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PDL 236

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 236



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZANELLA, BOATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 169 su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il nuovo diritto internazionale ha solo recentemente iniziato a dedicare meritata attenzione ai popoli indigeni. Popoli che a fatica affermano il loro diritto all'esistenza come tali, cioè come popoli indigeni e tribali, contribuendo al contempo fortemente alla diversità culturale e all'armonia sociale ed ecologica dell'umanità, come pure alla cooperazione e alla comprensione internazionali.
      In un mondo sempre più omologato e globalizzato, essi affermano il loro diritto alla differenza culturale, rivendicano la tutela dei loro diritti umani fondamentali nel totale rispetto delle loro identità culturali, aspirando al controllo delle istituzioni, dei modi di vita e di sviluppo economico loro propri, nonché alla conservazione e allo sviluppo della propria identità, della propria lingua e della propria religione, nell'ambito degli Stati in cui vivono.
      In molte parti del mondo, questi popoli non riescono a godere i diritti umani fondamentali nella stessa misura della restante popolazione degli Stati in cui vivono; e le loro leggi, i loro valori, le loro consuetudini e le loro prospettive hanno di sovente subìto una netta riduzione.
      Dei sei miliardi di abitanti del pianeta oltre trecento milioni di persone appartengono alla singolare categoria dei «popoli indigeni». Tra questi, 150 milioni di
 

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persone appartengono in senso stretto ai popoli tribali e comprendono almeno 70 gruppi che non hanno mai avuto contatti con l'esterno. Nella maggior parte dei casi, i popoli tribali sono autosufficienti e vivono della loro terra, quasi tutti accomunati da un fortissimo attaccamento spirituale al loro territorio. I popoli indigeni sono stati da sempre tra le categorie di persone più colpite dalle violazione di diritti umani, e le loro voci restano quasi sempre inascoltate. Colpiti in quanto cittadini e in quanto minoranze. Le loro terre vengono troppo spesso invase senza soluzione di continuità. A farlo sono coloni, allevatori, società multinazionali, soprattutto quelle petrolifere, minerarie o di disboscamento. Nel nome del progresso, intere tribù possono ancora oggi essere sfrattate dalle loro terre ancestrali.
      Il più recente, ampio e completo strumento di tutela dei diritti dei popoli indigeni, è la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 169 su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989.
      Essa introduce la partecipazione effettiva dei popoli alle decisioni che li riguardano e il rispetto delle loro culture, modi di vita, istruzione e delle loro istituzioni. Essa insiste infatti con grande attenzione sul bisogno di consultare i rappresentanti dei popoli indigeni ogni qualvolta i governi debbano prendere decisioni operative o legislative che li riguardino.
      Finora solamente pochissimi Stati - tra cui tre Stati europei, Danimarca, Norvegia e Olanda - facenti parte dell'International labour organization (ILO) hanno ratificato la Convenzione. L'Olanda è stato il primo Paese europeo senza popoli indigeni che ha ratificato la Convenzione, nella giusta consapevolezza che anche Paesi senza popoli indigeni influiscono sul destino di questi ultimi, non solo in quanto membri di istituzioni internazionali che interagiscono con essi, come per esempio la Banca mondiale, ma anche attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo o la partecipazione ai finanziamenti e alle iniziative sostenute dall'Unione europea.
      La citata Convenzione supera lo spirito «integrazionista» della precedente Convenzione ILO 107 del 1957 concernente la protezione e l'integrazione delle popolazioni indigene, tribali e semitribali in Paesi indipendenti anch'essa dedicata alla tutela dei popoli indigeni, e ratificata da 27 Stati.
      La Convenzione 169 sostituisce il termine «popolazioni» della Convenzione 107 con quello di «popoli» aborigeni o tribali come richiesto dai rappresentanti indigeni, in quanto il termine «popoli» connota le loro proprie identità e la loro percezione di se stessi, a differenza del termine «popolazione» che designa un semplice gruppo di individui.
      L'articolo 1 della Convenzione 169 considera popoli indigeni in Stati indipendenti quei popoli caratterizzati dal «(...) fatto di discendere da popolazioni che abitavano il Paese, o una regione geografica cui il Paese appartiene, all'epoca della conquista, della colonizzazione o dello stabilimento delle attuali frontiere dello Stato, e che, qualunque ne sia lo status giuridico, conservano le proprie istituzioni sociali, economiche, culturali e politiche».
      La Convenzione è composta in dieci parti per complessivi 44 articoli, e rappresenta l'unico strumento vincolante di diritto internazionale per assicurare la sopravvivenza dei popoli indigeni su questa Terra, per proteggerli in vario modo dall'arbitrio nazionale ed economico, riconoscendo i loro diritti nei confronti degli Stati in cui vivono.
      Fra questi diritti vale la pena di ricordare:

          il diritto al proprio territorio;

          il diritto ad essere consultati se si discutono provvedimenti legislativi o esecutivi che li concernono;

          il diritto allo sviluppo e al controllo delle proprie risorse;

          il diritto alla tutela della propria identità culturale, linguistica e religiosa;

          il diritto di chiamarsi con il proprio nome e di esprimere liberamente la propria identità etnica;

 

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          il diritto di formare propri organismi rappresentativi dotati di uno statuto ufficiale;

          il diritto di conservare la propria struttura economica ed i tradizionali modi di vita senza contrastare il diritto di partecipare liberamente e in condizioni paritarie allo sviluppo economico, sociale e politico del Paese;

          il diritto di conservare e di utilizzare la propria lingua nell'ambito dell'amministrazione e dell'insegnamento;

          il diritto di libertà religiosa;

          il diritto di avere accesso alla terra e alle sue risorse naturali, tenuto conto in particolare dell'importanza fondamentale che tali diritti hanno nelle loro tradizioni e aspirazioni;

          il diritto di organizzare, dirigere e controllare il proprio sistema educativo.

      Tutta la Convenzione ha un approccio finalizzato a rendere i popoli indigeni protagonisti del loro sviluppo. Si legge tra l'altro: «I governi devono prendere misure, in collaborazione con i popoli interessati, per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente nei territori in cui essi abitano» (articolo 7). Si nota qui un recepimento di quanto in materia era stato elaborato nel 1986 con la Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo in quanto diritto di individui e di popoli. Cioé un diritto allo sviluppo umano e sostenibile come è stato poi sancito dalla convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.
      All'elaborazione della Convenzione ILO 169 hanno collaborato, seppure indirettamente, i rappresentanti di numerosi popoli indigeni. Purtroppo uno dei limiti più gravi di questo provvedimento sta nella necessità di una sua approvazione e ratifica da parte dei Parlamenti nazionali dei singoli Stati.
      Sarebbe un segnale molto importante che il nostro Paese, insieme ai principali Paesi occidentali, si affrettasse a ratificare questa importante Convenzione, anche per dare completa attuazione alla «Decade internazionale dei popoli indigeni nel mondo» dichiarata dalle Nazioni Unite (1994-2004). Ricordiamo che nel dicembre del 1994 l'Assemblea generale dell'ONU stabiliva che ogni 9 agosto e per un'intera decade venisse celebrata la giornata internazionale dei popoli indigeni del mondo. Questo per ricordare la data del 9 agosto 1992: il primo incontro tra la sottocommissione dell'ONU e il gruppo di lavoro sui popoli indigeni, contro le discriminazioni e per la protezione delle minoranze oppresse.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 169 su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 della Convenzione stessa.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50 mila euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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