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PDL 400

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 400


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOTI

Disposizioni in materia di tutela degli edifici e dell'arredo urbano

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La diffusione del fenomeno dei graffiti urbani ha destato vivissime preoccupazioni presso gli amministratori locali, i proprietari di immobili ed i responsabili delle aziende di trasporto. Il legislatore ha già dimostrato la propria sensibilità al fenomeno, obbligando i produttori di aerosol contenenti vernici a indicare sulle confezioni la formula chimica di resine e di solventi (articolo 12 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) e aggravando le circostanze previste dall'articolo 635 del codice penale, relativamente al danneggiamento di beni storico-artistici, ovvero compresi nei centri storici (articolo 13 della citata legge n. 352 del 1997).
      Fra i rimedi proposti contro l'imbrattamento rientra il divieto di vendita dei nebulizzatori di vernice ai minorenni, i quali notoriamente, soprattutto nelle aree metropolitane, costituiscono una larga percentuale dei vandali che deturpano ogni genere di edifici, mezzi di trasporto, arredo urbano, con pesanti conseguenze sia in termini di vivibilità delle città sia di costi per il ripristino dei beni deturpati. Tale rimedio è stato proficuamente sperimentato a New York, dove la sanzione prevista a carico dei commercianti che vendono vernici spray ai minorenni è di 350 dollari.
      Si ricorda che disposizioni che vietano la vendita di determinati generi a persone minori già sussistono. Si cita, come esempio, l'articolo 730 del codice penale, relativo al divieto di vendita ai minori di sedici anni (per quanto riguarda sostanze velenose o stupefacenti) e ai minori di quattordici anni (per quel che concerne i tabacchi).
      La presente proposta di legge prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma variabile fra i 250 e i 1.000 euro a carico di chi vende vernici spray a minorenni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È vietata la vendita di generatori aerosol contenenti vernici a minori di anni diciotto.
      2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.


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