Giovedì 27 marzo 2008. - Presidenza del presidente Maurizio TURCO. - Interviene il viceministro al Ministero dello Sviluppo Economico Sergio D'Antoni.
La seduta comincia alle 14.05.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.
Atto n. 229.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Maurizio TURCO, presidente, comunica anzitutto che sullo schema di decreto in esame sono pervenuti alla Commissione il previsto parere della Conferenza Unificata, nonché i rilievi deliberati dalla Commissione Bilancio. Tali documenti sono in distribuzione.
Ruggero RUGGERI (PD-U), relatore, ricorda come in passato, in relazione all'espressione del parere da parte della Commissione su analoghi schemi di decreti legislativi, il Governo abbia sostanzialmente disatteso le osservazioni formulate. Fa presente che anche su questo decreto c'è stato da parte dei commissari un lavoro serio e bipartisan ed esprime l'auspicio che di tale contributo il Governo tenga adeguatamente conto.
Passando all'illustrazione di dettaglio, sottolinea che lo schema di decreto sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere reca l'attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, che è volta ad accrescere l'uso efficiente ed efficace dell'energia nell'Unione europea, nonché a favorire misure per l'efficienza energetica e a promuovere il mercato dei
servizi energetici, fissando un quadro di riferimento composto da definizioni, strumenti, obiettivi metodologici e obblighi comuni, sia per il settore pubblico che per quello privato.
La delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/32/CE è stata conferita con la legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006). La direttiva è stata inserita nell'allegato B di tale legge. Il termine per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, pertanto sarebbe scaduto il 4 marzo 2008: il Governo ha trasmesso lo schema il 3 marzo.
La legge delega non ha previsto principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2006/32/CE; di conseguenza si applicano soltanto quelli generali previsti dall'articolo 2 della legge 13/2007, (ovvero l'attuazione attraverso le ordinarie strutture amministrative, il coordinamento con la disciplina vigente, le sanzioni amministrative e penali per le eventuali infrazioni, la copertura attraverso lo specifico fondo di rotazione delle eventuali spese derivanti dall'applicazione delle norme, eccetera).
Lo schema di decreto legislativo è composto da 20 articoli e due allegati.
Il comma 1 dell'articolo 1 reca le finalità e l'oggetto del decreto in corrispondenza con quanto previsto dall'articolo 1 della direttiva 2006/32. In tal senso il decreto: definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia; crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.
Il comma 2 del medesimo articolo definisce il campo di applicazione: è prevista l'applicazione a tre categorie di soggetti: fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, distributori di energia, gestori dei sistemi di distribuzione e società di vendita al dettaglio; i clienti finali; le forze armate (con alcune limitazioni).
Il comma 1 dell'articolo 2 reca le definizioni applicabili al decreto in esame. Il comma 2 del medesimo articolo specifica che continuano a valere, ove applicabili, le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Il comma 1 dell'articolo 3 stabilisce che gli obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico sono individuati con i Piani di azione sull'efficienza energetica (PAEE) previsti dall'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE mentre il comma 2 prevede che ai fini della misurazione delle diverse misure di risparmio energetico agli obiettivi nazionali di cui al comma 1 si applichino: i fattori di cui all'allegato I per la conversione delle unità di misura e i metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico per la misurazione e la verifica del risparmio energetico. I decreti del Ministro sono approvati su proposta dell'ENEA, che ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto svolge le funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, e aggiornati sulla base delle regole armonizzate che la Commissione metterà a disposizione. I PAEE illustrano le strategie nazionali in base alle quali gli Stati membri intendono conseguire entro il 2016 l'obiettivo indicativo del 9 per cento di risparmio energetico, da raggiungere tramite servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica.
Il primo dei Piani di azione sull'efficienza energetica è stato inviato dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea nel luglio 2007, fissando un obiettivo di risparmio energetico del 9,6 per cento. Il Piano individua le misure di miglioramento di efficienza energetica nei settori: residenziale, terziario, industria, trasporti, pubblico.
