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PDL 566

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 566



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VIOLANTE, CAPODICASA, CARDINALE, CRISAFULLI, D'ANTONI, DATO, LATTERI, LOMAGLIO, LUMIA, MATTARELLA, PIRO, PISCITELLO, ROTONDO, SAPERI

Strumenti finanziari e istituzionali per lo sviluppo della Sicilia

Presentata l'8 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La Sicilia ha risorse produttive, capitale umano e saperi per essere protagonista della ripresa e dei processi di innovazione e di competitività del Mezzogiorno e dell'intero Paese.
      Le risorse pubbliche non sono illimitate. E quelle disponibili sono oggi, in buona parte, disperse, male impiegate e non valorizzate: occorre prevedere specifici interventi a sostegno delle grandi energie dell'isola, per affrontare le emergenze, uscire dalla crisi e costruire, con la partecipazione dei cittadini, un futuro più sicuro.
      La presente proposta di legge dispone interventi prioritari per la Sicilia lungo cinque linee guida:

          1) per favorire l'accesso al credito, la crescita dimensionale, la capitalizzazione e la successione di impresa, contributi allo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi e incentivi alla raccolta di risorse di mercato;

          2) «l'adozione» di 300 nuovi ricercatori universitari da parte di imprese, che potranno per questo beneficiare di un credito di imposta; incentivi alle imprese per l'introduzione di prodotti, servizi e processi innovativi, e per lo sviluppo di progetti elaborati congiuntamente con il mondo della ricerca;

          3) interventi per un'agricoltura più moderna e competitiva: risorse per le infrastrutture materiali e immateriali per l'effettivo avvio della Borsa agricola nel territorio della Sicilia, in modo da garantire la trasparenza dei prezzi e un'efficace

 

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programmazione delle produzioni agricole, contributi in conto interessi per il credito a lungo termine e incentivi alla costituzione e allo sviluppo di organizzazioni di produttori per un'efficiente distribuzione dei prodotti sul mercato;

          4) Stato, enti locali e partner privati insieme per il rilancio delle infrastrutture siciliane;

          5) per i precari, l'istituzione di uno specifico fondo per la maggiorazione del trattamento previdenziale e dell'assegno sociale, nonché incentivi alla stabilizzazione e all'inserimento professionali.

      Gli interventi previsti hanno essenzialmente lo scopo di cogliere le nuove opportunità che si prospettano per la Sicilia in un Mediterraneo ora nuovamente al centro degli equilibri geo-economici globali: l'intento è di conseguire risultati efficienti, efficaci, a breve termine, con un impatto economico programmabile, ma soprattutto qualificato e finalizzato a obiettivi individuati.
      L'economia siciliana ha nell'agricoltura un suo pilastro primario. Ma, nell'isola, si sconta un gap strutturale rispetto al contesto nazionale: piccole aziende, ancora «troppo vecchie» e poco orientate all'innovazione.
      La Sicilia può invece essere in prima fila nel rilancio dell'agricoltura nel Mezzogiorno, che pur rappresentando oltre il 40 per cento della produzione agricola nazionale, risulta poco presente sul mercato nazionale e su quelli internazionali. Infatti, le produzioni agricole del Mezzogiorno coprono l'export per un ammontare inferiore al 15 per cento.
      La Borsa merci telematica italiana, il mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, alimentari e ittici, realizzato attraverso la piattaforma telematica, accessibile da postazioni remote, è stata istituita con il regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174. La Borsa agricola ha un ruolo essenziale nel determinare il prezzo di mercato di ogni prodotto agricolo: questo consente ai produttori di accedere all'informazione in tempo reale per conoscere le condizioni di mercato. Attualmente, per gran parte delle produzioni, l'imprenditore agricolo consegna il proprio prodotto alla rete di commercializzazione senza contribuire a determinare e senza neppure conoscere il prezzo che gli verrà corrisposto per la partita di produzione ceduta. L'istituzione di una Borsa agricola è grande garanzia di legalità, e consente al produttore di prevedere i margini di profitto della produzione, di proteggere il proprio prodotto e di programmare la propria attività a più lungo termine. L'istituzione della Borsa agricola, ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, risulta però inutile in assenza di una rete regionale di consultazione per la definizione dei prezzi da parte degli stessi produttori agricoli. Pertanto, all'articolo 1, per accelerare e sostenere un rapido avvio della Borsa agricola nel territorio della Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti della Borsa merci telematica italiana di cui al medesimo regolamento, si prevede il finanziamento delle infrastrutture materiali e immateriali necessarie per l'accesso delle imprese agricole siciliane alla Borsa merci telematica italiana mediante un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
      All'articolo 2, allo scopo di assicurare al comparto agrario finanza di lungo termine, con oneri finanziari sostenibili per le imprese agricole, si prevede un contributo in conto interessi sui finanziamenti alle piccole e medie imprese agricole a carico del bilancio dello Stato. Il contributo è concesso sui prestiti ad ammortamento di durata superiore ai dieci anni, contratti da imprese, da cooperative o da organizzazioni di produttori con istituti di credito, in misura non superiore al 65 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 60 mesi. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a preventiva approvazione

 

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da parte della Commissione europea.
      All'articolo 3, per consolidare la forza di mercato delle singole imprese produttrici e per la razionalizzazione della proprietà fondiaria, si prevede che i versamenti compiuti dai soci al fondo di esercizio delle organizzazioni dei produttori della Sicilia possano beneficiare di un credito d'imposta. Si dispone inoltre che le spese, documentate e documentabili, per gli adempimenti necessari ad operazioni di costituzione di organizzazioni di produttori, in tutta la Sicilia, siano a carico dello Stato.
      Per garantire il contenimento dei consumi e dei costi energetici delle piccole e medie imprese, all'articolo 4 sono disposti interventi sulla misura delle accise gravanti sui prodotti petroliferi immessi al consumo nel territorio della Regione Siciliana, al fine di incentivare l'economia della regione, con la riduzione, in particolare, dell'accisa sul gasolio usato come carburante per i mezzi adibiti al trasporto merci e alla pesca, per ridurre l'incidenza dei prezzi internazionali del petrolio in modo particolare sulla pesca e sul trasporto da e per le isole. È inoltre prevista, al medesimo articolo, un'agevolazione fiscale sul carburante agricolo, per le imprese agricole e agromeccaniche che effettuino, a favore delle imprese del comparto, specifiche lavorazioni, nonché per i consorzi di bonifica e di irrigazione. Si tratta di attivare e rafforzare alcune misure, già previste dal «pacchetto Sicilia» dal centrosinistra nella legge finanziaria del 2001 (legge n. 388 del 2000), a valere sulle risorse disponibili all'articolo 137.
      Presso la Commissione europea è in discussione una proposta di direttiva sulle condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei.
      Questo significa che - non appena sarà approvata in via definitiva la direttiva europea - in tutti i Paesi dell'Unione nessun rapporto di lavoro potrà sfuggire al principio generale della «parità di trattamento» stabilito in sede europea, in base al quale i lavoratori temporanei dovranno beneficiare delle medesime condizioni e, soprattutto, degli stessi diritti dei lavoratori a tempo indeterminato.
      In Sicilia, dove il «precariato» è un problema cronico di difficile soluzione - basti pensare che i precari nell'Isola sono 54 mila, il 59 per cento dei circa 92 mila lavoratori socialmente utili presenti in Italia - occorre assumere immediate misure per il riconoscimento della «parità di trattamento», per favorire la stabilizzazione e per arrestare la formazione di nuovo precariato.
      Per questo, riteniamo necessario:

          a) il riconoscimento - ai fini pensionistici - dei diritti maturati come lavoratori temporanei, gran parte dei quali oggi, in Sicilia, non ha alcuna copertura contributiva;

          b) evitare la formazione, in futuro, di lavoro precario;

          c) favorire la stabilizzazione dei precari mediante una strategia di inserimento professionale e sgravi contributivi analoghi a quelli dei lavoratori in mobilità.

