VII Commissione - Resoconto di mercoledì 12 dicembre 2007


Pag. 77


ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA. - Intervengono il viceministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Nando Dalla Chiesa.

La seduta comincia alle 9.

Proposta di nomina del professor Tommaso Maccacaro a presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
Nomina n. 57.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviata l'11 dicembre 2007.

Rosalba BENZONI (PD-U), relatore, ricorda che è stata acquisita la documentazione relativa alla terna di nomi indicati dal Comitato. Precisa che, oltre al professor Tommaso Maccararo, si tratta del professore Roberto Bonanno, docente all'Università di Tor Vergata, e del professor Bruno Marano, docente dell'Università di Bologna. Ricorda inoltre che nella seduta di ieri ha proposto alla Commissione di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Emerenzio BARBIERI (UDC) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo


Pag. 78

gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nicola BONO (AN) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Valentina APREA (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Pietro FOLENA, presidente, comunica il risultato della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 26
Maggioranza: 14
Astenuti: 0
Hanno votato: 26
Hanno votato no: 0

(La Commissione approva).

Pietro FOLENA, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:
Aprea, Barbieri, Benzoni, Bono, Codurelli in sostituzione di Volpini, Cordoni in sostituzione di Tocci, Costa in sostituzione di Martusciello, De Biasi, Folena, Cinzia Fontana in sostituzione di Chiaromonte, Frassinetti, Frias in sostituzione di De Simone, Froner, Fundarò, Gambescia in sostituzione di Rusconi, Ghizzoni, Giachetti, Giulietti, Goisis, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Lenzi in sostituzione di Latteri, Li Causi, Naccarato in sostituzione di Colasio, Sasso, Tessitore e Vichi in sostituzione di Villari.

Schema di decreto legislativo recante norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Atto n. 192.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Pietro FOLENA, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università. Ricorda che il citato articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per quanto riguarda le lettere a), b) e c) del comma 1, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a: a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al


Pag. 79

corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto; c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264.
Sottolinea che la relazione illustrativa chiarisce che il provvedimento in esame disciplina solo la parte relativa ai corsi di laurea universitari e a quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in quanto la scelta dei percorsi della formazione tecnica superiore e di quelli finalizzati alle professioni e al lavoro presenta aspetti di maggiore complessità. Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnico-finanziaria e allega il parere della Conferenza unificata. Ricorda che lo schema di decreto si compone di 6 articoli. L'articolo 1 reca, al comma 1, l'oggetto del decreto, che disciplina la realizzazione dei percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e la valorizzazione dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, nonché il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il comma 2 stabilisce che con successivo decreto, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, saranno dettate, sentita la Conferenza unificata, specifiche disposizioni relative ai percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei percorsi della formazione tecnica superiore e dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro.
Aggiunge che l'articolo 2 tratta del raccordo tra le istituzioni. La relazione introduttiva sottolinea il principio secondo cui i percorsi di orientamento e di autovalutazione delle competenze costituiscono per le istituzioni coinvolte attività aventi carattere istituzionale. Ricorda in particolare che sia gli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari, sia le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, assicurano - ciascuno nell'ambito della propria autonomia - il reciproco raccordo; i primi realizzando appositi percorsi di orientamento e di autovalutazione delle competenze, le seconde potenziando quanto già realizzato attraverso le pre-iscrizioni o nell'ambito di progetti o convenzioni in essere ed individuando nei propri regolamenti specifiche iniziative (commi 1 e 2). Per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dai commi 1 e 2, le citate istituzioni stipulano apposite convenzioni, aperte alla partecipazione di altri soggetti (comma 3).
Ricorda ancora che ai sensi del comma 4, è istituita una Commissione nazionale con il compito di monitorare, in raccordo con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), le attività svolte in attuazione del decreto in esame e i risultati ottenuti. Nella Commissione saranno rappresentati pariteticamente il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna. La Commissione presenta ogni anno al Ministro dell'università e della ricerca e al Ministro della pubblica istruzione una relazione sulla realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dallo schema di decreto in esame, formulando proposte per il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra scuole, università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Avvalendosi della Commissione di cui al comma 4, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della pubblica istruzione formulano annualmente un piano nazionale per l'orientamento e la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici, con l'indicazione dei progetti e delle iniziative da realizzare e delle risorse a tal fine disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ai sensi del comma 5.
Aggiunge, al riguardo, che la Conferenza unificata ha proposto di inserire dopo le parole: «avvalendosi della Commissione


