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PDL 494

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 494



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RONCONI

Disposizioni in materia di tutela previdenziale per i tossicodipenti in cura presso comunità terapeutiche

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Intervenire nel campo delle tossicodipendenze è sempre una impresa delicata, stante la complessità del problema, le variegate ed a volte contrapposte tesi su come combattere il fenomeno, le riflessioni e le elaborazioni di un dibattito scientifico internazionale assai ricco, quanto povero di «verità» certe.
      Con la presente proposta di legge si prende atto dell'esistente e si tenta di apporre un ulteriore piccolo tassello, in particolare a supporto dei progetti di recupero e di reinserimento sociale dei tossicodipendenti, elaborati da amministrazioni statali, enti locali e aziende sanitarie locali, soggetti privati e regioni.
      Dunque, per la maggioranza dei consumatori, la dipendenza dalle droghe non è una condanna a vita e tanto meno a morte. Essa è una fase temporanea dell'esistenza, che può essere superata attraverso un processo di maturazione personale, incentivato e sostenuto dall'esterno.
      Il riconoscere ai tossicodipendenti, in cura presso comunità terapeutiche di recupero, il diritto all'iscrizione della posizione previdenziale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale serve a «mitigare» gli effetti di questa fase temporanea dell'esistenza avvicinandola, dal punto di vista lavorativo, agli effetti della malattia per un normale lavoratore pubblico o privato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai tossicodipendenti in cura presso comunità terapeutiche di recupero, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giornate annue, è riconosciuto il diritto all'iscrizione della posizione previdenziale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
      2. I tossicodipendenti di cui al comma 1 sono equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai lavoratori giornalieri di campagna; il periodo di contribuzione è computato in centocinquantuno giornate annue.
      3. L'onere dei contributi assicurativi dovuti all'INPS, derivanti dall'attuazione della presente legge, è posto a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

      1. I periodi di contribuzione previsti dall'articolo 1 si cumulano con quelli coperti da contribuzione, per una qualsiasi diversa attività, dall'assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli derivanti da altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 3.

      1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i responsabili delle comunità di recupero sono tenuti a fare pervenire alla competente sede dell'INPS le dichiarazioni relative agli aventi diritto all'iscrizione nella posizione previdenziale, congiuntamente alle attestazioni comprovanti la permanenza nella comunità, per ciascun avente diritto, per centottanta giornate annue continuative ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1.

 

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Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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