      È necessario affrontare questo problema in quanto è verosimile che le contribuzioni maturate e da maturare relative ai lavoratori precari potrebbero non dare luogo ai requisiti necessari per il diritto al trattamento pensionistico al raggiungimento dell'età limite.
      Per la gran parte dei lavoratori del bacino del precariato, anche volendo riconoscere, infatti, i contributi per le attività svolte e per le ore effettuate, il numero delle settimane utili, considerato l'orario ridotto, sarebbe tale da non rendere possibile una prestazione previdenziale in misura superiore al minimo pensionabile.
      Vi è da considerare, inoltre, che un'eventuale ricostruzione dei periodi di lavoro utili ai fini contributivi sarebbe, oltre che complessa, anche molto onerosa sotto il profilo amministrativo (l'Istituto nazionale della previdenza sociale dovrebbe ricostruire tutto il percorso lavorativo di ciascun precario con il rischio

 

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evidente di un aumento esponenziale del contenzioso amministrativo).
      All'articolo 5 si prevede, pertanto, una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo per la costituzione di un Fondo per l'erogazione di una maggiorazione del trattamento previdenziale o dell'assegno sociale per i lavoratori precari delle aree sottoutilizzate. In sede di prima applicazione e in via sperimentale si prevede che tale Fondo venga istituito per i lavoratori precari della Regione Siciliana, operanti presso le pubbliche amministrazioni, le cooperative sociali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale a decorrere dall'anno 1988 e fino al 31 dicembre 2005. Il Fondo sarà destinato ad erogare una maggiorazione del trattamento previdenziale e dell'assegno sociale per i lavoratori impiegati, per periodi transitori, presso le pubbliche amministrazioni, le cooperative sociali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale quali i lavoratori di cui all'articolo 23 della legge n. 67 del 1988, alla legge della Regione Siciliana n. 85 del 1995, al decreto legislativo n. 81 del 2000, e alla legge della Regione Siciliana n. 24 del 2000, che abbiano un reddito inferiore a quello corrispondente al trattamento previdenziale previsto dal fondo pensione lavoratori dipendenti integrato al minimo. La maggiorazione del trattamento previdenziale o dell'assegno sociale sarà erogata al conseguimento dell'età pensionabile esclusivamente ai lavoratori che possano documentare l'effettiva prestazione di lavoro «precario» per un periodo, anche non continuativo, di almeno cinque anni. Per questo, si prevede l'attribuzione di una dotazione al Fondo per ciascun lavoratore che, in possesso dei requisiti richiesti, presenti domanda per la maggiorazione del trattamento previdenziale o dell'assegno sociale, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto. Tra i criteri per l'adozione del decreto delegato, si prevede anche la totalizzazione dei periodi assicurativi per i lavoratori «precari» cui si applichi il regime retributivo o misto, in deroga al requisito minimo di iscrizione previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 42 del 2006.
      Per la stabilizzazione dei precari, la riqualificazione dei lavoratori temporanei, la riduzione dell'onere per il bilancio dello Stato e per le amministrazioni decentrate che sostengono il costo della retribuzione, per porre argine alla formazione di nuovo precariato, all'articolo 6 si prevede una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) aggiornamento della banca dati per il censimento dei precari, delle posizioni lavorative, della formazione e dell'esperienza lavorativa;

          b) nel rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa per il personale stabiliti dal Patto di stabilità e crescita, la creazione di una riserva del 30 per cento delle assunzioni ammesse per la pubblica amministrazione per il prossimo triennio, a favore di soggetti censiti nel bacino dei precari;

          c) nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, l'inserimento, quale criterio prioritario, della capacità dell'appaltatore di assorbire lavoratori provenienti dal bacino dei precari per l'intera durata dell'appalto, o a tempo indeterminato, prevedendo, sia per i contratti a termine che per l'assunzione a tempo indeterminato dei precari, sgravi contributivi in misura equivalente a quelli previsti per l'assunzione di lavoratori provenienti dalle liste di mobilità;

          d) l'introduzione di norme che prevedano la perdita del sussidio previsto per il lavoro precario (quale, ad esempio, quello per i lavori socialmente utili) e della maggiorazione del trattamento previdenziale o dell'assegno sociale di cui all'articolo 5 quando il soggetto: rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore; non accetti l'offerta di un lavoro a tempo determinato o indeterminato

 

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proveniente da un datore di lavoro a una distanza non superiore a 50 chilometri dal domicilio fiscale del lavoratore.

      Gli articoli 5 e 6, che recano misure per i lavoratori precari, troveranno copertura e contestuale attuazione grazie alle risorse disposte annualmente dalle leggi finanziarie.
      Il sistema economico siciliano non è attualmente in grado di cogliere il vantaggio competitivo derivante dalle opportunità offerte dall'interazione tra università, ricerca e impresa, in termini di moltiplicatore dell'innovazione, di trasferimento tecnologico immediato, di sviluppo di nuovi processi, nuovi prodotti e servizi e nuovi mercati, di formazione e valorizzazione del «capitale umano».
      La Sicilia possiede un significativo patrimonio di saperi da investire a vantaggio tanto dell'università quanto del mondo produttivo: per questo, al capo III, agli articoli da 7 a 13, sono disposte norme per l'impiego di ricercatori nei progetti innovativi delle imprese in stretta collaborazione con l'università, e per favorire, mediante il finanziamento di studi di fattibilità e di prototipi, lo sviluppo delle idee innovative elaborate congiuntamente dal settore produttivo e dal mondo della ricerca.
      All'articolo 7 si prevedono incentivi per favorire l'adozione di almeno 300 ricercatori universitari da parte di imprese, mediante finanziamento, da parte delle imprese medesime, dei posti di ricercatore nell'università nell'ambito di un settore scientifico disciplinare, per un numero di anni non inferiore a cinque. Il ricercatore collabora con l'impresa finanziatrice su progetti di ricerca di comune interesse. «L'adozione» beneficia di un credito di imposta alle imprese, in misura pari al 60 per cento degli oneri relativi al contratto con l'università.
      Attualmente, le disposizioni legislative sulle università non impediscono a un privato di finanziare un ateneo per l'attivazione di posti di ricercatore. Quando ciò succede, il ricercatore assunto dall'università collabora con l'impresa finanziatrice per un dato numero di anni, su progetti di ricerca di comune interesse. Tale collaborazione porta a significativi e innegabili vantaggi sia per le imprese che per l'università.
      L'obiettivo, per l'università, è ottenere un finanziamento privato per un posto di ricercatore o di docente universitario per un certo numero di anni: ciò consente di anticipare l'entrata in organico di nuove risorse rispetto alla programmata disponibilità di copertura economica. L'obiettivo, per l'impresa, è acquisire know-how nonché disporre di un collaboratore altamente specializzato da dedicare a innovativi progetti di ricerca, con uno sforzo economico ridotto e flessibile, di durata limitata e pari a circa un terzo del costo della stessa tipologia di risorsa se acquisita sul mercato del lavoro.
      In assenza di organiche e chiare disposizioni legislative in materia, alcuni atenei hanno attivato il meccanismo di finanziamento mediante appositi regolamenti interni (tali autonome disposizioni differiscono radicalmente le une dalle altre, sia in termini formali che sostanziali, ad esempio per durata della collaborazione, entità del finanziamento eccetera).
      Il risultato è che questa opportunità di collaborazione tra università e imprese non è ben definita; non viene pubblicizzata, quindi non è conosciuta né valorizzata appieno.
      È necessario sottolineare i vantaggi dell'«adozione» per l'università, per l'impresa e per il sistema economico; gli effetti sul bilancio dello Stato; le prospettive - non precarie - di valorizzazione e di impiego offerte da questo incentivo per gli operatori della ricerca.

