa essere approvata in quanto fa riferimento a elementi e situazioni tra loro non conciliabili rischiando, peraltro di non tenere in adeguata considerazione l'importanza che riveste la religione cattolica per la storia e le tradizioni dello Stato italiano. Precisa in ogni caso che il proprio voto contrario rispetto alla proposta di risoluzione in discussione, come riformulata, non è motivato dalla scarsa sensibilità nei confronti del tema della discriminazione; vi è infatti da parte sua la più totale e ferma opposizione ad ogni forma di intolleranza e di prevaricazione.

Manuela GHIZZONI (Ulivo) specifica che il riferimento contenuto nel primo impegno al Governo della risoluzione in discussione come riformulata, relativo alle associazioni che hanno già stipulato una convenzione con il Ministero, intendeva recepire un dato esistente nell'ordinamento vigente, senza peraltro escludere che altre associazioni potessero essere coinvolte dai progetti educativi indicati dal primo dispositivo della risoluzione stessa. Per quanto attiene alle considerazioni del collega Garagnani relativamente alle possibili conseguenze derivanti dal richiamo alla necessità di evitare discriminazioni dal punto di vista religioso, rileva che tale richiamo trova il proprio fondamento nell'articolo 3 della Costituzione.

Nicola BONO (AN) esprime, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di risoluzione così come riformulata, auspicando che vi sia sempre un maggior impegno delle istituzioni competenti a che siano eliminati tutti gli atteggiamenti discriminatori posti in essere in vari contesti.

Paola GOISIS (LNP) esprime voto contrario sulla risoluzione in discussione come riformulata, in quanto la stessa può legittimare azioni contrastanti con il sentimento religioso degli italiani. Rileva altresì che, pur non essendo ammissibili comportamenti discriminatori nei confronti degli extracomunitari, occorre adeguatamente difendere le prerogative dei cittadini italiani.

Fabio GARAGNANI (FI), intervenendo per una precisazione, rileva che se ci fosse stato un maggiore confronto con tutte le forze politiche si sarebbe forse potuti pervenire alla definizione di un testo concordato. Ribadisce quindi il proprio voto contrario sulla risoluzione in discussione come riformulata, poiché vi sono molti profili non condivisibili.

Alba SASSO (SDpSE) illustra una ulteriore riformulazione della risoluzione da lei presentata (vedi allegato 7), volta a recepire alcune delcc le indicazioni emerse nel corso della discussione. Precisa in ogni caso che la Commissione ha svolto un cospicuo numero di sedute per approfondire i diversi temi affrontati nella risoluzione.

La Commissione approva quindi la risoluzione Sasso n. 7-00251, nel testo come riformulato, che assume il numero 8-00095 (vedi allegato 7).

7-00235 Li Causi: Inserimento dell'area archeologica di Selinunte in Sicilia nel programma internazionale dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.
(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2007.


Pag. 95

Vito LI CAUSI (Pop-Udeur) illustra una nuova formulazione della risoluzione (vedi allegato 8), che tiene conto della discussione e delle audizioni informali svolte sul tema.

Nicola BONO (AN) preannuncia il proprio voto contrario sulla risoluzione in discussione come riformulata dal presentatore, rilevando innanzitutto che la nuova formulazione comunque mira ad evidenziare una responsabilità del precedente Governo rispetto al mancato inserimento dell'area archeologica di Selinunte nella lista per l'inserimento nel patrimonio mondiale dell'Unesco che in realtà non esiste. Sottolinea infatti che la ricostruzione fornita dalla risoluzione sul punto appare contraddittoria e non corrispondente al vero, in quanto se l'area di Selinunte era già inserita nella lista indicata nel 1996, non è possibile che essa sia stata poi eliminata da tale lista negli anni successivi. Aggiunge d'altra parte che il primo dispositivo della risoluzione non può essere approvato in quanto contrastante con la normativa vigente, dato che non è l'Unesco direttamente a inserire le singole aree nel programma internazionale dei patrimoni dell'umanità, ma è il singolo Stato che si attiva in tal senso. Riterrebbe opportuno che il Governo chiarisse i profili contradditori evidenziati, eventualmente anche attraverso una indicazione del responsabile dell'ufficio preposto.

Pietro FOLENA, presidente, ricorda che il rappresentante del Governo è già intervenuto nel corso della discussione, fornendo tutti i chiarimenti richiesti. Specifica inoltre che per quel che riguarda l'inserimento dell'area di Selinunte nella lista propositiva, la ricostruzione dei fatti contemplata dalla risoluzione ricalca, come evidenziato dal relatore, fedelmente le osservazioni formulate dai rappresentanti degli enti locali interessati. Per quel che riguarda invece il primo dispositivo della risoluzione sottolinea che lo stesso non intende investire direttamente l'Unesco della questione ma impegna il Governo a farsi promotore presso l'Unesco dell'inserimento dell'area di Selinunte nel programma internazionale dei patrimoni dell'umanità.

Emerenzio BARBIERI (UDC) ritiene che sarebbe stato meglio riformulare la risoluzione in accordo con tutti i gruppi. Ricorda inoltre che la parte aggiunta nella riformulazione relativa alle osservazioni espresse dai rappresentanti della regione e degli enti locali siciliani, andrebbe espunta in quanto fa riferimento ad un'audizione informale; si configura poi un'attribuzione di responsabilità al precedente Governo per quel che riguarda la mancata inclusione dell'area di Selinunte nella lista propositiva. Riterrebbe quindi opportuno rinviare la discussione della risoluzione ad altra seduta.

Pietro FOLENA, presidente, sottolinea che l'attività svolta dalla Commissione in sede di audizioni informali ha consentito, a tutti gli effetti, di acquisire formalmente gli elementi indicati dal relatore. Evidenzia in particolare che si tratta di rilievi formulati in particolare dal sindaco della città di Castelvetrano, espressione di una coalizione di centrodestra. Non vorrebbe però che vi sia una avversione preconcetta dei colleghi della Casa delle libertà verso tutti i temi che investono i beni culturali in Sicilia, solo perché si tratta di una regione amministrata da quella coalizione.

Il sottosegretario Danielle MAZZONIS rileva che la materia in questione è caratterizzata da un elevato grado di tecnicalità. La commissione che decide in merito all'inclusione di una determinata area tra i patrimoni dell'umanità si riunisce infatti ogni due anni, avendo come punto di riferimento norme che cambiano in continuazione. Proprio in considerazione di tale ultimo aspetto, rileva l'importanza della risoluzione che mira da una parte a far sì che il Governo solleciti adeguatamente presso l'Unesco la questione Selinunte e dall'altra parte a consentire che anche la regione siciliana metta in atto tutte le iniziative necessarie al raggiungimento dello scopo in questione. Ritiene


Pag. 96

opportuno peraltro evitare il riferimento contenuto nel primo impegno al Governo al World heritage fund.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea; nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.