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PDL 152

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 152



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato SPINI

Norme in materia di sospensione del procedimento referendario

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'istituto del referendum, che ha avuto una grande nobiltà nella vita politica italiana (si pensi a quelli sul divorzio e sull'aborto) è stato via via utilizzato non più per finalità confermative o abrogative di una determinata legge, ma anche di fatto per finalità manipolative. Ma il punto che oggi più si discute riguarda l'eterogeneità ed il numero dei referendum presentati con il rischio sia di disorientare i cittadini che di contribuire ad una possibile crisi di rigetto di fronte ad una serie continua e ripetitiva di chiamate alle urne.
      L'abuso dell'istituto referendario potrebbe quindi portare ad una sua limitazione suscettibile di avere effetti negativi sulla democrazia. In quest'ottica la proposta da taluni formulata di un sostanziale aumento delle firme necessarie per promuovere il referendum potrebbe avere l'effetto di restringere soltanto ai grandi apparati politici la possibilità di fatto di provocare il referendum, con un risultato negativo per la democrazia diretta.
      La presente proposta di legge costituzionale intende riformare la disciplina referendaria nel senso che, qualora presso una delle Camere fosse presentato un progetto legislativo di riforma della materia oggetto di referendum in stato di avanzato esame, una maggioranza assoluta e qualificata di parlamentari potrebbe chiedere la sospensione della consultazione popolare in modo da concludere l'iter parlamentare della legge in oggetto.
      In tale modo rimarrebbe sostanzialmente invariata la possibilità di promuovere i referendum e quindi la portata democratica dell'istituto, il Parlamento verrebbe rivalutato nella sua capacità di iniziativa, nella sua funzione rappresentativa
 

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e nella sua dignità, senza essere preda del facile ostruzionismo di una minoranza. La prima condizione necessaria per applicare la sospensione referendaria deve essere lo stato avanzato dell'iter parlamentare della legge che modifica la materia oggetto di referendum che deve essere già stata approvata da una delle due Camere. La seconda condizione necessaria è la richiesta di sospensione da parte della maggioranza assoluta dei componenti dell'altra Camera.
      Il Presidente della Repubblica può, quindi, sentiti i Presidenti delle due Camere, rinviare l'indizione del referendum fino al turno referendario successivo. Nel caso in cui il Parlamento non riuscisse a legiferare, il referendum stesso si svolgerebbe immancabilmente nel turno referendario successivo, senza aggravi di spese per la collettività.
      La presente proposta di legge costituzionale si basa su un'idea che si fonda, per estensione, sulla base concettuale di quel dettato normativo che prevede la possibilità per il Presidente della Repubblica di sospendere per un tempo definito l'esecutività dell'eventuale voto abrogativo referendario per lasciare la possibilità al Parlamento di legiferare sui suoi effetti.
      Si tratta in definitiva di una proposta che, ridando ruolo al Parlamento, restituirebbe al referendum la sua originaria funzione che è quella dell'estrema possibilità di ricorso alla reale volontà popolare.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Qualora un progetto di legge concernente materie oggetto di richiesta di referendum abrogativo, già dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale, sia stato approvato da una delle Camere, l'altra Camera può, su richiesta scritta della maggioranza assoluta dei suoi componenti, chiedere al Presidente della Repubblica di sospendere l'indizione del referendum al fine di consentire l'approvazione definitiva del progetto di legge.
      2. A seguito della richiesta di cui al comma 1 il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rinviare con proprio decreto l'indizione del referendum al primo turno utile di cui al primo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
      3. Se, entro il termine di cui al comma 2, il progetto di legge di cui al comma 1 è definitivamente approvato, l'Ufficio centrale per il referendum, qualora ritenga che le nuove disposizioni rendano inutile la consultazione referendaria, dichiara che le relative operazioni non hanno più corso. Nel caso contrario, il Presidente della Repubblica, d'ufficio o su comunicazione dell'Ufficio centrale per il referendum, indice con proprio decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.
      4. Il referendum sospeso non può essere ulteriormente rinviato.


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