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PDL 281

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 281


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEZZELLA, BELLOTTI, BRIGUGLIO, GIULIO CONTI

Disposizioni in favore dei marescialli dell'Arma
dei carabinieri in congedo

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - È a tutti ben noto il quotidiano tributo di personale sacrificio anche sovente in termini di perdita di vite umane per il quale va il massimo riconoscimento dello Stato e di tutta la collettività nei confronti degli uomini che militano nell'Arma dei carabinieri.
      L'Arma dei carabinieri rappresenta inequivocabilmente, oggi come sempre, un imprescindibile baluardo delle istituzioni democratiche e una garanzia del vivere civile. Alla luce di tali meriti, universalmente riconosciuti senza distinzioni ideologiche o di altra natura, si ritiene doveroso, con la presente proposta di legge, colmare una lacuna legislativa che ingiustamente priva di riconoscimento economico i marescialli dell'Arma dei carabinieri cessati dal servizio per inabilità permanente ai sensi della legge 24 gennaio 1986, n. 17.
      La previsione di un assegno una tantum al riguardo costituisce il minimo che lo Stato possa fare per chi lo ha servito decorosamente fino alla perdita della salute e dell'idoneità al servizio.
      Minimo è anche l'impegno finanziario richiesto, atteso che gli aventi diritto non superano in media le due o tre unità per provincia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai marescialli dell'Arma dei carabinieri già graduati ed iscritti nel ruolo d'onore, che sono stati riconosciuti da una commissione medica militare come permanentemente inabili al servizio militare ai sensi della legge 24 gennaio 1986, n. 17, e successive modificazioni, è corrisposto un assegno speciale una tantum.

Art. 2.

      1. L'entità dell'assegno di cui all'articolo 1 è stabilita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1. L'assegno speciale di cui all'articolo 1 non costituisce reddito ai fini fiscali e non è soggetto ad alcuna forma di tassazione o contribuzione.


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