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PDL 17

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 17



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato REALACCI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta ad istituire, anche nella XV legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. Legambiente, associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da tempo impegnata in una costante iniziativa di indagine, ricerca e denuncia dei fenomeni d'illegalità ambientale nel nostro Paese, ha dedicato una particolare attenzione ad uno dei due cicli a maggiore impatto ambientale, quello dei rifiuti (dalle discariche illegali ai traffici e smaltimenti illeciti), oggetto di indagine delle precedenti Commissioni parlamentari d'inchiesta. Questo lavoro, che si è concretizzato nell'elaborazione di numerosi dossier e rapporti annuali sull'ecomafia che hanno suscitato l'attenzione dei mass media e delle istituzioni, anche a livello internazionale, ha, tra l'altro, messo in risalto il ruolo della criminalità organizzata ed il coinvolgimento, in particolare, delle regioni meridionali. Una prima Commissione parlamentare di inchiesta su tale materia è stata istituita, nel corso della XIII legislatura, con la legge 10 aprile 1997, n. 97. I suoi compiti principali sono stati quelli di verificare l'attuazione delle normative vigenti in materia di rifiuti nonché i comportamenti della pubblica amministrazione e le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali, di indagare sul rapporto tra le organizzazioni criminali e la gestione del ciclo dei rifiuti, le cosiddette «ecomafie», e più in generale sulle attività illecite collegate al settore dei rifiuti. La Commissione, oltre a proporre soluzioni legislative, aveva il compito di riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori oppure quando ne ravvisasse la necessità.
 

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      In tale ambito la Commissione ha compiuto audizioni di membri del Governo, magistrati, rappresentanti degli enti locali, degli industriali e delle associazioni ambientaliste per valutare nel dettaglio la situazione nel ciclo dei rifiuti. Inoltre, delegazioni della Commissione hanno effettuato missioni in diverse regioni italiane, per approfondire ed osservare nel concreto le problematiche - anche criminali - del settore.
      La pubblicazione dell'attività della Commissione anche su INTERNET ha costituito uno strumento in più per tutti coloro che - a vario titolo - sono impegnati nel settore dei rifiuti; su queste pagine è possibile rinvenire informazioni riguardanti i diversi aspetti della sua attività. Il lavoro svolto dalla Commissione è proseguito nella XIV legislatura ai sensi della legge 31 ottobre 2001, n. 399, che ha istituito un'analoga Commissione sul ciclo dei rifiuti e delle attività illecite ad esso connesse.
      Con l'intenzione di favorire la circolazione delle informazioni, delle esperienze e delle competenze sviluppate, nel corso della XIII e della XIV legislatura entrambe le Commissioni hanno organizzato convegni e forum sulle materie di propria competenza.
      Come già è accaduto per la Commissione istituita dalla legge n. 97 del 1997 e per quella istituita dalla legge n. 399 del 2001, la Commissione che la presente proposta di legge istituisce svolgerà una serie di sopralluoghi in diverse regioni italiane, allo scopo di acquisire le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti.
      La Commissione, analogamente a quanto previsto dalla citata legge n. 399 del 2001, riferirà al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità. È comunque prevista una relazione finale al termine dei suoi lavori.
      Considerato, quindi, il lavoro egregio svolto nella XIII e nella XIV legislatura dalle Commissioni parlamentari di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).

      1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse con il compito di:

          a) svolgere indagini atte a fare luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;

          b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;

          c) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

          d) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;

          e) verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento;

          f) proporre le soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate anche attraverso la sollecitazione al recepimento di normative previste in direttive comunitarie non introdotte nell'ordinamento

 

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italiano ed in trattati o accordi internazionali non ancora ratificati dall'Italia.

      2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
      3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.
(Testimonianze).

      1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

      1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento

 

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del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
      3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento

 

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interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
      3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
      5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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