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PDL 297

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 297



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

QUARTIANI, BENZONI, BRANDOLINI, BURTONE, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, CRISCI, DATO, DI SERIO D'ANTONA, DUILIO, FARINONE, FASCIANI, FIANO, GALEAZZI, GHIZZONI, GIOVANELLI, GRILLINI, LUSETTI, MANTINI, MARINO, MIGLIOLI, MISIANI, PICANO, PINOTTI, SANGA, SANNA, SGOBIO, TOLOTTI, TRUPIA, VICO, ZANOTTI, ZUNINO

Modifica all'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzione dei seggi nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti

Presentata il 29 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Lo scopo al quale mira la proposta di legge recante la modifica all'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la parte relativa all'assegnazione del 60 per cento dei seggi alla lista o al gruppo di liste collegato al candidato risultato vincente nella competizione per la carica monocratica di sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è quello di superare una dualità interpretativa relativamente alle condizioni alle quali sono consentite la ripartizione e l'assegnazione dei seggi secondo un criterio premiale, consistente nell'assegnazione dei 6 decimi dei consiglieri attribuiti al consiglio alle liste risultanti collegate al candidato vincente al primo come al secondo turno.
      Si tratta di intendere come prioritario e prevalente il fattore maggioritario connesso al meccanismo dell'elezione del primo cittadino rispetto al fattore della mera attribuzione in senso proporzionale dei seggi alle liste di candidati a consigliere. Di conseguenza si tratta di correggere la clausola che, nella versione vigente del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nega il premio di maggioranza alla lista o alla coalizione che sostiene il candidato sindaco risultante
 

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eletto nel caso in cui al primo turno abbia ottenuto un numero di voti in percentuale al di sotto del 40 per cento dei voti validi, intesi come sommatoria di voti validi di lista, non già di voti validi complessivamente comprendenti quelli assegnati ai candidati sindaci risultanti dalla somma dei voti validi di lista e dei voti validi per il solo candidato sindaco. Inoltre, si tratta di correggere la clausola che nega il premio di maggioranza alla lista o al gruppo di liste collegato al candidato sindaco risultante eletto al primo o al secondo turno qualora risulti superiore al 50 per cento il numero dei voti ottenuti da una lista o da una coalizione di liste in competizione e collegate con un candidato alla carica di sindaco che non dovesse risultare eletto.
      Poiché la legge prevede che, in caso di dimissioni contemporanee e simultanee della maggioranza assoluta dei consiglieri, si determinano il rinnovo automatico del consiglio comunale e la decadenza dalla carica del sindaco, nel caso di un comune retto da un sindaco eletto a pieni voti, ma costretto a governare in coabitazione con una maggioranza consigliare formata da liste di orientamento opposto, questa stessa maggioranza consigliare contiene un potere aprioristicamente definito in radice di destabilizzazione dell' istituzione comunale.
      Occorre risolvere questa controversa questione i cui effetti di destabilizzazione sono stati sperimentati negativamente da diverse amministrazioni comunali e rischiano di essere sperimentati in futuro da numerose altre. La proposta è di risolverla non più tanto attraverso una diversa interpretazione delle modalità di calcolo sulla base delle quali definire cosa si intenda al comma 10 del citato articolo 73 per «voti validi» (se quelli riferiti alle sole liste o quelli ottenuti dai candidati alla carica di sindaco), quanto attraverso il riconoscimento che il candidato alla carica di sindaco, risultante vincente ed eletto al primo oppure eletto al secondo turno con ballottaggio, «trascina» con sé la maggioranza dei seggi in consiglio comunale, maggioranza data dall'assegnazione del 60 per cento dei seggi attribuiti al consiglio stesso, alla lista o alle liste collegate al candidato sindaco risultato eletto, indipendentemente dalle percentuali di voto ottenute dalle liste collegate ai candidati sindaco concorrenti (sempre che le stesse ai sensi del comma 8 non abbiano già superato il 60 per cento dei seggi).
      Tale modalità di assegnazione del premio di maggioranza è sostanzialmente in linea con quella con la quale si assegnano i seggi nei consigli provinciali.
      Non è la disponibilità dello splitting (voto disgiunto tra lista e candidato alla carica di sindaco) a definire una diversa dottrina interpretativa difforme dalle modalità per l'assegnazione di seggi nei consigli provinciali e nei consigli dei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti.
      Il mantenimento del voto disgiunto nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti non può infatti fare premio sull'esito fondamentale della consultazione elettorale: l'elezione del sindaco e la stabilità del governo locale data proprio da una maggioranza consigliare certa e affine al sindaco stesso.
      Questa è la ratio della proposta di legge di modifica all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e in particolare delle nuove modalità di assegnazione del premio di maggioranza nella ripartizione dei seggi alla lista o al gruppo di liste (coalizione) collegata al candidato sindaco proclamato eletto.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 10 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «10. Nel caso in cui un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno o nel caso in cui lo stesso candidato sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegato che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegati ai sensi del citato comma 8».


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