      In sintesi:

          per l'università: l'onere di un ricercatore è di circa 27.000 euro all'anno (135.000 euro per un quinquennio). Se tale onere è sostenuto da un'impresa sulla base di un contratto di adozione, si «liberano» risorse in proporzione per il personale di ruolo il cui costo, in base alla legge finanziaria 1998 (legge n. 450 del 1997), «non può eccedere il 90 per cento dei

 

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trasferimenti statali sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università»;

          per l'impresa: l'assunzione di un lavoratore con analoga qualifica professionale (dottore di ricerca, professionista specializzato con non meno di tre anni di esperienza) costerebbe all'impresa non meno di 80.000 euro all'anno, con un onere complessivo pari a 400.000 euro nei cinque anni; attivando una collaborazione costante con l'università su queste basi, l'impresa non ha bisogno neppure di costituire uno «stabile» ufficio di ricerca, e può evitare di sostenere i relativi oneri, che gravano in cifra fissa sul bilancio dell'azienda; inoltre può acquisire, grazie all'università, competenze e conoscenze sempre aggiornate;

          per il bilancio dello Stato: l'onere è, al più, commisurato alla riduzione di gettito connessa al credito d'imposta previsto dalla presente proposta di legge, in parte compensata dai vantaggi in termini di maggiori introiti derivanti dal prelievo fiscale e contributivo sui redditi dei ricercatori, e, in prospettiva, dal «volano» di crescita e di competitività del sistema che così si determina, con effetti sulla propensione all'investimento e al consumo;

          per il sistema economico: il vantaggio deriva dalle opportunità in termini di moltiplicatore dell'innovazione connesso all'alleanza tra università e impresa, dal trasferimento tecnologico immediato che si realizza, dalla crescita di nuovi processi, nuovi prodotti e servizi e nuovi mercati, dall'acquisizione di conoscenze per le imprese e le università, dalla formazione di «capitale umano».

      L'università deve «ex ante», quando decide di attivare un determinato numero di «contratti di adozione» di ricercatori con imprese, valutare:

          1) quante risorse e quali posti si liberano per cessazioni dall'impiego (turn-over) alla scadenza dei cinque anni di «adozione» dell'impresa, in modo da inserire stabilmente il ricercatore nell'organico dell'università;

          2) il tasso medio «di abbandono» dei ricercatori al termine del periodo di «adozione» (perché assunto dall'impresa-madre o da altre imprese, perché si trasferisce presso altre università o all'estero, eccetera);

          3) il carico didattico programmato e programmabile, decorsi i cinque anni, delle diverse discipline previste da ogni singola facoltà nell'ateneo; teoricamente, infatti, le risorse derivanti dal turn-over devono essere riassegnate in base al carico didattico e di ricerca di ogni singola disciplina.

      I vantaggi dell'«affido» esterno del ricercatore per l'università sono concreti; tra gli altri:

          a) si anticipa l'assunzione dei ricercatori rispetto al momento in cui si libererebbero risorse dal turn-over;

          b) i ricercatori beneficiano del contatto con l'impresa e del rapporto diretto con i mercati;

          c) al termine dell'«affido» si ha «un'iniezione» rapida di ricercatori.

      Per sollecitare le imprese a introdurre nuove tecnologie per servizi, prodotti o processi, e il mondo della ricerca a sviluppare innovazioni immediatamente applicabili, che abbiano requisiti di produttività, in tempi compatibili con i cicli aziendali, all'articolo 8 si prevede un credito d'imposta, come incentivo automatico, su spese documentate o documentabili sostenute per lo sviluppo di un progetto innovativo da imprese, costituite anche in forma associata.
      Lo «sviluppo» dell'idea innovativa è complesso e costoso, e sono necessari adeguati incentivi finanziari sia per individuare le applicazioni - e il mercato - potenziali, sia per elaborare il prototipo del prodotto finale. Per favorire l'integrazione tra ricerca e settore produttivo, agli articoli 9 e 10 si introduce un incentivo assegnato con gara in due fasi: una dote massima di 100.000 euro per l'elaborazione dello studio di fattibilità di un

 

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progetto innovativo elaborato da un istituto di ricerca - pubblico o privato - in stretta collaborazione con una o più imprese, potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca. Nella seconda fase, un'ulteriore dote - un massimo di 500.000 euro - è attribuita al progetto che ha già beneficiato del contributo della prima fase, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione.
      Per lo «sviluppo delle idee innovative» si prevede, in fase di prima applicazione, una dotazione di 20 milioni di euro assegnata a un Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di cui 17,5 milioni di euro attribuiti in prima attuazione e in via sperimentale alla Regione Siciliana.
      Occorre infatti considerare che: il meccanismo è «premiale» e prevede una selezione dei migliori progetti. Se immaginiamo che la selezione porti ad individuare 50 progetti innovativi e che a questi sia attribuita, il primo anno, la dote massima di 100.000 euro, e che successivamente solo alla metà di questi (25 progetti) sia attribuita la dote di 500.000 euro (perché solo per la metà dei progetti lo studio di fattibilità si è concluso con esito positivo, e quindi vale la pena di sviluppare il progetto) il costo da sostenere è pari a 5 milioni di euro il primo anno; 12,5 milioni di euro il secondo anno.
      Le infrastrutture siciliane scontano limiti e ritardi che rallentano lo sviluppo non solo dell'isola ma dell'intero «sistema Paese». Le dotazioni infrastrutturali dell'isola devono essere fortemente potenziate attraverso interventi prioritari per adeguarle alla media nazionale e per integrarle con le nuove reti di trasporto dell'Unione europea e, in particolare, con il progetto delle Autostrade del mare. Un obiettivo di questa natura richiede risorse ingenti, che possono essere meglio raccolte attraverso un virtuoso intreccio tra maggiore disponibilità di finanziamenti pubblici, una più efficiente capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche locali e la partecipazione di partner privati.
      Per la realizzazione delle infrastrutture essenziali per il rilancio dell'isola, riteniamo prioritario:

          1) mobilitare capitali privati;

          2) migliorare la capacità di spesa delle amministrazioni;

          3) ridurre i tempi delle procedure di spesa e di realizzazione delle opere.

