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PDL 96

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 96



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Istituzione dell'Accademia del doppiaggio

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Siamo ormai nel terzo millennio. Tutti i modi di comunicare devono confrontarsi con le nuove realtà tecnologiche: cinema e televisione sono tra questi.
      Si stanno portando a compimento quelle grandi trasformazioni cominciate agli inizi del ventesimo secolo con le grandi scoperte nel campo delle comunicazioni.
      Il rapido perfezionarsi e moltiplicarsi dei canali d'informazione e comunicazione grazie all'uso delle tecnologie digitali, del cavo, del viaggio sui bit e dei satelliti, ha allargato a dismisura gli orizzonti conoscitivi dell'uomo, che oggi più che mai, e sempre più, è cittadino del mondo al di là dei confini etnici, regionali e culturali.
      In ambito europeo si procede inoltre a grandi passi verso la realizzazione di un'unione che consenta e favorisca al proprio interno la libera circolazione delle idee, delle persone e della «cultura».
      In quest'ottica hanno avuto grande sviluppo quei settori che parlano un linguaggio universale e la cui comprensione e funzione godono di grande immediatezza: si sta parlando ovviamente di quella «grande macchina» creatrice d'immagini, storie, emozioni che è il cinema e che nella seconda metà del secolo è diventata anche la televisione (fiction).
      Riguardo allo specifico cinematografico e televisivo nel processo di trasformazione che rende l'opera originale fruibile da un pubblico di cultura e lingua diverse, figura fondamentale è quella dell'attore doppiatore.
      Alla stregua di un concertista che esegue e interpreta una partitura già scritta, l'attore doppiatore, nella sua lingua e con le sue capacità professionali, interpreta emozioni già espresse, parole già dette, storie già raccontate da un collega di madrelingua diversa, aderendo con la sua voce al personaggio cui quell'attore ha
 

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dato vita, nel pieno rispetto degli intenti artistici dell'opera originale.
      L'entrata nel Terzo millennio, oltre a rappresentare una data di grande importanza nella storia dell'uomo, costituisce un significativo traguardo nell'ambito della realizzazione dell'Unione europea verso la formazione di una società multirazziale, multiculturale e multimediale ove si contempla la libera circolazione di idee e di persone.
      Forte è quindi la spinta verso normative comuni che favoriscano e controllino lo sviluppo di attività umane e imprenditoriali, gli scambi culturali, la cooperazione e la formazione.
      Si vuole sottoporre all'attenzione del Paese e dei suoi organi preposti una serie di considerazioni riguardanti la formazione, la valorizzazione, la promozione e la tutela del lavoro dell'attore doppiatore in Italia e all'estero.
      È noto che gli attori doppiatori italiani sono universalmente considerati i migliori del mondo, ma non tutti sono a conoscenza che il settore del doppiaggio ha subìto in questi ultimi anni una forte contrazione in termini occupazionali, dopo aver in precedenza conosciuto una repentina espansione in seguito alla nascita di numerosi poli televisivi.
      Ma proprio questo fenomeno ha fatto sì che le regole tradizionali che lo governavano risultassero insufficienti e obsolete, soprattutto in considerazione della diversificazione e della moltiplicazione incontrollata (e incontrollabile) dei canali di consumo del prodotto doppiato negli ultimi vent'anni.
      Tutto questo non poteva che portare a una deregulation del mercato con un conseguente strappo del rapporto costo-prodotto e un evidente impoverimento della qualità del prodotto stesso.
      In quest'ottica la salvaguardia del prodotto linguistico, inteso come l'aspetto e la promozione della lingua e del linguaggio italiani, va riconquistata e difesa per la tutela dell'utente.
      La citata contrazione del mercato ha altresì provocato lo smembramento dell'intero settore che, in assenza di normative adeguate, ha visto scadere il profilo economico e le condizioni dell'ambiente di lavoro.
      Ad attenta analisi va inoltre sottoposto il fenomeno della nascita di numerosi centri privati, pseudo scuole di doppiaggio che, approfittando della deregulation in atto, speculano sulla necessità e la passione dei giovani. Queste pseudo scuole provvedono a una «formazione molto scadente di attori doppiatori», non professionalmente valida, incontrollata e che spesse volte termina, con la scusa del tirocinio gratuito, in uno sfruttamento illegale del lavoro.
      Per tutto questo sembra opportuno e necessario proporre l'istituzione di una Accademia del doppiaggio, cui demandare la formazione professionale e l'addestramento pratico degli attori doppiatori e la valorizzazione della cultura del doppiaggio nei suoi molteplici aspetti.
      L'Accademia deve rappresentare una struttura agile, non burocratizzata, che sia capace di creare una cultura del doppiaggio che, attraverso il primario ausilio di coloro che per «chiara fama» sono ritenuti i più validi doppiatori italiani e di quanti abbiano doti scientifiche e bagaglio di esperienza, dovrà saper promuovere un processo organico di miglioramento dell'attuale livello del doppiaggio italiano e avviare alla carriera artistica quanti vi siano naturalmente predisposti.
      L'Accademia dovrà essere anche il naturale completamento di quelle altre strutture preposte alla valorizzazione della cultura e dell'economia cinematografica e televisiva nel solco della tradizione italiana universalmente apprezzata.
      In sintesi, se questo Parlamento condividerà in tempi brevi la proposta di legge, oltre che rispondere alle aspettative di quanti operano e di quanti vorrebbero operare in questo settore, si porranno le basi perché, attraverso di essa, si incida positivamente sul costume, sulla difesa della nostra lingua, sulla cultura, sull'economia e sull'occupazione, legate al divenire della comunicazione e delle tecnologie innovative che riguardano l'arte del doppiaggio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, con sede in Roma, l'Accademia del doppiaggio, di seguito denominata «Accademia». L'Accademia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza e alla tutela del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. L'Accademia ha il compito della formazione professionale e dell'addestramento pratico degli elementi artistici, tecnici e direttivi che concorrono alla produzione cinematografica in qualità di attori doppiatori.
      3. L'Accademia ha lo scopo di promuovere e dare incremento agli studi, alle ricerche e alle esperienze nel campo del doppiaggio anche mediante pubblicazioni e la formazione di banche dati pubbliche e di archivi, al fine di elevare e diffondere la cultura cinematografica per il miglioramento della produzione nazionale e per la salvaguardia della lingua e della cultura italiane.
      4. Per la realizzazione dei compiti e degli scopi di cui ai commi 2 e 3, l'Accademia provvede all'organizzazione e al funzionamento di adeguati centri sperimentali di doppiaggio, con annessi laboratori e teatri di posa e corsi teorico-pratici, per la frequenza dei quali possono essere assegnate borse di studio.
      5. La durata del corso accademico è stabilita in tre anni con i seguenti insegnamenti fondamentali:

