Martedì 18 marzo 2008. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.
La seduta comincia alle 11.10.
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Atto n. 233.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione - Parere favorevole con condizioni).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.
Maino MARCHI (PD-U), relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale reca disposizioni per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge n. 123 del 2007. Di conseguenza, esso riordina la normativa vigente, costituita essenzialmente dal decreto legislativo n. 626 del 1994, alla luce anche delle nuove tipologie di rapporti lavorativi, come disciplinati dal decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di lavori atipici. In proposito, segnala la rilevanza delle problematiche affrontate dal provvedimento, su cui, soprattutto in questa legislatura, nonostante il tema abbia radici antiche, si è concentrata l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni, come testimoniato anche dai ripetuti richiami del Presidente della Repubblica e ricorda come
anche gli ultimi drammatici avvenimenti abbiano confermato la necessità di dare rapidamente attuazione alla delega contenuta nella legge n. 123 del 2007.
Più in generale, rileva che, a fianco dell'attuazione della delega, ulteriori progressi potranno essere conseguiti mediante successive iniziative legislative volte a rafforzare l'integrazione delle attività in materia, attraverso una razionalizzazione degli organismi competenti per una maggiore efficienza operativa, che peraltro potrebbe consentire un più razionale utilizzo delle risorse disponibili e quindi consistenti risparmi di spesa.
Con riferimento ai profili di competenza della Commissione segnala preliminarmente che, in applicazione dei principi di delega, lo schema di decreto, che comunque è corredato di relazione tecnica, reca, all'articolo 305, la clausola di invarianza degli oneri.
Per quel che concerne le specifiche disposizioni contenute nello schema di decreto, ritiene opportuno, con riferimento all'articolo 6, un chiarimento in merito ad eventuali compensi da corrispondere agli esperti invitati alle sedute della Commissione consultiva, in quanto l'esclusione esplicita della corresponsione di emolumenti riguarda solo i membri effettivi e supplenti.
Ricorda poi che l'articolo 8, comma 8, prevede che le attività previste dal sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 siano svolte, da parte delle amministrazioni interessate, utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione. In proposito, chiede di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla eventualità di integrare la disposizione al fine di prevedere esplicitamente che le attività di cui all'articolo 8 siano svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 9, ritiene opportuno che il Governo confermi che anche l'attività di erogazione delle prestazioni a carico del Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro sia esercitabile sulla base degli attuali assetti organizzativi, strumentali e finanziari dell'INAIL e dell'IPSEMA. Ricorda poi che l'articolo 11 al comma 1, prevede che nell'ambito della Commissione Consultiva di cui all'articolo 6 sono definite le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo a specifici finanziamenti di diversi progetti. Il comma 2 dispone che ai finanziamenti di cui al precedente comma si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge n. 123 del 2007, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008). In proposito, ricorda che l'articolo 1, comma 533, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha introdotto il comma 7-bis all'articolo 1 della legge n. 123 del 2007, stanziando 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per dare attuazione al principio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), della citata legge n. 123. Le relative risorse sono iscritte nel capitolo 7984 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 2008 e risultano interamente disponibili. Chiede quindi chiarimenti in merito agli eventuali effetti finanziari recati dall'istituzione della Commissione per gli interpelli di cui all'articolo 12. In proposito, rileva l'opportunità di integrare la disposizione in esame prevedendo che ai componenti della Commissione per gli interpelli non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione e che le disposizioni del presente articolo debbano essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ricorda poi che l'articolo 13 precisa i settori nei quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro può esercitare l'attività di vigilanza, informandone preventivamente il servizio prevenzione e sicurezza della ASL competente per territorio. La norma dispone, infine, che l'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in via amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 758 del 1994, sono versate ad integrazione del capitolo regionale per il finanziamento dell'attività di prevenzione
