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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 51 |
1. È istituita per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Commissione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, sulle attività illecite ad esso eventualmente connesse nonché sull'inquinamento determinato dai rifiuti sulle acque interne sia superficiali sia sotterranee, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) svolgere indagini sull'assetto e sull'attuale funzionamento del ciclo dei rifiuti, sulle persone fisiche e giuridiche che lo gestiscono, sugli effettivi assetti proprietari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con particolare riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti, e in particolare di quelli più pericolosi, tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;
c) verificare gli effetti del ciclo dei rifiuti sull'ambiente e in particolare sull'inquinamento delle acque interne, delle falde freatiche e delle acque marine;
d) accertare l'attuale stato di conservazione dei rifiuti di natura nucleare anche in ordine alla costituzione di un sito nazionale per i rifiuti e le scorie nucleari;
e) verificare l'applicazione della normativa vigente in materia di raccolta e di
smaltimento dei rifiuti da parte della pubblica amministrazione, degli enti locali e
f) accertare l'efficienza e la funzionalità dei sistemi di raccolta, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti;
g) accertare le cause che hanno determinato in molti casi l'accumulo di rifiuti non raccolti per lunghi periodi in diversi centri abitati, le cause della difficoltà di smaltire rifiuti in discariche idonee e le cause che hanno impedito di realizzare un numero adeguato di discariche equamente diffuse in tutto il territorio nazionale;
h) accertare se e come le disfunzioni del ciclo dei rifiuti abbiano messo e mettono a rischio la salute dei cittadini;
i) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per rendere efficiente, trasparente e sicuro per la salute pubblica e l'ambiente il ciclo dei rifiuti e per rimuovere le disfunzioni accertate;
l) trasmettere relazioni all'autorità giudiziaria al fine di promuovere l'esercizio dei relativi poteri di indagine quando si ravvisino ipotesi di reato.
2. La Commissione riferisce al Parlamento sulle attività svolte con una relazione annuale e con specifiche relazioni ogni qual volta ne ravvisi la necessità, nonché al termine dei suoi lavori, presentando una relazione finale. Fin dalla prima relazione annuale sono indicati gli interventi legislativi e amministrativi ritenuti più urgenti.
3. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. La Commissione può disporre direttamente della polizia giudiziaria con le modalità previste dal codice di procedura penale.
1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Alla Commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio o il segreto di Stato.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, nonché di cittadini con specifiche competenze in materia di indagine sulla criminalità ambientale organizzata e non organizzata.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione utilizza personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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