      Al fine di mobilitare capitali privati per la realizzazione delle infrastrutture e migliorare la capacità di spesa delle amministrazioni, proponiamo, all'articolo 14, di rafforzare ed estendere le competenze dell'Unità tecnica di finanza di progetto, istituita dal centrosinistra con la legge n. 144 del 1999, che dovrà, in particolare, operare come task force di assistenza tecnica alle amministrazioni territoriali e locali, per il montaggio dei progetti, per l'attrazione di risorse private per il finanziamento di infrastrutture, e per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione delle opere.
      Per l'attrazione dei capitali privati, occorre innanzitutto sviluppare e diffondere la tecnica della finanza di progetto.
      La finanza di progetto, che può prevedere il finanziamento totale (project finance puro) o parziale (corporate finance) con capitale privato dell'investimento programmato, consente infatti:

          a) di individuare le diverse fonti (pubbliche e private) e le differenti modalità (finanziamenti bancari a medio e lungo termine, ricorso al mercato, contributi a fondo perduto in conto capitale e in conto gestione eccetera) di finanziamento di un progetto di investimento;

          b) di «minimizzare» l'impiego di risorse pubbliche, spostando l'onere finanziario della realizzazione e della gestione dei grandi progetti dalla fiscalità generale al mercato;

          c) di valutare il grado di rilevanza imprenditoriale di un progetto di investimento, in relazione alla capacità di ottenere dalla gestione dell'opera un flusso di cassa sufficiente a rimborsare i prestiti e

 

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ad assicurare una remunerazione adeguata al capitale investito;

          d) di ripartire in modo ottimale il rischio tra i soggetti coinvolti, definendo impegni contrattuali e responsabilità;

          e) di ottenere maggiori livelli di efficienza nella gestione dei pubblici servizi, anche mediante l'individuazione delle più razionali modalità di determinazione di tariffe o di prezzi amministrati;

          f) di favorire la ristrutturazione della fiscalità generale, in modo che l'utenza paghi il «vero costo» del servizio, senza che inutili gravami fiscali diano luogo a una percezione distorta dell'onere effettivo del servizio.

      Per consentire la conoscenza, la diffusione, e l'applicazione della finanza di progetto, anche su interventi realizzati a scala locale, occorre fornire un adeguato supporto organizzativo e di assistenza tecnica alle amministrazioni che appaltano la realizzazione dell'opera.
      L'Unità tecnica per la finanza di progetto, istituita dall'articolo 7 della legge n. 144 del 1999, con un organico di 15 unità, scelte in parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato e in parte tra professionalità esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico, viene rafforzata nell'organico e nella missione a essa affidata in modo che, sul modello della «Private Finance Initiative» operante presso il Ministero del tesoro inglese, possa svolgere le seguenti funzioni:

          1) individuazione della struttura economico-finanziaria ottimale dei programmi di opere;

          2) applicazione di tecniche finanziarie innovative (come il «project finance» o «finanza di progetto») nella realizzazione di infrastrutture;

          3) elaborazione di forme di gestione efficienti delle opere realizzate;

          4) monitoraggio degli interventi in corso di realizzazione.

      L'Unità tecnica dovrà essenzialmente contribuire alla riduzione dei tempi di progettazione, alla realizzazione e all'avvio della gestione delle opere, anche perché quanto più è rapida la «messa in opera» del progetto - dalla fase di idea a quella di progettazione, realizzazione e gestione - tanto più è possibile contenere i rischi dell'operazione e attirare capitale privato.
      In concreto, dovrà curare la verifica della fattibilità finanziaria dell'idea progettuale - da realizzare - ove possibile - con il contributo del capitale privato - nonché la strutturazione dell'iniziativa dal punto di vista tecnico, giuridico, finanziario, fino alla sottoscrizione di tutti gli accordi negoziali principali, inclusi quelli relativi alla gestione dell'iniziativa.
      Ai fini della bancabilità dell'intervento, l'Unità tecnica dovrà verificare il livello di progettualità, i tempi necessari alla cantierabilità delle opere, nonché lo stato di copertura amministrativa e finanziaria dei programmi di opere.
      Per razionalizzare la spesa pubblica per investimenti, l'Unità tecnica dovrà sostenere le amministrazioni nella messa a punto del piano economico-finanziario dei progetti, che dovrà, in particolare, evidenziare:

          1) la possibilità per l'amministrazione di esercitare con profitto la gestione dei servizi, direttamente o indirettamente o mediante affidamento a terzi;

          2) l'efficacia dei progetti nel territorio in termini di «integrazione territoriale», di miglioramento dei servizi connessi (infrastrutture «a rete»), di occupazione, di reddito indotto;

          3) la stima della domanda potenziale e la potenzialità produttiva;

          4) i costi di investimento, i tempi di realizzazione e l'incidenza delle rate di ammortamento tecnico;

          5) le fonti di finanziamento dell'opera e l'ammortamento finanziario;

          6) il livello ottimale e l'eventuale adeguamento delle tariffe in relazione al miglioramento qualitativo del servizio;

 

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          7) i costi di gestione;

          8) i costi di esercizio;

          9) gli eventuali proventi non derivanti da tariffa, compresi i contributi comunitari, statali, regionali;

          10) le condizioni di equilibrio economico-finanziario dell'investimento.

      A questo scopo dovrà offrire adeguata assistenza all'amministrazione per valutare:

          1) la fattibilità economico-finanziaria dell'iniziativa;

          2) le caratteristiche tecnologiche del progetto;

          3) la struttura commerciale del mercato di riferimento;

          4) la possibilità di applicare un prezzo o una tariffa accettabile per il mercato e in grado di garantire una redditività soddisfacente;

          5) i meccanismi di variazione dei prezzi/tariffe;

          6) il livello e le modalità del contributo pubblico;

          7) i termini di concessione per la gestione dell'opera o del servizio a privati.

      Per superare gli ostacoli procedimentali nell'iter amministrativo e autorizzativo, l'Unità tecnica potrà disporre l'applicazione di strumenti di concertazione e di programmazione negoziata, quali patti territoriali, accordi e intese di programma eccetera.
      L'Unità tecnica dovrà fornire all'amministrazione elementi per la copertura finanziaria dei programmi di opere, mediante attivazione di tutte le risorse pubbliche e private disponibili: comunitarie, nazionali, prestiti della Banca europea degli investimenti, partecipazione di istituti bancari specializzati nella sottoscrizione di equities delle società di progetto e di gestione del progetto nelle iniziative realizzate in project finance eccetera.
      Può inoltre favorire l'introduzione di nuove norme o l'aggiornamento delle disposizioni normative e regolamentari esistenti in materia; può formulare proposte finalizzate all'ampliamento dell'ambito di applicazione della finanza di progetto, superando gli ostacoli e i vincoli esistenti con soluzioni tecniche, finanziarie e legislative innovative.
      Dovrà, in particolare, svolgere funzioni di indirizzo, di raccordo con la programmazione di spesa per opere pubbliche, di monitoraggio per sostenere l'azione dei poteri pubblici in materia, anche:

          a) stimando l'ammontare di risorse pubbliche e private necessarie all'attivazione della finanza di progetto nei singoli settori;

          b) formulando pareri e raccomandazioni in materia di riforma degli incentivi e benefici pubblici nel settore, in modo da incidere sia sulla riduzione della spesa in conto capitale (nella realizzazione dell'opera) che sul contenimento della spesa corrente (nella gestione dei pubblici servizi).

      Per l'immediata realizzazione di infrastrutture urgenti nella Regione Siciliana, individuate, con priorità, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all'articolo 15 si prevede un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro all'anno per dodici anni, a decorrere dall'anno 2007.
      Il sistema produttivo della Sicilia è in gran parte costituito da piccole e medie imprese e da microimprese. Occorre quindi creare le condizioni per specifiche opportunità di sviluppo e crescita anche di queste imprese, con risorse finanziarie consistenti e a un costo allineato al mercato nazionale.
      In tutto il Mezzogiorno e, in particolare, in Sicilia, riteniamo essenziale favorire una progressiva evoluzione del sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi), sostenendone la trasformazione in intermediari finanziari veri e propri, con requisiti dimensionali e patrimoniali adeguati.

