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PDL 756

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 756



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CENTO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul mondo del calcio professionistico

Presentata il 16 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - È di questi giorni lo scandalo, peraltro ancora da valutare esattamente nelle sue reali dimensioni, che vede ancora una volta coinvolto pesantemente lo sport del calcio nel nostro Paese.
      Grazie a intercettazioni telefoniche ordinate nell'ambito di inchieste di alcune procure della Repubblica, secondo quanto riportato dagli organi di informazione, sta emergendo il ritratto di una lobby di potere che ruota intorno ai vertici della società di calcio Juventus, e che coinvolge dirigenti federali, dirigenti arbitrali, alcuni arbitri, nonché i vertici della Gea World, la società che ha le procure di circa 200 giocatori di calcio professionisti.
      Dalle intercettazioni effettuate emergerebbero palesi interventi del direttore generale della Juventus e della stessa società Gea, per avere direttori di gara «graditi» per partite internazionali e amichevoli di prestigio, tanto che lo stesso direttore generale, suo figlio e i soci della società Gea risulterebbero indagati con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode in competizione sportiva. Così come emergerebbero delle pressioni sull'allenatore della nazionale italiana di calcio per quanto riguarda le convocazioni dei giocatori.
      Tutto questo alla vigilia dei prossimi Mondiali di calcio in Germania.
      Una inchiesta che si sta allargando di ora in ora e che sta mettendo a nudo i rapporti «pericolosi» e poco puliti tra i poteri forti del calcio italiano: arbitri, designatori, procuratori, calciatori. Indagati che - se le indagini lo confermeranno - avrebbero messo in piedi una sorta di organizzazione in grado di condizionare il calcio italiano.
      Una stagione calcistica, quella del 2004-2005, sotto il controllo della magistratura, oltre 200 utenze intercettate, oltre 40 indagati eccellenti tra i quali alcuni arbitri
 

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di primo piano e la Juventus che rischia la retrocessione in serie B.
      I primi effetti immediati sono stati le dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione della Juventus; le dimissioni di Franco Carraro dalla presidenza della Federazione italiana gioco calcio (FIGC), il commissariamento della stessa FIGC, con la nomina a commissario straordinario di Guido Rossi, a cui inevitabilmente spetterà, tra gli altri, un compito estremamente delicato: riscrivere le regole e ridare credibilità al mondo del calcio.
      E accanto a tutto questo, si sta aprendo nelle ultime ore un nuovo filone di indagine che vede coinvolti dei broker che, pur essendo privi della licenza di ricevere scommesse, raccoglievano ugualmente puntate per un giro di denaro stimato intorno a un milione di euro complessivo. Tra gli scommettitori ci sarebbero anche alcuni calciatori professionisti.
      Tutto ciò mostra un livello di corruzione che ha superato qualunque soglia di tollerabilità. Ma il rischio più che concreto è che quanto sta emergendo in queste ore, pure nella sua vastità, sia solamente la punta di un iceberg.
      Il problema drammatico della «questione morale» nel mondo del calcio purtroppo non è nuovo. Lo stesso Parlamento, già due anni fa aveva lanciato l'appello per un calcio «più pulito». E lo aveva fatto all'esito di una indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Cultura della Camera dei deputati, che aveva lavorato a fondo sul sistema del calcio professionistico.
      Vale la pena riprendere uno stralcio delle conclusioni del documento approvato dalla Commissione a conclusione dell'indagine conoscitiva (Doc. XVII, n. 13, XIV legislatura): «(...) È emersa una unanime esigenza di recupero dei valori fondanti dello sport da parte di tutto il mondo del calcio professionistico. Il principio fondamentale alla base dell'attività sportiva deve tornare ad essere la crescita della persona e la sua educazione. A tal fine è necessario che il calcio riesca a promuovere i valori della competizione leale, del rispetto reciproco e del senso di responsabilità». Non potevano esserci, naturalmente, riferimenti diretti al malcostume poi emerso con lo scandalo che in questi giorni sta occupando le prime pagine dei giornali. C'era tuttavia, e forte, la richiesta di una moralizzazione dell'intero sistema del calcio professionistico italiano.
      La presente proposta di legge si propone di istituire - fatte salve le specifiche competenze della giustizia ordinaria e di quella sportiva - una Commissione parlamentare di inchiesta sul mondo del calcio professionistico anche alla luce del rilevante ruolo sociale ed economico svolto dal calcio nel nostro Paese. Si ritiene opportuno e utile porre infatti il Parlamento nella condizione di farsi carico, nell'ambito delle sue prerogative, di questo purtroppo perdurante fenomeno di diffusa illegalità e di malcostume, che mina alla base quei codici di lealtà, di correttezza e di probità, che dovrebbero essere princìpi fondanti dello sport.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul mondo del calcio professionistico, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione ha il compito di:

          a) individuare le cause, le caratteristiche, le forme e la reale diffusione di eventuali comportamenti illeciti, idonei a influenzare o condizionare l'andamento o il risultato delle partite di calcio professionistico nel corso degli ultimi anni, messi in atto, in particolare, da soggetti con responsabilità direttive e di controllo, quali presidenti e dirigenti delle società di calcio professionistico, dirigenti e personale della Federazione italiana gioco calcio, arbitri e componenti della Commissione arbitri per i campionati di serie A e B, nonché agenti di calciatori;

          b) accertare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse in seno alla dirigenza della Federazione italiana gioco calcio e della Lega nazionale professionisti, verificando se tali enti abbiano agito e agiscano in assoluta indipendenza da fattori e da persone esterni e se la loro condotta nel corso dei campionati di calcio professionistico sia stata sempre improntata al rispetto delle regole di trasparenza, correttezza e lealtà indispensabili a garantire l'autonomia e l'integrità del mondo del calcio, nonché la tutela dell'interesse pubblico;

          c) formulare proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute idonee a impedire fenomeni di frode e di corruzione nel mondo del calcio professionistico.

 

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Art. 2.
(Composizione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il presidente della Commissione è nominato dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro, tra i membri dei due rami del Parlamento al di fuori dei componenti della Commissione stessa. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.
(Regolamento interno).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella di elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Art. 4.
(Poteri).

      1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia di loro opponibilità all'autorità giudiziaria.
      3. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti

 

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o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto, anche senza necessità che la domanda sia riproposta.
      4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o a inchieste in corso.
      5. Nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, le indagini della Commissione non possono interferire con i procedimenti penali in corso, né possono essere dirette a sindacare gli atti della magistratura nell'accertamento delle responsabilità personali.
      6. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 5.
(Segreto).

      1. I membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 4.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o

 

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in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.
(Funzionamento).

      1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
      2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.
(Durata e relazione conclusiva).

      1. La Commissione completa i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione.
      2. Entro i due mesi successivi al termine di cui al comma l, la Commissione presenta alle Camere una relazione finale sull'attività svolta, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti acquisiti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.     


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