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PDL 174

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 174



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUSETTI

Norme in favore del Rossini Opera Festival

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel corso delle ultime legislature sono stati presentati nei due rami del Parlamento proposte e disegni di legge concernenti la valorizzazione del patrimonio musicale italiano.
      L'idea portante della presente proposta di legge è che l'opera lirica dell'Ottocento è parte essenziale del patrimonio culturale italiano e che lo è in particolare nei suoi autori più amati e celebrati nel mondo: Rossini, Verdi, Bellini, Donizetti, Puccini.
      Da ben 27 anni è attivo a Pesaro il Rossini Opera Festival (ROF). Si tratta di una fondazione promossa dal comune di Pesaro, dall'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, dalla Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro, dalla Banca popolare dell'Adriatico e dalla Fondazione Scavolini.
      Il ROF opera sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e ogni anno organizza «cartelloni» di grande prestigio musicale.
      Nel 1993 è stata approvata all'unanimità la legge n. 319, recante «Norme a sostegno del Rossini Opera Festival», che ha incluso a pieno titolo la manifestazione rossiniana fra gli interventi che contribuiscono alla ricchezza culturale del Paese: significativamente il relativo contributo, la cui continuità è stata successivamente sancita dal Parlamento, è finanziato con i fondi del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale finanziamento ammontava nel 2001 a 3 miliardi annui delle vecchie lire, nell'ambito dei fondi attribuiti al medesimo Ministero e, non è mai stato rivalutato. Con la presente proposta di legge si intende proporre una più equa definizione, nella forma e nella sostanza, del finanziamento del ROF, incrementando di 1 milione di euro il contributo concesso in suo favore
 

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dallo Stato, che non assume esso stesso le iniziative, ma riconosce «interesse musicale» al Festival rossiniano.
      Passando ad illustrare brevemente i contenuti della proposta di legge, all'articolo 1 si riconosce il ROF come manifestazione «di interesse nazionale», con tutte le conseguenze in termini istituzionali e finanziari che ciò comporta. Si tratta della valorizzazione di un patrimonio musicale inestimabile che contraddistingue la città di Pesaro.
      All'articolo 2 viene previsto il già ricordato incremento del contributo dello Stato per lo svolgimento dell'attività del ROF, nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2006.
      L'articolo 3 individua la copertura finanziaria e l'articolo 4 prevede l'immediata entrata in vigore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Rossini Opera Festival).

      1. La Repubblica italiana promuove la conoscenza e la valorizzazione in Italia e all'estero del patrimonio musicale nazionale di Gioacchino Rossini. A tale fine sono riconosciute di interesse nazionale le iniziative e le manifestazioni realizzate dalla Fondazione «Rossini Opera Festival» (ROF).
      2. Il ROF si avvale della collaborazione musicologica della Fondazione Rossini.

Art. 2.
(Contributo dello Stato).

      1. Per lo svolgimento delle iniziative del ROF e per le strutture nelle quali si svolge la sua attività, il contributo a carico dello Stato in favore del ROF è incrementato di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

 

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      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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