Il secondo ed il terzo Piano dovranno essere trasmessi alla Commissione europea rispettivamente entro il 30 giugno 2011 ed entro il 30 giugno 2014.
Il comma 1 dell'articolo 4 assegna all'ENEA le funzioni di Agenzia per le funzioni previste dall'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 2006/32. Tale disposizione comunitaria prevede che gli Stati affidino a una o più agenzie, nuove o preesistenti, il controllo generale e la responsabilità di supervisionare il quadro istituito, ai fini dell'obbiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico. Tali organismi verificano quindi il risparmio energetico risultante dai servizi energetici e dalle altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica, comprese quelle vigenti a livello nazionale e riferiscono in merito ai risultati della verifica.
L'ENEA svolge tali funzioni tramite una struttura senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Il comma 2 prevede che l'agenzia operi secondo un piano di attività redatto dall'ENEA sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto dal presente decreto oltreché ad ulteriori obiettivi e provvedimenti attinenti l'efficienza energetica. Il comma 3 stabilisce che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto siano approvate le modalità con cui si procede alla riorganizzazione delle strutture dell'ENEA, utilizzando il solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'effettività delle funzioni dell'Agenzia.
Tali modalità riorganizzative sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ENEA e previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per le riforme e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 4 attribuisce all'Agenzia le seguenti funzioni:
a) supportare il Ministero dello sviluppo economico ai fini del controllo generale e della supervisione dell'attuazione del quadro istituito ai sensi del presente decreto;
b) provvedere alla verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate;
c) predisporre, in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali definendo altresì metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi;
d) svolgere supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico di cui al presente decreto;
e) assicurare l'informazione a cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici.
L'articolo 5 dà attuazione all'articolo 14 della direttiva in materia di relazioni e monitoraggio. Il comma 1 prevede che l'Agenzia provveda alla redazione del rapporto annuale per l'efficienza energetica entro il 30 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2009 al fine di provvedere al monitoraggio e al coordinamento degli strumenti di cui al presente decreto. Il comma 2 prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Agenzia sulla base dei rapporti di cui al comma 1, approvi e trasmetta alla Commissione europea un secondo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2011 e un terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2014.
Il comma 1 dell'articolo 6 prevede che, previa intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sia stabilita la ripartizione fra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano degli obiettivi minimi di risparmio energetico necessari per raggiungere gli obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico individuati con i Piani di azione sull'efficienza energetica. Il comma 2 prevede che entro i novanta giorni successivi al decreto previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino i propri piani o programmi in materia di efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedano a definirli, e adottino le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1. Il comma 3 prevede la non cumulabilità a decorrere dal 1o gennaio 2009 degli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, ovvero la cumulabilità dei certificati bianchi di cui all'articolo 7 del decreto con altri strumenti di incentivazione nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell'equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 5 prevede la verifica biennale da parte del Ministro dello sviluppo economico per ogni regione delle misure adottate, degli interventi in corso, di quelli autorizzati, di quelli proposti, dei risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi minimi di risparmio energetico ripartiti tra le regioni. Di tale verifica il Ministro dà comunicazione al Parlamento. Il comma 6 prevede che in caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 2, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 1, il Governo invii un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall'invio del richiamo, eserciti il potere sostitutivo entro i successivi sei mesi. Il comma 7 infine prevede che le regioni promuovano il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'efficienza energetica nei rispettivi territori.
Il comma 1 dell'articolo 7 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Unificata, il compito di: stabilire le modalità con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione si raccordano agli obiettivi nazionali di risparmio energetico; stabilire correlativamente gli obblighi di risparmio energetico in capo alle società di vendita di energia al dettaglio; le modalità con cui tali soggetti provvedono agli obblighi acquistando in tutto o in parte quote di certificati bianchi; le modalità con cui l'Agenzia definisce i metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico; i requisiti dei soggetti cui possono sere rilasciati certificati bianchi.
È fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007 n. 20, che prevede uno specifico regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento.