Pag. 80

di cui al comma 4» le seguenti: «tenuto conto della programmazione territoriale» L'articolo 3 detta disposizioni sui percorsi di orientamento. In particolare, il comma 1 individua le finalità dei citati percorsi, volte complessivamente a favorire una scelta meditata del percorso post-secondario da parte degli studenti. Il comma 2 precisa che i suddetti percorsi sono strutturalmente inseriti nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado, anche utilizzando gli strumenti di flessibilità didattica e organizzativa previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999. Il successivo comma 3 prevede apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti dell'istruzione e della formazione tecnica superiore, al fine di realizzare attività intese a migliorare la preparazione di studenti universitari che non abbiano superato le verifiche per l'accesso agli studi post-secondari. In relazione al comma 3, segnala che la Conferenza unificata, nel suo parere, ha suggerito di sostituire le parole «istituti dell'istruzione e della formazione tecnica superiore» con le seguenti «istituti tecnici superiori».
Segnala che occorrerebbe inoltre valutare l'opportunità di inserire un riferimento a tali istituti nel decreto in esame, atteso che il comma 2 dell'articolo 1 dello schema in esame rinvia a un successivo decreto specifiche disposizioni relative ai percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei percorsi della formazione tecnica superiore e dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro.
Nell'ottica perseguita di raccordo tra scuola e università, il comma 4 prevede che i docenti della scuola secondaria superiore possano essere coinvolti nella predisposizione delle prove di selezione per l'accesso all'università, e il comma 5 che presso le scuole secondarie superiori possano essere previsti interventi orientativi di professori universitari, ricercatori e dottori di ricerca, nonché di docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai sensi del comma 6, il Ministero dell'università e della ricerca cura la realizzazione di un osservatorio nazionale sugli iscritti ai corsi di laurea, assicura agli istituti scolastici e alle amministrazioni scolastiche l'accesso ai dati aggregati sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle verifiche di ingresso e nel percorso di studio, presenta una relazione annuale sui flussi degli studenti.
Ricorda ancora che la relazione tecnico-finanziaria allegata precisa che, per quanto riguarda i trattamenti di missione o di rimborso spesa eventualmente spettanti ai componenti dell'osservatorio nazionale, si è specificato che agli stessi non spettano compensi né rimborsi a qualsiasi titolo dovuti. Aggiunge che in relazione al comma indicato, la Conferenza unificata ha proposto che l'accesso ai dati aggregati sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle verifiche di ingresso e nel percorso di studio sia assicurato non solo agli istituti scolastici e alle amministrazioni scolastiche, ma anche alle regioni e agli enti locali interessati.
Rileva che l'articolo 4 disciplina il sistema di valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi universitari. Il comma 1 prevede che il punteggio massimo degli esami di ammissione ai corsi universitari a numero programmato è di 105 punti. Il comma 2 specifica che, nell'ambito di tale punteggio, 80 punti sono assegnati sulla base del risultato del test di ingresso e 25 punti sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore nell'ultimo triennio continuativo e nell'esame di Stato. Il comma 3 indica gli elementi sulla base dei quali è determinata l'assegnazione dei 25 punti di cui al comma precedente, che sono in sintesi: la media complessiva, non inferiore a sette decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria superiore, ivi compreso lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso; la valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore,


