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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 494 |
1. Ai tossicodipendenti in cura presso comunità terapeutiche di recupero, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giornate annue, è riconosciuto il diritto all'iscrizione della posizione previdenziale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. I tossicodipendenti di cui al comma 1 sono equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai lavoratori giornalieri di campagna; il periodo di contribuzione è computato in centocinquantuno giornate annue.
3. L'onere dei contributi assicurativi dovuti all'INPS, derivanti dall'attuazione della presente legge, è posto a carico del bilancio dello Stato.
1. I periodi di contribuzione previsti dall'articolo 1 si cumulano con quelli coperti da contribuzione, per una qualsiasi diversa attività, dall'assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli derivanti da altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i responsabili delle comunità di recupero sono tenuti a fare pervenire alla competente sede dell'INPS le dichiarazioni relative agli aventi diritto all'iscrizione nella posizione previdenziale, congiuntamente alle attestazioni comprovanti la permanenza nella comunità, per ciascun avente diritto, per centottanta giornate annue continuative ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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