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PDL 92

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 92



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Modifica all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441,
in materia di vendita a peso netto delle merci

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 5 agosto 1981, n. 441, che impone di vendere a peso netto, ha risolto solo parzialmente gli abusi determinati dalla possibilità di vendere a tara la merce.
      La complessa disciplina, prevista dal secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 441 del 1981, non garantisce adeguatamente i dettaglianti di prodotti ortofrutticoli: l'indicazione relativa al peso degli imballaggi talvolta non corrisponde al peso reale, alterato magari da casuale esposizione delle cassette di legno ad intemperie, ovvero ad altre cause ambientali.
      L'Italia non può competere con gli altri Stati membri dell'Unione europea in queste condizioni: ecco perché le esportazioni dei nostri prodotti ortofrutticoli registrano costanti, sensibili cali. È indispensabile, pertanto, garantire ad ogni livello di contrattazione il rispetto del peso netto e rivedere quelle disposizioni che consentono ancora di eludere lo spirito della legge n. 441 del 1981.
      Per dare completa attuazione alla normativa sul peso netto, si prevede sugli imballaggi utilizzati per le vendite all'ingrosso l'indicazione, con apposita etichetta, del peso del contenuto e non di quello dell'imballaggio. È questa una proposta di legge volta a regolamentare ulteriormente il mercato dell'ortofrutta: essa non complica le contrattazioni, in quanto anche con l'attuale sistema, al momento dell'acquisto, è necessario pesare i contenitori, al fine di determinare, per differenza, il peso della merce.
      La stessa operazione sarà fatta al momento di riempire gli imballaggi e sarà semplificata dall'obbligo, peraltro già imposto, di usare contenitori standardizzati anche nel peso. Questa soluzione risponde,
 

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inoltre, all'esigenza di contenere il volume dei rifiuti in quanto, una volta eliminata ogni possibilità di equivoci sul peso dei contenitori, sarà più conveniente ed economico l'uso di imballaggi superleggeri, reso possibile dalla continua evoluzione delle tecniche produttive. È evidente che in tale modo il mercato sarà più trasparente, si trarranno vantaggi dal punto di vista ambientale, si ridurrà l'impiego del legname al minimo indispensabile, ma, soprattutto, si darà completa attuazione al principio che impone di vendere a peso netto, uniformando le nostre disposizioni a quelle vigenti negli altri Stati membri dell'Unione europea.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, è sostituito dal seguente:

      «Sugli imballaggi utilizzati per i prodotti di cui al primo comma, venduti a peso netto, deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme vigenti, il peso del contenuto».


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