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PDL 73

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 73



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con l'approvazione della legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, è stato compiuto un rilevante passo in avanti nella tutela di coloro che rimangono coinvolti in incidenti durante lo svolgimento delle mansioni domestiche: da una prima lettura sembrerebbe posto in essere un importante provvedimento che riconosce e sancisce la valenza socio-economica delle figure della casalinga e del casalingo.
      È bene specificare che la legge n. 493 del 1999 è la prima legge, approvata dal Parlamento di uno Stato europeo, che tutela la salute nelle abitazioni e istituisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.
      L'attuazione di questa legge, nonché il fenomeno degli infortuni domestici, forniscono degli ottimi spunti per un'analisi socio-culturale delle difficoltà che si dovranno affrontare per intraprendere concretamente e con profitto un percorso, caratterizzato da profondi mutamenti culturali, per ora solo abbozzato e un giorno realizzato, ci si augura, in tutta la sua levatura morale e civile.
      L'Istituto nazionale di statistica conduce, ogni anno, un'indagine multiscopo sugli aspetti della vita quotidiana, realizzata intervistando un campione di circa sessantamila cittadini; nel capitolo «Stili di vita e condizioni di salute», dedica una sezione al fenomeno degli infortuni in ambito domestico fornendone una fotografia esauriente.
      I dati relativi all'andamento degli incidenti secondo la ripartizione geografica confermano la casualità del fenomeno.
      Due variabili, invece, che influiscono sugli incidenti in ambito domestico, sono il
 

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sesso e l'età; quest'ultima, suddivisa in tre macro classi determinate dai periodi della vita pre-occupazionale, occupazionale e post-occupazionale, ed analizzata secondo il sesso, mostra precise e circoscritte situazioni in relazione al fenomeno degli incidenti domestici ed evidenzia l'aumentare della possibilità di rimanere vittime di infortuni in ambito domestico con l'aumentare dell'età.
      È ipotizzabile che i giovani si impegnino poco, durante la giornata, in lavori di tipo domestico mentre le persone anziane, oltre a svolgere la loro normale e personale attività in ambito domestico, sono sempre più spesso chiamate a supporto dell'organizzazione familiare di figli, figlie, generi e nuore; anzi, si potrebbe ipotizzare, in questo caso, un sostanziale aumento delle attività domestiche svolte.
      I soggetti di età superiore ai sessantacinque anni, una volta andati in pensione, si trovano molto spesso a svolgere le funzioni di tate, governanti ed educatori per i propri nipoti e, se da un lato ciò può risultare un ottimo escamotage per la tutela dell'incolumità psicologica di coloro che entrano a far parte della categoria dei pensionati, dall'altro aumenta, con molta probabilità, il rischio per la loro incolumità fisica.
      Inserendo la variabile sesso, si ottiene una visione più particolareggiata del fenomeno e soprattutto della società italiana: le persone più soggette ad infortuni in ambito domestico sono le donne - il 72,1 per cento di infortunate rispetto ad una incidenza sulla popolazione totale del 51,4 per cento - e, nei valori assoluti, le più colpite appartengono alla fascia occupazionale - 42,5 per cento del totale degli infortunati.
      Se si confronta però il dato con l'incidenza delle fasce d'età sulla popolazione emerge che, proporzionalmente, le più coinvolte sono le ultra-sessantacinquenni nell'ordine di 30 donne infortunate su 1000 contro le 23 su 1000 della fascia d'età dai venticinque ai sessantaquattro anni.
      L'analisi dei dati relativa agli uomini infortunati in incidenti domestici in sostanza non ha storia: a fronte di un'incidenza dei maschi del 48,6 per cento sulla popolazione totale, vi è un'incidenza sulle persone infortunate pari al 27,9 per cento il che equivale ad affermare che ogni 1.000 uomini circa 9 rimangono coinvolti in incidenti domestici, con un rapporto di 2,45 donne infortunate per ogni uomo.
      La donna, anche se impegnata in attività lavorative svolte fuori dalle mura domestiche, è tuttora colei che cura la gestione e l'organizzazione della casa, e della famiglia.
      Non si è ancora giunti al riconoscimento dell'importanza socio-economica di tutte le attività connesse alla gestione della famiglia: il ruolo svolto dalla persona che si occupa dell'andamento della casa, della cura dei familiari e dell'educazione dei figli non viene riconosciuto quale pilastro della crescita culturale ed economica di una Nazione, e su questo errore, sia di valutazione sia strategico, si fonda la mancanza di iniziative politiche, economiche e sociali dei Governi europei.
      Apripista verso la realizzazione della auspicata tutela della categoria delle casalinghe e dei casalinghi, l'Italia ha sentito, e sente oggi più forte, la necessità di non dimostrarsi indifferente di fronte ai dati evidentemente allarmanti emersi da anni di osservazione, da parte degli enti preposti, del fenomeno degli infortuni in ambito domestico.
      L'importanza della legge n. 493 del 1999, ma indubbiamente anche l'oggettiva necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica verso i rischi che inconsapevolmente si corrono nelle abitazioni domestiche, hanno fatto sì che i mass-media parlassero molto dell'entrata in vigore di questa legge; l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal canto suo, ha inviato un plico con lettera e opuscoli informativi a tutte le persone di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, senza differenze di genere, che non risultano iscritte presso altre forme obbligatorie di previdenza sociale e che, quindi, dovrebbero svolgere esclusivamente attività di lavoro in ambito domestico,
 