Pag. 81

dal 20 per cento degli studenti con la votazione più alta attribuita dalle singole commissioni, e comunque non inferiore a 80 su 100; la lode ottenuta nella valutazione finale all'esame di Stato; le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi, conseguite negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni in discipline che abbiano diretta attinenza o siano comunque significative per il corso di laurea prescelto. Il comma 4 dispone che i punteggi da attribuire sulla base degli elementi di cui al comma 3 siano individuati, per i corsi di corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, corsi di diploma universitario nel settore sanitario; corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a); corsi di laurea in scienza della formazione primaria e scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, in base al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera b), con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, per i corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), da parte dei singoli atenei nei relativi bandi. Con il comma 5 si stabilisce che il Ministero della pubblica istruzione, entro la fine dell'anno scolastico, renda pubblici per ciascuna commissione di esame finale di Stato sia la distribuzione, per fasce di punteggi, delle valutazioni conseguite dagli studenti nel predetto esame, sia il numero di studenti che rientrano nella condizione indicata nel comma 3, lettera b).
Sottolinea quindi che l'articolo 5 reca disposizioni in merito alle certificazioni relative alle valutazioni di qualità ottenute dagli studenti che sono rilasciate dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica statale o paritaria frequentata dallo studente, ai sensi del comma 1, e, per i candidati esterni, dal dirigente scolastico dell' istituto sede di esame, in base al disposto del comma 2; ai sensi del comma 3, le citate certificazioni sono rilasciate a richiesta dell'interessato. L'articolo 6 prevede quindi, al comma 1, che le disposizioni dello schema di decreto in commento trovino applicazione a decorrere dall'anno accademico 2008-2009. Al successivo comma 2 è espressamente fissato il principio dell'invarianza della spesa derivante dall'applicazione del decreto legislativo.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 12 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Nando Dalla Chiesa.

La seduta comincia alle 10.

Introduzione del personal computer nello svolgimento dell'esame per l'accesso alla professione di giornalista.
C. 3237 Pisicchio.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Ricorda che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3237 Pisicchio per l'esame in sede legislativa. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento.
Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.


Pag. 82

Emilia Grazia DE BIASI (PD-U), relatore, ricorda che il provvedimento in oggetto è un provvedimento molto importante in quanto consente di eliminare un problema di carattere tecnico che ha creato serie difficoltà in questi anni. Sottolinea peraltro che per quel che riguarda la professione di giornalista sarebbe necessario intervenire anche con specifico riferimento alla disciplina complessiva dell'esame per l'accesso alla professione. Sottolinea infine che l'approvazione in sede legislativa del provvedimento in discussione costituisce una nota di merito importante per la Commissione.
Ricorda quindi che il provvedimento in esame, composto da un solo articolo, modifica, al comma 1, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante ordinamento della professione di giornalista, aggiungendo, all'articolo 32 della legge indicata, recante disposizioni in ordine alla prova di idoneità professionale, un comma finale in base al quale può essere utilizzato per lo svolgimento della prova scritta un personal computer cui sia inibito l'accesso alla memoria, conformemente alle modalità tecniche che saranno stabilite dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia. Il comma 2 stabilisce che il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento esecutivo della legge n. 69 del 1963, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, al fine di adeguare lo stesso alle nuove disposizioni introdotte con il provvedimento in esame. Aggiunge che l'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 dispone in ordine alla prova di idoneità professionale, prevedendo che l'idoneità professionale è appurata attraverso l'espletamento di una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle disposizioni riguardanti la materia del giornalismo. L'esame si svolge a Roma dinnanzi ad una Commissione composta da sette membri, di cui cinque nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra giornalisti iscritti da non meno di 10 anni, due nominati dal Presidente della Corte d'appello di Roma, uno scelto tra i magistrati di tribunale, uno tra i magistrati d'appello al quale ultimo saranno attribuite le funzioni di presidente della commissione in esame. Le modalità di svolgimento dell'esame, che dovrà svolgersi in almeno due sessioni annuali, sono stabilite con regolamento. Aggiunge che le modalità esecutive sono contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965 citato. Ricorda quindi che l'articolo 44, comma 1, del regolamento prevede che la prova scritta degli esami di idoneità professionale per i giornalisti consista nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di un altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione, per un massimo di 30 righe dattiloscritte, da 60 battute ciascuna; nello svolgimento di una prova di attualità e di cultura politico-economico-sociale riguardanti l'esercizio della professione mediante questionari articolati in domande cui il candidato è tenuto a rispondere per iscritto; nella redazione, infine, di un articolo su tematiche di attualità scelte dal candidato tra quelle proposte dalla commissione.
Ricorda che l'articolo 48, comma 6, del regolamento dispone che i candidati devono utilizzare, per la stesura dell'elaborato, esclusivamente carta munita della firma del presidente della commissione o di un componente da lui delegato. Durante la prova i candidati non possono conferire tra loro o comunicare in qualsiasi modo con estranei né portare nella sede dell'esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie nonché mezzi di comunicazione portatile o macchine per scrivere elettroniche con memorie. La relazione illustrativa della proposta di legge in discussione specifica che tale divieto ha fatto sì che si utilizzassero macchine portatili non più in produzione da anni e di scarsa affidabilità. La relazione sottolinea, inoltre, che l'aumento del numero dei candidati ha reso più difficile reperire le macchine per scrivere meccaniche, costringendo il candidato ad elaborare la prova a mano, con il rischio di perdere un


