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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 296 |
1. Per le finalità di cui al secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione, la presente legge garantisce la tutela e promuove lo sviluppo economico, sociale e civile della montagna.
2. Le politiche e le misure normative, programmatorie, amministrative e finanziarie a sostegno delle aree montane sono esercitate, nell'ambito delle rispettive potestà e funzioni, secondo i princìpi costituzionali, dai comuni, singoli o associati, dalle comunità montane, dalle province, dalle regioni e dallo Stato.
1. Sono classificati montani i territori dei comuni la cui altitudine media non è inferiore a 600 metri sopra il livello del mare.
2. Sono classificati montani i territori dei comuni aventi altitudine media, inferiore a 600 metri e superiore a 400 metri sul livello del mare, sulla base di criteri oggettivi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», riguardanti il grado di accessibilità dei territori, gli indici ISTAT di invecchiamento della popolazione, del saldo demografico e della pendenza del territorio.
1. Negli interventi speciali e nelle azioni a sostegno dei territori montani, gli enti di governo, di cui all'articolo 1, comma 2, osservano i princìpi e perseguono le finalità indicate dalla Costituzione, in particolare garantendo:
a) l'autonomia delle comunità locali di montagna, la promozione dei loro caratteri originari, naturali, sociali e culturali, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e mediante l'attribuzione ai comuni e alle comunità montane e alle loro forme cooperative e associative di funzioni normative, fondamentali e amministrative, nonché il riconoscimento dell'autonoma gestione delle risorse e della rappresentatività dei loro organi di governo;
b) il preminente interesse nazionale, la organicità e la priorità degli interventi a favore delle zone montane;
c) la riserva alla montagna di quote di risorse pubbliche;
d) la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e delle biodiversità del suolo montano;
e) la garanzia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle popolazioni montane;
f) le leali collaborazione, concertazione e partecipazione tra i diversi livelli istituzionali.
1. Lo Stato esercita la potestà legislativa a favore delle zone montane nelle materie elencate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e, in particolare, in quelle riguardanti:
a) la tutela del risparmio e la perequazione delle risorse finanziarie;
b) l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici nazionali;
c) l'ordinamento civile;
d) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
e) le norme generali sull'istruzione;
f) la previdenza sociale;
g) il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati;
h) la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
2. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei princìpi fondamentali indicati dalla presente legge, nonché dei seguenti princìpi:
a) impiego sostenibile delle risorse ambientali, sociali, professionali e culturali della montagna;
b) elevazione della qualità delle strutture e delle condizioni della vita associata nonché degli insediamenti nelle aree montane;
c) effettività dell'accesso ai servizi pubblici, scolastici e della comunicazione sociale;
d) sviluppo delle pluriattività attraverso l'integrazione produttiva e professionale tra i diversi settori, in particolare tra quelli agricoli, silvocolturali, forestali, artigianali, commerciali, turistici e di salvaguardia naturale;
e) efficiente sistema di governo delle comunità locali montane e rispetto della loro autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria e fiscale;
f) riequilibrio in sede di ripartizione regionale delle risorse finanziarie secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.
3. La normativa statale vigente nelle materie di potestà legislativa regionale, di cui all'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione, si applica fino alla data di entrata in vigore delle rispettive norme regionali e locali.
4. Costituiscono vincolo, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di intervento per la montagna, gli obblighi derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, e da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della stessa Costituzione, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee e dai trattati internazionali ratificati a seguito di legge di autorizzazione.
5. In sede di revisione dei trattati dell'Unione europea e nelle altre sedi comunitarie, l'Italia promuove iniziative indirizzate al riconoscimento della specificità dei territori montani, anche in deroga ai princìpi comunitari sulla concorrenza.
6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell'ambito dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
1. La legge statale, determinando le funzioni fondamentali dei comuni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, indica le funzioni che i comuni montani, per ragioni di adeguatezza e differenziazione, affidano all'esercizio associato delle comunità montane.
2. Le leggi statali o regionali, che conferiscono le funzioni amministrative ai comuni montani, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, indicano le funzioni che i comuni montani, per ragioni di adeguatezza e differenziazione, affidano all'esercizio associato delle comunità montane.