nei luoghi di lavoro svolta dai competenti dipartimenti delle ASL (comma 6). In proposito, ritiene opportuno un chiarimento sugli eventuali effetti di bilancio della disposizione che interviene in materia di proventi di sanzioni amministrative. Inoltre, affinché possa essere garantita una maggiore vigilanza e che si possa determinare un effettivo miglioramento rispetto alla tragica situazione esistente, rileva l'opportunità che effettivamente le regioni determinino che per le ASL le risorse di cui all'articolo 13 risultino effettivamente aggiuntive e destinate specificamente ai dipartimenti di prevenzione nei luoghi di lavoro, con i potenziamenti dei servizi che sono conseguentemente necessari, in coerenza peraltro anche con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 305 che prevede che le amministrazioni competenti facciano fronte agli adempimenti del decreto attraverso una diversa allocazione delle risorse e quindi, in questo caso, attraverso la destinazione delle risorse derivanti dalle sanzioni non genericamente ai bilanci delle ASL, come spesso avviene ora, ma specificamente al potenziamento dei servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro. Con riferimento all'articolo 14, si sofferma sulla previsione che l'importo delle sanzioni aggiuntive siano versate al Fondo per l'occupazione per il finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e, per quelle derivanti dall'attività delle ASL, ad integrazione del capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. In tal senso può essere giustificata la mancata riproposizione della previsione, contenuta nella legge di delega, in base alla quale le ASL provvedono alle specifiche attività di vigilanza a cui sono collegate le sanzioni di cui all'articolo 14 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sul punto chiede comunque di acquisire l'avviso del Governo. Chiede inoltre chiarimenti sugli effetti finanziari che potrebbero derivare dall'ampliamento della competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al medesimo articolo 14. Ricorda poi che l'articolo 38 prevede, tra le altre cose, l'obbligo per il medico competente di frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto ministeriale; nonché l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un elenco di medici competenti. Al riguardo ritiene opportuni chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari delle disposizioni in esame, con particolare riguardo ai possibili oneri per le pubbliche amministrazioni che debbano sostenere i costi per i corsi di medici alle loro dipendenze dirette. Con riferimento all'articolo 46 segnala che risulta opportuno un approfondimento in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dall'istituzione dei nuclei specialistici dei Vigili del fuoco. Non appare inoltre chiara la natura delle risorse, derivanti dai compiti di vigilanza del Corpo dei vigili del fuoco sulla base del precedente articolo 14, ed ad esso riassegnate dall'articolo in esame. Rileva, infatti, che i proventi delle sanzioni aggiuntive comminate a seguito dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale sono assegnati, sulla base del medesimo articolo 14, al Fondo per l'occupazione. Se, invece, si trattasse dei proventi delle ordinarie sanzioni penali, civili e amministrative, la disposizione avrebbe effetti di riduzione delle entrate del Bilancio dello Stato. Ricorda poi che l'articolo 52 dispone l'istituzione presso l'INAIL del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Le modalità di finanziamento del fondo sono di varia natura: tra queste segnala il contributo delle aziende nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante per la sicurezza e una parte dello stanziamento di 50 milioni di euro disposta dalla legge finanziaria per il 2008. Al riguardo, chiede un chiarimento sulle possibili minori entrate fiscali non quantificate per la deducibilità del contributo a carico delle aziende che sembra configurarsi come obbligatorio. Si sofferma poi sugli articoli da 69 a 73 i quali sostanzialmente riprendono la normativa prevista dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in materia di sicurezza delle attrezzature
di lavoro, prevedendo inoltre l'individuazione da parte della Conferenza Stato-regioni delle attrezzature di lavoro per cui sia richiesta una specifica abilitazione degli operatori, con il necessario riconoscimento di tale abilitazione, soggetti formatori e requisiti per la validità di formazione. Sul punto richiede un chiarimento sugli eventuali effetti finanziari. Ricorda ancora che l'articolo 131 introduce la possibilità per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di avvalersi dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione. In proposito, chiede al rappresentante del Governo se l'ISPELS sia in grado di garantire l'espletamento dei nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. Segnala poi che l'articolo 232 istituisce, senza oneri per lo Stato, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni-province autonome, un comitato consultivo di nove membri - di cui tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni - per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Al riguardo, osserva che, in considerazione della composizione del comitato, appare opportuno riferire la clausola di invarianza alla finanza pubblica anziché al solo bilancio dello Stato. Inoltre - per garantire l'effettività della clausola di invarianza - la disposizione dovrebbe essere integrata nel senso di escludere esplicitamente che ai membri del comitato vengano corrisposti compensi, rimborsi spese o altri emolumenti. Ricorda infine che l'articolo 305 prevede che dall'esecuzione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto e che le amministrazioni competenti devono provvedere agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. Al riguardo segnala che la formulazione della clausola finanziaria appare di contenuto identico alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 7 della legge delega n. 123 del 2007. A tale proposito ricorda che nel corso dell'esame del disegno di legge delega relativo (AC 2849) presso la Commissione bilancio della Camera, il rappresentante del Governo aveva confermato l'idoneità della clausola finanziaria di cui al citato articolo 1, comma 7 (si veda la seduta del 24 luglio 2007).
