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PDL 846

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 846


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUTA

Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati dei sindaci nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Presentata il 22 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Le motivazioni che avevano ispirato il legislatore a prevedere il limite al numero dei mandati consecutivi dei sindaci e dei presidenti di provincia - introdotto con la legge n. 81 del 1993 e ribadito dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - oggi non sono più attuali: l'elezione diretta del sindaco e le altre riforme connesse hanno favorito l'affermarsi di una classe di amministratori locali preparata ed efficiente che ha dato nuovo vigore agli enti locali. Le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del citato testo unico limitano il diritto di elettorato, non solo passivo, ma anche attivo, perché privano i cittadini della possibilità di scegliere per l'amministrazione della propria comunità il sindaco o il presidente di provincia che essi ritengono più idoneo e ciò è ancora più vero nei «comuni minori», dove il sindaco è scelto dagli elettori per le sue capacità personali, più che per l'appartenenza politica, e dove sempre meno cittadini sono disposti e interessati ad assumere tale carica.
      Di conseguenza, si rende opportuno introdurre ex lege il principio della rieleggibilità illimitata nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei quali l'estensione della permanenza in carica degli amministratori potrebbe garantire una migliore governabilità dell'ente, poiché vi sarebbe più tempo per portare a termine le politiche di risanamento o di sviluppo già intraprese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».


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