3. L'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle funzioni dei comuni montani e delle comunità montane sono disciplinati dalla potestà regolamentare dei rispettivi enti locali, nell'ambito della legislazione dello Stato o della regione, secondo le rispettive competenze.
1. In attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 5, 114, 117, commi secondo, lettera p), e sesto, 118 e 119 della Costituzione, il governo della montagna è costituito dai comuni e dalle comunità montane.
2. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali. Nel territorio della comunità montana non si possono costituire altre unioni di comuni.
3. Le comunità montane, in quanto espressione diretta dei comuni e nel rispetto delle loro prerogative, in base ai
a) gli organi di governo sono il presidente, l'assemblea e la giunta esecutiva;
b) il presidente è eletto, a maggioranza, dai consiglieri dei comuni della comunità montana, mediante votazione segreta, da tenere in sedute contestuali dei consigli comunali;
c) la giunta esecutiva è formata, di norma, da sindaci in carica o da loro delegati.
5. In materia di costituzione, di funzionamento e di organi delle comunità montane, spetta alle regioni:
a) individuare, concordandoli in sede concertativa con i comuni, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e per l'esercizio associato delle funzioni comunali;
b) stabilire le modalità di approvazione dello statuto;
c) definire le procedure di concertazione;
d) disciplinare contenuti, efficacia e procedure dei piani zonali e dei programmi annuali;
e) definire i criteri di ripartizione tra le comunità montane e i comuni montani dei finanziamenti regionali e dell'Unione europea;
f) disciplinare i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
6. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione
1. Le leggi e i regolamenti dello Stato, anche se delegati alle regioni, dispongono interventi a favore della montagna nei seguenti ambiti e con le seguenti modalità:
a) Fondo nazionale per la montagna, istituito dall'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, finalizzato alla perequazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione;
b) finanziamenti e contributi, con la riserva a favore degli enti montani di quote degli interventi previsti per gli enti locali;
c) incentivazioni e agevolazioni agli investimenti;
d) esenzione di imposte e di tasse erariali, nonché di canoni e di tariffe;
e) determinazione di livelli essenziali delle prestazioni;
f) valorizzazione dei prodotti montani tipici;
g) semplificazione delle procedure amministrative;
h) decentramento dei servizi statali.
2. Gli interventi statali, negli ambiti e con le modalità di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto delle norme sulla concorrenza, previste dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Tali interventi sono altresì sottoposti alla previa autorizzazione, qualora ritenuta necessaria, dell'Unione europea.
3. Le norme regolamentari statali sono delegate, di norma, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.
1. Il Fondo nazionale per la montagna, istituito dall'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, ha carattere aggiuntivo rispetto a ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali ed è alimentato da:
a) trasferimenti comunitari, dello Stato e degli enti pubblici, iscritti nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quote dei canoni e delle tariffe derivanti da risorse idriche e da fonti energetiche provenienti dalle zone montane;
c) quote degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e di infrastrutture, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dalle opere stesse;
d) nei limiti delle risorse stanziate dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 27, finanziamenti, quantificati secondo un rapporto proporzionale tra distanze in linea d'aria, percorrenze chilometriche, tempi di percorrenza, costi di trasferimenti
2. Le quote di cui alle lettere b) e c) e i finanziamenti di cui alla lettera d) del comma 1 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole e forestali, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari.
3. I trasferimenti, di cui al comma 1, lettera a), sono preordinati al riconoscimento, in termini economico-finanziari, della funzione di preminente interesse nazionale che rivestono le zone montane e la loro salvaguardia e valorizzazione.
4. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base a criteri generali stabiliti dal CIPE, di intesa con la Conferenza unificata, comprendenti la capacità fiscale media per abitante, il grado di accessibilità dei territori, gli indici ISTAT di invecchiamento della popolazione, del saldo demografico e della pendenza del territorio, con riferimento ai comuni montani di cui all'articolo 2.