Il comma 2 prevede che, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, nonché dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano i provvedimenti normativi e regolatori emanati in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. I provvedimenti attuativi sono stati adottati con due decreti ministeriali del 20 luglio 2004 (uno relativo all'energia elettrica,
l'altro per il gas) aggiornati di recente da un unico decreto ministeriale del 21 dicembre 2007.
In base al comma 3, ai fini dell'applicazione del meccanismo di cui al presente articolo, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione è equiparato al risparmio di gas naturale. Il comma 4 demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di: provvedere alle modalità con cui i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti trovano copertura nell'ambito delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale; approvare le regole di funzionamento del mercato e delle transazioni relative ai certificati bianchi; verificare il rispetto delle regole e il conseguimento degli obblighi da parte delle imprese di distribuzione e delle società di vendita al dettaglio, con la possibilità di applicare sanzioni amministrative.
Il comma 1 dell'articolo 8 prevede la conclusione di accordi volontari da parte del Ministero dello sviluppo economico o di altri Ministeri e delle regioni con gli operatori di settore, ivi inclusi i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, per la promozione di iniziative di mobilità sostenibile avvalendosi anche di risorse rivenienti dagli aggiornamenti della deliberazione del CIPE 19 dicembre 2002, n. 123 (delibera 11 dicembre 2007, n. 135).
In tale ambito l'Agenzia provvede a definire modalità per la contabilizzazione dei risparmi energetici risultanti dalle misure attivate ai fini della contribuzione agli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3.
Il comma 1 dell'articolo 9 destina, a decorrere dal 1o gennaio 2009, 25 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1113, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), per gli interventi realizzati con lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO (ovvero una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica). Ciò al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica. Il comma 2 demanda al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di individuare con proprio decreto i soggetti, le misure e gli interventi finanziabili, nonché le modalità con cui le rate di rimborso dei finanziamenti sono connesse ai risparmi energetici conseguiti e il termine massimo della durata dei finanziamenti stessi in relazione a ciascuna di tali misure. Tale termine massimo non può comunque essere superiore a dodici anni. Il decreto del Ministro dell'ambiente è emanato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Unificata Stato Regioni, entro il 31 dicembre 2008 tenuto conto di apposite relazioni tecniche predisposte dall'Agenzia di cui all'articolo 4.
Il comma 1 dell'articolo 10 specifica che il trasferimento dell'energia elettrica prodotta alle apparecchiature di consumo del cliente finale in un sistema efficiente di utenza, anche nell'ambito della fornitura di un servizio energetico, non si configura come attività di distribuzione. Il comma 2 affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire le modalità per la regolazione dei suddetti sistemi efficienti di utenza, nonché le modalità e i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento. La delibera dell'Autorità deve essere adottata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, essa, salvo che il fatto costituisca reato, irroga le relative sanzioni amministrative pecuniarie. Il comma 3 aggiunge che nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede inoltre, qualora le unità di produzione installate all'interno di sistemi efficienti di utenza siano impianti non superiore a 10 MW, affinché la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata facendo
esclusivo riferimento all'energia elettrica scambiata con la rete elettrica sul punto di connessione. In tale ambito, l'Autorità prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
I commi 1 e 2 dell'articolo 11 introducono talune deroghe nei calcoli dei volumi e delle distanze minime al fine di consentire il miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici. Il comma 1 dispone che nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale nonché alle altezze massime degli edifici. Il comma 2 permette, nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori, delle murature esterne e degli elementi di copertura, di derogare a quanto previsto dalla normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Il comma 3, al fine di semplificare le procedure autorizzative per gli impianti solari integrati negli edifici, stabilisce che devono considerarsi interventi di manutenzione ordinaria, non soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, gli interventi di installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda (superficie) e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi a condizione che la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, ove i medesimi edifici non ricadano in centri storici, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune. Il comma 4 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che prevede un contributo per la realizzazione di nuovi edifici a risparmio energetico, precisando che per gli interventi previsti dalla citata disposizione la data ultima di inizio lavori è da intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni successivi. Il comma 5 con una modifica all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, specifica che ai fini della realizzazione di interventi su edifici e impianti volti al contenimento del consumo energetico è sufficiente una deliberazione condominiale adottata con la maggioranza semplice degli intervenuti in assemblea. Il comma 6 sottopone ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. L'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Il comma 7 specifica che l'autorizzazione di cui al comma 6 è
rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.
