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PDL 13

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 13



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'interno
(PISANU)

di concerto con il ministro per la funzione pubblica
(BACCINI)

Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Presentato alla Camera dei deputati nella XIV legislatura il 3 aprile 2006 e mantenuto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione


      

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Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene presentato alle Camere ai fini della sua conversione in legge, si rende indispensabile e urgente per assicurare la permanenza in servizio dei 568 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato del 63o corso, reclutati quali agenti ausiliari di leva ai sensi dell'articolo 47 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
      In mancanza di un provvedimento d'urgenza i predetti agenti verrebbero congedati, con una grave perdita per l'Amministrazione della pubblica sicurezza che vedrebbe contestualmente ridotta la forza effettiva della Polizia di Stato, con incidenza negativa sulle attuali oggettive esigenze di servizio.
      L'intervento è finalizzato, pertanto, a prolungare fino al 30 settembre 2006 il trattenimento in servizio degli agenti ausiliari interessati, in attesa di individuare le eventuali risorse aggiuntive occorrenti per la loro definitiva assunzione in servizio, in coerenza con le procedure di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della legge n. 121 del 1981 ed in attuazione dell'apposito ordine del giorno accolto dal Governo in occasione della conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 (atto Camera n. 5842), relativo al
 

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trattenimento in servizio degli agenti ausiliari del 61o e del 62o corso di formazione.
      L'iniziativa non incide sui posti riservati ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata ed in ferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, come espressamente confermato anche dalla formulazione dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, dell'accluso decreto-legge.
      L'articolo 1, al comma 1, autorizza, pertanto, il Ministro dell'interno a prolungare sino al 30 settembre 2006 il trattenimento degli agenti ausiliari della Polizia di Stato del 63o corso.
      I successivi commi 2 e 3 concernono la copertura finanziaria dell'intervento, assicurata attraverso l'utilizzo di parte del fondo per le esigenze correnti del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
      L'articolo 2 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        L'articolo 1 del decreto-legge, al comma 1, prevede il prolungamento, fino al 30 settembre 2006, del trattenimento in servizio dei 568 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato del 63o corso, i quali altrimenti cesserebbero dal servizio con decorrenza 1o aprile 2006.
        Ai successivi commi 2 e 3 sono disciplinati gli aspetti finanziari in relazione ad una spesa quantificata in 8.844.000 euro per il mantenimento in servizio dei predetti agenti ausiliari a decorrere dal 1o aprile 2006 e fino al 30 settembre 2006.
        Alla copertura dell'onere si provvede attraverso la corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
        Ai fini della quantificazione del limite massimo di spesa, di cui alla seguente tabella di riepilogo, si rappresenta che per il personale interessato è stato calcolato il trattamento previsto per l'agente in servizio.
        Non sono stati considerati gli oneri relativi all'accasermamento, all'equipaggiamento, alla motorizzazione ed ai trattamenti accessori poiché relativi a personale già in servizio, per cui si tratta di spese già quantificate e coperte dagli ordinari stanziamenti di bilancio, analogamente a quanto già previsto per il trattenimento in servizio degli agenti ausiliari trattenuti del 61o e del 62o corso, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI ONERI PER IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2006 DEGLI AGENTI AUSILIARI TRATTENUTI DELLA POLIZIA DI STATO DEL 63o CORSO

Oneri spese fisse agenti ausiliari = 31.100,00 euro/anno dal 2006 (2.595 euro mensili)
Unità
Oneri 2006
Trattenimento in servizio agenti ausiliari del 63o corso (dal 1o aprile 2006 al 30 settembre 2006)
568
8.843.760
TOTALE
568
8.843.760

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2006

Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

        1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno, entro il limite di spesa di 8.844.000 euro, può autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 30 settembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63o corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Per il predetto personale le disposizioni di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1o aprile 1981, n. 121, possono trovare applicazione solo se alla scadenza del periodo di trattenimento l'assunzione sia espressamente autorizzata e fatte salve le assunzioni programmate per i volontari in ferma breve e annuale delle Forze armate, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8.844.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente

 

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riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 3 aprile 2006.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Baccini, Ministro per la funzione pubblica.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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