1. Ai comuni montani e alle comunità montane è riservata una quota dei fondi statali destinati agli enti locali per interventi riguardanti:
a) la perequazione, di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, in misura non inferiore al 70 per cento;
b) gli investimenti, in misura non inferiore al 70 per cento;
c) l'associazionismo intercomunale, in misura non inferiore al 50 per cento;
d) contributi e trasferimenti statali minimi per singoli enti locali, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in misura non inferiore all'80 per cento;
e) finanziamenti statali per la formazione integrata e finalizzata nella pubblica amministrazione, ai sistemi informativi e all'e-government;
f) eventi straordinari.
2. Le risorse riservate ai comuni montani e alle comunità montane ai sensi del comma 1 sono ripartite in base ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4.
1. La legge finanziaria dispone misure volte alla progressiva riduzione dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, effettuate nelle zone montane inerenti:
a) l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di prime abitazioni;
b) le operazioni realizzate da imprese agricole, produttori agricoli a titolo principale, imprenditori agricoli, singoli o associati, cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestale, operatori impegnati nelle pluriattività, che concernono il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulica e forestale, le risorse idriche, le opere di sistemazione finalizzate alla salvaguardia del patrimonio artistico e storico, l'edilizia rurale per attività delle imprese agricole, il paesaggio montano, la regolazione e la manutenzione dei corsi d'acqua, la prevenzione degli incendi boschivi, la sistemazione e la manutenzione agraria, forestale e rurale, la manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità comunale;
c) le attività, le prestazioni e le opere delle pubbliche amministrazioni operanti nelle zone montane.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti e la individuazione di nuove misure, in materia di sostegno a favore della montagna, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) armonizzare gli strumenti per il sostegno pubblico alle attività di gestione forestale, prevedendo misure per l'incremento del patrimonio forestale, per la promozione dell'agricoltura ecocompatibile e per l'attuazione del Piano forestale nazionale, tenendo conto delle competenze delle comunità montane e dei consorzi forestali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e degli interventi finanziati dal Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - FEOGA;
b) prevedere strumenti per la valorizzazione economica dei terreni abbandonati e per le forme collettive di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti tipici della montagna;
c) individuare le risorse finanziarie e gli strumenti per incentivare il turismo montano nel quadro della disciplina prevista della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni;
d) individuare forme di agevolazione fiscale nonché contributi per la manutenzione e l'ammodernamento, a favore di imprese turistiche montane colpite da eventi esogeni con squilibri economici, per impianti di innevamento e impianti di risalita;
e) estendere e stabilizzare le agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per il recupero del patrimonio edilizio nei centri di montagna;
f) confermare l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per i terreni agricoli montani, individuando idonee misure compensative per i comuni;
g) prevedere il credito di imposta per gli investimenti delle imprese della montagna nell'adeguamento e nell'ammodernamento degli impianti;
h) dare priorità nella ripartizione dei fondi erogati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per gli acquisti di terreni montani, in particolare proposti da giovani agricoltori;
i) concedere la copertura parziale degli interessi sui mutui dell'ISMEA per trasferimento di terreni per la ricostituzione di aziende agricole di montagna in compendi unici;
l) procedere al riordino e al coordinamento della normativa vigente in materia di montagna ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema.
1. Nei territori di cui all'articolo 2 sono esenti dal pagamento delle imposte di registro, dei diritti di voltura, delle trascrizioni ipotecarie, catastali e di bollo gli atti riguardanti:
a) il trasferimento e l'accorpamento di proprietà di fondi rustici, da parte di agricoltori diretti, di imprenditori agricoli, singoli o associati;
b) il trasferimento di proprietà di beni, acquisiti dalle comunità montane, da destinare alla realizzazione di insediamenti produttivi;
c) la produzione da biomasse.
2. Nei territori di cui all'articolo 2 la produzione di energia elettrica effettuata mediante piccoli generatori, comunque azionati, è esente dal pagamento dell'imposta erariale di consumo.
3. Il Governo è delegato a stabilire, di intesa con l'Ordine professionale dei notai, apposite tariffe agevolate da applicare ai rogiti relativi alle operazioni di cui al comma 1.
1. Gli enti locali delle zone montane, in deroga alle norme vigenti e mediante convenzioni, possono provvedere all'affidamento diretto alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale di lavori e di servizi per la difesa e la valorizzazione ambientale.