Gli articoli da 12 a 15 costituiscono il Capo IV del decreto dedicato all'efficienza energetica nel settore pubblico e danno attuazione all'articolo 5 della direttiva relativo all'efficienza degli usi finali nel settore pubblico. Il comma 1 dell'articolo 12 prevede appunto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di applicare le disposizioni del capo IV; il comma 2 individua quale titolare della responsabilità amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico di cui agli articoli 13, 14 e 15, il responsabile del procedimento connesso all'attuazione di tali obblighi dell'amministrazione pubblica proprietaria o utilizzatrice del bene o servizio. Ai fini del monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e dell'azione della pubblica amministrazione, i soggetti responsabili di cui al comma 2, trasmettono all'Agenzia di cui all'articolo 4 (l'ENEA) una scheda informativa degli interventi e delle azioni di promozione dell' efficienza energetica intraprese (comma 3).
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, in relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli edifici, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono: il ricorso, anche in presenza di esternalizzazione di competenze, agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata; le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15 per cento della superficie esterna dell'involucro edilizio; la certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, e l'affissione dell'attestato di certificazione in un luogo, dello stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico. Il comma 2 precisa che nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici od ad uso pubblico le amministrazioni pubbliche si attengono a quanto stabilito dai decreti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni.
Tali decreti attuativi non risultano tuttavia ancora emanati.
Il comma 1 dell'articolo 14 prevede che gli obblighi della pubblica amministrazione in relazione all'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature che consumano energia, comprendono l'acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico, in tutte le modalità, nel rispetto, per quanto applicabile, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, che ha recepito la direttiva 2005/32/CE relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, e suoi provvedimenti attuativi. Il comma 2 assegna ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Agenzia, il compito
di stabilire le caratteristiche tecniche e costruttive che gli apparecchi di cui al comma 1 devono avere, nonché le modalità con cui le pubbliche amministrazioni procedono, anche attraverso convenzioni e procedure di gara gestite da CONSIP, all'acquisto dei suddetti apparecchi.
L'articolo 15, al comma 1, prevede l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa agli appalti pubblici aventi ad oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente l'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto nonché la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi. Il comma 2 dispone che l'individuazione degli operatori economici che possono presentare le offerte nell'ambito degli appalti di cui al comma 1, sia effettuata secondo le procedure previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 163/2006 (si tratta delle procedure aperte e ristrette).
Le disposizioni dell'articolo 16 danno attuazione all'articolo 8 della direttiva il quale prevede che gli Stati membri assicurino, se lo ritengono necessario, la disponibilità di sistemi appropriati di qualificazione, accreditamento e/o certificazione per i fornitori di servizi energetici, di diagnosi energetiche e delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Il comma 1, allo scopo di conseguire e garantire un elevato livello di competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici, demanda ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico il compito di approvare, a seguito dell'emanazione di apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione per le ESCo e per gli esperti in gestione dell'energia. Il comma 2, allo scopo di conseguire un elevato livello di obiettività e di attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, prevede che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico sia approvata, a seguito dell'emanazione di apposita norma tecnica da parte dell'UNI-CEI, una procedura di certificazione per il sistema di gestione energia e per le diagnosi energetiche. Secondo il comma 3, il Ministro dello sviluppo economico aggiorna i decreti di cui ai commi 1 e 2 all'eventuale normativa tecnica europea emanata in riferimento ai medesimi commi. Il comma 4 dispone che fra i contratti che possono essere proposti nell'ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il contratto di servizio energia, rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente decreto.