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senza subordinazione e a titolo gratuito: in sintesi tutti coloro che svolgono l'attività di gestione della propria famiglia.
      La legge n. 493 del 1999, però, non presuppone, e tanto meno prevede, un riconoscimento formale del lavoro domestico quale attività lavorativa in senso proprio: all'equiparazione lessicale dell'incidente domestico con l'incidente sul lavoro non è seguita l'equiparazione formale tra condizione di casalinga e condizione occupazionale tout court. La legge, infatti, si prefigge da un lato la promozione di iniziative, attraverso la realizzazione di campagne informative ed educative, per la tutela della sicurezza e della salute di coloro che svolgono attività in ambito domestico e, dall'altro, l'istituzione di una forma assicurativa per la tutela del rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dall'espletamento di mansioni in ambito domestico; tuttavia non aggancia i parametri contrattuali dell'assicurazione per gli infortuni in ambito domestico alla formula contrattuale dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro.
      La legge n. 493 del 1999, al capo III, articolo 6, comma 1, sancisce che «Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività. A tal fine il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante da lavoro svolto in ambito domestico», e con l'articolo 7, comma 2, assegna la gestione dell'assicurazione all'INAIL.
      Il comma 1 dell'articolo 6 riassume la contraddittorietà della legge: se da un lato lo Stato riconosce, per la prima volta formalmente, la valenza sociale ed economica del lavoro che quotidianamente centinaia di migliaia di persone svolgono in ambito domestico, dall'altro si contraddice e riconosce solo l'invalidità permanente e non anche quella temporanea come per qualunque altra persona occupata.
      Il paradosso si raggiunge poi con le tipologie di infortuni assicurabili: questi comprendono tutti gli infortuni avvenuti a causa o in occasione di lavoro in ambito domestico, causati da evento violento o virulento, ma da cui derivi una invalidità superiore al 33 per cento!
      Per il caso di morte, infine, si potrà intervenire solo dopo una verifica della capienza del Fondo di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 493 del 1999.
      Un dipendente amministrativo, dell'industria o di qualunque altro settore economico, è tutelato e risarcito in tutti i casi di invalidità permanente: dal «semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque» o dalla «perdita della falange ungueale del pollice» alla «anchilosi completa rettilinea del ginocchio», mentre una casalinga, non mancina, in caso di «perdita del pollice e del primo metacarpo» della mano sinistra, non ha diritto alla tutela e al risarcimento del danno subìto a causa del lavoro svolto in ambito domestico in quanto, per questo tipo di infortunio, viene riconosciuta una invalidità «solo» del 30 per cento.
      A queste differenze si potrebbe obiettare l'esiguità del premio annuo corrisposto da chi svolge attività in ambito domestico, solo 12 euro e 91 centesimi.
      Il vizio di forma della legge consiste, in realtà, nella mancata quantificazione monetaria del riconosciuto valore economico prodotto dal lavoro svolto in ambito domestico e dagli indiscutibili vantaggi che da ciò l'intera collettività trae.
      Peraltro i premi assicurativi versati all'INAIL sono sì di importo maggiore ma non tale, in senso relativo, da giustificare una tale disparità di tutela tra un lavoratore dipendente e chi svolge lavori in ambito domestico.
      L'incompletezza legislativa porta ad un'altra, non indifferente, lacuna: la mancata indennità per l'inabilità temporanea, che per i lavoratori dipendenti ha lo scopo di ricomporre l'equilibrio economico interrotto dalle conseguenze dell'infortunio subìto.
      In realtà, l'inabilità temporanea di quaranta giorni, conseguente, ad esempio, ad una frattura, ha indubbiamente un costo
 

