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PDL 398

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 398



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FOTI, RAISI, AIRAGHI

Disposizioni per la tutela del carattere storico, architettonico e ambientale e per la valorizzazione turistica dell'itinerario denominato «Via Francigena»

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Anche grazie al Giubileo del 2000 è tornata di attualità la «Via Francigena» o «Romea», che fra le grandi strade che solcarono l'Europa del Medioevo, era una delle più importanti unendo Roma al Mare del Nord. La sua funzione preminente era quella di condurre i pellegrini a Roma, alla tomba di San Pietro.
      L'appellativo «Francigena» deriva dal fatto che tale strada traeva origine dalla Francia, naturalmente non intesa nell'accezione moderna, bensì in quella alto-medioevale del primo Regno dei Franchi, che occupava la regione del basso Reno, ad ovest del fiume. Attraverso la Via Francigena i pellegrini che, provenienti dalle nazioni più romanizzate ed evangelizzate, dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Scozia e dalla Renania, intraprendevano il viaggio verso Roma in occasione dei giubilei, raggiungevano le frontiere del Piemonte, ai valichi del Moncenisio, del Piccolo e Gran San Bernardo. Da qui scendevano in direzione della «città eterna».
      Nel percorso italiano, la Via Francigena (o Franzisca) coincideva con la strada alpina che scendeva dal Piccolo e dal Gran San Bernardo e toccava Saint Rhemy-Aosta e fiancheggiava la Dora Baltea fino ad Ivrea, donde volgeva verso Vercelli toccando Viverone e Santhià. Un altro ramo alpino della Via Francigena si snodava dal Monginevro e dal Moncenisio e
 

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mirava a Torino, per riallacciarsi con la precedente presso Vercelli, da dove, unificata, proseguiva direttamente alla volta di Roma passando per Robbio, Mortara, Tromello, Garlasco, Pavia, Santa Cristina, Bissone, Corte Sant'Andrea, Piacenza, Fiorenzuola, Chiaravalle, Fidenza, Noceto, Monte Bardone, Berceto, Passo della Cisa, Pontremoli, Sarzana, Pietrasanta, Lucca, Altopascio, San Genesio, San Giminiano, Siena, San Quirico, Abbadia San Salvatore, Acquapendente, Bolsena, Montefiascone, Viterbo, Sutri, arrivando infine a Roma attraverso l'attuale via di Monte Mario.
      Il percorso della Via Francigena è oggi perfettamente identificato e per la maggior parte coincide con il tragitto compiuto nell'anno 990 dall'Abate Sigerico, Arcivescovo di Canterbury, per recarsi a Roma, a ricevere il «Pallio» dalle mani di Papa Giovanni XV.
      Le strade che seguono tale itinerario sono oggi transitabili in automobile e, generalmente, ricalcano il percorso medioevale; altre volte se ne distaccano di quel tanto che è stato imposto dalle moderne esigenze di modifica del tracciato stradale. In questi casi non è però infrequente rinvenire l'antico itinerario selciato che si svolge in un ambiente di alta suggestione per la presenza di memorie del passato (resti di strutture viarie e di edifici medioevali come ospedali, chiese, ponti).
      La Via Francigena, pertanto, quale percorso medioevale identificato e accessibile, può essere interamente recuperata come proposta turistico-culturale di indubbio interesse.
      L'obiettivo di cui sopra potrà essere raggiunto attraverso:

          a) una approfondita e capillare azione di promozione turistica dell'antico itinerario da attuare con mezzi e strumenti idonei a divulgare l'esistenza dello stesso;

          b) preordinati piani regionali di restauro e di risanamento conservativo dei principali monumenti medioevali esistenti lungo il tracciato e la realizzazione di interventi atti ad assicurare la manutenzione, l'integrità e la possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, artistico ed ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico itinerario, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, enti morali o privati cittadini;

          c) l'attuazione di interventi volti al recupero di tratti originali dell'antico tracciato ed alla loro interconnessione con le infrastrutture per la mobilità esistenti, al fine di migliorarne le possibilità di rivisitazione;

          d) la realizzazione di interventi per la creazione di nuove strutture ricettive turistiche lungo il percorso, con priorità per quelle iniziative volte al recupero di edifici esistenti di interesse storico e architettonico.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Lo Stato finanzia proposte di intervento di iniziativa delle regioni attraversate dalla Via Francigena, mirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

          a) promozione di iniziative volte a diffondere la conoscenza della Via Francigena, al fine di favorire la valorizzazione turistica, culturale ed ambientale della stessa;

          b) attivazione di iniziative di restauro scientifico e risanamento conservativo di manufatti di interesse storico, artistico e ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico tracciato della Via Francigena, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, enti morali, privati cittadini, ai fini del ripristino o del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;

          c) attuazione di interventi volti al recupero di tratti originali dell'antico tracciato della Via Francigena e alla loro interconnessione con le strade esistenti, al fine di migliorarne le possibilità di visita;

          d) realizzazione di interventi per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche lungo l'antico itinerario della Via Francigena, con priorità per gli interventi di recupero di edifici esistenti di interesse storico-architettonico.

Art. 2.

      1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo speciale per la concessione di contributi alle regioni attraversate dalla Via Francigena. Al fondo sono destinati 15 milioni di euro

 

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per il 2006, 20 milioni di euro per il 2007 e 15 miloni di euro per il 2008.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le seguenti regioni attraversate dalla Via Francigena: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. La ripartizione è effettuata in ragione dei programmi di recupero e di rilancio presentati da ciascuna regione e che le stesse si impegnano a realizzare.

Art. 3.

      1. Il fondo di cui all'articolo 2 è gestito da un comitato nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla ripartizione territoriale delle risorse in base ai progetti di intervento presentati. Del comitato fanno parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante per ciascuna delle regioni di cui all'articolo 2, comma 2, un rappresentante del Ministero delle attività produttive, per quanto concerne la promozione turistica, e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto attiene agli interventi sulla rete stradale esistente.

Art. 4.

      1. La definizione dei piani regionali di recupero e di rilancio della Via Francigena è realizzata mediante un accordo di programma concluso attraverso apposita conferenza di servizi convocata dal presidente di ciascuna regione interessata, cui concorrono con i propri rappresentanti le province, le università, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali interessati.
      2. La conferenza di servizi di cui al comma 1 provvede a individuare il piano di spesa pluriennale per gli interventi attuativi del programma regionale di recupero e di rilancio della Via Francigena.

 

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      3. Il presidente della regione inoltra, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta del programma regionale di recupero e rilancio di cui al comma 1 al comitato nazionale di cui all'articolo 3. Entro i sessanta giorni successivi il comitato nazionale, sulla base della validità e della fattibilità dei piani presentati, provvede alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 2 fra le regioni.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede al finanziamento dei piani adottati, la cui esecuzione rimane di esclusiva competenza delle singole regioni.

Art. 5.

      1. Per gli interventi previsti dai piani regionali di cui all'articolo 4, riguardanti beni protetti, sono concessi, nei limiti della quota prevista dal piano di spesa pluriennale, contributi a carico del fondo di cui all'articolo 2 fino a un importo massimo pari al 30 per cento della spesa riconosciuta.
      2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, sia a saldo finale previa verifica da parte della regione competente.
      3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione tra la regione competente e il soggetto privato interessato; gli obblighi assunti da quest'ultimo sono determinati dalla regione e devono comunque prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio e la conservazione della destinazione d'uso prevista in progetto per lo stesso periodo.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15 milioni di euro per il 2006, 20 milioni di euro per il 2007 e 15 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione

 

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dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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