Il sottosegretario Mario LETTIERI, richiamate le ragioni di urgenza del provvedimento e segnalata l'esigenza che conseguentemente le Commissioni parlamentari competenti possano esprimere rapidamente il parere, conferma che, come previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 305, dall'attuazione del provvedimento non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, deposita la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia (vedi allegato 1) e dal Ministero del lavoro (vedi allegato 2) che ritiene idonee a fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore.
Maino MARCHI (PD-U), relatore, esaminata la documentazione depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (atto n. 233);
premesso che:
il provvedimento apporta modifiche alla normativa vigente suscettibili di determinare positivi progressi in particolare per quanto concerne il coordinamento delle attività dei diversi organismi competenti
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sia pure in attuazione delle previsioni di delega e nel rispetto del vincolo della clausola di invarianza;
ulteriori progressi potranno essere conseguiti mediante successive iniziative legislative volte a rafforzare l'integrazione delle attività svolte in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in primo luogo attraverso una razionalizzazione degli organismi competenti che assicuri una maggiore efficienza operativa e un più efficace utilizzo delle risorse disponibili. In tale quadro, assume rilievo la previsione di adeguate risorse per iniziative di formazione, che dovrebbero essere svolte in particolare da parte dell'INAIL, mirate a prevenire l'emersione di fenomeni infortunistici che rimangono tuttora di dimensioni preoccupanti ed inaccettabili. Tali risorse potrebbero essere reperite anche mediante i risparmi che potrebbero essere assicurati in relazione al decremento degli eventi lesivi e alla integrale tracciabilità dei costi sostenuti;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
la possibilità per la Commissione consultiva di cui all'articolo 6 di avvalersi di esperti riproduce quanto già previsto a legislazione vigente;
deve intendersi che all'istituzione del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 si provvederà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
l'erogazione da parte dell'ISPELS, dell'INAIL e dell'IPSEMA delle prestazioni di cui all'articolo 9 potrà essere esercitata nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
le disposizioni di cui all'articolo 14 possono trovare piena attuazione senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
le amministrazioni interessate potranno fare fronte all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 38 nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, si potrà fare fronte attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane strumentali e finanziarie in dotazione alle amministrazioni interessate;
esprime
nel presupposto che dal carattere obbligatorio dei contributi a carico delle imprese di cui all'articolo 52 e dalla eventuale deducibilità degli stessi non derivino effetti negativi per la finanza pubblica in termini di minor gettito fiscale,
con le seguenti condizioni:
All'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «è istituita» aggiungere le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai componenti della Commissione per gli interpelli non spetta alcun compenso, rimborso spese ed emolumento.»;
All'articolo 232, comma 1, sostituire le parole: «senza oneri per lo Stato» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
La Commissione approva la proposta di parere.
Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 236.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione - Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in esame, il quale, predisposto in attuazione del dell'articolo 32, comma 2, della legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001), provvede al riparto per il 2008 delle disponibilità relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze (iscritti sul capitolo 1613, della U.P.B. 1.2.2), annualmente quantificati nella Tabella C della legge finanziaria.
In proposito ricorda che il comma 2 dell'articolo 32 della legge finanziaria per il 2002 ha stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, indicati alla tabella 1 allegata alla legge stessa, devono essere iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto delle risorse stanziate su ciascuna di tali unità previsionali di base deve essere annualmente effettuato entro il 31 gennaio con decreto del Ministro competente, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo stabilito per ciascun ente beneficiario nel decreto si configura come rideterminazione della relativa autorizzazione di spesa. Sullo schema di decreto di ripartizione è prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3 del citato articolo 32 ha stabilito che la dotazione delle unità previsionali di base in cui confluiscono gli importi dei contributi statali debba essere quantificata annualmente in sede di legge finanziaria in Tabella C. In base alla tabella 1 della legge finanziaria per il 2002 gli enti e istituti interessati dalla ripartizione dei contributi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze erano individuati nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e nell'Opera campana dei caduti di Rovereto. Successivamente, l'articolo 80, comma 53 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2003, l'Istituto per la contabilità nazionale (IS.CO.NA) sia inserito nell'elenco degli enti indicati nella tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001 e, pertanto, sia incluso nel riparto del fondo finanziato in Tabella C.
