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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1005 |
all'articolo 1, disposizioni finalizzate ad assicurare la regolarità dei versamenti riguardanti l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), in attesa della definitiva pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee sulla compatibilità comunitaria del tributo. L'urgenza di provvedere risiede nell'esigenza di disincentivare fenomeni di ritardato ovvero di omesso versamento dell'imposta (e conseguenti possibili perdite di gettito), a ridosso della ravvicinata scadenza dei termini di versamento. In particolare si prevede che, per il versamento degli acconti per il 2006, nonché del saldo dovuto per il medesimo anno, non trovi applicazione l'istituto del cosiddetto «ravvedimento operoso». Si esclude, altresì, l'applicazione della riduzione della sanzione per omesso versamento nel caso di effettuazione del medesimo entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso dell'amministrazione finanziaria, prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. Resta ferma l'applicazione della medesima disciplina con riferimento al saldo relativo al periodo di imposta 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156;
all'articolo 2, una disposizione volta a garantire il razionale completamento delle procedure di verifica degli accertamenti
all'articolo 3, l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Analisi del quadro normativo.
Articolo 1.
La norma riguarda le sanzioni tributarie previste per i versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è volta a disincentivare il pagamento tardivo ovvero l'omesso pagamento di questo tributo.
In particolare viene introdotta una limitazione alla fruizione delle agevolazioni consistenti nella riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 (Ravvedimento) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché dall'articolo 2 (Riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici), comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
Verificato che la materia non è stata oggetto di delegificazione, si propone una norma primaria.
Articolo 2.
La norma concerne una mera proroga al 30 settembre 2006 del termine previsto dall'articolo 14-quinquies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, al fine di consentire gli accertamenti tecnici necessari per pervenire alla corretta determinazione dei canoni demaniali marittimi.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale; verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
Le norme sono coerenti con la normativa comunitaria e non contrastano con princìpi costituzionali né con la competenza delle regioni ordinarie e a statuto speciale né con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
Sono state verificate la correttezza dei riferimenti normativi e la coerenza delle espressioni giuridiche contenute nel decreto-legge.
A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.
Destinatari diretti sono tutti i contribuenti soggetti all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), quali imprese, lavoratori autonomi, enti pubblici e privati.
Destinatari indiretti sono i soggetti che svolgono attività di consulenza in materia fiscale e gli intermediari tenuti ad agire in qualità di sostituti d'imposta per l'effettuazione di ritenute o per il versamento di imposte sostitutive.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Il provvedimento in esame è volto a escludere l'applicazione delle agevolazioni riguardanti le violazioni tributarie previste dall'articolo 13 (Ravvedimento) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché dall'articolo 2 (Riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici), comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, norme in base alle quali si può fruire, a determinate condizioni, della riduzione delle sanzioni.
La finalità perseguita è quella di disincentivare i fenomeni di ritardato ovvero omesso versamento dell'IRAP.
C) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.
La fase di attuazione del provvedimento comporterà, per l'Agenzia delle entrate, la revisione delle procedure di controllo e di accertamento.
La successiva fase di gestione non comporterà oneri ulteriori rispetto a quelli sopportati per l'entrata a regime del provvedimento.
D) Impatto sui destinatari diretti e indiretti.
La norma riguarda le sanzioni tributarie previste per i versamenti dell'IRAP ed è volta a disincentivare il pagamento tardivo ovvero l'omesso pagamento di questo tributo.
Si ritiene, pertanto, che i contribuenti e i consulenti destinatari della norma non sopporteranno costi di conformità per adeguare la propria attività di gestione interna alle nuove disposizioni introdotte, mentre il beneficio da esse atteso consiste nella loro idoneità ad assicurare la costanza del gettito tributario derivante dall'IRAP, tramite la diminuzione del fenomeno del ritardato ovvero dell'omesso versamento di tale imposta.
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
Art. 14-quinquies. (Differimento di termine). 1. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito al 15 dicembre 2005.
1. È convertito in legge il decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, recante disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la regolarità dei versamenti in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nelle more della pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla compatibilità comunitaria del tributo stesso;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il completamento degli adempimenti istruttori tecnici, necessari alla corretta rideterminazione dei canoni demaniali marittimi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dei 1o giugno 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.
1. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, le parole: «15 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006».
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 giugno 2006.
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Mastella.
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