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PDL 310

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 310



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GRILLINI, CAPPATO, CENTO, CIALENTE, DUILIO, LULLI, MANCINI, MARAN, MARTELLA, MONGUZZI, PELLEGRINO, PETTINARI, REALACCI, RUGGHIA, TREPICCIONE, VISCO, ZUNINO

Disposizioni per la prevenzione dell'AIDS
e delle malattie a trasmissione sessuale

Presentata il 29 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Dal suo apparire, negli ormai lontani anni ottanta, il virus HIV, causa della sindrome da immunodeficenza acquisita (AIDS), ha avuto una diffusione epidemiologica in costante aumento.
      Inizialmente l'AIDS veniva relegata a malattia di «categoria» a causa del fatto che solo una parte della popolazione sembrava esserne colpita.
      L'informazione e le campagne di prevenzione vennero pertanto modellate su questa errata valutazione, il cui principale risultato fu da una parte di colpevolizzare ed emarginare una fetta di popolazione e dall'altra di creare una falsa aura di immunità nella rimanente parte.
      Solo con la trasformazione da problema di «categoria» a malattia legata ai comportamenti «a rischio» si sono finalmente ottenuti risultati positivi nella riduzione del numero di infezioni.
      In Italia, a fronte della presa di coscienza che l'epidemia si diffondeva al di fuori dei gruppi che inizialmente presentavano la maggior parte dei casi di AIDS, si era scelto non di fornire gli strumenti per limitare la possibilità di contagio bensì, utopisticamente, di indicare come unico mezzo di prevenzione l'eliminazione dei comportamenti a rischio.
      Solo in un secondo tempo, ad opera prima di organizzazioni di volontariato e in seguito di enti locali particolarmente «illuminati», sull'esempio di altre Nazioni, si fece strada la filosofia della «riduzione del danno», secondo la quale, parallelamente
 

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ad un'opera di informazione e di educazione sanitaria, venivano distribuite siringhe monouso e profilattici.
      I risultati furono immediatamente visibili, in particolare tra gli appartenenti a quella fetta di popolazione più sensibilizzata in quanto facente parte delle categorie inizialmente tanto citate. Le statistiche segnarono un arresto dell'aumento di casi di contagio, ridimensionando le previsioni catastrofiche che in base ai dati precedenti fornivano una prospettiva per la fine del secolo scorso di milioni di sieropositivi nella sola Italia.
      Parallelamente, contrariamente a quanto temevano gli scettici, non fu rilevato alcun incremento nella frequenza dei comportamenti a rischio bensì una maggiore consapevolezza e prudenza.
      Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, si è assistito ad un nuovo innalzamento nel numero dei contagi, statisticamente accertato dall'osservatorio nazionale AIDS, con, però, un mutamento relativamente al mezzo di trasmissione del virus: se inizialmente, in Italia particolarmente, la via preferenziale di trasmissione era rappresentata dallo scambio delle siringhe utilizzate dai tossicodipendenti, ora la trasmissione per via sessuale, e soprattutto eterosessuale, è la principale causa di contagio. Contestualmente si assiste anche ad un sensibile aumento nella diffusione di altre malattie a trasmissione sessuale.
      La fascia di popolazione maggiormente esposta è quella composta dai giovani, tra i quali la naturale scoperta della sessualità non è accompagnata praticamente da nessuna forma di educazione sessuale né da parte della maggioranza delle famiglie né da parte delle istituzioni.
      Non è comunque da dimenticare anche la popolazione adulta che, pur essendo maggiormente informata, e nonostante l'evolversi dei costumi, ancora ha delle remore culturali all'uso di quegli accorgimenti che evitano nella quasi totalità dei casi il rischio di contagio.
      Il principale problema riscontrato in diversi studi sulla popolazione, sia giovane che adulta, per l'uso dei profilattici è la relativa difficoltà di reperimento nonché il loro alto costo.
      Benché negli ultimi anni si sia visto un aumento dei punti vendita in cui è possibile acquistare profilattici (oltre alle farmacie essi sono reperibili presso supermercati, tabaccherie, autogrill), non sempre questi sono della qualità adatta al fine della prevenzione dell'AIDS e di altre malattie a trasmissione sessuale.
      Il tragitto tra la produzione e la vendita al dettaglio fa sì che da un costo di produzione di pochi centesimi si passi ad un prezzo per l'utilizzatore anche di diversi euro al pezzo.
      La presente proposta di legge vuole essere una risposta concreta a questa serie di problematiche, educare all'uso dei profilattici, facilitandone il reperimento e abbattendo le barriere culturali che ancora lo fanno considerare una sorta di tabù, calmierare, attraverso una distribuzione gratuita o a costo contenuto, i prezzi di vendita al dettaglio, garantire la qualità del prodotto e, non ultimo, fornire una adeguata informazione sia sull'uso corretto che sulla effettiva utilità nella prevenzione.
      Non si tratta di volere indicare il profilattico come unico mezzo di prevenzione, ma di fornire una reale possibilità di scelta consapevole.
      Uno Stato laico che deve preoccuparsi dell'intera popolazione, davanti a malattie come l'AIDS, di cui non si è trovata ancora la cura definitiva né tanto meno il vaccino e che ha come unico esito la morte della persona malata, non può nascondersi dietro ad ipocriti precetti, ma deve fornire tutti i mezzi possibili per la salvaguardia della salute di tutti i cittadini e in particolare delle fasce più deboli economicamente o culturalmente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Stampa delle pubblicazioni esplicative e approvvigionamento dei profilattici).