Segnala che per il 2008, la tabella C della legge finanziaria (legge n. 244 del 2007) ha rideterminato in 2.096.000 euro l'importo della dotazione complessiva relativa a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale importo risulta iscritto all'UPB 1.2.2, capitolo 1613, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ricompresa, nella nuova esposizione del bilancio dello Stato nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio». Ricorda che l'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), per esigenze di contenimento della finanza pubblica, ha disposto l'accantonamento e la conseguente indisponibilità di una quota pari, per il 2008, a circa il 14,34 per cento (rispetto alla quota determinata dal bilancio a legislazione vigente per il 2007) di una serie di stanziamenti del bilancio dello Stato riferiti a specifiche categorie, tra i quali rientra lo stanziamento in esame. Un ulteriore accantonamento è determinato dal successivo comma 621 della medesima legge finanziaria per il 2007, al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dal comma 483 (fusione o trasformazione di enti pubblici). Conseguentemente per il 2008 la quota accantonata ai sensi del citato comma 507 risulta pari a 59.907 euro, mentre quella riferibile al comma 621 è pari a 61.824 euro. Pertanto, la quota non posta a ripartizione per il 2008 a valere sul capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta pari a 121.731 euro. Conseguentemente, la quota da ripartire tra gli enti interessati per il 2008 ammonta a 1.974.269 euro. Rileva che la dotazione è stata quindi ripartita nel modo seguente:
all'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono stati assegnati 1.928.877,34 euro, pari al 97,75 per cento del totale; alla Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto 38.602,03 euro, pari all'1,96 per cento del totale; all'Istituto di contabilità nazionale (IS.CO.NA) 5.789,63 euro, pari allo 0,29 per cento del totale, constatando che le percentuali di ripartizione del contributo tra i tre enti corrispondono a quelle adottate per gli anni 2005-2007. Con riferimento agli enti destinatari dei finanziamenti, ricorda che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, istituito dall'articolo 7 della legge n. 157 del 1992, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome. Presso l'istituto nazionale per la fauna selvatica, che ha sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. L'istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ricorda che la legge n. 56 del 2001 ha invece disposto l'erogazione di un contributo annuo, a decorrere dal 2001, a favore della Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto, da destinare alla ristrutturazione ed alla ordinaria manutenzione del complesso monumentale della collina di Miravalle, mentre l'Istituto per la contabilità nazionale (IS.CO.NA) è un'associazione, costituita nel 1957, che promuove ed esegue studi e ricerche finalizzati alla conoscenza e sviluppo della contabilità nazionale allo scopo di realizzare un'approfondita conoscenza dei problemi dello sviluppo e dei fenomeni relativi al reddito ed alla ricchezza nazionale. Alla luce delle considerazioni svolte, propone di esprimere un parere di nulla osta sullo schema di decreto.
Il sottosegretario Mario LETTIERI concorda con la proposta di parere formulata dal presidente.
La Commissione approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 11.30.
Martedì 18 marzo 2008. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.
La seduta comincia alle 11.30.
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa.
Atto n. 237.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione - Rilievi).
La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.
Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il contenuto dello schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa, il quale è emanato in applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 1, commi 404-416 e 897, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), con le quali sono state previste una serie di misure di razionalizzazione dei Ministeri finalizzate al contenimento dei costi di funzionamento. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un piano operativo connessi all'attuazione dei predetti risparmi di spesa di personale. Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, osserva preliminarmente che la legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 416) e l'allegata relazione tecnica hanno previsto - con riguardo specifico all'articolo 1, comma 404, lettera a), della medesima legge (riduzione del 10 per cento degli uffici dirigenziali generali) - il conseguimento di risparmi di spesa pari a 2 milioni di euro per il 2007, 4 milioni per il 2008 e 5 milioni per il 2009: tali risparmi netti a regime (5 milioni di euro) sono stati stimati ipotizzando la cessazione dal servizio, senza avvicendamento, di 40 dirigenti generali per tutti i Ministeri. Considerato che non è stato possibile procedere ad un esame contestuale delle varie misure di attuazione di tale disposizione contenuta nella legge finanziaria 2007 (lo schema di regolamento in esame riguarda esclusivamente l'Amministrazione della difesa), andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo circa l'effettiva possibilità che i risparmi previsti dalla legge finanziaria siano conseguiti integralmente. Con particolare riferimento al testo in esame, osserva poi che gli stessi risparmi potrebbero, inoltre, essere destinati a non sostanziarsi in maniera effettiva dal momento che, in base a quanto emerge dalla relazione tecnica, nella pianta organica del Ministero già sussistono posizioni di dirigente di seconda fascia non coperte, la cui soppressione non dovrebbe, pertanto, dar luogo ad effettivi risparmi. Sul punto appare necessario un chiarimento del Governo. Posto, inoltre, che le misure di razionalizzazione della spesa di cui al summenzionato comma 404, lettera a) dovrebbero avere come parametro di riferimento le strutture amministrative esistenti al momento in cui la riorganizzazione è disposta e considerato che l'accorpamento di due direzioni generali del Ministero della difesa in un'unica direzione generale, con contestuale soppressione di 8 posizioni dirigenziali di cui 7 non generali ed una generale, è già stata effettuata in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della medesima legge n. 296 del 2006, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la prevista computazione delle suddette non più esistenti strutture di direzione generale nelle operazioni di riorganizzazione condotte attraverso il regolamento in esame possa, anche in parte, compromettere l'integrale realizzazione dei risparmi scontati nel quadro degli effetti finanziari della legge n. 296 del 2006.
Segnala poi che l'articolo 16, comma 5, afferma che il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, al fine di evidenziare la prescrittività della disposizione in esame, rileva, dal punto di vista formale, l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza nel senso di prevedere, in coerenza con la prassi consolidata, che dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il sottosegretario Mario LETTIERI rileva che i risparmi di spesa derivanti dagli interventi adottati dalle singole amministrazioni, espressamente quantificati nelle relazioni tecniche allegate agli schemi possono considerarsi adeguati rispetto all'ampiezza degli assetti organizzativi di ciascun Ministero ed al peso che ognuno di essi assume nell'ambito del bilancio dello Stato. Con riferimento a quanto osservato circa la soppressione di posti dirigenziali di livello non generale non coperti, fa presente che in via prudenziale su tale misura di riduzione non sono stati computati risparmi di spesa. Nel caso specifico, attesa la notevole vacanza di posti in organico, i risparmi quantificati sono meramente potenziali, concretizzandosi unicamente in un abbassamento del limite massimo teorico della relativa spesa come, peraltro, indicato nella relazione tecnica.
In ogni caso, trattandosi di un intervento di razionalizzazione, i relativi risparmi di spesa potranno essere accordati soltanto a consuntivo ed, essendo scontati esclusivamente in termini di indebitamento e di fabbisogno, non sono suscettibili di determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. Con riferimento all'inclusione nel computo del 10 per cento degli uffici dirigenziali generali da portare in riduzione del posto dirigenziale di livello generale resosi disponibile a seguito dell'accorpamento delle due Direzioni generali del commissariato e dei servizi generali disposta dall'articolo 1, comma 897, della stessa legge n. 296 del 2006, rileva che la disposizione citata si limita a prevedere l'accorpamento in un'unica struttura delle due direzioni generali, senza peraltro imporre al Ministero della difesa la soppressione di un posto di funzione apicale che, pertanto, è da ritenersi disponibile. Per quanto precede, considerata anche la concomitanza con l'entrata in vigore delle due disposizioni, ritiene legittima la scelta operata dall'amministrazione che ha soppresso il posto risultante computandolo ai fini del raggiungimento della riduzione del 10 per cento imposta dalla lettera a) del citato comma 404. Concorda infine con l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 16, comma 5, secondo la prassi consolidata.
Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine all'effettivo conseguimento dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle misure di razionalizzazione recate dal provvedimento;
lo schema di regolamento e formula il seguente rilievo:
All'articolo 16, sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
La Commissione approva la proposta.
La seduta termina alle 11.45.