 

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      In Sicilia, dopo l'approvazione della legge regionale n. 11 del 2005 - che ha, tra l'altro, lo scopo di favorire l'accorpamento e la fusione tra i consorzi di garanzia fidi esistenti - le aggregazioni realizzate hanno determinato una riduzione dei confidi esistenti (da 79 a 70). Un numero comunque troppo elevato in relazione all'esigenza di adeguare il sistema di garanzia regionale ai parametri di «Basilea II», tenuto conto che la legge regionale dispone incentivi alle aggregazioni fino al dicembre 2006.
      Le modifiche intervenute con «Basilea II» e nella legislazione nazionale impongono ai confidi di adeguarsi alle nuove procedure e di sviluppare un nuovo modello organizzativo. Per questo appaiono necessari interventi di tipo legislativo e strutturale, con modifiche nelle dimensioni e nell'organizzazione delle strutture che consentano un rapido adeguamento delle forme tecniche di garanzia finora utilizzate. La possibilità di rilasciare garanzie «a prima richiesta», come previsto da «Basilea II», sono, infatti, necessariamente subordinate ai cambiamenti strutturali.
      Dal punto di vista strutturale appare necessario favorire da un lato la crescita associativa, con l'aumento degli associati e l'incremento del contributo al fondo consortile; dall'altro sostenere e rendere agevole l'aggregazione di più confidi, incentivando, anche oltre il termine previsto dalla legge regionale, aggregazioni e fusioni.
      La crescita associativa dei consorzi siciliani deve essere tale da garantire una dimensione efficiente, dal punto di vista operativo e del rating, dei confidi esistenti.
      Uno dei vantaggi immediati dell'aggregazione sono maggiori economie nella fornitura dei servizi; l'ampliarsi della base degli associati non può che avere ripercussioni positive sulla redditività dei confidi con la possibilità di suddividere i costi su una maggiore base di servizi. Inoltre, con l'aggregazione i confidi disporranno di risorse più ampie per il rilascio di garanzie con più alto grado di copertura.

      Per favorire la crescita dimensionale dei confidi, all'articolo 16 si propone che i versamenti compiuti dai soci, compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi localizzati in Sicilia, siano integrati con un contributo, a carico dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento.
      Si introducono inoltre agevolazioni specifiche per favorire, entro breve tempo, l'accorpamento e la fusione tra i numerosi consorzi fidi attualmente esistenti sul territorio regionale siciliano: analogamente a quanto previsto per i confidi del commercio dalla riforma attuata dal centrosinistra con il decreto legislativo n. 114 del 1998, si prevede un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio e della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie. Il contributo sarà concesso come moltiplicatore di tale fondo, entro un valore limite per ciascuna operazione di fusione, a condizione che dall'operazione di concentrazione o fusione derivino adeguati mezzi patrimoniali.
      Gran parte delle PMI italiane, soprattutto nel mezzogiorno, hanno una struttura proprietaria concentrata sul nucleo familiare; la successione e lo sviluppo dimensionale dell'impresa sono ostacolate dall'assenza di merchant bank e di un mercato, anche locale, dei capitali, dove attingere risorse alternative ai prestiti bancari. Questo ha precluso l'esercizio della «corporate governance» e quindi la capacità dei finanziatori-investitori di incidere sugli assetti proprietari delle imprese mediante le leve del finanziamento, della consulenza e dell'intervento sugli equilibri di controllo. Si genera così un freno allo sviluppo dei mercati della finanza privata e, quindi, alle prospettive di crescita delle imprese, che, dipendenti in larga misura dall'autofinanziamento e dai prestiti bancari a breve, non hanno la possibilità di sviluppare investimenti ad alto rischio con un ritorno differito.
      La raccolta diretta di risparmio sui mercati dei capitali offre nuove opportunità di crescita alle PMI. Ciò nonostante, la

 

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maggior parte dei piccoli e medi imprenditori italiani sono poco propensi alla raccolta di risorse di mercato per la propria impresa: la partecipazione di soggetti esterni al nucleo familiare viene vista come un costo, un rischio, un vincolo. Un costo, per le spese necessarie ad attrarre risorse dal mercato; un rischio, per l'instabilità del controllo e per il timore di diventare «ostaggio del mercato»; un vincolo, perché il piccolo imprenditore mal sopporta controlli burocratici e ingerenze nei conti e nella gestione dell'azienda.
      Uno degli ostacoli principali alla raccolta di risorse finanziarie alternative ai canali tradizionali del credito da parte delle PMI è la necessità di rispettare parametri di trasparenza e redditività molto severi.
      Alcune delle operazioni necessarie a garantire piena trasparenza delle scritture contabili e affidabilità nella gestione d'impresa per i finanziatori hanno costi elevati, soprattutto in relazione alla dimensione ed al fatturato delle PMI. Si tratta inoltre di oneri fissi che possono essere ammortizzati solo qualora l'accresciuto «merito di credito» dell'impresa attiri capitali abbondanti e a basso prezzo, per finanziare investimenti aggiuntivi che aumentino la produttività e favoriscano lo sviluppo dimensionale dell'impresa.
      Ad esempio, la certificazione dei bilanci, obbligatoria per le società le cui azioni sono quotate in borsa, è uno strumento essenziale per favorire l'integrazione dell'impresa con l'attività di merchant banking, soprattutto nelle aree a ritardo di sviluppo. La selezione delle migliori imprese è infatti resa più agevole dalla possibilità di disporre di dati e di risultati confrontabili, nonché di una completa informazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa in funzionamento.
      Informazioni attendibili sulle risorse delle singole aziende e sull'utilizzo di tali risorse da parte degli amministratori favoriscono la raccolta di risorse finanziarie sui mercati dei capitali, il contenimento del costo del denaro per il capitale di prestito, l'apertura ai mercati internazionali, l'accesso alle agevolazioni e ai programmi di finanziamento dell'Unione europea e ai contributi previsti da leggi nazionali, la negoziazione di condizioni più vantaggiose con i fornitori dell'impresa, lo sviluppo dimensionale attraverso fusioni, cessioni, acquisizioni.
      Per favorire la crescita dimensionale, la raccolta di risorse di mercato e la successione di impresa, all'articolo 17 si prevedono incentivi per favorire l'investimento in titoli di imprese innovative e di piccole e medie imprese che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate e, in sede di prima applicazione e in via sperimentale, nel territorio della Regione Siciliana da non meno di 12 mesi antecedenti l'acquisto dei titoli.
      Il primo incentivo è destinato ai fondi chiusi, alle banche, agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, alle società di gestione dei fondi comuni di investimento, alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo (SFIS): si prevede un contributo, non superiore a 10.000 euro per ciascuna operazione di acquisto, per il finanziamento delle attività di selezione dei titoli e di valutazione dei piani di ristrutturazione e di sviluppo, nonché delle necessarie analisi di mercato, in misura non superiore al 50 per cento del costo documentato e documentabile. Per ciascuna operazione beneficiaria di tale incentivo, il contributo raddoppia qualora vi sia stato effettivo acquisto di partecipazioni, anche temporanee o di minoranza, in imprese aventi sede legale nel territorio della Regione Siciliana. Parimenti, per favorire la raccolta di risorse di mercato, anche mediante fondi chiusi, da parte di imprese che abbiano sede legale nel territorio della Regione Siciliana, è concesso un contributo - in misura non superiore a 10.000 euro - per il finanziamento delle seguenti attività:

          a) certificazioni di bilancio;

          b) ristrutturazioni di bilancio;

          c) elaborazione del piano economico-finanziario;

 

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          d) consulenza per eventuali cessioni o ampliamenti tramite fusioni e acquisizioni;

          e) consulenza tecnico-finanziaria per elaborare progetti di sviluppo dell'impresa.