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in termini organizzativi per una famiglia che si trova a dover fare i conti con la necessità di assistere l'infortunato e sostituirlo nella gestione della casa.
      La presente proposta di legge si compone di sette articoli.
      L'articolo 1 prevede l'iscrizione all'assicurazione per quanti abbiano compiuto la maggiore età, estendendo quindi la copertura anche per gli ultrasessantacinquenni.
      L'articolo 2 abbassa il grado di invalidità permanente dal 33 per cento al 27 per cento prevedendo anche un risarcimento per inabilità temporanea assoluta.
      L'articolo 3 introduce l'assicurazione facoltativa, per le persone che, pur non svolgendo esclusivamente lavoro in ambito domestico, si occupano comunque, anche saltuariamente, della cura della famiglia.
      L'articolo 4, inoltre, aumenta il premio annuo corrisposto da chi svolge lavori in ambito domestico passando da 12 euro e 91 centesimi a 15 euro, ma innalza il tetto che dà diritto alla gratuità dell'iscrizione al Fondo, adeguandosi agli standard al di sotto dei quali si ha diritto all'integrazione pensionistica.
      L'articolo 5 specifica la prestazione dovuta per inabilità temporanea assoluta prevedendo, in aggiunta, il rimborso delle spese sostenute in conseguenza di infortuni domestici.
      Gli articoli 6 e 7, infine, riguardano rispettivamente le modalità di attuazione della legge e la copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «di età compresa tra i 18 anni e i 65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano compiuto la maggiore età,».

Art. 2.

      1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «non inferiore al 33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 27 per cento, ovvero una inabilità temporanea assoluta».

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è inserito il seguente:

      «Art. 7-bis. (Assicurazione facoltativa). - 1. Possono iscriversi all'assicurazione anche le persone che non svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), limitatamente alla prestazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9».

Art. 4.

      1. All'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 7, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis» e le parole: «lire 25.000 annue» sono sostituite dalle seguenti: «15 euro annui»;

 

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          b) al comma 2, lettera a), le parole: «lire 9 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «6.714 euro annui»;

          c) al comma 2, lettera b), le parole: «lire 18 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «11.271 euro annui».

Art. 5.

      1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è sostituito dal seguente:

      «1. Le prestazioni consistono:

          a) in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed è calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo unico, e successive modificazioni;

          b) in un'indennità per inabilità temporanea assoluta, pari a 10 euro al giorno, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi;

          c) nel rimborso delle spese sostenute in conseguenza di infortuni domestici, sempre che siano state sostenute presso una struttura sanitaria pubblica».

      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è inserito il seguente:

      «2-bis. L'indennità per inabilità temporanea assoluta è corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio».

 

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Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 11 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. - (Modalità di attuazione). - 1. Le modalità di attuazione delle disposizioni degli articoli da 7 a 9 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL».

      2. Il decreto di cui all'articolo 11-bis della legge 3 dicembre 1999, n. 493, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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