      1. Al fine di prevenire l'AIDS e le altre malattie a trasmissione sessuale i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, di intesa con gli assessorati regionali competenti per i servizi sociali e con le organizzazioni di volontariato e del privato sociale, provvedono a redigere il materiale informativo sulle forme di prevenzione di tali malattie e ad acquistare i profilattici da distribuire nei luoghi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

Art. 2.
(Modalità di distribuzione).

      1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, a fissare i livelli qualitativi minimi dei profilattici e le modalità di distribuzione degli stessi e con cadenza annuale indice i bandi di concorso per la fornitura, a livello nazionale, dei profilattici e dei macchinari necessari alla loro distribuzione provvedendo, entro i tre mesi successivi all'indizione del bando, a fornire adeguate informazioni alle parti interessate sull'elenco delle aziende e dei materiali selezionati.
      2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce le modalità per la posa delle macchine distributrici di profilattici a prezzo agevolato o gratuito nelle scuole secondarie superiori e nelle università nonché per la diffusione delle pubblicazioni esplicative.

 

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      3. Il Ministro della salute, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce le modalità per la posa delle macchine distributrici di profilattici a prezzo agevolato presso gli esercizi pubblici di somministrazione di cibi o bevande, i locali pubblici da ballo e in ogni altro locale di intrattenimento nonché per la diffusione delle pubblicazioni esplicative.

Art. 3.
(Installazione delle macchine
distributrici).

      1. Gli istituti scolastici di istruzione superiore e universitari nonché gli esercizi e i locali di cui all'articolo 2, comma 3, provvedono all'installazione delle macchine distributrici di profilattici entro tre mesi dalla informativa del Ministro della salute di cui al citato articolo 2, comma 1, oppure entro tre mesi dall'inizio della loro attività.

Art. 4.
(Agevolazioni economiche per l'acquisto delle macchine distributrici e dei profilattici e per la stampa delle pubblicazioni esplicative).

      1. Il Ministro della salute provvede, con il decreto di cui all'articolo 2, a stabilire le agevolazioni economiche per la copertura totale o parziale delle spese per l'acquisto delle macchine distributrici e dei profilattici e per la stampa delle pubblicazioni esplicative.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

 

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      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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