      Qualora le imprese beneficiarie di tale contributo abbiano effettivamente raccolto risorse di mercato mediante cessione di partecipazioni, anche temporanee o di minoranza, è previsto, anche in questo caso un «premio»: il contributo concesso è infatti, a richiesta, raddoppiato per il finanziamento di servizi utili alla trasparenza e alla messa a punto di iniziative di sviluppo.
      La copertura finanziaria della proposta di legge è realizzata con le seguenti modalità:

          quanto all'articolo 1 (Borsa agricola siciliana), all'articolo 7 (adozione di ricercatori universitari), all'articolo 8 (sviluppo di progetti innovativi), all'articolo 9 (Fondo per lo sviluppo dell'innovazione) e all'articolo 16 (confidi), i relativi oneri - pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 - sono a carico del «Fondo speciale» di conto capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

          gli oneri relativi all'articolo 3 (organizzazione di produttori) e all'articolo 2 (credito speciale per il comparto agricolo) sono a carico del «Fondo speciale» di parte corrente relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, per complessivi 4,4 milioni di euro nel 2006, 1,4 milioni di euro nel 2007 e 400 mila euro nel 2008;

          quanto all'articolo 15 (infrastrutture prioritarie), si prevede un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per dodici anni a decorrere dal 2007, a carico dello stanziamento di cui alla cosiddetta «legge obiettivo» (legge n. 166 del 2002);

          quanto all'articolo 4 (riduzione dei costi energetici), si prevede il parziale utilizzo (per 5 milioni di euro per l'anno 2007) dello stanziamento di cui all'articolo 137 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), che dispone di risorse non utilizzate;

          quanto all'articolo 17 (venture capital), si utilizzano le risorse previste dall'articolo 106 della medesima legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) per prestiti partecipativi.

      Gli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe relative ai lavoratori precari, di cui agli articoli 5 e 6, troveranno copertura contestualmente all'attuazione stessa, grazie alle risorse individuate a tal fine, annualmente, dalla legge finanziaria.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

Art. 1.
(Finanziamento delle strutture materiali ed immateriali per la Borsa agricola siciliana).

      1. Per il finanziamento delle infrastrutture telematiche materiali e immateriali necessarie alla creazione di piattaforme telematiche di contrattazione per le quotazioni dei prodotti agricoli e agroalimentari scambiati nel territorio della Regione Siciliana e per l'accesso delle imprese agricole, che abbiano sede nella Regione Siciliana, alla Borsa merci telematica italiana prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Art. 2.
(Credito speciale per il comparto agrario).

      1. Per il consolidamento, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché delle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle organizzazioni dei produttori riconosciute, ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, sui prestiti ad ammortamento di durata superiore ai dieci anni, contratti da imprese, da cooperative o da organizzazioni di produttori con istituti di credito, è concesso un contributo in conto interessi a carico del bilancio dello Stato fino al 65 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i sessanta mesi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,

 

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sono stabilite le modalità attuative del presente articolo al fine della fruizione del contributo da erogare comunque nei limite di una spesa massima di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 500 mila euro per l'anno 2007.
      2. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Art. 3.
(Incentivi alle organizzazioni dei produttori).

      1. Ai soci che versano contributi al fondo di esercizio delle organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate di cui agli articoli da 2 a 7 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, è concesso un credito d'imposta, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 5.000 euro. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e criteri per la concessione del credito d'imposta, entro un limite massimo di spesa di 500 mila euro per l'anno 2007.
      2. Le spese, documentate e documentabili, per gli adempimenti necessari ad operazioni di costituzione di organizzazioni di produttori nel territorio della Regione Siciliana, realizzate entro il 31 dicembre 2008 sono a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 400 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 4.
(Contenimento dei costi energetici delle imprese agricole ed agromeccaniche).

      1. Al fine di contenere la diretta incidenza che l'andamento dei prezzi internazionali

 

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del petrolio esercita sui costi inerenti alle attività agricole, agroalimentari e della pesca mediante riduzione dell'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sul gasolio per autotrazione utilizzato nell'ambito di tali attività, immesso al consumo nel territorio regionale, alla Regione Siciliana è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle risorse disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 137, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il finanziamento di ulteriori agevolazioni fiscali sul carburante agricolo, oltre a quella prevista dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, a favore degli esercenti attività agricola, delle aziende agricole delle istituzioni pubbliche e dei consorzi di bonifica e di irrigazione, nonché delle imprese agromeccaniche che effettuino, a favore delle imprese agricole, prestazioni risultanti da documentazione attestante le lavorazioni eseguite, rilasciata dalle imprese agricole medesime.

CAPO II

Art. 5.
(Istituzione di un Fondo per l'erogazione di una maggiorazione del trattamento previdenziale o dell'assegno sociale dei lavoratori precari).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per l'erogazione di una maggiorazione del trattamento previdenziale o dell'assegno sociale per i lavoratori precari delle aree sottoutilizzate e, in sede di prima attuazione e in via sperimentale, per i lavoratori precari della Regione Siciliana, operanti presso le pubbliche amministrazioni, le cooperative sociali e le

 

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organizzazioni non lucrative di utilità sociale a decorrere dall'anno 1988 e fino al 31 dicembre 2005, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) costituzione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di un Fondo per l'erogazione di una maggiorazione del trattamento previdenziale e dell'assegno sociale per i lavoratori impiegati, per periodi transitori, presso le pubbliche amministrazioni, le cooperative sociali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale quali i lavoratori di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, alla legge della Regione Siciliana 21 dicembre 1995, n. 85, al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, alla legge della Regione Siciliana 26 novembre 2000, n. 24, che abbiano un reddito inferiore a quello corrispondente al trattamento previdenziale previsto dal Fondo pensione lavoratori dipendenti integrato al minimo;

          b) l'adozione di norme per il diritto alla maggiorazione del trattamento previdenziale o dell'assegno sociale al conseguimento dell'età pensionabile esclusivamente per i lavoratori che possano documentare l'effettiva prestazione di lavoro con i contratti di cui alla lettera a) per un periodo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;

          c) l'attribuzione di una dotazione al Fondo per ciascun lavoratore che, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), presenti domanda per la maggiorazione del trattamento previdenziale o dell'assegno sociale, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto;

          d) la totalizzazione dei periodi assicurativi per i lavoratori di cui alle lettere a) e b) cui si applica il regime retributivo o misto, in deroga al requisito minimo di iscrizione previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con

 

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quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
      3. I decreti legislativi di cui al comma 1, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

Art. 6.
(Incentivi alla stabilizzazione dei precari).

