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PDL 491

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 491



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RONCONI

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dall'ICI della casa di abitazione principale

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di tutelare il diritto costituzionale all'abitazione, un diritto inviolabile per tutti i cittadini.
      Nell'articolo 53 della Costituzione è affermato che «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività».
      Se ne deduce la necessità che una equa tassazione sia commisurata all'entità del reddito. D'altra parte, risulta evidente che la proprietà della casa usata come abitazione non produce un reddito reale e che quindi la decisione di tassarla non trova riscontro nel dettato costituzionale.
      Attualmente la situazione che si profila per il cittadino è contraria a quanto esposto e non allineata con quanto stabilito nell'articolo 47, secondo comma della Costituzione, che recita testualmente che la Repubblica «Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione (...)».
      Non appare accettabile che lo Stato continui ad applicare nei confronti dei cittadini tassazioni non proporzionate alle loro possibilità economiche.
      Non è sicuramente giusto continuare a colpire cittadini che per ottenere la proprietà di un bene essenziale e primario come la casa hanno fatto enormi sacrifici.
      Con la presente proposta di legge si intende quindi esentare dall'imposta comunale sugli immobili la prima casa di abitazione, purché adibita ad abitazione principale, se non presenta caratteristiche di lusso.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

          «i-bis) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, purché classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7».

      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è inserito il seguente:

          «1-bis. Per abitazione principale, ai fini di cui al comma 1, lettera i-bis), si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera i-bis), si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari».

      3. All'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati e, alla rubrica, le parole: «e detrazioni» sono soppresse.

Art. 2.

      1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 25.822.850 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito

 

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dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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