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PDL 212

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 212



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FABRIS

Modifiche al codice penale in materia di sottrazione di minori

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il numero delle sottrazioni internazionali di minori dal 1999 alla metà del 2005 è di 1.267 casi, che hanno coinvolto circa 2.280 minori. Se teniamo conto che si può ritenere che i casi noti siano circa un terzo del totale, otteniamo la cifra di 6.840 minori sottratti. Delle sottrazioni in Italia non ci sono dati ufficiali, ma ogni anno ci sono varie centinaia di bambini portati all'estero da uno dei due coniugi, segnatamente dal coniuge straniero qualora si tratti di matrimoni contratti tra italiani e stranieri, con i quali il coniuge italiano non riesce ad entrare in contatto o dei quali, nella peggiore delle ipotesi, non riesce ad avere nemmeno notizie.
      Nel 70 per cento dei casi il responsabile della sottrazione è la madre, nel 30 per cento il padre. E quasi sempre dopo la sottrazione viene impedito al minore qualsiasi contatto con l'altro genitore e, per aumentare il distacco, non gli viene più insegnata la lingua dell'altro genitore se di nazionalità diversa. Gli strumenti per la soluzione dei casi di sottrazione internazionale di minori sono, come noto, la Convenzione europea del 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e ristabilimento dell'affidamento, la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 1989 e la Convenzione de L'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori del 1980. Purtroppo, però, queste Convenzioni non trovano sempre concreta ed efficace applicazione.
      In particolare, avendo riguardo ai casi risolti con la Convenzione de L'Aja del 1980, nel 1999, su circa 80 casi, ne sono stati risolti solo 8, nel 2000, su 81 casi, ne sono stati risolti 10; in Germania, nel 2002, su 140 casi, ne sono stati risolti 69, e nel 2003, su 159 casi, ne sono stati risolti 57;
 

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nel complesso degli Stati aderenti alla Convenzione de L'Aja, nel 1999, su 952, sono stati risolti 518 casi. La presente proposta di legge mira ad assicurare una tutela penale più efficace al minorenne e all'infermo di mente che vengano sottratti al genitore affidatario, al tutore, al curatore o a chi comunque ne abbia la vigilanza o la custodia. La normativa penale attualmente in vigore, segnatamente l'articolo 574 del codice penale, colloca il reato di «sottrazione di persone incapaci» nell'ambito dei «delitti contro l'assistenza familiare», anziché nel capo dei «delitti contro la libertà personale», ponendo come condizione di procedibilità dell'azione penale la querela da parte del genitore esercente la potestà, del tutore o del curatore, lascia alla discrezione di questi ultimi la valutazione sull'opportunità o meno di dare avvio a un procedimento penale limitando del tutto il potere delle Forze dell'ordine nella repressione di reati particolarmente riprovevoli e di grande allarme sociale (si pensi, ad esempio, al clamore suscitato dai casi in cui il genitore straniero non affidatario porta il minore all'estero, negando all'altro finanche la possibilità di visita, e da quelli in cui dei nomadi hanno tentato di sottrarre i minori alle proprie madri).
      A ciò si aggiunga che la sanzione, stabilita nella reclusione da uno a tre anni, non permette né l'arresto facoltativo in flagranza (ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale) né il fermo di indiziato di delitto (articolo 384 del codice di procedura penale). Il bene inteso come diritto del minore alla libertà di matrimonio e di scelta, all'autodeterminazione personale e alla spontaneità oggi non è tutelato, anche se è incontestabile che la libertà personale del minore, presente e futura, risulta fortemente condizionata dalle scelte imposte dal genitore sottraente.
      La coercizione nell'immediato è fortemente correlata alle fasce di età dei soggetti sottratti: nel caso di un minore di pochi mesi di vita, che non ha ancora una percezione strutturata dei luoghi abituali, la sottrazione non è legata a un ambiente ma a delle persone (il genitore al quale viene sottratto e il relativo ambito parentale). Ciò che oggi quindi si configura come reato di sottrazione (articolo 574 del codice penale) va quindi a ledere la sfera relazionale del soggetto sottratto. Un minore, anche se di poche settimane di vita, non sceglie volontariamente di interrompere ogni rapporto con un genitore, i nonni, gli zii, i cugini. Si tratta di un'imposizione coercitiva e violenta, anche se un bambino in tenera età non ha la capacità di discernimento necessaria a viverla come tale.
      La consapevolezza di soggetti appartenenti a fasce di età superiori è estremamente più strutturata, in proporzione all'età: comprensione e padronanza della lingua, spazi abitativi, scuola (personale docente e non docente, socializzazione con soggetti adulti legati a un concetto di autorità diverso da quello della famiglia), rete parentale, rete sociale e religiosa, attività extrascolastiche, eccetera. Anche per un minore sottratto all'età di pochi mesi, tuttavia, esistono delle riserve: il mero fatto che non possa manifestare il proprio disagio non significa che tale disagio oggettivamente non esista già nell'immediato, e tanto meno esistono garanzie che il disagio non aumenti con il crescere dell'età e della consapevolezza.
      La soluzione prospettata dalla presente proposta di legge è quella di riconoscere il minore o l'infermo di mente come soggetto di diritto, configurando il reato di chi intenda privarlo della libertà personale come ciò che realmente è de facto et de iure, vale a dire la violazione di un suo inalienabile diritto e non già la violazione di un diritto di chi ne abbia la vigilanza o la custodia. Pertanto il bene giuridico tutelato deve essere il diritto del minore e non il diritto del genitore esercente la potestà.
      Appare a tale fine indispensabile, quindi, abrogare l'articolo 574 del codice penale e introdurre l'articolo 605-bis del codice penale stabilendo per tale reato la procedibilità d'ufficio e aumentando la pena sia nel minimo che nel massimo. In
 

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aggiunta, si è specificato che qualora il minore o l'infermo di mente sia sottratto a scopo di lucro si applicano le pene previste dall'articolo 630 del codice penale, vale a dire la reclusione da venticinque a trenta anni. E si è stabilito, inoltre, che per entrambi i tipi di reato di sottrazione previsti dalla presente proposta di legge non si tenga conto delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 e 62-bis del codice penale. L'inasprimento delle sanzioni penali e la possibilità di procedere d'ufficio, anche con il fermo e l'arresto, costituiranno indubbiamente un particolare deterrente nei confronti di chi sia intenzionato a commettere tale reato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Abrogazione dell'articolo 574 del codice penale).

      1. L'articolo 574 del codice penale è abrogato.

Art. 2.
(Sottrazione di soggetti incapaci di agire).

      1. Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 605-bis. - (Sottrazione di soggetti incapaci di agire). - Chiunque sottrae un minore degli anni diciotto, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, al tutore di cui all'articolo 346 del codice civile, al curatore di cui all'articolo 424 del codice civile, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito con la reclusione da due a sette anni.
      Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.
      Nel caso in cui la sottrazione avvenga a fini di lucro, si applicano le pene previste dall'articolo 630.
      Per il reato di cui al primo, al secondo e al terzo comma non si tiene conto delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 e 62-bis ai fini dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

 

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Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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