Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 472

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 472



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEZZELLA, BELLOTTI, BRIGUGLIO, GIULIO CONTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania

Presentata il 4 maggio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania rappresenta un problema all'ordine del giorno. Ormai la situazione si è fatta piuttosto grave poiché sono mesi che impera questo disagio. Per le strade marciscono mucchi enormi di spazzatura, tonnellate di pattume che non riescono a trovare una destinazione finale od un modo per essere smaltite in fretta.
      È necessario intervenire a livello di precauzione per poter minimizzare il degrado ambientale. Ridurre, riusare, riciclare e rispettare: queste le quattro «R» da cui partire per responsabilizzare tutti a qualsiasi livello e costruire un nuovo rapporto con i rifiuti.
      Devono modificarsi i criteri di produzione e di consumo e l'organizzazione di tutta la filiera puntando seriamente sulla raccolta differenziata.
      La Campania, una delle pianure italiane in cui l'agricoltura ha più storia, è stata trasformata in un gigantesco deposito di spazzatura. Una groviera purulenta dalla quale escono esalazioni fetide che contaminano i campi e fanno impennare l'indice delle malattie.
      In questa regione la ricchezza sembra aver cambiato fonte. Una volta il fatturato veniva dagli ortaggi, dalle primizie, dalla falangina, dal turismo. Oggi viene dalla diossina, dai metalli pesanti, eccetera.
      Con la presente proposta di legge si prevede l'istituzione di un'apposita Commissione parlamentare di inchiesta sull'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania, che accerti i motivi e le ragioni del perché, dopo anni di lamentele, di proteste e di rimostranze, imperi, ancora, una forte negligenza nell'affrontare tale gravissimo problema.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta).

      1. È istituita per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania, di seguito denominata «Commissione», con le seguenti funzioni:

          a) accertare le reali condizioni della regione Campania in merito alla situazione dei rifiuti;

          b) individuare le connessioni tra eventuali attività illecite e interessi mafiosi e non;

          c) proporre soluzioni legislative e amministrative per fare recuperare alla regione Campania un ruolo adeguato al suo patrimonio storico, culturale e paesaggistico;

          d) svolgere accertamenti sull'uso dei fondi comunitari, regionali e di altra fonte, destinati dal Governo a fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti.

      2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
      3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

 

Pag. 3

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.
(Testimonianze).

      1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

      1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti e non, nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini ed inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere alla Commissione quanto richiesto.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati,

 

Pag. 4

anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie od inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
      3. Il segreto funzionale riguardante atti o documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 1, secondo periodo, e 2.
      2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

 

Pag. 5


      3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
      5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strutture messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro.
      6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su