2. Nei limiti delle risorse allo scopo annualmente destinate, sono emanate disposizioni volte alla riduzione progressiva degli oneri previdenziali a carico delle imprese agricole operanti nelle zone montane per assunzioni a tempo determinato o stagionale di lavoratori, anche extracomunitari, in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali; le minori entrate contributive sono rimborsate annualmente agli enti previdenziali interessati sulla base di apposita rendicontazione.
3. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere assegnati ai consorzi forestali giovani volontari.
1. Nei limiti delle risorse disponibili sono estese ai territori di cui all'articolo 2 le misure per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, di cui al decreto-legge 30 dicembre
1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni.
1. Nei limiti delle risorse disponibili, lo Stato organizza nelle zone montane i servizi, che rientrano nella sua competenza, secondo criteri di decentramento, individuando inoltre livelli essenziali di prestazioni che garantiscano diritti sociali e civili accessibili ai cittadini e alle imprese.
2. Gli atti compiuti e relativi al trasferimento, alla soppressione o al ridimensionamento di servizi o uffici pubblici o di pubblico interesse sono nulli se compiuti senza avere preventivamente acquisito il parere di una commissione paritetica costituita da rappresentanti degli enti interessati ai servizi e dell'ente responsabile del servizio o dell'ufficio soggetto a rideterminazione. La commissione è convocata e presieduta dal prefetto competente territorialmente.
1. Le comunità montane possono erogare contributi a residenti e a imprese operanti nelle zone montane per allacciamenti telefonici ed elettrici.
2. Le regioni, di intesa con le comunità montane, sottoscrivono convenzioni con la Società Poste italiane Spa per assicurare i servizi postali diffusi nelle aree montane di cui all'articolo 2.
1. L'articolo 14 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Decentramento di attività e servizi). - 1. Su proposta della Conferenza
1. Nei limiti delle risorse disponibili, sono previste, per i comuni montani, deroghe in materia di numero minimo di alunni per le scuole materne, elementari e secondarie di primo grado.
2. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate promuovono e perfezionano accordi di programma per l'istituzione di borse di studio e per la riduzione tariffaria dei trasporti pubblici locali da riservare agli studenti delle scuole del secondo ciclo dell'istruzione e delle università residenti nei territori montani di cui all'articolo 2, nonché forme differenziate di frequenza e di organizzazione scolastica, ovvero progetti pilota di istruzione da realizzare nelle comunità di montagna, anche di intesa con l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.
1. Nell'ambito della propria programmazione socio-sanitaria, nei presìdi ospedalieri dei territori montani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere l'adozione di criteri derogatori rispetto agli standard di dotazione media di posti-letto sia per pazienti acuti che per la riabilitazione e, allo stesso scopo, stanziare risorse aggiuntive
1. In sede di attuazione dei piani di sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni, previsti dal testo unico di
1. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano e al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Sùdtirol. Al CNSAS e al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.
2. Al Corpo degli alpini può essere affidato lo svolgimento di missioni di protezione civile sul territorio nazionale e all'estero secondo le procedure previste dalla legislazione vigente. A tale scopo il normale addestramento militare impartito ai membri del Corpo è integrato da cicli addestrativi specifici per lo svolgimento degli interventi di protezione civile.
1. Per la gestione del patrimonio forestale le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, e di intesa con i comuni e con altri enti interessati, possono promuovere nell'ambito del proprio
1. Dal 1o gennaio 2007, per i comuni e le frazioni di comuni, come definite dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, e successive modificazioni, ricadenti nelle zone climatiche E e F, individuate dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è riconosciuta una riduzione di costo per l'utilizzo come combustibile per riscaldamento di gasolio e di GPL. La misura dell'agevolazione è pari a 0,129 euro per litro e a 0,159 euro per chilogrammo di GPL utilizzati.
1. I pascoli montani costituiscono elementi di importanza rilevante per la conservazione, anche a fini turistici, del paesaggio tradizionale, per la difesa del suolo, per la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, nonché per la produzione di carni e di formaggi di qualità.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche con l'impiego di finanziamenti comunitari. Gli elementi di cui al comma 1 sono indicati per i diversi territori nella predisposizione del piano e costituiscono priorità per i finanziamenti.