      1. Per la stabilizzazione e la riqualificazione dei lavoratori precari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) aggiornamento della banca dati per il censimento dei precari, delle posizioni lavorative, della formazione e dell'esperienza lavorativa;

          b) nel rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa per il personale stabiliti dal Patto di stabilità e crescita, creazione di una riserva del 30 per cento delle assunzioni nella pubblica amministrazione nel prossimo triennio, a favore di soggetti censiti nel bacino dei precari;

          c) nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, l'inserimento, quale criterio prioritario, della capacità dell'appaltatore di assorbire lavoratori provenienti dal bacino dei precari per l'intera durata dell'appalto, o a tempo indeterminato, prevedendo, sia per il contratto a termine che per l'assunzione a tempo indeterminato, sgravi contributivi in misura equivalente a quelli

 

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previsti per l'assunzione di lavoratori provenienti dalle liste di mobilità;

          d) l'introduzione di norme che prevedano la perdita del sussidio stabilito per il lavoro temporaneo, ivi compreso quello relativo ai lavori socialmente utili, nonché della maggiorazione del trattamento previdenziale o dell'assegno sociale di cui all'articolo 5 quando il soggetto rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore; quando non accetti l'offerta di un lavoro a tempo determinato o indeterminato proveniente da un datore di lavoro a una distanza non superiore a 50 chilometri dal domicilio fiscale del lavoratore.

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
      3. I decreti legislativi di cui al comma 1, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

CAPO III

Art. 7.
(Adozione di ricercatori universitari).

      1. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione

 

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n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, aventi sede legale nel territorio della Regione Siciliana, al fine di potenziarne l'attività di ricerca anche avviando nuovi progetti, è concesso, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2007, un credito d'imposta fino al 60 per cento dei costi sostenuti per il finanziamento dei nuovi contratti stipulati dalle università per ogni nuova assunzione a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca, per lo sviluppo di programmi di ricerca concordati dalle imprese con l'università medesima sulla base di apposita convenzione che specifichi i tempi e le modalità di impiego del nuovo assunto. Tale convenzione deve essere chiaramente orientata alla ricerca e all'innovazione, e articolata in un progetto definito nei suoi termini essenziali. Ai fini del calcolo dell'importo che beneficia del credito d'imposta, si considerano l'onere del contratto stipulato dall'università, gli oneri amministrativi direttamente connessi, e il costo, sostenuto dall'impresa, per l'utilizzo eventuale, da parte dell'impresa, di laboratori e di sistemi di collaudo. Il nuovo assunto dall'università collabora con l'impresa finanziatrice per un periodo di cinque anni, prorogabile per altri due periodi, su progetti di ricerca di comune interesse. Il costo, documentato e documentabile, della convenzione sostenuta dall'impresa può essere cofinanziato da norme regionali. In tale caso, il credito d'imposta è commisurato all'onere effettivo della convenzione che grava sull'impresa, al netto del contributo regionale. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
      2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro
 

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dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo al fine della fruizione del credito d'imposta da erogare comunque nei limite di una spesa massima di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Art. 8.
(Credito d'imposta per lo sviluppo di progetti innovativi).

      1. Alle piccole o medie imprese, anche costituite in forma associata, che abbiano attivato o intendano attivare progetti di ricerca e sviluppo ad alto contenuto innovativo nel territorio della Regione Siciliana, è concesso un credito d'imposta, di ammontare compreso tra il 25 e il 40 per cento del costo complessivo, documentato o documentabile, del progetto, e comunque per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 25.000 euro. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
      2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo al fine della fruizione del credito d'imposta da erogare comunque nei limite di una spesa massima di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Art. 9.
(Fondo per lo sviluppo dell'innovazione).

      1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso lo stato di previsione del Ministero delle attività produttive è istituito, a decorrere dall'anno 2007, il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è destinato all'anticipazione delle risorse

 

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necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo.
      2. La dotazione del Fondo è stabilita in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi. In fase di prima attuazione, e in via sperimentale, una dotazione di 17,5 milioni di euro è attribuita alla Regione Siciliana.
      4. Ai fini della presente legge si intendono per:

          a) «comitato», il comitato regionale tecnico scientifico di cui al comma 3 dell'articolo 10;

          b) «istituto di ricerca», una università o un dipartimento universitario, un ente di ricerca pubblico o privato, un laboratorio o un centro di ricerca;

          c) «piccola e media impresa», quella definita dalla citata raccomandazione n. 2003/361/CE;

          d) «proponenti», un gruppo qualificato di ricerca, costituito da uno o più istituti di ricerca e da piccole e medie imprese, anche costituito in forma associata;

          e) «proposta progettuale», un'iniziativa articolata in forma progettuale in

 

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modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi;

          f) «responsabile di progetto», un dipendente in servizio o un collaboratore esterno di un istituto di ricerca che svolge, nell'ambito del progetto, sia il ruolo di ricercatore principale sia quello di responsabile del coordinamento delle ricerche.

      5. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate dai proponenti.
      6. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 5.
      7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali del Ministero delle attività produttive per progetti innovativi da realizzare nel territorio della Regione Siciliana, ai sensi e nei limiti della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo, di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/45 del 17 febbraio 1996, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004.
      8. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustri:

          a) gli obiettivi generali dell'innovazione;

          b) la produttività economica e la competitività aziendale;

 

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          c) la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

Art. 10.
(Incentivi agli studi di fattibilità).

      1. Il contributo di cui all'articolo 9, comma 5, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto e alla sua copertura brevettuale.
      2. Il contributo di cui all'articolo 9, comma 5, è assegnato in relazione al costo, documentato o documentabile, dello studio di fattibilità, e comunque in misura non superiore a quella ammissibile stabilita dal citato regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato dal citato regolamento (CE) n. 364/2004, pari a un limite massimo del 75 per cento dei costi dello studio di fattibilità, fino a un ammontare massimo di 100.000 euro.
      3. Ai fini del finanziamento dello studio di fattibilità, le proposte progettuali sono valutate da un comitato tecnico scientifico, istituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di intesa con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che definisce la composizione del comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. Il comitato è, altresì, integrato da un rappresentante del Ministro delle attività produttive, designato con il medesimo decreto.
      4. All'istituzione, al funzionamento e ai compensi spettanti ai membri del comitato di cui al comma 3 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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      5. La selezione delle proposte progettuali avviene in base ai seguenti criteri:

          a) livello di innovazione, validità e originalità dei risultati attesi;

          b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

          c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

          d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;

          e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;

          f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto medesimo;

          g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

      6. Lo studio di fattibilità è presentato al comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:

          a) oggetto e descrizione delle attività;

          b) obiettivi e risultati;

          c) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;

          d) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

          e) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali in via di realizzazione;

          f) indicazione di modi e strumenti di per la valorizzazione economica e sociale dei risultati.

 

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Art. 11.
(Incentivi alla prototipazione).

      1. Il contributo di cui all'articolo 9, comma 6, è assegnato in relazione al costo, documentato o documentabile, di realizzazione del prototipo che incorpora l'innovazione, e comunque in misura non superiore a quella ammissibile stabilita dal citato regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato dal citato regolamento (CE) n. 364/2004, pari a un limite massimo del 60 per cento per l'attività di prototipazione, fino a un ammontare massimo di 500.000 euro.
      2. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 9, comma 6, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, del prototipo che incorpora l'innovazione, il comitato seleziona e valuta le proposte progettuali già assegnatarie del contributo ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in base ai seguenti criteri:

          a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;

          b) costi di sviluppo del progetto;

          c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;

          d) tempi complessivi di sviluppo del progetto nelle varie fasi di studio di fattibilità, prototipazione, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.

Art. 12.
(Procedure di erogazione degli incentivi).

