Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 582

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 582



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Istituzione dell'Ordine dei Cavalieri della patria

Presentata il 9 maggio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - A distanza di oltre sessanta anni, appare opportuno conferire un tangibile riconoscimento ai combattenti sui fronti della seconda guerra mondiale, per colmare un vuoto nel nostro ordinamento, che ha trascurato gli opportuni riconoscimenti simbolici agli ex combattenti.
      La presente proposta di legge istituisce la nuova onorificenza relativa ai Cavalieri della patria.
      L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge prevede l'istituzione dell'Ordine dei Cavalieri della patria, che vede come massima rappresentanza il Presidente della Repubblica.
      Organo dell'Ordine sarà un consiglio composto da militari e da rappresentanti dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, i cui membri sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. Le insegne simboliche dell'Ordine sono una croce metallica ed un nastrino.
      I commi 6 e 7 dell'articolo 1 disciplinano i soggetti destinatari della legge: l'onorificenza è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, ai combattenti dell'ultimo conflitto mondiale e della guerra di liberazione che siano stati decorati della croce al merito di guerra. L'onorificenza è, infine, concessa anche ai feriti, ai mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra, a condizione che usufruiscano di una pensione di guerra, ed ai congiunti dei caduti.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito l'Ordine dei Cavalieri della patria, di seguito denominato «Ordine».
      2. Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
      3. L'Ordine è retto da un consiglio composto da ufficiali generali in servizio o in quiescenza, dei quali uno con grado di generale di corpo d'armata che lo presiede, e dai presidenti dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
      4. I componenti del consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
      5. Le insegne dell'Ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, aventi caratteristiche stabilite con decreto del Ministro della difesa.
      6. L'onorificenza di Cavaliere della patria è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, ai combattenti della seconda guerra mondiale e della guerra di liberazione che siano stati decorati dalla croce al merito di guerra.
      7. L'onorificenza è, altresì, conferita ai feriti, ai mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra che fruiscono di una categoria pensionistica tabellare di guerra, nonché ai congiunti dei caduti.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su