          a) lingua e letteratura italiane;

          b) due lingue straniere, di cui almeno una del ceppo latino;

          c) diritto civile;

          d) diritto delle telecomunicazioni;

          e) diritto internazionale pubblico e privato;

 

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          f) diritto d'autore;

          g) storia del cinema;

          h) storia del teatro;

          i) organizzazione del doppiaggio;

          l) recitazione e dizione.

      6. Fermi restando gli insegnamenti indicati al comma 5, il programma di insegnamento, la sua articolazione e i particolari requisiti per l'ammissione sono adottati con regolamento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      7. Sono altresì adottate con regolamento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) le norme di accesso all'Accademia;

          b) le norme relative all'assunzione e allo stato giuridico ed economico del personale, alla dotazione organica e al trattamento di quiescenza del personale medesimo.

      8. Per la copertura delle vacanze di organico si provvede mediante le procedure di cui al capo III del titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      9. L'Accademia rilascia, al termine degli studi, il titolo di «esperto nella disciplina del doppiaggio».

Art. 2.

      1. Lo statuto dell'Accademia è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto

 

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con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la commissione consultiva per il cinema, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492.
      2. Sono organi dell'Accademia:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      3. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Accademia, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente, nominato ai sensi del comma 5. Al presidente spetta una indennità annua di carica, la cui misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      4. Il consiglio di amministrazione è composto da:

          a) il presidente dell'Accademia;

          b) quattro esperti del doppiaggio;

          c) un rappresentante di cinecittà Holding spa;

          d) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana spa.

      5. Gli esperti di cui al comma 4, lettera b), scelti tra personalità di particolare competenza nel campo del doppiaggio cinematografico e audiovisivo fra gli autori, gli attori, i dialoghisti, i registi di doppiaggio, i tecnici e i produttori, sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le

 

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attività culturali, sentito il parere della commissione consultiva per il cinema. Il vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. Il controllo della gestione finanziaria dell'Accademia è demandato a un collegio di tre revisori dei conti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri. I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati. I revisori dei conti compilano, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, distinte relazioni che sono comunicate al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un emolumento nella misura fissata anno per anno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
      7. Il direttore generale è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione; il relativo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. La deliberazione di nomina, che fissa anche il trattamento economico del direttore generale, è approvata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il direttore generale:

          a) cura l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e l'organizzazione e il funzionamento dei corsi, dei dipartimenti, degli uffici e dei servizi;

          b) dirige il personale;

          c) svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

      8. La gestione finanziaria dell'Accademia si svolge in base al bilancio di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce e approvato dal Ministro per i beni e le

 

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attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono determinati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento amministrativo e contabile dell'Accademia, deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento deve tenere conto delle peculiari esigenze dell'ente, anche in deroga alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
      9. I contratti stipulati dall'Accademia nell'esercizio della propria attività istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile. Per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione dell'ente, possono essere conferiti incarichi, ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esperti in materia cinematografica, audiovisiva e della comunicazione; in tale caso le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      10. Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta ed è trasmesso al Ministro per i beni e le attività culturali, che lo approva, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


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