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PDL 143

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 143



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SPINI

Norme per la tutela delle tradizioni societarie e culturali in ambito sportivo

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il gioco del calcio come inteso e praticato oggi ha compiuto ormai un secolo di vita. Le società sportive sono sorte in epoca di generoso volontariato. La loro importanza sociale è stata ed è di grande rilievo. Nel tempo anche l'importanza culturale del loro nome, dei loro colori, dei loro simboli, è andata crescendo.
      Ad esempio, in campo sportivo, nomi come Genoa, Milan, eccetera, ricordano addirittura l'origine anglosassone delle società calcistiche nel XIX secolo.
      A volte sono state anche maestranze portuali o ferroviarie a fornire il vivaio per la nascita di società sportive.
      Nel tempo le società sportive (in primis quelle dei campionati di calcio) che si avvalgono di atleti professionisti si sono trasformate in società di capitali e talune sono addirittura quotate in borsa.
      Questo ha fatto sì che ci sia un potenziale pericolo, in qualche caso ormai anche attuale, di sparizione di nome in caso di fallimento della società o comunque di sua cessione o di modifica in virtù di criteri solo economici, del tutto sganciati dal patrimonio culturale, che non solo appartiene al sodalizio sportivo ma anche ad una città o ad una regione o comunque ad una comunità che si riconosce in tale sodalizio.
 

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      Significativo in questo senso è il caso della Fiorentina, del suo nome ormai storico nel calcio, del colore della maglia, il viola, del suo simbolo che è il giglio di Firenze.
      Si tratta certamente di elementi che hanno un valore economico in correlazione con la specifica attività della società, che, nelle ipotesi considerate, non viene meno. Ma sarebbe assurdo non considerarne anche il valore sociale connesso alla comunità territoriale di riferimento, visto che una squadra «appartiene» anche ai suoi tifosi, che sottoscrivono gli abbonamenti e pagano i biglietti. A maggior ragione se si tratta del valore culturale del nome, del colore e del simbolo. In questo senso nella presente proposta di legge si prevedono meccanismi giuridici di idonea salvaguardia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La denominazione, il simbolo e i colori delle società sportive sono tutelati secondo le modalità previste dalla presente legge.
      2. I beni immateriali di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati, in relazione alla costanza dell'uso e al radicamento nel territorio, come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà ai sensi dell'articolo 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
      3. Anche in assenza di imposizione di vincolo, qualora si tratti di denominazioni, di simboli o di colori utilizzati da una società sportiva da oltre cinquanta anni, in caso di perdita dell'affiliazione, di fallimento o di cessazione di attività della medesima società, la sua denominazione, il suo simbolo ed i suoi colori sono attribuiti alla federazione sportiva di appartenenza. In caso di società polisportive o di mancanza della federazione sportiva di riferimento, l'attribuzione è attuata a favore del Comitato olimpico nazionale italiano.
      4. Il soggetto attributario ai sensi del comma 3 provvede a riassegnare i beni immateriali di cui al medesimo comma, entro il più breve tempo possibile, ad una società o ad un ente ritenuti più idonei a perseguire le finalità sportive e sociali attribuite alla società sportiva originaria. L'individuazione della società o dell'ente è effettuata secondo procedure improntate alla trasparenza e rivolte ad ottenere garanzie di corretto e fedele uso di tali beni immateriali nonché di proseguimento delle tradizioni sportive e culturali.


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