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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 626 |
1. È istituito il difensore civico delle persone private della libertà personale, di seguito denominato «difensore civico».
1. Il difensore civico è organo collegiale costituito da cinque membri nominati dai Presidenti delle Camere.
2. Il difensore civico elegge fra i propri membri il presidente ed ha una durata di quattro anni, non prorogabile.
3. Il difensore civico è organo indipendente ed autonomo.
1. Il difensore civico può avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni degli uffici e del personale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di apposita convenzione con gli stessi.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano i poteri, le funzioni e gli oneri economici derivanti dall'esercizio delle mansioni che gli uffici ed il personale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a svolgere.
1. Il difensore civico ha diritto di accesso, anche senza preavviso, in tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri di permanenza temporanea e assistenza per stranieri, le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e i commissariati di pubblica sicurezza, ove vi siano caserme di sicurezza.
2. Il difensore civico può ispezionare qualunque luogo di detenzione e incontrare chiunque senza restrizioni; se richiesto può non essere accompagnato.
3. Il difensore civico ha, altresì, diritto di consultare, previo consenso dell'interessato, qualsiasi fascicolo personale o cartella medica, anche di detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.
4. Il responsabile della struttura, nonché l'amministrazione periferica e centrale, hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste.
5. In caso di impedimento all'accesso ovvero di mancata risposta alle informazioni o ai chiarimenti richiesti, il difensore civico può ricorrere alla procedura sanzionatoria di cui al comma 5 dell'articolo 7.
6. Il difensore civico è tenuto al segreto su quanto acquisito da atti esclusi dal diritto di accesso o nelle ipotesi di atti riservati.
7. Nel caso in cui sia opposto il segreto di Stato, il difensore civico richiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri affinché, entro un mese, confermi o meno l'esistenza del segreto.
1. Tutti i detenuti, o i soggetti comunque privati della libertà personale, possono rivolgersi al difensore civico senza vincoli di forma.
1. Il difensore civico interviene nei casi segnalati, o di ufficio, a tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute, utilizzando quali parametri di riferimento le convenzioni internazionali sui diritti umani rese esecutive dall'Italia e le leggi dello Stato.
1. Il difensore civico, dopo avere svolto gli accertamenti ritenuti opportuni rispetto ai casi segnalati o di cui ha avuto comunque conoscenza, si attiva, in prima istanza, al fine di svolgere una funzione di persuasione nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché si adegui a quanto raccomandato.
2. Il funzionario o l'organo competente dell'amministrazione interessata di cui al comma 1, può:
a) provvedere nel senso e nei termini indicati dal difensore civico;
b) comunicare il suo dissenso motivato.
3. Il difensore civico, nei casi di illegittima omissione di provvedimenti dovuti, può chiedere all'autorità competente l'ottemperanza a quanto segnalato, rivolgendosi ai soggetti superiori gerarchicamente a quelli rimasti inerti.
4. In caso di riscontrata persistente inadempienza, il difensore civico emana una dichiarazione pubblica di biasimo, che può essere pubblicizzata anche tramite i mezzi di informazione.
5. Nei casi più gravi il difensore civico può richiedere all'autorità competente l'attivazione di un procedimento disciplinare. L'esito del procedimento disciplinare deve essere comunicato allo stesso difensore civico.
1. Il difensore civico presenta al Parlamento entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati.
2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene o trattamenti inumani o degradanti, istituito ai sensi della Convenzione europea adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987 e resa esecutiva con legge 2 gennaio 1989, n. 7, e al Comitato ONU contro la tortura.
3. La relazione annuale deve essere trasmessa a tutti i Ministeri interessati e da questi divulgata a tutte le strutture periferiche.
1. Il difensore civico può avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e di ricerca, nonché di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.
1. Ognuno dei componenti del difensore civico deve possedere, per essere nominato, i seguenti requisiti:
a) eleggibilità a senatore della Repubblica;
b) pluriennale esperienza nel campo dei diritti dei detenuti;
c) formazione specifica e documentata nel campo giuridico o dei diritti umani;
d) garanzie di probità e di indipendenza.
1. I membri del difensore civico sono sostituiti a cura dei Presidenti delle Camere nei casi di dimissioni o di morte, di impedimento permanente, di incompatibilità sopravvenuta nonché nel caso del venire meno del requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).
2. La carica di difensore civico è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva, nonché attività di lavoro, subordinato o autonomo, imprenditoriale o libero-professionale. Il difensore civico non può svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico.
1. Il difensore civico può avvalersi di personale dipendente della pubblica amministrazione collocato in posizione di comando, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
2. La pianta organica dell'ufficio del difensore civico è determinata con provvedimento adottato dal difensore stesso, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può superare le trenta unità.
1. Gli oneri connessi al funzionamento dell'ufficio del difensore civico sono posti
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