      1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui all'articolo 9,

 

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comma 7, il comitato approva la graduatoria delle proposte.
      2. I contributi di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, sono erogati dalla Regione Siciliana secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dal comitato nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

Art. 13.
(Revoca dei contributi).

      1. Entro sessanta giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d), il comitato valuta la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, sono tenuti a comunicare al comitato, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.
      2. Qualora dall'esame di cui al comma 1 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, il comitato, con propria delibera, può disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione Siciliana per le finalità di cui all'articolo 9.

CAPO IV

Art. 14.
(Unità tecnica finanza di progetto).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è inserito il seguente:

      «2-bis. L'Unità, quale "organo consultivo permanente per la finanza di progetto" formula proposte per il tempestivo

 

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aggiornamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia, allo scopo di ampliare l'ambito di applicazione della finanza di progetto; svolge funzioni di indirizzo, di raccordo con la programmazione di spesa per opere pubbliche, di monitoraggio per sostenere l'azione dei poteri pubblici in materia; elabora pareri e raccomandazioni in tema di riforma degli incentivi e di benefìci pubblici nei settori di interesse, in modo da incidere sia sulla riduzione della spesa in conto capitale nella realizzazione delle opere che sul contenimento della spesa corrente nella gestione dei pubblici servizi».

      2. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dai seguenti:

      «3. Per favorire la raccolta di risorse private anche mediante il tempestivo avvio del progetto, la migliore ripartizione dei rischi e un più efficiente utilizzo del capitale, l'Unità svolge altresì le seguenti funzioni:

          a) assiste le pubbliche amministrazioni nell'impostazione della struttura finanziaria dei progetti da realizzare con il concorso del capitale privato;

          b) fornisce assistenza nelle varie fasi di negoziazione, selezione e prequalifica nelle gare relative a progetti non ancora assegnati, allo scopo di favorire l'individuazione di società che curino la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione delle opere;

          c) per garantire un controllo continuo degli investimenti che le pubbliche amministrazioni realizzano con il contributo del capitale privato, sostiene le amministrazioni nella messa a punto, sin dall'avvio dell'iniziativa, di un monitoraggio costante sia degli aspetti amministrativi del finanziamento, sia degli aspetti tecnici rilevanti per lo sviluppo del progetto.

      3-bis. L'Unità sostiene, altresì, le pubbliche amministrazioni nella messa a

 

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punto di studi di fattibilità in grado di determinare:

          a) la percorribilità economico-finanziaria dell'iniziativa di investimento da realizzare con il contributo del capitale privato;

          b) le caratteristiche tecnologiche del progetto;

          c) la struttura commerciale del mercato di riferimento;

          d) la possibilità di applicare un prezzo o una tariffa accettabile per il mercato e in grado di garantire una redditività soddisfacente;

          e) i meccanismi di variazione dei prezzi e delle tariffe;

          f) il livello e le modalità del contributo pubblico;

          g) i termini della concessione per la gestione dell'opera o del servizio a privati.

      3-ter. Per superare gli ostacoli procedurali nell'iter amministrativo e autorizzativo, l'Unità assiste l'amministrazione nella messa a punto di strumenti di concertazione e di programmazione negoziata, quali accordi e intese di programma. Definisce altresì tutti gli adempimenti necessari alla copertura finanziaria dei programmi di opere delle pubbliche amministrazioni, mediante attivazione delle risorse pubbliche e private disponibili».

      3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15.
(Finanziamento di infrastrutture urgenti).

      1. Per il finanziamento di infrastrutture, individuate, con priorità, dalla Regione

 

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Siciliana da realizzare con le modalità di cui all'articolo 14, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per dodici anni, a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse tra le amministrazioni aggiudicatrici competenti.

CAPO V

Art. 16.
(Incentivi alla crescita della partecipazione e della dimensione dei consorzi di garanzia collettiva fidi).

      1. Al fine di consolidare ed espandere l'attività di garanzia collettiva dei fidi nella Regione Siciliana, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati «confidi», localizzati nel territorio regionale, sono integrati con un contributo a carico del bilancio dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2008.
      2. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, localizzati nel territorio della Regione Siciliana, è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie. Il

 

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contributo è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2008.
      3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, comunque entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Art. 17.
(Incentivi alla raccolta di risorse di mercato).

      1. Al fine di incentivare l'investimento in titoli di imprese innovative e di piccole e medie imprese che abbiano sede legale nella aree sottoutilizzate, e, in sede di prima applicazione e in via sperimentale, nel territorio della Regione Siciliana da non meno di dodici mesi antecedenti l'acquisto dei titoli, ai fondi chiusi, previsti dal titolo III, capo II, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e successive modificazioni, alle banche, iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ovvero autorizzate ad operare in Italia ai sensi dell'articolo 14 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, agli intermediari finanziari, iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, alle società di gestione del risparmio, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento previsti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, da esse gestiti, alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, è concesso

 

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un contributo, non superiore a 10.000 euro per ciascuna operazione di acquisto, per il finanziamento delle attività di selezione dei titoli e di valutazione dei piani di ristrutturazione e di sviluppo, nonché delle necessarie analisi di mercato, in misura non superiore al 50 per cento del costo documentato e documentabile.
      2. Per ciascuna operazione beneficiaria dell'incentivo di cui al comma 1, il contributo per il finanziamento delle attività di selezione dei titoli e di valutazione dei piani di ristrutturazione e di sviluppo, nonché delle necessarie analisi di mercato, qualora vi sia stato effettivo acquisto di partecipazioni, anche temporanee o di minoranza, in imprese aventi sede legale nel territorio della Regione Siciliana, è elevato a 20.000 euro.
      3. Al fine di favorire la raccolta di risorse di mercato, anche mediante fondi chiusi, alle imprese che abbiano sede legale nel territorio della Regione Siciliana, è concesso un contributo, in misura non superiore a 10.000 euro, per il finanziamento delle seguenti attività:

          a) certificazioni di bilancio;

          b) ristrutturazioni di bilancio;

          c) elaborazione del piano economico-finanziario;

          d) consulenza per eventuali cessioni o ampliamenti tramite fusioni e acquisizioni;

          e) consulenza tecnico-finanziaria per elaborare progetti di sviluppo dell'impresa;

          f) assistenza all'emissione di prestiti.

      4. Qualora le imprese beneficiarie del contributo di cui al comma 3 abbiano effettivamente raccolto risorse di mercato mediante cessione di partecipazioni, anche temporanee o di minoranza, il contributo sulle attività di cui alle lettere da a) a f) del medesimo comma è elevato a 20.000 euro.
      5. Per le medesime finalità di cui al comma 3, il contributo di cui ai commi 1 e 2 può essere erogato a titolo di cofinanziamento di agevolazioni e programmi di

 

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finanziamento dell'Unione europea e di contributi previsti da leggi regionali.
      6. Gli interventi dei commi da 1 a 4 si attuano a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorse di cui al comma 7.
      7. Gli interventi di cui all'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono estesi al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a valere sulle risorse disponibili di cui al citato articolo 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate le modalità di gestione, le forme e le misure delle agevolazioni di cui alla direttiva del Ministro delle attività produttive 3 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2003.

Art. 18.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, comma 1, 7, comma 2, 8, comma 2, 9, comma 2, e 16, comma 3, pari a 55.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 1, e 3, commi 1 e 2, pari a 4.400.000 euro per l'anno 2006, a 1.400.000 euro per l'anno 2007 e a 400.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente

 

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«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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