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PDL 282

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 282


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEZZELLA, BELLOTTI, BRIGUGLIO, GIULIO CONTI

Disposizioni in materia di compensi spettanti ai curatori
delle procedure fallimentari

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di prevedere e disciplinare i casi in cui il fallimento sia privo di fondi o comunque abbia fondi insufficienti per coprire le spese e garantire un minimo compenso ai curatori delle procedure fallimentari.
      I curatori sono, principalmente, giovani professionisti che si affacciano alla ribalta della libera professione impegnando i loro sforzi in vista, come è ovvio, di un giusto ed equo corrispettivo, in quanto l'opera svolta è a tutela di beni collettivi e di natura pubblica.
      In effetti, le leggi che regolano la materia, dopo evidenti e strutturali modifiche, evidenziano un vero e proprio vuoto normativo su tale fronte.
      Nella fattispecie, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogando di fatto l'articolo 91 del regio decreto n. 267 del 1942, la cosiddetta «legge fallimentare», non ha, ancora una volta, previsto il pagamento del compenso al curatore in ipotesi di fallimento senza fondi o con «mancanza di attivo», non rientrando la figura del curatore tra quelle di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 146 del citato testo unico, che fa riferimento ai soli consulenti e
 

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periti per la stima dei beni e ai coadiutori nelle operazioni di inventario.
      Della questione è stata investita la Corte costituzionale, che con diverse pronunce ha escluso in passato la illegittimità costituzionale dell'abrogato articolo 91 nella parte in cui non prevedeva che il compenso del curatore fosse posto a carico dell'erario in caso di insufficiente attivo del fallimento.
      Comunque, su tale punto, autorevole dottrina aveva già ritenuto, attraverso una interpretazione della norma (articolo 91 della legge fallimentare), che anche il compenso del curatore in ipotesi di fallimento con mancanza di fondi, fosse da porre a carico del bilancio dello Stato.
      È tuttavia di questi giorni una nuova decisione della Corte costituzionale che, superando il menzionato indirizzo giurisprudenziale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 146, comma 3, lettera c), del citato testo unico nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario «le spese ed onorari» al curatore. La Corte ha dunque ravvisato la manifesta irragionevolezza dell'esclusione, solo per il curatore, dell'anticipazione da parte dell'Erario delle spese e degli onorari in caso di chiusura del fallimento per mancanza di attivo. È stata così riconosciuta la sussistenza di una disparità di trattamento fra i soggetti che prestano la loro attività professionale in procedure che presentano profili di interesse pubblico, che non risultano essere pagati solo perché il fallimento si chiude con mancanza di attivo o senza fondi, atteso che gli stessi, per tali procedure, impegnano del tempo e ci rimettono certamente le spese (quali raccomandate, fotocopie, vacazioni e assistenze).
      Inoltre, la misura del compenso minimo per il curatore delle procedure fallimentari, prevista dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, in 516,46 euro (un milione di vecchie lire), risulta ormai insufficiente, atteso l'avvento dell'euro e in ragione degli anni decorsi dalla entrata in vigore del medesimo regolamento.
      Al maggiore onere derivante al bilancio dello Stato per la previsione delle spese indicate, si provvede parzialmente con l'istituzione di un fondo di solidarietà da istituire presso il Ministero della giustizia e alimentato prelevando annualmente una quota pari al 4 per cento, quale «contributo di solidarietà», dall'ammontare dei compensi liquidati ai curatori delle procedure fallimentari chiuse con attivo. Tale importo permetterebbe di pagare i curatori fallimentari nelle procedure senza fondi o con mancanza di attivo, con parziale onere a carico del bilancio dello Stato, dovendo integrare quest'ultimo solo la differenza, rendendo così giustizia ai curatori fallimentari delle procedure senza fondi o con mancanza di attivo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 3 dell'articolo 146 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «d-bis) le spese ed onorari ai curatori delle procedure fallimentari in ipotesi di procedure prive di fondi o con mancanza di attivo».

Art. 2.

      1. Il compenso minimo previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, è elevato a 2.000 euro.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante istituzione presso il Ministero della giustizia di un apposito fondo di solidarietà, alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento dei compensi liquidati ai curatori delle procedure fallimentari, nelle procedure chiuse con attivo. Il maggiore onere non coperto ai sensi del presente comma, è posto a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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