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PDL 626

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 626



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZONI

Istituzione del difensore civico delle persone private
della libertà personale

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge recante l'istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale introduce nel nostro ordinamento un soggetto terzo rispetto alle Amministrazioni dell'interno, della giustizia e della difesa, con poteri di ispezione e di garanzia nei confronti delle condizioni dei soggetti privati della libertà personale.
      Attualmente il garante delle condizioni di detenzione nelle carceri è il magistrato di sorveglianza, i parlamentari dispongono di un potere di visita, mentre tutti i soggetti individuati dalla legge a cui è possibile rivolgere reclamo sono interni all'amministrazione penitenziaria stessa.
      La presenza di un soggetto terzo può senz'altro preservare e tutelare, al momento dell'intervento, quegli equilibri delicatissimi sui quali si basa il complicato rapporto fra popolazione detenuta e polizia penitenziaria.
      Il primo obiettivo della legge è dunque quello di individuare un organo che svolga attività di controllo, di segnalazione e di denuncia; esso potrà verificare il grado di conformità della condizione dei detenuti agli standard minimi di trattamento all'interno delle strutture detentive.
      Affinché possano essere portate avanti azioni di questo tipo, è necessario dotare tale organo di adeguati poteri ispettivi e pertanto si è prevista la possibilità di avvalersi degli uffici e del personale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, facendo sì che questi ultimi garantiscano una maggiore presenza sul territorio.
      La istituzione di tale organo, inoltre, adegua il nostro ordinamento a quello delle più avanzate democrazie nord-europee ed all'Unione europea, dove il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani
 

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o degradanti opera proficuamente da anni secondo i metodi tipici dell'ombudsman, sollecitando costantemente i governi degli Stati membri a dotarsi di organi interni di controllo delle condizioni di detenzione.
      La proposta di legge reca, nel dettaglio, agli articoli 1 e 2, l'istituzione e le modalità di nomina dell'organismo, analoghe a quelle previste per le autorità indipendenti; agli articoli 3 e 4, le modalità operative dell'organismo, che può esercitare poteri ispettivi ed è tenuto a mantenere il segreto sugli atti inaccessibili ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 gennaio 1996, n. 115; agli articoli 5 e 6, i meccanismi di attivazione dell'organo, d'ufficio o su richiesta; all'articolo 7, le sanzioni per i comportamenti comunque censurati dal difensore civico; all'articolo 8, l'obbligo di relazione annuale al Parlamento; all'articolo 9, la possibilità di avvalersi di consulenze esterne; agli articoli 10, 11 e 12, i requisiti per l'accesso alla carica, eventuali incompatibilità e impedimenti e la possibilità di avvalersi di personale della pubblica amministrazione; all'articolo 13, gli oneri finanziari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. È istituito il difensore civico delle persone private della libertà personale, di seguito denominato «difensore civico».

Art. 2.
(Nomina).

      1. Il difensore civico è organo collegiale costituito da cinque membri nominati dai Presidenti delle Camere.
      2. Il difensore civico elegge fra i propri membri il presidente ed ha una durata di quattro anni, non prorogabile.
      3. Il difensore civico è organo indipendente ed autonomo.

Art. 3.
(Organizzazione territoriale).

      1. Il difensore civico può avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni degli uffici e del personale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di apposita convenzione con gli stessi.
      2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano i poteri, le funzioni e gli oneri economici derivanti dall'esercizio delle mansioni che gli uffici ed il personale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a svolgere.

 

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Art. 4.
(Funzioni e poteri).

      1. Il difensore civico ha diritto di accesso, anche senza preavviso, in tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri di permanenza temporanea e assistenza per stranieri, le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e i commissariati di pubblica sicurezza, ove vi siano caserme di sicurezza.
      2. Il difensore civico può ispezionare qualunque luogo di detenzione e incontrare chiunque senza restrizioni; se richiesto può non essere accompagnato.
      3. Il difensore civico ha, altresì, diritto di consultare, previo consenso dell'interessato, qualsiasi fascicolo personale o cartella medica, anche di detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.
      4. Il responsabile della struttura, nonché l'amministrazione periferica e centrale, hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste.
      5. In caso di impedimento all'accesso ovvero di mancata risposta alle informazioni o ai chiarimenti richiesti, il difensore civico può ricorrere alla procedura sanzionatoria di cui al comma 5 dell'articolo 7.
      6. Il difensore civico è tenuto al segreto su quanto acquisito da atti esclusi dal diritto di accesso o nelle ipotesi di atti riservati.
      7. Nel caso in cui sia opposto il segreto di Stato, il difensore civico richiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri affinché, entro un mese, confermi o meno l'esistenza del segreto.

