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PDL 908

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 908



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRIGNO

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali emigrati e ai loro discendenti

Presentata il 25 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Molti italiani per motivi diversi, recandosi all'estero per ragioni di lavoro hanno perduto la cittadinanza italiana.
      Nessuno di costoro ha rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, non avendo mai espresso rinuncia formale né davanti ad autorità consolare italiana nei Paesi di residenza né davanti ad altra autorità.
      La quasi totalità di questi nostri connazionali non è stata informata dell'entrata in vigore della legge n. 91 del 1992, recante «Nuove norme sulla cittadinanza».
      Queste persone sentono il desiderio di essere cittadini italiani, vivono tra popolazioni diverse, immersi in una società e una cultura diverse da quella di origine e nutrono ancora moltissimi interessi affettivi, culturali, economici e sociali che li legano all'Italia.
      È da evidenziare l'esigenza di tutelare gli italiani nel mondo, che spesso devono affrontare pressanti problemi sociali, soprattutto in alcuni Stati dell'America latina, quali il riconoscimento del proprio diritto alla pensione e all'assistenza sanitaria e sociale per gli anziani e i disabili.
      Non avendo colpa alcuna per la perdita della cittadinanza italiana e non avendo subìto condanne penali o di altra natura quale l'interdizione dagli uffici pubblici o da quelli privati, hanno il diritto di riacquistare la cittadinanza italiana.
      Nella nostra Nazione, come nella maggior parte degli Stati moderni, la cittadinanza
 

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si acquista con la nascita e si ha il diritto di conservarla per tutta la vita.
      Non è ammissibile che la cittadinanza si possa perdere per avere accettato un lavoro in uno Stato straniero o, peggio ancora, per una mera dimenticanza o ignoranza di una legge emessa dal Paese natale.
      Per questi motivi si ritiene necessario modificare la legge vigente in osservanza dello ius sanguinis che ispira le norme in materia. In virtù di questo principio il figlio di padre italiano o di madre italiana è cittadino italiano.
      Con la presente proposta di legge, che si compone di un solo articolo, si intende modificare la legge 5 febbraio 1992, n. 91, introducendo all'articolo 1 il comma 1-bis per il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di chi ne ha il diritto in base al vincolo di sangue, e apportando le ulteriori modificazioni che si rendono conseguentemente necessarie.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

      «1-bis. È cittadino per nascita, ai sensi del comma 1, lettera a), anche il figlio di padre o madre cittadini che, in applicazione di disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge:

          a) abbia perduto la cittadinanza per essere emigrato all'estero;

          b) abbia perduto o non abbia mai acquisito la cittadinanza per il fatto di essere nato all'estero, salvo espressa rinuncia al raggiungimento della maggiore età».

      2. All'articolo 4, comma 1, alinea, e all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «il padre o la madre o» sono soppresse, e le parole: «sono stati cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «è stato cittadino».
      3. All'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il comma 1 è abrogato.


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