Con l'articolo 17 viene affidato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di individuare, con uno o più provvedimenti da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità con cui:
a) le imprese di distribuzione e/o le società di vendita di energia al dettaglio provvedono, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, affinché i clienti finali di energia elettrica e gas naturale, ricevano, a condizioni stabilite dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas, contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso;
b) le imprese di distribuzione e/o le società di vendita di energia al dettaglio, al momento di sostituire un contatore esistente, forniscono contatori individuali, a condizioni stabilite dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas e a meno che ciò sia tecnicamente impossibile e antieconomico in relazione al potenziale risparmio energetico preventivato a lungo termine o a meno che ciò sia antieconomico in assenza di piani di sostituzione dei contatori su larga scala. Quando si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni si forniscono sempre contatori individuali, fatti salvi i casi in cui i soggetti di cui sopra abbiano già avviato o concluso piani di sostituzione dei contatori su larga scala;
c) le imprese di distribuzione nel dare seguito alle attività di cui alle lettere
a) e b) e alle condizioni di fattibilità ivi previste, provvedono ad individuare modalità che permettano ai clienti finali di verificare in modo semplice, chiaro e comprensibile le letture dei propri contatori, sia attraverso appositi display da apporre in posizioni facilmente raggiungibili e visibili, sia attraverso la fruizione dei medesimi dati attraverso ulteriori strumenti informatici o elettronici già presenti presso il cliente finale;
d) le imprese di distribuzione e/o le società di vendita di energia al dettaglio provvedono affinché, laddove opportuno, le fatture emesse si basino sul consumo effettivo di energia, e si presentino in modo chiaro e comprensibile, e riportino, laddove sia significativo, indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente. Insieme alla fattura devono essere fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo, sono emesse con una frequenza tale da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico;
e) qualora possibile e vantaggioso, le imprese di distribuzione e/o le società di vendita di energia al dettaglio forniscono ai clienti finali le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro fatture, contratti, transazioni e/o ricevute emesse dalle stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi:
i) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
ii) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo grafico;
iii) confronti rispetto ai parametri di riferimento, individuati dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e i gas, relativi ad un utente di energia medio o di riferimento della stessa categoria di utente tenendo conto dei vincoli di cambio fornitore;
iv) secondo specifiche fornite dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas, informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni di consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti Internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale e/o specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia.
L'articolo 18 recepisce l'articolo 12 della direttiva secondo il quale gli Stati membri assicurano la disponibilità di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualità. Il comma 1 prevede che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presenta decreto, l'Agenzia (l'ENEA) definisca le modalità con cui assicura la disponibilità di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualità destinati a individuare eventuali misure di miglioramento dell'efficienza energetica applicate in modo indipendente a tutti i consumatori finali, prevedendo accordi volontari con associazioni di soggetti interessati. Il comma 2 precisa che nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia predispone per i segmenti del mercato aventi costi di transazione più elevati e strutture non complesse altre misure quali i questionari e programmi informatici disponibili su Internet o inviati per posta, garantendo comunque la disponibilità delle diagnosi energetiche per i segmenti di mercato in cui esse non sono commercializzate. In base al comma 3, la certificazione energetica di cui al decreto legislativo 192/2005 si considera equivalente ad una diagnosi energetica che risponda ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Secondo il comma 4 con i provvedimenti di cui all'articolo 7 sono stabilite le modalità con cui le imprese di distribuzione concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di garantire la disponibilità di diagnosi energetiche a tutti clienti finali. Il comma 5 prevede che, ai fini di dare piena attuazione alle attività di informazione di cui dall'articolo 4, comma 4, lettera e), l'Agenzia si avvalga delle risorse rinvenenti dal fondo di cui all'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria per
il 2008, assegnate con le modalità previste dal medesimo comma.
L'articolo 19 reca le disposizioni finali e la copertura finanziaria e l'articolo 20 l'entrata in vigore.
L'allegato I riproduce l'allegato II della direttiva 2006/32 contenente la tabella di conversione del tenore di energia di una serie di combustibili per il consumo finale.
L'allegato II definisce i requisiti e le prestazioni che qualificano il Contratto Servizio Energia.