Pag. 83

riferimento importante per la professione, quale quello relativo al numero delle battute o al numero delle righe. Per ovviare a tale situazione, il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti ha individuato una procedura che permette, tramite l'utilizzo di un particolare software, di poter utilizzare l'elaboratore elettronico - il personal computer - dei candidati stessi quale semplice strumento di scrittura, restandone impedito l'accesso alla memoria permanente. Tale innovazione potrà essere sperimentata a condizione di abrogare la normativa in ordine al divieto di utilizzo di personal computer nelle prove d'esame, di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965.
Auspica infine che il provvedimento sia approvato in tempi rapidi, senza la presentazione di emendamenti.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) esprime una posizione favorevole sulla proposta di legge in discussione, che permette di adeguare l'esame per l'accesso alla professione alle realtà tecnologiche esistenti. Preannuncia quindi che non verranno presentati emendamenti da parte dei deputati del gruppo cui appartiene.

Fulvio TESSITORE (PD-U) preannuncia il voto favorevole sul provvedimento in questione, ritenendo inoltre opportuno che l'uso del computer sia esteso anche ad altri pubblici concorsi.

Nicola BONO (AN), intervenendo a più riprese, sottolinea, ferma l'importanza e la validità del provvedimento in questione, che lo stesso viene approvato in modo molto rapido, con ciò vanificando l'esigenze di approfondimento dei singoli deputati; si supera così totalmente la fase dell'esame in sede referente. Ritiene peraltro che vadano approfondite anche le altre tematiche che riguardano i problemi dei giornalisti. Preannuncia quindi che non verranno presentati emendamenti da parte dei deputati del gruppo cui appartiene.

Pietro FOLENA, presidente, rispondendo al deputato Bono a più riprese, sottolinea che il provvedimento in esame è stato assegnato direttamente in sede legislativa alla Commissione, nel pieno rispetto del dettato regolamentare, anche in virtù dell'esigenza di approvarlo rapidamente.

Vito LI CAUSI (Pop-Udeur) esprime un giudizio favorevole sul provvedimento in questione, preannunciando che non verranno presentati emendamenti da parte del suo gruppo.

Giorgio LAINATI (FI) sottolinea l'importanza della proposta di legge di cui è cofirmatario, in quanto tende a risolvere un problema di tipo tecnico che si protrae da anni. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il giudizio favorevole sul provvedimento in discussione, senza la presentazione di emendamenti.

Alba SASSO (SDpSE), nel definire il provvedimento in discussione di «buon senso», preannuncia il giudizio favorevole su di esso, ricordando peraltro che è necessario affrontare anche gli altri problemi che riguardano il settore dei giornalisti. Preannuncia quindi che non verranno presentati emendamenti da parte dei deputati del gruppo cui appartiene.

Emerenzio BARBIERI (UDC), sottolineando l'anomalia di una proposta di legge che interviene a modificare solo qualche riga parole di un regolamento, esprime la posizione favorevole del suo gruppo all'approvazione del provvedimento in questione. Preannuncia quindi che non verranno presentati emendamenti da parte dei deputati del gruppo cui appartiene.

Paola GOISIS (LNP) esprime un giudizio favorevole sulla proposta di legge in discussione.


Pag. 84

Pietro FOLENA, presidente, sottolinea che la necessità di intervenire con legge sulla materia in questione è dovuta al fatto che il regolamento che disciplina le modalità di svolgimento della prova per l'accesso alla professione di giornalista trae legittimazione da una precedente legge, che deve quindi essere esplicitamente modificata. Sarà comunque compito delle Commissioni competenti esprimere valutazioni al riguardo. Concorda infine con le valutazioni svolte dal collega Tessitore in merito alla necessità di estendere l'uso del computer a tutti i concorsi pubblici. Preannuncia l'intendimento di procedere ad una audizione informale dei rappresentanti della Federazione nazionale della stampa.

