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PDL 177

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 177



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUSETTI

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio
dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge riproduce il testo dell'atto Camera n. 2078 della XIV legislatura, esaminato con altre proposte di legge abbinate ma non giunto all'approvazione definitiva. Si ritiene pertanto opportuno ripresentarlo, vista la necessità di una disciplina aggiornata in materia di tartufi. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, ha riconosciuto un ruolo diretto delle regioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, consentendo con la sua applicazione il recupero di aree marginali, in cui il mantenimento dell'attività agricola ha un ruolo non solo sotto il profilo produttivo e per la integrazione del reddito degli agricoltori, ma soprattutto per la tutela e la valorizzazione ambientale. Nell'ambito di un nuovo disegno della politica agricola comune la promozione e la presenza diffusa delle imprese agricole sull'intero territorio acquista una valenza di carattere generale anche finalizzata a privilegiare la figura dell'imprenditore agricolo in un'ottica legata alla multifunzionalità.
      In pratica, l'azienda agricola si pone come il luogo di incontro fra la tradizionale attività di coltivazione e le nuove attività che valorizzano le specificità di un particolare ambiente rurale: laddove ambiente non è da intendersi ovviamente soltanto come natura, ma altresì come vissuto storico, sociale, culturale di una comunità cui l'azienda agricola, per sua stessa natura, è fisicamente legata. In questa prospettiva la citata legge n. 752 del 1985 ha contribuito a rendere più ordinata ed ecologicamente responsabile la raccolta dei tartufi superando la conflittualità
 

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fra proprietari-conduttori dei fondi e raccoglitori, consentendo la crescita di professionalità dei ricercatori e, comunque, contribuendo a fornire un quadro di certezza di cui beneficiano anche i consumatori.
      La presente proposta di legge è volta a definire alcuni aspetti tecnici relativi alla disciplina dei controlli, che, comunque, sono di competenza delle regioni, alla possibilità di costituire consorzi di tutela per la raccolta, la coltivazione e il commercio dei tartufi, nonché ad apportare alcune modifiche di carattere tributario, finalizzate soprattutto a facilitare l'emersione delle attività sommerse.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, terzo comma, dopo le parole: «dell'Università» sono inserite le seguenti: «o di altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni o province autonome»;

          b) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le regioni, nell'ambito delle relative attribuzioni, individuano le modalità per il controllo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa alla avvenuta micorrizazione»;

          c) all'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Gli imprenditori agricoli iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese possono costituire consorzi volontari per la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo».

Art. 2.

      1. La cessione di tartufi freschi effettuata dai raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, ai sensi della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come da ultimo modificata dalla presente legge, non rientra nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. I cessionari esercenti attività d'impresa devono emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del

 

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citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, indicando, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa disposizione di legge. La fattura deve essere registrata ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni; copia della fattura deve essere consegnata al raccoglitore.
      2. I raccoglitori di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.
      3. Nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla parte I, numero 15), alla parte II, numero 5), e alla parte III, numero 21), le parole: «esclusi i tartufi,» sono soppresse.


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