Informa infine i colleghi di avere predisposto una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni, che illustra (vedi allegato 1) e che è in distribuzione. In relazione a tale parere, informa altresì i colleghi che esso risulta peraltro - come appurato in seguito a contatti informali con l'altro ramo del Parlamento - in piena sintonia con una proposta di parere elaborata dalla X Commissione Industria del Senato della Repubblica, che non ha peraltro potuto deliberare a causa della mancanza del numero legale.
Maurizio BERNARDO (FI), si associa all'auspicio formulato dal relatore che le osservazioni contenute nel parere che verrà approvato dalla Commissione siano tenute nella dovuta considerazione dal Governo, a differenza che nel passato, anche in relazione alla loro vasta condivisione da parte di tutti i gruppi politici. Ritiene questi provvedimenti in materia di energia di grande rilievo e di grande impatto sull'economia delle famiglie oltre che sugli oneri delle imprese e del sistema produttivo e quindi il Governo bene farebbe a dimostrare la sua disponibilità in relazione ai contributi migliorativi che provengono dal Parlamento.
Nella sostanza del provvedimento ritiene che esso, nella parte relativa alle definizioni, da un lato vada anche oltre a quanto richiesto dalla direttiva, inserendo nuove definizioni, quali «sistemi efficienti di utenza» che non appare ben chiaro cosa siano, o «ESPCo»; mentre per altri versi non adotti definizioni in essa contenute, quali «piccolo distributore di energia», ovvero che sarebbe opportuno definire nel dettaglio (ad esempio quella di «esperto in servizi energetici»).
Richiama quindi il parere espresso dalla Commissione bilancio che contiene perplessità in relazione alla possibilità che l'ENEA riesca a svolgere anche le funzioni assegnategli quale Agenzia nazionale per l'efficienza energetica senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica; inoltre, in relazione all'articolo 17, concernente la misurazione e fatturazione del consumo energetico, prevedere, alla lettera e), che alcune informazioni vengano fornite ai clienti finali soltanto «qualora fosse possibile e vantaggioso» sembra oggettivamente lesivo dei diritti del consumatore.
Ritiene, per concludere, che il Governo dovrebbe attenersi ad una maggiore conformità con il dettato delle direttive che va a recepire nell'ordinamento interno.
Erminio Angelo QUARTIANI (PD-U), esprime il proprio apprezzamento per il parere predisposto dal relatore che va in direzione del rafforzamento dell'assunzione di responsabilità da parte del Governo nell'attuazione della direttiva in questione. Ricorda, infatti, che le direttive devono essere trasposte nell'ordinamento interno sulla base di una specifica delega e tenendo conto del contesto normativo preesistente. Ritiene inoltre che alcune delle osservazioni contenute nel parere, in particolare nelle prime lettere, introducono elementi che, ove tenuti adeguatamente in considerazione dal Governo, possono superare alcune perplessità sollevate, in sede comunitaria, dalla precedente legge Marzano, specie in relazione ai servizi post-contatore. Ritiene opportuno, per concludere, integrare la lettera c) precisando che il conflitto può sorgere ove i due servizi siano offerti ai medesimi clienti.
Il viceministro Sergio D'ANTONI esprime un giudizio sostanzialmente favorevole sulla proposta di parere presentata, salvo per quanto concerne la lettera g), che non appare al contrario accoglibile.
Ruggero RUGGERI (PD-U), relatore, ringrazia tutti i colleghi intervenuti, anzitutto
per la loro presenza, quindi per gli interessanti contributi offerti. Ritiene recepibili e condivisibili le osservazioni del collega Bernardo, relative all'inserimento di alcune definizioni mancanti all'articolo 2; ritiene altresì recepibile l'integrazione proposta, alla lettera c), dal collega Quartiani. Per quanto riguarda la contrarietà del Governo alla lettera g), esprime la convinzione dell'opportunità di mantenerla nel parere perché sia di stimolo ad una ulteriore riflessione da parte dell'esecutivo, che rimane comunque libero di recepirla o meno nella scrittura definitiva del decreto.
La Commissione approva quindi la proposta di parere come integrata da ultimo dal relatore (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 15.15.