Emilia Grazia DE BIASI (PD-U), relatore, intervenendo in sede di replica, sottolinea che i contributi offerti nel corso della discussione generale sono stati estremamente interessanti, ricordando inoltre che l'approvazione di tale provvedimento rappresenta un'opportunità importante per affermare un principio di collaborazione tra maggioranza ed opposizione.

Il sottosegretario Nando DALLA CHIESA, intervenendo in sede di replica, condivide le finalità del provvedimento, auspicando che il metodo di lavoro seguito possa riguardare in futuro anche altre iniziative legislative.

Pietro FOLENA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Alla luce dell'esigenza di concludere in tempi rapidi il provvedimento in esame, propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10.50 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 10.40, è ripresa alle 10.50.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo in discussione. Avverte che la proposta di legge all'ordine del giorno, non modificata nel corso della discussione, sarà quindi trasmessa alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

La seduta termina alle 10.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 12 dicembre 2007.

Disposizioni a sostegno del settore musicale.
C. 122 Colasio, C. 185 Lusetti, C. 407 De Simone, C. 2451 Caparini, C. 3002 Rositani e C. 3218 Carlucci.

Audizione informale di associazioni di categoria.

Il Comitato si è riunito dalle 11 alle 12.30.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 12 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 16.35.

Introduzione del personal computer nello svolgimento dell'esame per l'accesso alla professione di giornalista.
C. 3237 Pisicchio.
(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta odierna.


Pag. 85

Pietro FOLENA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Comunica i deputati in missione.
Avverte quindi che sono pervenuti il parere favorevole con osservazione della Commissione affari costituzionali e il parere favorevole della Commissione giustizia.

Emilia Grazia DE BIASI (PD-U), relatore, raccomandando l'approvazione del provvedimento in discussione, ricorda che esso rappresenta uno strumento importante per semplificare e modernizzare l'accesso ad una professione come quella del giornalista. Auspica quindi il voto favorevole unanime della Commissione.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che, poiché la proposta di legge consta di un solo articolo, si procederà direttamente alla sua votazione finale per appello nominale.
Si passa alle dichiarazioni di voto finale.

Mauro DEL BUE (DCA-NPSI), intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia il voto favorevole sul provvedimento in discussione, evidenziando peraltro la necessità di rivedere in generale le modalità di svolgimento dell'esame per l'accesso alla professione di giornalista.

Nicola BONO (AN) dichiara, anche a norme dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in discussione, auspicando che si metta presto mano anche alla riforma complessiva della professione di giornalista.

Giorgio LAINATI (FI) dichiara, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in discussione, ricordando peraltro l'importanza di prestare attenzione ai problemi della categoria dei giornalisti. Esprime apprezzamento per la volontà espressa dal presidente Folena di convocare al più presto un'audizione di rappresentanti della Federazione nazionale della stampa.

Giuseppe GIULIETTI (PD-U) dichiara, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in discussione, sottolineando la necessità di riformare la legge del 1963 che regola la professione di giornalista.

Americo PORFIDIA (IdV) dichiara il voto favorevole sul provvedimento in discussione.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) dichiara, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sul provvedimento in discussione, ricordando che si tratta di un provvedimento di natura tecnica molto importante.

Paola GOISIS (LNP) dichiara il voto favorevole sul provvedimento in discussione, sottolineando che il provvedimento compie una scelta logica condivisibile.

Luciano CIOCCHETTI (UDC) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in discussione.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI si dichiara favorevole al provvedimento in questione, rilevando l'esigenza che vengano messi a disposizione dei candidati elaboratori idonei a garantire la piena neutralità degli strumenti utilizzati.

Pietro FOLENA, presidente, ricorda che l'approvazione della proposta di legge in


Pag. 86

discussione consentirà per esempio ai partecipanti di non dover più noleggiare le macchine da scrivere ai fini dello svolgimento dell'esame.
Indice quindi la votazione finale per appello nominale.

La Commissione approva quindi, con votazione finale per appello nominale, il testo della proposta di legge C. 3237 Pisicchio.

La seduta termina alle 16.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.