1. L'assenteismo, anche parziale, della proprietà dal razionale controllo dei terreni montani costituisce grave e crescente pericolo per la conservazione del suolo, la tutela del bosco e del paesaggio, il mantenimento e l'efficienza di opere pubbliche e private e di infrastrutture e servizi.
2. I terreni non razionalmente utilizzati situati nei comuni montani possono essere conferiti in amministrazione alle comunità montane, le quali provvedono alla loro gestione mediante cessione in affitto per attività agricole o comunque compatibili con la finalità di contrastare il fenomeno dell'assenteismo di cui al comma 1. Il conferimento ha la durata minima di dieci anni e può essere rinnovato.
3. I proprietari che conferiscono in amministrazione terreni alle comunità montane per le finalità di cui al comma 2 sono esonerati dal pagamento di ogni imposta gravante sui fondi ceduti e da qualsiasi spesa inerente il contratto d'affitto e hanno diritto a percepire il canone determinato nel rapporto tra comunità montana e affittuario. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento per l'attuazione del presente articolo; nelle more dell'emanazione del regolamento, le comunità montane adottano un regolamento provvisorio.
4. Le comunità montane, anche su istanza dei comuni, procedono all'individuazione dei terreni dove la proprietà risulta assenteista e all'attuazione delle opere e degli interventi che si rendono necessari.
a) alla predisposizione di un programma di finanziamento per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, anche avvalendosi dei finanziamenti statali in materia di difesa del suolo;
b) alla eventuale definizione, per le diverse tipologie di ambienti e di interventi, delle modalità di rivalsa sulla proprietà assenteista da parte delle comunità montane.
1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con «denominazione di origine» o «indicazione geografica» ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Albo dei «prodotti di montagna italiana», al quale sono iscritte, sentite le comunità montane interessate, le sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani sia per quanto riguarda la trasformazione che la provenienza della materia prima.
2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotti di montagna italiana» anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.
3. La denominazione di «prodotto di montagna» utilizzata ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è estesa ai prodotti e alle lavorazioni tipici, diversi da quelli tutelati ai sensi del comma 1 del presente articolo, che sono stati autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. La domanda di registrazione è presentata alle regioni dalle associazioni di produttori, qualunque sia la forma giuridica che esse assumono, e deve essere corredata da un disciplinare contenente gli elementi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 510/2006. L'autorizzazione individua
1. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le risorse da destinare all'attuazione degli articoli 8, 10, 13, 14, 15, 18, 20 e 22. La legge finanziaria dispone le misure necessarie alla progressiva realizzazione degli obiettivi fissati e indica le risorse poste a fronte dei relativi oneri.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 11, 12 e 23, determinato in
1. Sono abrogati gli articoli 1, 10, comma 1, 11 e 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
2. Il Governo, nell'ambito della delega legislativa di cui all'articolo 11 della presente legge, provvede al coordinamento delle norme della legge 31 gennaio 1994, n. 97, non abrogate ai sensi del comma 1 del presente articolo, con quelle contenute nella presente legge.
3. Il Governo provvede altresì, nell'ambito della delega legislativa di cui all'articolo 11 della presente legge, a modificare gli articoli 27 e 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge.
1. Fino all'approvazione degli statuti delle comunità montane, per la formazione degli organi, di cui all'articolo 6, comma 4, si applicano le seguenti procedure e modalità:
a) il presidente è eletto, a maggioranza semplice, dai consiglieri dei comuni della comunità montana, mediante votazione
b) la giunta esecutiva della comunità montana è composta da non più di sette membri, scelti tra i sindaci in carica dei comuni appartenenti alla comunità, o loro delegati, proposti dal presidente e sottoposti al voto di fiducia dell'assemblea, alla quale spettano anche i poteri di controllo;
c) nel caso di comunità montane costituite da non più di sette e da non meno di quattro comuni, la giunta esecutiva è formata da tre sindaci in carica, o loro delegati, scelti con le modalità di cui alla lettera b).
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