Art. 5.
(Destinatari).

      1. Tutti i detenuti, o i soggetti comunque privati della libertà personale, possono rivolgersi al difensore civico senza vincoli di forma.

 

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Art. 6.
(Attivazione).

      1. Il difensore civico interviene nei casi segnalati, o di ufficio, a tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute, utilizzando quali parametri di riferimento le convenzioni internazionali sui diritti umani rese esecutive dall'Italia e le leggi dello Stato.

Art. 7.
(Meccanismi di sanzione).

      1. Il difensore civico, dopo avere svolto gli accertamenti ritenuti opportuni rispetto ai casi segnalati o di cui ha avuto comunque conoscenza, si attiva, in prima istanza, al fine di svolgere una funzione di persuasione nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché si adegui a quanto raccomandato.
      2. Il funzionario o l'organo competente dell'amministrazione interessata di cui al comma 1, può:

          a) provvedere nel senso e nei termini indicati dal difensore civico;

          b) comunicare il suo dissenso motivato.

      3. Il difensore civico, nei casi di illegittima omissione di provvedimenti dovuti, può chiedere all'autorità competente l'ottemperanza a quanto segnalato, rivolgendosi ai soggetti superiori gerarchicamente a quelli rimasti inerti.
      4. In caso di riscontrata persistente inadempienza, il difensore civico emana una dichiarazione pubblica di biasimo, che può essere pubblicizzata anche tramite i mezzi di informazione.
      5. Nei casi più gravi il difensore civico può richiedere all'autorità competente l'attivazione di un procedimento disciplinare. L'esito del procedimento disciplinare deve essere comunicato allo stesso difensore civico.

 

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Art. 8.
(Relazione annuale).

      1. Il difensore civico presenta al Parlamento entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati.
      2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene o trattamenti inumani o degradanti, istituito ai sensi della Convenzione europea adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987 e resa esecutiva con legge 2 gennaio 1989, n. 7, e al Comitato ONU contro la tortura.
      3. La relazione annuale deve essere trasmessa a tutti i Ministeri interessati e da questi divulgata a tutte le strutture periferiche.

Art. 9.
(Consulenze).

      1. Il difensore civico può avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e di ricerca, nonché di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.

Art. 10.
(Requisiti).

      1. Ognuno dei componenti del difensore civico deve possedere, per essere nominato, i seguenti requisiti:

          a) eleggibilità a senatore della Repubblica;

          b) pluriennale esperienza nel campo dei diritti dei detenuti;

 

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          c) formazione specifica e documentata nel campo giuridico o dei diritti umani;

          d) garanzie di probità e di indipendenza.

Art. 11.
(Impedimento e incompatibilità).

      1. I membri del difensore civico sono sostituiti a cura dei Presidenti delle Camere nei casi di dimissioni o di morte, di impedimento permanente, di incompatibilità sopravvenuta nonché nel caso del venire meno del requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).
      2. La carica di difensore civico è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva, nonché attività di lavoro, subordinato o autonomo, imprenditoriale o libero-professionale. Il difensore civico non può svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico.

Art. 12.
(Pianta organica).

      1. Il difensore civico può avvalersi di personale dipendente della pubblica amministrazione collocato in posizione di comando, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
      2. La pianta organica dell'ufficio del difensore civico è determinata con provvedimento adottato dal difensore stesso, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può superare le trenta unità.

Art. 13.
(Oneri finanziari).

      1. Gli oneri connessi al funzionamento dell'ufficio del difensore civico sono posti

 

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a carico di un fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.


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